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Metodi della produzione del diritto

Nomo statica = insieme delle norme (fotografia del diritto)

Nomo dinamica = ordinamento nella sua capacità di riprodursi costantemente (il film)

Norma vincola un dato comportamento: Quanto la produzione è autonoma o eteronoma = subiamo le regole degli altri?

Esempio: ubbidienza vs osservanza con Grossi

Distingue le forme di stato ordini giuridici:

- Struttura democratica

- Struttura autocratica

Adesione o imposizione delle leggi? Il prof fa riferimento all'amico Gianfranco Miglio fa teoria degli obblighi:

- Dello stato

- Giuridico

Kelsen è convenzionale = scuola elitista al di là delle forme c'è sempre una minoranza che si impone sulla maggioranza disorganizzata

Evoca distinzione tra diritto pubblico e privato dualismo:

- Diritto privato = rapporti tra pari

- Diritto pubblico = universo dove il soggetto ha a che fare con un ente superiore es: lo Stato

Questo dualismo va

risolto dualismo è ideologico e non scientifico. Dal punto di vista della scienza del diritto, noi dobbiamo comprendere che ciò che fonda e permette il negozio giuridico è il codice civile. Questa distinzione non è extra sistemica, bensì è infra-sistemica. I metodi di produzione del diritto sono: 1. Forma del diritto e forma dello Stato. La dottrina della costruzione a gradi dell'ordinamento giuridico considera il diritto nel suo movimento, nel processo della sua autoproduzione che continuamente si rinnova (teoria dinamica del diritto) al contrario di quanto accade nella teoria statica del diritto che, senza considerare la sua produzione cerca di concepire solo il diritto come un ordinamento già prodotto, nella sua validità e nel suo proprio ambito di validità. Al centro del problema di una dinamica giuridica sta il problema dei diversi metodi di produzione del diritto o delle forme del diritto. È importante.

Considerare se l'obbligo si effettua con (partecipazione del soggetto alla produzione di norme) o senza la volontà dell'uomo obbligato. Si tratta di una differenza che si indica di solito come contrasto tra autonomia ed eteronomia e che la dottrina del diritto suole applicare essenzialmente nel campo del diritto statale. Tale differenza si presenta come distinzione fra democrazia e autocrazia, oppure tra repubblica e monarchia (suddivisione comune di alcune forme di stato. Con l'espressione forma di stato si indica il metodo della produzione di norme generali regolato dalla costituzione. L'identificazione della norma di stato con la costituzione corrisponde totalmente al pregiudizio che il diritto si esaurisca nella legge.

43. Diritto pubblico e diritto privato

La distinzione tra pubblico e privato è, secondo l'opinione più diffusa, si tratta di una suddivisione dei rapporti giuridici tale che il diritto privato indica un rapporto fra soggetti

di ugual ordine e del medesimo valore giuridico, e il diritto pubblico indica un rapporto fra un soggetto sovraordinato e uno sottordinato, un rapporto quindi fra due soggetti dei quali l'uno ha un valore giuridico maggiore dell'altro. Il tipico rapporto giuridico di diritto pubblico è quello fra stato e suddito.

Si vogliono indicare anche i rapporti giuridici di diritto privato come rapporti giuridici di diritto privato come rapporti giuridici senz'altro, come rapporti giuridici nel senso più stretto e proprio della parola, per opporli ai rapporti giuridici di diritto pubblico come rapporti di "potere" e di "imperio".

Il maggior valore giuridico che spetta allo stato, e cioè ai suoi organi in rapporto ai sudditi, consiste nel fatto che l'ordinamento giuridico attribuisce alle persone qualificate come organi dello stato, oppure a certuni fra loro, i cosiddetti organi dotati di potestà d'imperio, la capacità di

obbligare i sudditi per mezzo di una manifestazione unilaterale di volontà (ordine – ex tipico l'ordine amministrativo, produzione autocratica di norme, ex negozio giuridico, metodo democratico di produzione di giuridica).

44. Il significato ideologico del dualismo di diritto pubblico e privato

La dottrina pura del diritto scorge nel negozio giuridico, come nell'ordine amministrativo, un atto dello stato, cioè un fatto produttivo di diritto che deve essere attribuito all'unità dell'ordinamento giuridico. Con ciò, la dottrina pura del diritto, relativizza il contrasto tra diritto pubblico e diritto privato che la scienza giuridica tradizionale aveva considerato come assoluto; essa lo trasforma da una distinzione extra-sistematica, cioè fra diritto e non diritto, tra diritto e stato, in una distinzione sistematica, e con ciò si convalida come scienza appunto perché supera anche l'ideologia che è unita.

all'idea di concepire come assoluto questo contrasto. Sorge a poco a poco l'idea che nel dominio del diritto pubblico, e specialmente in quello del diritto costituzionale e del diritto amministrativo, politicamente molto importanti, il principio del diritto non valga nello stesso senso e con la stessa intensità con cui vale nel campo del diritto privato che, per così dire, è considerato come il campo particolare del diritto. Imparerebbe là non tanto lo stesso diritto, quanto piuttosto l'interesse dello stato, il pubblico bene. Per questa ragione, la relazione tra norma generale e l'organo esecutivo sarebbe diversa nel campo del diritto pubblico e in quello del diritto privato come realizzazione del fine dello stato entro i limiti della legge. Questa dottrina che afferma esservi una differenza essenziale fra il diritto pubblico e privato si avvolge inoltre nella contraddizione di considerare allo stesso tempo, come principio del diritto e come

Proprietà specifica del diritto pubblico, la libertà dal diritto che essa rivendica nel campo del diritto pubblico come dominio vitale dello stato. Il dualismo logicamente insostenibile non ha per nulla un significato teoretico, ma soltanto uno ideologico. Sviluppato dalla dottrina costituzionalistica, deve assicurare al governo e al meccanismo amministrativo adesso subordinato una libertà dedotta dalla natura stessa delle cose; non una libertà dal diritto ma una libertà dalla legge, dalle norme generali create dalla rappresentanza del popolo o con l'essenziale partecipazione di esso. L'attribuzione del carattere assoluto al contrasto fra diritto pubblico e privato fa sorgere anche l'idea che solo il campo del diritto pubblico, quale è prima di tutto quello del diritto costituzionale e amministrativo.

soggettiva. In altre parole, il diritto privato non è separato dal campo politico, ma è parte integrante di esso. Questo contrasto tra "politico" e "privato" non esiste nel dominio dei diritti soggettivi, poiché i diritti privati sono anch'essi diritti politici. Entrambi, seppur in modi diversi, garantiscono la partecipazione alla formazione della volontà statale, ovvero della sovranità. Dal punto di vista della sua funzione all'interno dell'ordinamento giuridico nel complesso del diritto, ciò che chiamiamo diritto privato è semplicemente la forma giuridica particolare della produzione economica e della distribuzione dei prodotti che corrisponde all'ordinamento economico capitalista. Pertanto, è una funzione eminentemente politica, una funzione eminentemente soggettiva.

sovrana. Diritto e Stato

Il dualismo tradizionale tra diritto e Stato

Nella teoria tradizionale, oltre al contrasto tra pubblico e privato, figura fortemente il dualismo di stato e diritto.

Se essa oppone al diritto lo stato come un essere diverso da questo ciò avviene per il fatto che considera lo stato come soggetto di obblighi e autorizzazioni giuridiche, cioè come una persona e gli attribuisce allo stesso tempo un'esistenza indipendente dall'ordinamento giuridico.

La teoria del diritto pubblico suppone che lo stato, come unità collettivista che si presenta come soggetto di volontà e azione, esista indipendentemente e persino già prima del diritto. Si insegna che lo stato adempie la sua missione storica per il fatto che crea il diritto, il "suo" diritto, l'ordinamento giuridico oggettivo, per sottomettersi poi egli stesso a questo, cioè per obbligarsi e autorizzarsi per mezzo del suo stesso diritto.

Lo stato è sovrana.

Un presupposto del diritto è, nel tempo stesso, è un soggetto giuridico che presuppone il diritto in quanto è sottoposto a questo e da questo è obbligato e autorizzato (teoria delle due facce dello stato e dell'auto delimitazione dello stato").

La funzione ideologica del dualismo di diritto e di Stato

Il dualismo tra stato e diritto esercita una funzione ideologica di straordinaria importanza. Lo stato deve essere rappresentato da una persona diversa dal diritto affinché il diritto possa giustificare lo stato che produce il diritto e gli si sottopone. E il diritto può giustificare lo stato soltanto se viene presupposto come un ordinamento essenzialmente diverso e opposto allo stato la cui natura originaria è la forza. Lo stato, in base al mero fatto del potere, diventa stato di diritto che giustifica se stesso in quanto ha per fine il diritto (è un'ideologia).

L'identità di diritto e Stato

a. Lo stato come

Una conoscenza dello stato ideologicamente libera, libera cioè da ogni ideologia e da ogni mistica, non può coglierne l'essenza in altro modo che concependo questa formazione sociale come un ordinamento della condotta umana.

Si tratta di un ordinamento sociale coattivo, e questo ordinamento coattivo deve essere identico all'ordinamento giuridico dato che sono gli stessi atti coattivi quelli che caratterizzano entrambi gli ordinamenti e dato che una e medesima comunità sociale non può essere costituita da due ordinamenti diversi.

Lo stato è un ordinamento giuridico, ma non tutti gli ordinamenti giuridici vengono designati come stati; ciò accade soltanto quando l'ordinamento giuridico, per la produzione e l'esecuzione delle norme che lo costituiscono, istituisce degli organi che funzionano secondo il principio della divisione del lavoro.

L'ordinamento giuridico si chiama stato solo quando ha raggiunto un

ne risulta limitata. In queste società, il diritto è spesso basato su consuetudini e tradizioni tramandate oralmente. Le decisioni legali sono prese da capi tribali o anziani del villaggio, che agiscono come giudici. Non esiste un sistema giudiziario formale o un codice di leggi scritte. Con l'avvento dello stato e la formazione di società più complesse, si è resa necessaria una maggiore centralizzazione del potere e una regolamentazione più dettagliata delle relazioni sociali. È in questo contesto che si sviluppa il concetto di legislazione, ovvero la produzione di norme giuridiche generali e astratte da parte di un'autorità centrale. La legislazione può essere promulgata da un organo legislativo, come un parlamento o un congresso, o da un'autorità esecutiva, come un sovrano o un presidente. Le leggi possono essere scritte in un codice o in una costituzione, e possono riguardare una vasta gamma di questioni, come il diritto penale, il diritto civile, il diritto commerciale e così via. La legislazione ha il vantaggio di fornire una base stabile e uniforme per la risoluzione delle controversie legali. Le leggi scritte sono accessibili a tutti e possono essere interpretate e applicate in modo coerente. Inoltre, la legislazione può essere modificata o abrogata in base alle esigenze e alle evoluzioni della società. Tuttavia, la legislazione può anche essere critica per la sua rigidità e la sua incapacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti sociali. Inoltre, la produzione di leggi può essere influenzata da interessi politici o economici, portando a norme ingiuste o discriminatorie. In conclusione, la produzione di norme giuridiche generali è un elemento fondamentale dello stato di diritto. La legislazione fornisce una base stabile e uniforme per la risoluzione delle controversie legali, ma deve essere bilanciata con la flessibilità e la capacità di adattarsi ai cambiamenti sociali.
Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
52 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Amina.drrr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Lottieri Carlo.