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Riassunto

COME UCCIDERE IL PADRE - Genitori e figli da Roma a oggi di Eva

Cantarella

I SESSANTENNI GIÙ DAL PONTE. Breve preistoria della rottamazione

Per i romani, la precipitazione al suolo o nelle acque del mare, di un fiume o di un altro corso d’acqua, prima di

diventare uno dei supplizi capitali cittadini era una delle forme del sacrificio umano.

Alcune ricerche antropologiche raccontano di molte culture nelle quali i vecchi venivano gettati da un’altura

così che, a seconda dei casi, si sfracellassero al suolo o venissero inghiottiti dalle acque.

Una pratica crudelissima alla quale ricorrevano, ad esempio, i sardi, che secondo Timeo avrebbero usato

inseguire ridendo i vecchi con dei bastoni, sino a che questi non precipitavano dall’alto di una roccia verso la

quale li avevano sospinti: il riso, infatti, sarebbe stato un rituale inteso a rappresentare la precipitazione come

sacrificio di Kronos.

Secondo Lattanzio, un sacrificio analogo sarebbe stato in uso presso gli sciti, i quali, secondo Plinio, raggiunta la

vecchiaia e stanchi della vita (satietate vitae), si sarebbero gettati volontariamente.

Era una pratica diffusa, insomma, la “rottamazione” dei vecchi, chiaramente legata alla inesorabile necessità di

gruppi sociali per i quali un’eccessiva crescita della popolazione comportava solo disagi e decadenza, ma

anche e addirittura il rischio dell’estinzione.

Possibile che in tempi antichissimi una simile pratica fosse in uso anche a Roma?

A suggerire una risposta positiva stava un termine significativamente usato per indicare i sessantenni, vale a dire

depontani: il sospetto che esso fosse legato al ricordo del lancio da un ponte era quasi inevitabile.

Questa cosa turbava i Romani: com’era possibile che i maiores, gli antenati dei cui costumi andavano fieri e dei

quali rimpiangevano le perdute virtù, avessero fatto ricorso a simili pratiche? Alcuni se ne vergognavano e

rifiutavano di credervi.

Per liberarsi dell’imbarazzante eredità, altri sostenevano che l’espressione sexagenari de ponte fosse male

interpretata; originariamente, dicevano, citando Nonio, che il suo significato era quello a suo tempo indicato da

Varrone: sessant’anni era l’età in cui si veniva esonerati dalla partecipazione alla vita politica, perdendo il diritto

di votare. E poiché questo diritto si esercitava attraversando un ponticello di legno, sexagenari de ponte

significava che gli ultrasessantenni che avessero tentato di attraversarlo sarebbero stati bloccati e costretti a

scendere.

Questa interpretazione era tuttavia contraddetta in primo luogo da un altro passo di Varrone, secondo il quale i

mores maiorum (→ costumi degli antenati) volevano che dal ponte i sessantenni venissero gettati nel Tevere.

Il riferimento al lancio nel fiume torna poi in Cicerone, il quale, parlando di un uomo che non avendo ancora

sessant’anni era stato gettato nel Tevere, dice che la cosa era stata fatta “contro i mores maiorum”. Lattanzio,

inoltre, confermò questo fatto, aggiungendo che in questo modo venivano inviati a Saturno.

Kronos, al quale i sardi votavano i sessantenni, altro non era che Saturno, il dio in onore del quale il 14 maggio, nel

corso della festa degli Argei, dal ponte Sublicio venivano gettate nel Tevere delle statuette di giunco in forma di

uomo.

Anche a Roma, dunque, la partecipazione era stata considerata un sacrificio agli dèi.

Ai confini tra l’organizzazione tribale e quella cittadinanza, il problema del controllo demografico, a Roma come

altrove, era così impellente che per risolverlo non bastava eliminare i neonati di troppo “esponendoli” o, se erano

malfermi, uccidendoli.

Accanto al problema dei troppi nati vi era quello determinato da quanti erano vissuti troppo a lungo; senonché,

a differenza dell’eliminazione dei vecchi, quella dei nati in eccedenza non creava troppi problemi: un neonato,

in fondo, era uno sconosciuto, né, ai tempi, veniva preso in alcun modo in considerazione il rapporto tra la madre

e il figlio cresciuto nel suo utero.

Eliminare gli anziani era cosa diversa, che creava disagi psicologici e affettivi. Dato il valore simbolico del gesto,

precipitarli nelle acque del Tevere permetteva loro di essere inviati a raggiungere il dio nelle acque del fiume, e

così i sessantenni erano considerati vittime sacrificali. La coscienza individuale e quella sociale erano placate.

Eccoci così all’epoca la cui cultura può essere tratteggiata su basi indiscutibilmente più solide: l’età cittadina.

1.ORGOGLIO ROMANO: NESSUNO COME NOI

Che la propria cultura fosse superiore a quelle degli altri popoli era una profonda, radicata convinzione dei

cittadini di Roma, soprattutto riferendosi alla scienza giuridica.

Quando Gaio parla della patria potestas si riferisce al potere del capofamiglia romano sui componenti del

gruppo familiare di cui era il capo assoluto e indiscusso.

La patria potestas, in effetti, era un istituto unico nel quadro dei sistemi antichi che siamo soliti definire classici: i

figli romani, indipendentemente dall’età, vi erano sottoposti sino a quando il padre era in vita, o meglio, sino al

momento in cui avevano un ascendente maschio ancora in vita.

Sino a quel momento i figli erano un filus o una filiafamilias, e come tali significativamente definiti alieni iuris,

ovvero “di diritto altrui”, in contrapposizione al padre, che viceversa era sui iuris, vale a dire “di diritto proprio” o

“indipendente”.

Nella moderna terminologia giuridica diremmo dunque che i filiifamilias non erano soggetti di diritto e quindi non

avevano la “capacità giuridica” (→ la capacità di essere titolari di diritti) nel campo del diritto privato. In quel

campo, la capacità spettava solo al pater, al quale, di conseguenza, spettava anche la titolarità dell’intero

patrimonio familiare.

A seconda della longevità paterna, un cittadino romano non possedeva un patrimonio proprio: dipendeva

economicamente dalla liberalità del padre; perché potesse presentarsi nella vita, nelle relazioni sociali e nel

mondo del diritto come un soggetto autonomo era necessario che, morti tutti i suoi ascendenti maschi, egli

diventasse a sua volta un paterfamilias, e in quanto finalmente tale capace di decidere della sua vita senza

bisogno di autorizzazioni e controlli.

Si aggiungeva, inoltre, la contraddizione determinata dal fatto che i figli, quando arrivavano alla maggiore età,

pur non essendo titolari di diritti nel campo privato, acquisivano la capacità in quello del diritto pubblico. Questa

capacità era infatti legata allo status del cittadino, solo se maschio, indipendentemente dalla condizione di

paterfamilias o di filiusfamilias. Nell’ambito della gestione della cosa pubblica, infatti, la città aveva stabilito con i

componimenti delle diverse familiae rapporti basati sulle caratteristiche che le interessavano a quei fini.

Quel che interessava alla città, per la sua organizzazione, era il sesso delle persone (→ maschile), la loro età e la

loro appartenenza all’una o all’altra classe sociale.

La storia di Caio Flaminio (→ un tribuno che aveva promulgato una legge agraria, nonostante l’opposizione del

Senato, e che venne fermato solo dal padre) è un exemplum, vale a dire una delle storielle propagandistiche

con le quali i romani amavano diffondere i modelli di comportamento da considerare virtuosi: nella specie, la

devozione di un figlio che, in nome dei doveri familiari, era disposto ad accettare una totale mancanza di

rispetto da parte del padre, nonché a rinunciare alla propria dignità di magistrato.

La famiglia: un’istituzione naturale?

“La Repubblica,” recita l’art. 29 della nostra Costituzione, “riconosce i diritti di famiglia come società naturale

fondata sul matrimonio.”

Ogni discorso sulla famiglia romana sarebbe incomprensibile e fuorviante se non fosse preceduto dall’avvertenza

che di “naturale” quella famiglia aveva veramente ben poco.

I membri della famiglia romana non erano necessariamente uniti da vincoli di sangue o di matrimonio –

ammesso che quest’ultimo vincolo possa essere considerato naturale. I vicoli “naturali” legavano tra loro solo

alcuni degli appartenenti al gruppo. Quello che li accomuna tutti era la sottoposizione a un capo che esercitava

il suo potere non solo su figli e figlie, nipoti e pronipoti in linea maschile, ma anche sulla propria moglie e sulle

mogli dei suoi discendenti che erano entrate nel gruppo in seguito al matrimonio.

Della familia, inoltre, erano parte anche gli schiavi e le persone (→ dette in mancipio) che si trovavano in

condizione di fatto di schiavitù presso il paterfamilias.

Nulla rileva che il potere esercitato dal capo sui componenti del gruppo fosse indicato da termini diversi:

Quello sui figli era chiamato patria potestas;

o Quello sulle mogli era chiamato manus;

o Quello sui componenti di stato servile era chiamato dominica potestas (→ da dominus = “padrone”).

o

Il nome familiare: un’avvertenza semantica

L’appartenenza alla familia era segnalata da un nome familiare detto cognomen.

Ogni individuo di sesso maschile aveva poi un nome personale (praenomen).

I patrizi, inoltre, portavano, come terzo nome, il nomen della gens, il gruppo composto da coloro che asserivano

di discendere da un ascendente unico, spesso mitico (→ nel caso della gens Iulia l’ascendente mitico era

Venere).

A volte, infine, un quarto appellativo indicava una caratteristica fisica della persona (→ Naso o Barbatus), o

ricordava gesta o campagne belliche gloriose (→ Germanicus o Africanus).

Questo era il cosiddetto sistema dei tria nomina, dal quale erano peraltro escluse le donne. Queste, infatti, di

regola non venivano identificate con il praenomen: solo le prostitute erano chiamate con nomi propri, che di

solito indicavano caratteristiche fisiche (→ Rutilla, Burrula, Murrula).

Le donne “per bene” venivano indicate con il nome della gente al femminile (→ Tullia), e se nella stessa famiglia

vi erano più donne, le si distingueva con l’appellativo Maior e Minor, oppure Prima, Secunda, Tertia, ecc.

Secondo alcuni, il nome individuale femminile non sarebbe esistito; secondo altri invece, pur esistendo, non

avrebbe potuto essere pronunciato per ragioni di pudicitia: i romani avevano la convinzione che esso fosse una

parte della persona. Pronunciare il prenome di una donna sarebbe stata dunque un’inammissibile intimità, ma,

anche qualora l’ipotesi del tabù onomastico fosse da scartare, nominare una donna era comunque considerato

un atto socialmente irrispettoso.

2.I DIRITTI DEI PADRI

In una legge attribuita a Romolo, troviamo un elenco dei diritti che spettavano ai padri su figli e discendenti:

incarcerarli, percuoterli, costringerli a lavorare nel proprio fondo, venderli e ucciderli.

Si tratta, però, di un elenco lontano dall’essere esaustivo: Dionigi di Alicarnasso si limita a enumerare i poteri

disciplinari e corporali, trascurando quelli che incidevano sulla vita privata dei figli, a partire dal potere di

scegliere chi avrebbero dovuto sposare; e quello di interrompere i matrimoni che essi stessi avevano combinato

e spesso imposto.

I diritti sul corpo

“Esporre” i figli alla nascita. Il primo diritto, in ordine cronologico, che il paterfamilias poteva esercitare sui figli

era quello di “esporli”. Una decisione che veniva annunciata dal padre nel momento stesso in cui il figlio

nasceva, nel corso di un rituale e con un gesto che esprimeva l’assolutezza dei suoi poteri con maggior efficacia

di quanto qualunque descrizione o commento possa fare.

Nel momento in cui il neonato, appena partorito, veniva deposto ai piedi del padre, questi lo sollevava

tenendolo alto tra le braccia, con ciò significando la sua decisione di riconoscerlo come membro della famiglia.

A condannare il nuovo nato all’esposizione, invece, bastava il fatto che il padre lo lasciasse ai suoi piedi, dove si

trovava. Inoltre, se il neonato era una femmina, il rito era assai meno solenne: tutto quello che il padre faceva per

ammetterla nella famiglia era dare l’ordine di allattarla.

Riguardo al potere paterno di “esporre” il neonato abbandonandolo alla sua sorte, questo poteva avvenire a

volte sulle acque del fiume, altre volte in luoghi diversi, nei quali erano comunque destinati a morire di freddo e

di stenti.

Poi, in una società nella quale per molti secoli l’aborto non venne criminalizzato (→ salvo pesanti sanzioni per le

donne che vi ricorrevano senza o contro il parere del padre del nascituro), tra i poteri maschili stava anche

quello di ordinare alle donne del gruppo di abortire, anche se non si trattava di un privilegio paterno: a

esercitarlo sulle donne incinte, infatti, non erano solo i padri, ma anche i mariti. Gli uni e gli altri senza bisogno di

esservi autorizzati da una disposizione di legge.

Si tratta, così, di un potere illimitato, nonostante le fonti conservino traccia di una legge attribuita a Romolo che

avrebbe punito con la confisca di metà del patrimonio coloro che avessero esposto i figli maschi e la figlia

femmina primogenita. Però, le fonti non registrano alcun caso di violazione dei suoi dettami, e questo dimostra

che, se anche fosse esistita, tale violazione non sarebbe comunque stata mai e in alcun modo perseguita.

Vera o falsa che sia, essa conferma il fatto che le figlie femmine erano le vittime privilegiate dell’esposizione; per

non dire che, nella società arcaica, la figura della donna – a meno che non si trattasse di una prostituta - non

poteva che essere sposata: l’unica alternativa pensabile era il sacerdozio. E poiché sposare una figlia significava

doverle dare una dote, era molto meglio averne in casa un numero economicamente sostenibile.

Venderli come schiavi. Se decideva di farlo, il padre poteva vendere il figlio a un altro paterfamilias, presso il

quale questi si veniva a trovare nella condizione di schiavo. Senonché ai romani ripugnava l’idea che “sangue

romano” potesse essere schiavo in patria e dunque del figlio venduto dicevano che era in mancipio,

un’espressione che indicava generalmente la sottoposizione a tutti i poteri paterni.

Era un diritto “forte”, il ius vendendi: originariamente, infatti, la vendita non estingueva la patria potestà del

venditore, ma questa rimaneva quiescente, pronta a rivivere ogniqualvolta il figlio si fosse trovato libero dalla

schiavitù alla quale il padre lo aveva condannato.

“Se un padre vende tre volte il figlio…”

Originariamente, la patria potestas era un potere inestinguibile. È così fu per circa tre secoli dalla fondazione di

Roma, sino a quando le XII Tavole, nel 450 a.C., decretarono che se un padre vendeva un figlio per tre volte

successive (trovandosi ad essere, per tre volte, libero di fatto), dopo la terza vendita il figlio era libero anche di

diritto: si estingueva, quindi, la patria potestas.

Fu questo il primo intervento legato a una presa di coscienza della “tremenda esagerazione” dei poteri paterni e

della necessità di limitarli, che nel tempo andò progressivamente accrescendosi: dall’inizio della Repubblica,

infatti, i censori iniziarono a far ricorso alla nota censoria, vietando ai padri che avessero ridotto in schiavitù i figli

di accedere al Senato, e additandoli al pubblico biasimo. I provvedimenti in questa direzione, inoltre,

aumentarono nel periodo tardo-imperiale.

Nonostante ciò, i padri continuavano a essere giuridicamente e socialmente autorizzati a cedere i figli in

condizione di fatto di schiavitù quando un figlio aveva commesso un delictum, vale a dire un atto illecito che

veniva perseguito con un’azione penale privata, la quale, come tutte le azioni private in età classica, si

concludeva sempre e solo con una condanna pecuniaria.

Quando un figlio commetteva uno di questi delitti (→ il furto, la rapina, l’ingiuria e il danneggiamento), la vittima,

non potendo citarlo in giudizio perché non possedeva un patrimonio, citava il padre, al quale peraltro era

consentito evitare la condanna e liberarsi da ogni obbligazione consegnando il figlio alla vittima.

Metterli a morte. Punire i figli per comportamenti ritenuti disdicevoli era un diritto e al tempo stesso un compito

che il padre poteva esercitare senza limiti, arrivando, per le infrazioni più gravi, sino a metterli a morte. Ciò

avveniva sia durante i primi secoli della città, sia dopo il passaggio dall’età regia alla Repubblica, fino all’età

imperiale avanzata.

Quando un figlio commetteva un crimine pubblico

Poteva accadere che un figlio tenesse comportamenti considerati crimini pubblici: ad esempio, l’alto

tradimento o l’attentato alle istituzioni.

La regola voleva che quel tipo di crimini venisse punto con la condanna a morte inflitta dai magistrati cittadini

nell’esercizio dei loro pubblici poteri. Ma se il colpevole era un filiusfamilias le cose si complicavano, e a punirlo

provvedeva il paterfamilias.

Per un lungo tempo, infatti, è stata nettamente dominante la tesi secondo la quale il diritto paterno di uccidere si

sarebbe spiegato tenendo conto che la città era nata in seguito del progressivo allargamento della famiglia,

considerata il gruppo politico originario.

Il supplizio di Spurio Cassio e la storia di Giunto Silano

Un giorno il console Spurio Cassio propose una legge che concedeva ad alcuni alleati dei romani certi diritti che

nessuno voleva cedere loro. L’ostilità fu tale che quando uscì di carica, nel 485 a.C., Spurio venne accusato di

aver tentato di instaurare la tirannide e condannato a morte.

Secondo Tito Livio, si raccontava che l’esecutore del supplizio fosse stato il padre di Spurio, il quale lo aveva

fustigato a morte, e Valerio Massimo conferma quest’ipotesi.

Nonostante i riferimenti a un cosiddetto “consiglio domestico” che compaiono in alcuni racconti, a decidere la

sorte del figlio era solo ed esclusivamente il padre; anche se in alcuni casi accadeva che i padri invi

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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