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I DIRITTI DI CREDITO

Con i diritti di credito si entra nell'ambito dei diritti relativi, rapporti tra due o più soggetti, in cui uno di questi riveste una posizione giuridica attiva, ha quindi diritto di pretendere un certo comportamento, ma SOLTANTO dall'altro soggetto, che riveste una posizione giuridica passiva, e ha cioè un obbligo; questo obbligo può essere soddisfatto solo se quel soggetto tiene un determinato comportamento.

Le fonti dell'obbligazione sono quegli atti o fatti che vengono considerati idonei a far nascere questi rapporti obbligatori tra individui; questi individui sono protetti da azioni in personam. Dalle fonti si può ricostruire l'idea che il concetto di obbligatio non fosse esattamente questo e, in effetti, si trova una definizione nel manuale di Giustiniano, definizione aderente al modello descritto: si tratta di un vincolo di diritto, vincolo giuridico, per mezzo del quale siamo costretti in base al

Il nostro ordinamento giuridico aprestare qualcosa, cioè COSTRINGE il debitore a tenere un certo comportamento a favore del creditore. Cosa succede se un debitore non adempie?

Se il creditore decide di agire contro il debitore, il debitore risponderà nei confronti del creditore: quel debitore che non adempie spontaneamente all'obbligo, subisce un'azione da parte del creditore e verrà condannato dal giudice; accanto al debito vi è il profilo della responsabilità. Se il condannato continua a non adempiere, subisce il processo esecutivo, che comporterà il fatto che il creditore si possa soddisfare sui beni del debitore, che diventa responsabile con il suo patrimonio; nel mondo romano, l'esecuzione poteva essere anche sulla persona, non soltanto sui suoi beni, e veniva chiamata esecuzione personale.

Nel mondo romano esistevano anche obbligazioni, che venivano trattate in modo un po' diverso: esistevano dei casi di obbligazioni naturali.

in cui mancava la coercibilità.
Fonti delle obbligazioni
Seguendo le trattazioni, da Gaio a Giustiniano, si trovano 3 modi diversi di definire e sistematizzare le fonti delle obbligazioni; si ha innanzitutto una bipartizione in due grandi gruppi, proposta da Gaio nelle sue istituzioni: la bipartizione Gaiana, a quanto pare, non soddisfaceva il giurista, così egli stesso ha trattato le fonti delle obbligazioni proponendo una tripartizione in una sua opera, le res cottidianae, la cui paternità è molto dibattuta, di cui conosciamo solamente dei frammenti contenuti nel digesto.
Nel sesto secolo arriva Giustiniano con il suo manuale di istituzioni, in cui si trova una quadripartizione delle varie fonti dell'obbligazione.
Nelle istituzioni di Gaio si dice che tutte le obbligazioni nascono da contratto (contractus) o da delitto (delictum): il concetto di delitto è tipicamente romano, e si intendeva atti illeciti che avevano rilevanza dal punto di vista del

diritto privato perché facevano nascere un'obbligazione fra l'autore dell'illecito e la vittima dell'illecito; il ladro diventava debitore e la vittima creditore: il derubato poteva agire contro il ladro con un'azione penale, che si esercitava nel processo privato, con cui poteva pretendere che il ladro pagasse una pena pecuniaria.

I delitti veri e propri erano 4: furto, rapina, in iuria (ingiuria) e quello che chiamiamo danno aquiliano.

Per contratto si intendeva, invece, un accordo, che richiedeva quindi il consenso e la volontà di due soggetti, volto a costituire o regolare un rapporto obbligatorio; era un atto lecito perché era permesso dall'ordinamento giuridico.

Anche a Roma si affermò l'idea che il contratto era accordo, consenso, ma entrò in circolazione anche un altro concetto del termine contractus: esso poteva corrispondere anche ad un'idea più ampia e generica perché spesso si.

utilizzava per indicare genericamente un atto lecito, anche se non vi era consenso o volontà unilaterale, la cosiddetta gestione di affari altrui; Gaio molto probabilmente nella sua bipartizione utilizza il termine contractus con questo secondo significato. Gaio si rende però conto che il termine "contratto" è un termine ambiguo, e che quindi potrebbe creare problemi e, rivedendo la sua sistematica delle fonti dell'ordinazione, passa da una bipartizione ad una tripartizione, composta da contratto, il delitto (maleficium) e le varie figure di cause: il termine "contratto" viene utilizzato solo per indicare l'accordo, quindi mantiene un significato più limitato e perde quel significato ampio di tutti gli atti leciti, che vanno a finire nelle "varie figure di cause", in cui inserisce anche quegli atti illeciti che non rientrano nei 4 casi di delitto citati prima; il termine maleficium indica sempre il delitto.

La tripartizione molto simile è stata recepita nel nostro codice civile. Nelle sue istituzioni, Giustiniano dice che tutte le obbligazioni nascono da contratti e da quasi contratti, da delitti e da quasi delitti; il termine latino "quasi" serve ad indicare figure che hanno punti di contatto ma anche differenze: i quasi contratti sono atti leciti che però non hanno il consenso bilaterale, come gli atti di gestione degli affari altrui, i quasi delitti sono tutti gli altri illeciti che non rientrano nel gruppo dei 4 delitti.

Inadempimento e mora

Vi è una situazione di inadempimento quando il debitore non tiene il comportamento svolto a soddisfare il creditore. L'obbligo può avere contenuti diversi: il debitore potrebbe essere tenuto a dare qualcosa, a fare qualcosa, o anche a NON fare qualcosa.

L'inadempimento può essere:

  • definitivo, nel caso in cui il debitore doveva tenere un determinato comportamento entro una certa data dopo cui non vi è

più interesse ad ottenere quel comportamento- In ritardo, la mora: il debitore moroso è colui che si trova in ritardo e vi potrebbe ancora essere spazio per l’adempimento

Non tutti gli inadempimenti sono uguali perché esistono diversi criteri dell’imputazione dell’inadempimento:

  • Inadempimento doloso - il debitore consapevolmente non adempie, quindi si tratta di inadempimento volontario.
  • Inadempimento colposo - quando c’è colpa vuol dire che NON c’è un comportamento volontario del debitore ma che l’inadempimento si verifica perché il debitore è stato imprudente, negligente o si è comportato con imperizia.

Sulla base di cosa si può dire se c’è colpa o meno del debitore?

Nel mondo romano, tendenzialmente, tutti i debitori devono comportarsi diligentemente impiegando la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia: nell’adempimento di un’obbligazione, ci sarebbe

adempimento per colpa quando, ad esempio, nella costruzione di una casa, si utilizzasse materiale scadente senza prestarci attenzione e la casa crollasse; il buon padre di famiglia era un modello astratto che rappresentava l'uomo medio, la cui diligenza nel fare le cose avrebbe dovuto costituire un modello per tutti i debitori.

In altri casi, ai debitori non veniva richiesta la diligenza del padre di famiglia, ma veniva richiesto di comportarsi come erano soliti fare nella gestione delle proprie cose, criterio di diligenza diverso che si chiama "quan in sui", più concreto rispetto a quella del padre di famiglia.

Inadempimento di custodia - la custodia è un criterio più grave, che aggrava la situazione del debitore, perché egli è responsabile anche quando l'inadempimento sia dovuto al caso fortuito: nel contratto di comodato, il comodatario, cioè il soggetto che ha ricevuto e può utilizzare la cosa finché non la restituisce.

è responsabile esarà considerato inadempiente nel caso in cui subisca il furto della cosa, evento chelui potrebbe in qualche modo controllare e che quindi gli viene addossato. I debitoriche rispondono per custodia non sono responsabili per eventi di forza maggiore, cheessi non possono assolutamente prevedere, come l’arrivo dei pirati o un terremoto.

Vi sono dei contratti dove il debitore risponde solo se l’adempimento è doloso, quindiconnotato da intenzione; non risponde se ci dovesse essere colpa o custodia, contratti comeil deposito, in cui quel debitore non trae nessun vantaggio, perché il vantaggio del contratto28è tutto incentrato da una parte, in questo caso dal depositante. Se si eliminasse il dolo, nonci sarebbero obbligazioni.

Vi sono altri contratti che vedono l’interesse da entrambe le parti e tendenzialmente ildebitore risponde sia per dolo che per colpa.

In altri casi, come quello del comodato, si è in presenza di

un contratto in cui tutto l'interesse è in capo ad una sola persona, in questo caso al comodatario, quindi al comodatario si pone responsabilità dolosa, colposa, ma anche per custodia, perché è l'unica tra le due parti contrattuali a ricavare vantaggio, ciò che i romani chiamano utilitas dei contraenti.

Impossibilità sopravvenuta della prestazione

Con la conclusione di un contratto nasceva un obbligo, il debitore doveva adempiere un certo comportamento, la prestazione, ma da un punto di vista naturale era impossibile adempiere: si verificava un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

es. se l'oggetto della stipulazione era uno schiavo che, nel momento della consegna, veniva colpito da un fulmine, la prestazione non era più possibile per cause naturali.

Il debitore doveva rispondere di questo oppure veniva liberato e l'obbligo si estingueva?

L'obbligazione si estingue perché

l’impossibilità sopravvenuta non dipende dal promittente, ma bensì da un evento fortuito. Se la causa dell’inadempimento fosse dovuta al promittente, la prestazione diverrebbe comunque impossibile, ma l’obbligazione continuerebbe a vivere e il promittente sarebbe quindi responsabile nei confronti dello stipulante, che potrebbe pretendere un risarcimento del danno da parte del promittente: questo fenomeno veniva chiamato la perpetuazione dell’obbligazione, perpetuatio obbligationis; questa è un’idea che è stata elaborata e costruita dai giuristi romani per permettere al creditore di avere comunque soddisfazione perché, fingendo che la prestazione sia ancora possibile e che quindi il debitore sia ancora obbligato, il creditore non solo poteva pretendere una somma di denaro a titolo di risarcimento ma, se il debitore non pagava spontaneamente, il creditore poteva agire in giudizio contro di lui. Il debitore moroso non è un.

Il debitore è considerato inadempiente in maniera definitiva quando non adempie all'obbligazione contrattuale in modo totale e irreversibile. Tuttavia, può trovarsi in una situazione di ritardo per dolo o per colpa, cioè quando il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione è causato volontariamente o per negligenza da parte del debitore.

Dettagli
A.A. 2022-2023
51 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelaachiari di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti romanistici del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Schiavo Silvia.