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Classificazione degli atti e disciplina degli atti
Nella vita di ogni giorno si compie una quantità enorme di atti giuridici della più diversa natura: attività giuridica è la formula che indica il fenomeno del continuo e incessante compimento di atti giuridici.
● Attività giuridica privata: quella svolta dai privati, e anche dagli enti pubblici che agiscono non in posizione di supremazia bensì su un piano di parità con le proprie controparti. Negli ordinamenti giuridici moderni, l'attività giuridica privata si lega al concetto fondamentale di autonomia privata (l'essenza del diritto privato).
L'autonomia privata è il potere dei soggetti di creare e conformare le proprie situazioni giuridiche liberamente, secondo la propria volontà, i propri interessi, i propri gusti.
Se la maggior parte degli atti di diritto privato sono atti di autonomia, esistono anche atti non autonomi, rispetto ai quali l'autore
non è libero di autodeterminarsi, ma è vincolato nel suo comportamento: così l'atto di pagamento. Tuttavia, alle spalle dell'atto (non autonomo) di pagamento c'è quasi sempre un atto di autonomia: è così ogniqualvolta il debito che si paga nasce da un contratto, fatto liberamente nell'esercizio della propria autonomia.Attività giuridica pubblica, che si realizza mediante atti giuridici regolati dal diritto pubblico (i più importanti dei quali sono gli atti amministrativi). L'attività giuridica pubblica però è vincolata allo specifico fine o interesse pubblico che le norme assegnano a ciascuna pubblica autorità, imponendole di perseguirlo.
I DIRITTI SOGGETTIVI
I DIRITTI SOGGETTIVI E IL LORO CONTENUTO
Il diritto soggettivo, inteso come potere di agire o pretesa verso qualcun altro, lascia uno spazio di autonomia al titolare tale che egli può scegliere, fra i vari modi
Possibili di esercizio del diritto, quello che ritiene più conforme al proprio interesse. Esistono tanti diversi tipi di diritti soggettivi, che si differenziano in base al contenuto del diritto. Il contenuto del diritto è il complesso dei poteri che il diritto soggettivo dà al titolare, in vista del raggiungimento di determinate utilità.
DIRITTI SOGGETTIVI PUBBLICI E PRIVATI
I diritti soggettivi pubblici attribuiscono al titolare poteri che gli consentono di incidere sull'organizzazione politica, o comunque definiscono la sua posizione nell'organizzazione politica della società (es. diritto di voto; diritto di candidarsi alle elezioni). Questi diritti si dirigono essenzialmente nei confronti dello Stato, inteso come potere pubblico e la loro disciplina è stabilita da quel ramo del diritto pubblico che è il diritto costituzionale.
I diritti soggettivi privati riguardano invece poteri e interessi del titolare che non toccano
l'organizzazione politica della società (es. diritto di proprietà, diritto di credito, diritto al rispetto del proprio onore). Si badi che un diritto soggettivo può essere di tipo privato anche se riguarda lo Stato o un altro ente pubblico, e ciò accade tutte le volte che il soggetto pubblico svolge attività giuridica di diritto privato che coinvolge situazioni di diritto privato. DIRITTI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI- I diritti patrimoniali sono quelli che procurano al titolare utilità di natura economica.
- I diritti non patrimoniali procurano invece un'utilità non economica, ma morale o ideale o comunque attinente all'asfera personale (es. il diritto all'onore, il diritto all'integrità fisica).
DIRITTI DISPONIBILI E INDISPONIBILI
Anche questa distinzione ha a che fare con le modalità dei poteri che formano il contenuto del diritto.
- I diritti disponibili sono quelli che il titolare può liberamente trasferire o autolimitare o addirittura cancellare, con atti giuridici che producano tali effetti (atti con cui egli "dispone" del proprio diritto). Rispetto a essi, i margini dell'autonomia privata sono ampi: le norme lasciano al titolare tutto lo spazio di autonomavalutazione e decisione, che in generale caratterizza il diritto soggettivo. Come regola sono disponibili tutti i diritti patrimoniali (es. uno può privarsi del suo diritto di credito, facendo un'apposita rinuncia).
- I diritti indisponibili sono quelli che il titolare non può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare (non può "disporne"). Qui l'attività giuridica (quindi la possibilità di modificare il contenuto del diritto) è limitata da norme imperative, che tutelano interessi generali o di terzi.
l'autonomia privata) del titolare subisce una restrizione, perché gli è vietato compiere atti che producano tali effetti. Accade in generale con i diritti non patrimoniali (es. uno non può fare un atto che abbia come effetto giuridico la cancellazione del suo diritto all'onore, o la menomazione della sua integrità fisica). Ma può verificarsi anche per certi diritti patrimoniali. Questa restrizione dell'autonomia privata si spiega con la natura degli interessi e dei valori sottostanti ai diritti indisponibili così preziosi per la persona umana, che si reputa inammissibile una loro menomazione; oppure interessi e valori che non riguardano solo il titolare del diritto, ma hanno una portata generale che tocca l'intera collettività, sicché la loro menomazione sarebbe socialmente indesiderabile.
L'ABUSO DEL DIRITTO
Al problema di impedire che i diritti soggettivi vengano esercitati in modo contrastante con
L'interesse generale si lega al concetto di abuso del diritto. Bisogna però partire dalla seguente distinzione che esiste fra:
- Superare i limiti del proprio diritto: quando le norme dicono che il titolare di un diritto può - nell'esercizio di esso - fare a, b, c, ... w, e aggiungono (implicitamente o esplicitamente) che non può fare z, se uno fa z non abusa semplicemente del suo diritto, ma ne supera i limiti, va completamente fuori del diritto stesso;
- Abusare del proprio diritto: se il titolare fa b (e quindi si tiene dentro i limiti del suo diritto), ma in circostanze tali, per finalità tali e con risultati tali che questo suo comportamento danneggia in modo assurdo e irragionevole l'interesse generale o comunque un altro interesse meritevole di tutela.
E la teoria dell'abuso del diritto sostiene che anche un tale comportamento deve considerarsi vietato, e meritevole di sanzioni.
La teoria dell'abuso del diritto nasce ai primi del novecento.
una fase in cui le norme non avevano ancora costruito un'ampia rete di limiti dei diritti soggettivi in nome di esigenze sociali a causa del marcato individualismo ed "egoismo" dei vecchi principi liberali, i quali sostengono che un diritto o si ha o non si ha; e quando lo si ha si può esercitare in tutta la sua estensione, anche se ciò contrasta con l'interesse sociale; diversamente, si finirebbe per vincolare il diritto soggettivo a una funzione esterna (la funzione di realizzare l'interesse sociale), e quindi per contraddire l'essenza del diritto stesso, che è l'autonomia del titolare.
Oggi non si tratta più del contrasto fra principio di autonomia e principio di socialità nella concezione dei diritti soggettivi; bensì dell'alternativa fra ruolo delle norme e ruolo del giudice nella delimitazione dei poteri dei titolari di diritti.
Sostenere la teoria dell'abuso del diritto oggi significa ammettere che
Un comportamento riconducibile al contenuto di un diritto possa essere vietato e colpito, anche se non è esplicitamente vietato da una norma precisa, ma risulta in contrasto con qualche norma elastica o qualche principio generale presenti nell'ordinamento. Chi oggi si oppone a questa teoria, lo fa per lo più in nome della certezza del diritto, che si ritiene meglio garantita dal criterio per cui i limiti dei diritti soggettivi sono solo quelli fissati con chiarezza e precisione dalle norme.
I BENI E IL PATRIMONIO
DIRITTI, INTERESSI, BENI
C'è relazione fra diritti e interessi: il diritto soggettivo serve a realizzare l'interesse del titolare.
Scienze Giuridiche della Sicurezza e della Prevenzione - Anno Accademico 2022/2023 - Sofia Rakut
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (Prof. Marcello Farneti)
C'è relazione fra interesse e bene: l'interesse è la tensione verso un bene (un'entità capace di soddisfare bisogni).
In senso generico, bene è qualsiasi entità capace di soddisfare bisogni e quindi realizzare interessi umani. Il codice, a tal proposito, offre una definizione normativa di bene: l'art. 810 dice che "Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti".
Può formare oggetto di diritti solo ciò, su cui sia immaginabile un conflitto di interessi (conflitto che si risolve proprio attribuendo il diritto a uno e negandolo all'altro).
Perciò non sono beni in senso giuridico le entità, pure molto utili all'uomo, su cui non si creano conflitti di interessi a causa della loro sovrabbondanza: sono le c.d. "cose comuni a tutti", come l'aria e l'acqua de