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DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO
Diritto pubblico: il diritto in quanto ordinamento sociale –
istituzionale per l’applicazione della forza presuppone un insieme
di pubbliche autorità. Le pubbliche autorità sono quindi
investite di competenza per la protezione non dei propri interessi
ma di quelli della comunità. L’esercizio di questa competenza è
un dovere, un ufficio: doveri accompagnati da sanzioni o da
misure di controllo.
Questo tipo di autorità è eteronoma: ha il potere di vincolare gli
altri, anche senza il loro consenso.
Competenza sociale, vincolata ed eteronoma è attribuita al
soggetto come organo della comunità.
Autorità pubblica: quando è al servizio di quell’ampia comunità
sovrana (stato).
53 Autorità privata: quando risiede nel soggetto individuale
(genitori, società, imprenditore); ha competenza privata,
discrezionale in quanto può essere esercitata liberamente ed
autonoma, cioè limitata a vincolare l’individuo con il suo
consenso.
Diritto pubblico: diritto che concerne la posizione
giuridica delle autorità pubbliche (costituzione,
competenza, doveri); consiste unicamente di norme di
competenza e norme di condotta connesse alle prime.
Ogni norma di competenza definisce un atto giuridico ed in
particolare stabilisce:
- l’organo competente ad emettere l’atto giuridico (competenza
personale);
- la procedura (competenza formale);
- l’eventuale contenuto dell’atto giuridico (competenza
materiale).
Temi principali del diritto pubblico: descrizione
- costituzione organi dello stato;
- procedura di esercizio del loro potere;
- limiti materiali del loro potere.
Norme di competenza accompagnate da norme di condotta che
prescrivono agli organi determinati doveri in rapporto all’esercizio
della loro pubblica autorità. Le autorità pubbliche devono
essere esercitate secondo lo spirito della comunità sulla base di
valutazioni imparziali, pubbliche (principio di eguaglianza).
Il diritto pubblico così definito è chiaro ma perde precisione se
viene esteso ad includere altri settori del diritto (penale,
amministrativo speciale, processuale,…).
Diritto penale: sanziona le norme di condotta che si rivolgono a
persone private; misura tipicamente pubblica dell’azione che
54 infligge la pena: si tratta di una funzione ufficiale di pubblica
autorità.
Diritto amministrativo speciale: leggi sulle tasse, lavoro,
benessere sociale, caccia, pesca, alimentazione,…; vengono
classificate spesso come diritto pubblico perché la posizione
giuridica qui non è determinata in modo immediato dalla legge
ma presuppone l’intervento di un concreto atto amministrativo in
forma di permesso, licenza, approvazione, ordine, dispensa,…
Diritto processuale: si riallaccia al diritto pubblico perché si crede
nell’idea errata per cui mediante l’azione processuale si verrebbe
ad istituire un rapporto giuridico con lo stato.
Tutto ciò accade perché il diritto pubblico finisce per inglobare
tutto ciò che non è diritto privato; è diritto privato tutto il
diritto che può essere fatto valere mediante procedimenti
civili fra individui privati. Questa considerazione è nulla: il
diritto privato e quello pubblico non comportano una
fondamentale bipartizione dell’intero oggetto del diritto, ci sono
altri tipi di diritti oltre queste due categorie.
DIRITTO SOSTANZIALE E DIRITTO PROCESSUALE
La norma di competenza stabilisce una procedura per
l’emanazione di direttive giuridiche; le stesse norme non possono
essere fatte valere direttamente all’interno delle corti mentre
quelli di condotta si.
La norma di condotta può essere divisa in vari frammenti e i
frammenti simili vengono riuniti per essere regolati in discipline
separate.
Nel diritto sostanziale o primario viene descritta una certa
condotta oggettiva come condizione necessaria per una
sanzione; questa condizione è stabilita in modo indiretto,
qualificando una certa condotta come dovere, il che implica che
la condotta opposta sia la condizione necessaria, ma non
sufficiente, della sanzione. La norma di diritto sostanziale è
quindi un frammento della norma di condotta: non sappiamo
cosa accadrà se quella norma verrà violata ma sappiamo per
55 certo che chi non la violerà sarà al sicuro, non sarà soggetto a
sanzioni.
Nel diritto delle sanzioni o secondario (che spesso è incluso
insieme a quello penale nel diritto sostanziale) vengono stabilite:
- le sanzioni per chi viola il diritto sostanziale;
- le condizioni più precise che servono per l’applicazione delle
sanzioni.
Nel diritto processuale o terziario sono enunciate le condizioni
che devono essere soddisfatte per la pronuncia e l’esecuzione
della sentenza (condizioni che riguardano la procedura: la prova,
la citazione in giudizio,…).
DISCUSSIONE: KELSEN
Riconosce come pilastro fondamentale della distinzione del diritto
la divisione in pubblico e privato.
Esistono 2 teorie a riguardo:
1. teoria degli interessi: la differenza tra i due pilastri è l’interesse
che perseguono e proteggono (pubblico e sociale da una parte,
privato e individuale dall’altra); questa teoria è da respingere
perché non esistono scopi giuridici opposti ma soltanto due
modi diversi di considerare la stessa cosa;
2. teoria dei soggetti: la differenza sta nei soggetti coinvolti nel
rapporto giuridico; nel diritto privato vengono regolati i
rapporti tra persone private che si trovano in una posizione di
uguaglianza mentre nel diritto pubblico vengono regolati i
rapporti in cui almeno una delle parti è una persona pubblica
ed esiste un’autorità che prevale sull’altra parte del rapporto.
XI – I FATTI GIURIDICI
I fatti rilevanti per il diritto sono fatti giuridici; questi ultimi possono
essere o specificamente rilevanti (creativi) o soltanto condizionanti.
Ci sono fatti giuridici:
56 - descritti come situazioni, stato di cose, qualità di persone o
cose;
- descritti come eventi, cioè mutamenti in una situazione
esistente che può essere definita in relazione ad un punto di
tempo o un periodo di tempo;
- meramente naturali (nascita, morte, collisione in mare,…);
- giuridicamente condizionati, cioè definiti in funzione del diritto.
Distinzione tra atti e fatti giuridici: soltanto gli atti danno origine alla
capacità di intendere, della colpa e delle altre circostanze
psicologiche; gli atti possono distinguersi in fatti dell’uomo o atti
giuridici.
Gli atti giuridici sono prodotti di competenza; sono negozi giuridici:
consistono in comunicazioni linguistiche il cui effetto giuridico è
determinato dal contenuto della comunicazione stessa e che sono
opportuni strumenti dell’attività consapevole dell’uomo, diretta
proprio alla creazione di un nuovo diritto.
ATTI GIURIDICI: PUBBLICI O PRIVATI
ATTI GIURIDICI PUBBLICI: ATTI LEGISLATIVI, ATTI AMMINISTRATIVI,
ATTI GIURISDIZIONALI
NEGOZIO GIURIDICO: dichiarazione di volontà che produce effetti
giuridici conformi al suo contenuto; in realtà questa definizione va
corretta dicendo che il negozio produce l’effetto giuridico specifico,
salvo l’esistenza di speciali cause d’invalidità; inoltre l’effetto
giuridico specifico dev’essere definito come un effetto tipicamente
autonomo, effetto cioè che il disponente desidera produrre in
quanto parte costitutiva della creazione autonoma dei suoi rapporti
giuridici.
Fatto giuridico come dichiarazione di volontà?: dichiarazione come
comunicazione o informazione circa un fatto è una tesi che va
totalmente respinta; dichiarazione come espressione immediata e
spontanea di uno stato mentale emotivo non è una tesi
soddisfacente.
57
Volontà? La volontà della persona che stipula il contratto penetra
nel contratto stesso e produce gli effetti stabiliti dall’ordinamento
giuridico.
Cos’è allora la dichiarazione negoziale?
La dichiarazione negoziale non è un’esclamazione, né come
abbiamo visto prima un’asserzione circa lo stato psicologico della
persona che la fa. Può essere considerata invece come direttiva: la
formala “io prometto …” infatti è di per sé senza significato, ma per
la conseguenza attribuita alla formula dall’ordinamento giuridico, la
stessa funziona come direttiva per il giudice e può essere utilizzata
dai privati per l’esercizio della propria autonomia.
Negozio giuridico: dichiarazione che, di regola, salvo
l’esistenza di particolari cause di invalidità, produce effetti
giuridici autonomi, cioè gli effetti giuridici che il soggetto
desidera produrre; questi effetti sono determinati, per
quanto possibile, secondo il contenuto concreto della
dichiarazione ma anche direttamente dalle norme generali
come effetti tipo integrativi del contenuto individuale. Se la
dichiarazione è una formula senza un contenuto negoziale
suo proprio, l’effetto giuridico sarà determinato
interamente dal diritto generale.
PROMESSA: negozio che normalmente vincola la persona che lo fa
(promittente); egli è vincolato quindi la persona legittimata
(promissario) può agire in giudizio e ottenere una condanna
all’adempimento o al risarcimento dei danni per il non
adempimento. La promessa non è vincolante:
- se a seguito di det circostanze è invalida;
- quando è revocabile.
Una promessa valida perciò è vincolante dal momento in cui diventa
irrevocabile; se ulteriori circostanze impediscono l’adempimento, la
promessa sarà inefficace. Fanno parte della promessa anche i
trasferimenti (disposizioni che fanno passare un diritto in un'altra
persona) e le rinunce (estinguono il diritto).
58
ONERE: negozi giuridici che vincolano il destinatario (o un terzo) e
gli impongono un peso, estinguendo in lui un diritto precedente.
I privati non possono vincolare altri privati con un onere: solo una
pubblica autorità può farlo (ad esempio l’autorità scolastica può
imporre, entro certi limiti, un onere ai bambini).
AUTORIZZAZIONE: negozio che conferisce al destinatario (o a un
terzo) un potere, in particolare una competenza. La competenza è il
potere di fare negozi.
Il testamento è un negozio giuridico speciale: viene qualificato
come negozio sui generis anche se potrebbe essere interpretato
come una pro