Riassunto
COME UCCIDERE IL PADRE - Genitori e figli da Roma a oggi di Eva
Cantarella
I SESSANTENNI GIÙ DAL PONTE. Breve preistoria della rottamazione
Per i romani, la precipitazione al suolo o nelle acque del mare, di un fiume o di un altro corso d’acqua, prima di
diventare uno dei supplizi capitali cittadini era una delle forme del sacrificio umano.
Alcune ricerche antropologiche raccontano di molte culture nelle quali i vecchi venivano gettati da un’altura
così che, a seconda dei casi, si sfracellassero al suolo o venissero inghiottiti dalle acque.
Una pratica crudelissima alla quale ricorrevano, ad esempio, i sardi, che secondo Timeo avrebbero usato
inseguire ridendo i vecchi con dei bastoni, sino a che questi non precipitavano dall’alto di una roccia verso la
quale li avevano sospinti: il riso, infatti, sarebbe stato un rituale inteso a rappresentare la precipitazione come
sacrificio di Kronos.
Secondo Lattanzio, un sacrificio analogo sarebbe stato in uso presso gli sciti, i quali, secondo Plinio, raggiunta la
vecchiaia e stanchi della vita (satietate vitae), si sarebbero gettati volontariamente.
Era una pratica diffusa, insomma, la “rottamazione” dei vecchi, chiaramente legata alla inesorabile necessità di
gruppi sociali per i quali un’eccessiva crescita della popolazione comportava solo disagi e decadenza, ma
anche e addirittura il rischio dell’estinzione.
Possibile che in tempi antichissimi una simile pratica fosse in uso anche a Roma?
A suggerire una risposta positiva stava un termine significativamente usato per indicare i sessantenni, vale a dire
depontani: il sospetto che esso fosse legato al ricordo del lancio da un ponte era quasi inevitabile.
Questa cosa turbava i Romani: com’era possibile che i maiores, gli antenati dei cui costumi andavano fieri e dei
quali rimpiangevano le perdute virtù, avessero fatto ricorso a simili pratiche? Alcuni se ne vergognavano e
rifiutavano di credervi.
Per liberarsi dell’imbarazzante eredità, altri sostenevano che l’espressione sexagenari de ponte fosse male
interpretata; originariamente, dicevano, citando Nonio, che il suo significato era quello a suo tempo indicato da
Varrone: sessant’anni era l’età in cui si veniva esonerati dalla partecipazione alla vita politica, perdendo il diritto
di votare. E poiché questo diritto si esercitava attraversando un ponticello di legno, sexagenari de ponte
significava che gli ultrasessantenni che avessero tentato di attraversarlo sarebbero stati bloccati e costretti a
scendere.
Questa interpretazione era tuttavia contraddetta in primo luogo da un altro passo di Varrone, secondo il quale i
mores maiorum (→ costumi degli antenati) volevano che dal ponte i sessantenni venissero gettati nel Tevere.
Il riferimento al lancio nel fiume torna poi in Cicerone, il quale, parlando di un uomo che non avendo ancora
sessant’anni era stato gettato nel Tevere, dice che la cosa era stata fatta “contro i mores maiorum”. Lattanzio,
inoltre, confermò questo fatto, aggiungendo che in questo modo venivano inviati a Saturno.
Kronos, al quale i sardi votavano i sessantenni, altro non era che Saturno, il dio in onore del quale il 14 maggio, nel
corso della festa degli Argei, dal ponte Sublicio venivano gettate nel Tevere delle statuette di giunco in forma di
uomo.
Anche a Roma, dunque, la partecipazione era stata considerata un sacrificio agli dèi.
Ai confini tra l’organizzazione tribale e quella cittadinanza, il problema del controllo demografico, a Roma come
altrove, era così impellente che per risolverlo non bastava eliminare i neonati di troppo “esponendoli” o, se erano
malfermi, uccidendoli.
Accanto al problema dei troppi nati vi era quello determinato da quanti erano vissuti troppo a lungo; senonché,
a differenza dell’eliminazione dei vecchi, quella dei nati in eccedenza non creava troppi problemi: un neonato,
in fondo, era uno sconosciuto, né, ai tempi, veniva preso in alcun modo in considerazione il rapporto tra la madre
e il figlio cresciuto nel suo utero.
Eliminare gli anziani era cosa diversa, che creava disagi psicologici e affettivi. Dato il valore simbolico del gesto,
precipitarli nelle acque del Tevere permetteva loro di essere inviati a raggiungere il dio nelle acque del fiume, e
così i sessantenni erano considerati vittime sacrificali. La coscienza individuale e quella sociale erano placate.
Eccoci così all’epoca la cui cultura può essere tratteggiata su basi indiscutibilmente più solide: l’età cittadina.
1.ORGOGLIO ROMANO: NESSUNO COME NOI
Che la propria cultura fosse superiore a quelle degli altri popoli era una profonda, radicata convinzione dei
cittadini di Roma, soprattutto riferendosi alla scienza giuridica.
Quando Gaio parla della patria potestas si riferisce al potere del capofamiglia romano sui componenti del
gruppo familiare di cui era il capo assoluto e indiscusso.
La patria potestas, in effetti, era un istituto unico nel quadro dei sistemi antichi che siamo soliti definire classici: i
figli romani, indipendentemente dall’età, vi erano sottoposti sino a quando il padre era in vita, o meglio, sino al
momento in cui avevano un ascendente maschio ancora in vita.
Sino a quel momento i figli erano un filus o una filiafamilias, e come tali significativamente definiti alieni iuris,
ovvero “di diritto altrui”, in contrapposizione al padre, che viceversa era sui iuris, vale a dire “di diritto proprio” o
“indipendente”.
Nella moderna terminologia giuridica diremmo dunque che i filiifamilias non erano soggetti di diritto e quindi non
avevano la “capacità giuridica” (→ la capacità di essere titolari di diritti) nel campo del diritto privato. In quel
campo, la capacità spettava solo al pater, al quale, di conseguenza, spettava anche la titolarità dell’intero
patrimonio familiare.
A seconda della longevità paterna, un cittadino romano non possedeva un patrimonio proprio: dipendeva
economicamente dalla liberalità del padre; perché potesse presentarsi nella vita, nelle relazioni sociali e nel
mondo del diritto come un soggetto autonomo era necessario che, morti tutti i suoi ascendenti maschi, egli
diventasse a sua volta un paterfamilias, e in quanto finalmente tale capace di decidere della sua vita senza
bisogno di autorizzazioni e controlli.
Si aggiungeva, inoltre, la contraddizione determinata dal fatto che i figli, quando arrivavano alla maggiore età,
pur non essendo titolari di diritti nel campo privato, acquisivano la capacità in quello del diritto pubblico. Questa
capacità era infatti legata allo status del cittadino, solo se maschio, indipendentemente dalla condizione di
paterfamilias o di filiusfamilias. Nell’ambito della gestione della cosa pubblica, infatti, la città aveva stabilito con i
componimenti delle diverse familiae rapporti basati sulle caratteristiche che le interessavano a quei fini.
Quel che interessava alla città, per la sua organizzazione, era il sesso delle persone (→ maschile), la loro età e la
loro appartenenza all’una o all’altra classe sociale.
La storia di Caio Flaminio (→ un tribuno che aveva promulgato una legge agraria, nonostante l’opposizione del
Senato, e che venne fermato solo dal padre) è un exemplum, vale a dire una delle storielle propagandistiche
con le quali i romani amavano diffondere i modelli di comportamento da considerare virtuosi: nella specie, la
devozione di un figlio che, in nome dei doveri familiari, era disposto ad accettare una totale mancanza di
rispetto da parte del padre, nonché a rinunciare alla propria dignità di magistrato.
La famiglia: un’istituzione naturale?
“La Repubblica,” recita l’art. 29 della nostra Costituzione, “riconosce i diritti di famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.”
Ogni discorso sulla famiglia romana sarebbe incomprensibile e fuorviante se non fosse preceduto dall’avvertenza
che di “naturale” quella famiglia aveva veramente ben poco.
I membri della famiglia romana non erano necessariamente uniti da vincoli di sangue o di matrimonio –
ammesso che quest’ultimo vincolo possa essere considerato naturale. I vicoli “naturali” legavano tra loro solo
alcuni degli appartenenti al gruppo. Quello che li accomuna tutti era la sottoposizione a un capo che esercitava
il suo potere non solo su figli e figlie, nipoti e pronipoti in linea maschile, ma anche sulla propria moglie e sulle
mogli dei suoi discendenti che erano entrate nel gruppo in seguito al matrimonio.
Della familia, inoltre, erano parte anche gli schiavi e le persone (→ dette in mancipio) che si trovavano in
condizione di fatto di schiavitù presso il paterfamilias.
Nulla rileva che il potere esercitato dal capo sui componenti del gruppo fosse indicato da termini diversi:
Quello sui figli era chiamato patria potestas;
o Quello sulle mogli era chiamato manus;
o Quello sui componenti di stato servile era chiamato dominica potestas (→ da dominus = “padrone”).
o
Il nome familiare: un’avvertenza semantica
L’appartenenza alla familia era segnalata da un nome familiare detto cognomen.
Ogni individuo di sesso maschile aveva poi un nome personale (praenomen).
I patrizi, inoltre, portavano, come terzo nome, il nomen della gens, il gruppo composto da coloro che asserivano
di discendere da un ascendente unico, spesso mitico (→ nel caso della gens Iulia l’ascendente mitico era
Venere).
A volte, infine, un quarto appellativo indicava una caratteristica fisica della persona (→ Naso o Barbatus), o
ricordava gesta o campagne belliche gloriose (→ Germanicus o Africanus).
Questo era il cosiddetto sistema dei tria nomina, dal quale erano peraltro escluse le donne. Queste, infatti, di
regola non venivano identificate con il praenomen: solo le prostitute erano chiamate con nomi propri, che di
solito indicavano caratteristiche fisiche (→ Rutilla, Burrula, Murrula).
Le donne “per bene” venivano indicate con il nome della gente al femminile (→ Tullia), e se nella stessa famiglia
vi erano più donne, le si distingueva con l’appellativo Maior e Minor, oppure Prima, Secunda, Tertia, ecc.
Secondo alcuni, il nome individuale femminile non sarebbe esistito; secondo altri invece, pur esistendo, non
avrebbe potuto essere pronunciato per ragioni di pudicitia: i romani avevano la convinzione che esso fosse una
parte della persona. Pronunciare il prenome di una donna sarebbe stata dunque un’inammissibile intimità, ma,
anche qualora l’ipotesi del tabù onomastico fosse da scartare, nominare una donna era comunque considerato
un atto socialmente irrispettoso.
2.I DIRITTI DEI PADRI
In una legge attribuita a Romolo, troviamo un elenco dei diritti che spettavano ai padri su figli e discendenti:
incarcerarli, percuoterli, costringerli a lavorare nel proprio fondo, venderli e ucciderli.
Si tratta, però, di un elenco lontano dall’essere esaustivo: Dionigi di Alicarnasso si limita a enumerare i poteri
disciplinari e corporali, trascurando quelli che incidevano sulla vita privata dei figli, a partire dal potere di
scegliere chi avrebbero dovuto sposare; e quello di interrompere i matrimoni che essi stessi avevano combinato
e spesso imposto.
I diritti sul corpo
“Esporre” i figli alla nascita. Il primo diritto, in ordine cronologico, che il paterfamilias poteva esercitare sui figli
era quello di “esporli”. Una decisione che veniva annunciata dal padre nel momento stesso in cui il figlio
nasceva, nel corso di un rituale e con un gesto che esprimeva l’assolutezza dei suoi poteri con maggior efficacia
di quanto qualunque descrizione o commento possa fare.
Nel momento in cui il neonato, appena partorito, veniva deposto ai piedi del padre, questi lo sollevava
tenendolo alto tra le braccia, con ciò significando la sua decisione di riconoscerlo come membro della famiglia.
A condannare il nuovo nato all’esposizione, invece, bastava il fatto che il padre lo lasciasse ai suoi piedi, dove si
trovava. Inoltre, se il neonato era una femmina, il rito era assai meno solenne: tutto quello che il padre faceva per
ammetterla nella famiglia era dare l’ordine di allattarla.
Riguardo al potere paterno di “esporre” il neonato abbandonandolo alla sua sorte, questo poteva avvenire a
volte sulle acque del fiume, altre volte in luoghi diversi, nei quali erano comunque destinati a morire di freddo e
di stenti.
Poi, in una società nella quale per molti secoli l’aborto non venne criminalizzato (→ salvo pesanti sanzioni per le
donne che vi ricorrevano senza o contro il parere del padre del nascituro), tra i poteri maschili stava anche
quello di ordinare alle donne del gruppo di abortire, anche se non si trattava di un privilegio paterno: a
esercitarlo sulle donne incinte, infatti, non erano solo i padri, ma anche i mariti. Gli uni e gli altri senza bisogno di
esservi autorizzati da una disposizione di legge.
Si tratta, così, di un potere illimitato, nonostante le fonti conservino traccia di una legge attribuita a Romolo che
avrebbe punito con la confisca di metà del patrimonio coloro che avessero esposto i figli maschi e la figlia
femmina primogenita. Però, le fonti non registrano alcun caso di violazione dei suoi dettami, e questo dimostra
che, se anche fosse esistita, tale violazione non sarebbe comunque stata mai e in alcun modo perseguita.
Vera o falsa che sia, essa conferma il fatto che le figlie femmine erano le vittime privilegiate dell’esposizione; per
non dire che, nella società arcaica, la figura della donna – a meno che non si trattasse di una prostituta - non
poteva che essere sposata: l’unica alternativa pensabile era il sacerdozio. E poiché sposare una figlia significava
doverle dare una dote, era molto meglio averne in casa un numero economicamente sostenibile.
Venderli come schiavi. Se decideva di farlo, il padre poteva vendere il figlio a un altro paterfamilias, presso il
quale questi si veniva a trovare nella condizione di schiavo. Senonché ai romani ripugnava l’idea che “sangue
romano” potesse essere schiavo in patria e dunque del figlio venduto dicevano che era in mancipio,
un’espressione che indicava generalmente la sottoposizione a tutti i poteri paterni.
Era un diritto “forte”, il ius vendendi: originariamente, infatti, la vendita non estingueva la patria potestà del
venditore, ma questa rimaneva quiescente, pronta a rivivere ogniqualvolta il figlio si fosse trovato libero dalla
schiavitù alla quale il padre lo aveva condannato.
“Se un padre vende tre volte il figlio…”
Originariamente, la patria potestas era un potere inestinguibile. È così fu per circa tre secoli dalla fondazione di
Roma, sino a quando le XII Tavole, nel 450 a.C., decretarono che se un padre vendeva un figlio per tre volte
successive (trovandosi ad essere, per tre volte, libero di fatto), dopo la terza vendita il figlio era libero anche di
diritto: si estingueva, quindi, la patria potestas.
Fu questo il primo intervento legato a una presa di coscienza della “tremenda esagerazione” dei poteri paterni e
della necessità di limitarli, che nel tempo andò progressivamente accrescendosi: dall’inizio della Repubblica,
infatti, i censori iniziarono a far ricorso alla nota censoria, vietando ai padri che avessero ridotto in schiavitù i figli
di accedere al Senato, e additandoli al pubblico biasimo. I provvedimenti in questa direzione, inoltre,
aumentarono nel periodo tardo-imperiale.
Nonostante ciò, i padri continuavano a essere giuridicamente e socialmente autorizzati a cedere i figli in
condizione di fatto di schiavitù quando un figlio aveva commesso un delictum, vale a dire un atto illecito che
veniva perseguito con un’azione penale privata, la quale, come tutte le azioni private in età classica, si
concludeva sempre e solo con una condanna pecuniaria.
Quando un figlio commetteva uno di questi delitti (→ il furto, la rapina, l’ingiuria e il danneggiamento), la vittima,
non potendo citarlo in giudizio perché non possedeva un patrimonio, citava il padre, al quale peraltro era
consentito evitare la condanna e liberarsi da ogni obbligazione consegnando il figlio alla vittima.
Metterli a morte. Punire i figli per comportamenti ritenuti disdicevoli era un diritto e al tempo stesso un compito
che il padre poteva esercitare senza limiti, arrivando, per le infrazioni più gravi, sino a metterli a morte. Ciò
avveniva sia durante i primi secoli della città, sia dopo il passaggio dall’età regia alla Repubblica, fino all’età
imperiale avanzata.
Quando un figlio commetteva un crimine pubblico
Poteva accadere che un figlio tenesse comportamenti considerati crimini pubblici: ad esempio, l’alto
tradimento o l’attentato alle istituzioni.
La regola voleva che quel tipo di crimini venisse punto con la condanna a morte inflitta dai magistrati cittadini
nell’esercizio dei loro pubblici poteri. Ma se il colpevole era un filiusfamilias le cose si complicavano, e a punirlo
provvedeva il paterfamilias.
Per un lungo tempo, infatti, è stata nettamente dominante la tesi secondo la quale il diritto paterno di uccidere si
sarebbe spiegato tenendo conto che la città era nata in seguito del progressivo allargamento della famiglia,
considerata il gruppo politico originario.
Il supplizio di Spurio Cassio e la storia di Giunto Silano
Un giorno il console Spurio Cassio propose una legge che concedeva ad alcuni alleati dei romani certi diritti che
nessuno voleva cedere loro. L’ostilità fu tale che quando uscì di carica, nel 485 a.C., Spurio venne accusato di
aver tentato di instaurare la tirannide e condannato a morte.
Secondo Tito Livio, si raccontava che l’esecutore del supplizio fosse stato il padre di Spurio, il quale lo aveva
fustigato a morte, e Valerio Massimo conferma quest’ipotesi.
Nonostante i riferimenti a un cosiddetto “consiglio domestico” che compaiono in alcuni racconti, a decidere la
sorte del figlio era solo ed esclusivamente il padre; anche se in alcuni casi accadeva che i padri invi
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