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Riassunto esame Filosofia del diritto, Prof. Di Lucia Paolo, libro consigliato Filosofia del diritto, lezioni, Riccardo Guastini Pag. 1
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FASE UNO

Questa fase è caratterizzata dalla pubblicazione di una serie di saggi (prima edizione 1977)

“thaking right seriusly”. I saggi raccolti nei “diritti presi sul serio” racchiudono tutte le critiche di

Dworkin sul giuspositivismo oltre che presentare altre critiche.

Le critiche che Dworkin muove ad Hart nei “diritti presi sul serio”

Sono fondamentalmente 3:

1. Il diritto è un sistema di regole, un sistema di norme. Questa è un’idea che Hart condivide

con Kelsen e che è tipica del positivismo giuridico normativista. Secondo Dworkin il diritto

non è soltanto un sistema di norme.

2. Riguarda la teoria dell’obbligo di obbedire al diritto proposta da Hart.

3. Riguarda la teoria dell’interpretazione di Hart e l’idea che nei casi difficili, i giudici creano

diritto (grande discrezionalità) e non applicano un diritto preesistente. Dworkin, nonostante

affermi di non aver mai sostenuto questa tesi, è noto per aver sostenuto la tesi (nei suoi

primi saggi) che esiste sempre e solo un'unica risposta giusta per un caso giuridico

concreto.

Queste sono le critiche che Dworkin muove ad Hart.

Per quando riguarda la prima critica, sappiamo che è la più importante e spiega in qualche

misura dove sta il punto nevralgico del positivismo giuridico secondo l’autore. Il punto forte del

positivismo giuridico in generale è la tesi della separazione tra diritto e morale.

Diritto e morale non hanno necessariamente un contenuto diverso ma il diritto può essere

identificato senza ricorrere in criteri morali. Questa è un’idea che Hart accetta e in qualche

misura declina in modo convincente rispetto a Kelsen.

Dworkin nega questa tesi: afferma che non è vero che il diritto sia soltanto un sistema di

norme. Nel saggio “il modello delle regole”, parte dall’analisi di un caso concreto ovvero

“RIGGS VS PALMER”.

È un caso che risale agli anni ’80 dell’800. È un caso molto semplice: il nipote decide di

uccidere il nonno per ricevere l’eredità. L’avvocato del nipote pretende comunque, nonostante

le pene legali, che il suo assistito riceva l’eredità perché non esistevano norme sul diritto

successorio che prevedesse tra le cause di indennità per succedere il fatto di aver ucciso il

testatore. L’avvocato sostiene infatti che sia giusto che il suo assistito venga condannato ma

anche che riceva l’eredita. I giudici, in sede civile, si sono trovati di fronte a questo quesito.

La conclusione dei giudici fu quella che il diritto è molto di più di un sistema di regole e che

oltre alle regole ci siano dei principi. Il caso fu deciso sulla base di un principio generale,

giuridico e morale secondo il quale non ci si può arricchire attraverso il compimento di un atto

illecito.

Tale principio per Dworkin, fa parte del diritto perché è un principio morale corretto quindi il

diritto in sostanza, per il Dworkin antipositivista è di più di un semplice sistema di regole perché

oltre che le regole ci sono i principi.

Il genere delle norme è composto di specie diverse: oltre alle regole che si applicano in modo

meccanico, ci sono anche i principi che vanno bilanciati tra di loro e sono parte

dell’ordinamento perché sono corretti moralmente.

Il punto della critica di Dworkin è che non è possibile separare il diritto dalla morale perché oltre

le regole vi sono anche i principi. La distinzione tra regole e principi ha una ricaduta sulla teoria

dell’interpretazione giuridica perché secondo l’autore nei casi facili applichiamo

meccanicamente le regole e non abbiamo esercizi di discrezionalità, quando noi applichiamo i

principi, nei casi difficili, sappiamo che vanno bilanciati dato che non ci sono regole chiare da

applicare. Quando ci troviamo di fronte ad un caso difficile il giudice esercita una certa

discrezionalità, non è una decisione meccanica ma anche in questo caso c’è una risposta

giusta: la soluzione del caso deve essere presa sulla base del diritto preesistente che ha più

“peso” rispetto alla situazione concreta.

ES. caso Riggs VS Palmer il principio secondo cui non ci si può avvantaggiare dalla

commissione di un atto illecito (principio che ha prevalso) con il principio della certezza del

diritto.

FASE DUE

Viene fatta cominciare nel 1986 quando Dworkin pubblica un libro molto importante “los empire”; è

il primo libro in cui Dworkin presenta la propria concezione del diritto che ruota intorno alla

concezione di integrità (è centrale il valore dell’eguaglianza).

La filosofia del diritto perde la sua specificità e viene inserita in un discorso più ampio e viene

collegata a scelte filosofiche politiche.

Questa seconda fase giunge a compimento con gli ultimi due lavori dell’autore: “giustizia in toga” e

il suo libro che è la summa del suo pensiero dal titolo “giustizia per ricci”.

Dworkin, in questa fase, si propone di elaborare un sistema filosofico di ampio respiro fondato sulla

tesi dell’unità del valore e sulla ricerca di un’integrità su larga scala che non riguardi solo il diritto

ma anche i valori etici e morali nel loro complesso. Il titolo della sua ultima opera “giustizia per

ricci” racchiude questa ambizione: Dworkin (per il titolo) riprende un frammento di archiloco già

stato ripreso da un altro filosofo liberarle di idee diverse dalle sue; in questo scritto troviamo un

confronto tra due animali, una volpe e un riccio in cui si osserva che la volpe sa fare tante cose ma

il riccio ne sa fare una molto importante (chiudersi a riccio salvarsi dagli assalti dei predatori).

Questo frammento è stato utilizzato da Dworkin nel senso di prediligere la volpe o il riccio come

approccio filosofico alle questioni. Prediligere la volpe significa negare che vi sia un metaprincipio

(un principio dei principi) che permetta di mettere a sistema tutti gli aspetti della vita umana.

Prediligere il riccio, cosa che fa Dworkin, significa invece ritenere che tutto possa essere ricondotto

a sistema e che si possano evitare conflitti tra principi e valori e tra i vari aspetti della vita umana.

Dice Dworkin, all’inizio di “Giustizia per ricci”: “il valore è una cosa importantissima: le verità sulla

vita buona, sull’essere buoni e su ciò che è meraviglioso, non solo sono coerenti fra loro ma si

convalidano reciprocamente. Ciò che pensiamo riguardo ad una di queste cose, deve combaciare

con qualsiasi argomentazione che troviamo convincente riguardo alle altre”.

Tutti i valori possono essere ricondotti a sistema. L’idea è quella che il diritto si inserisce

nell’ambito più ampio della vita politica e pratica e che quindi i valori che devono guidare il diritto e

che consentono di rispondere alla domanda “cos’è il diritto”, non sono valori diversi rispetto a quelli

che troviamo alla base della teoria della giustizia di ampio respiro.

Non è un caso che nel libro “La giustizia in toga” Dworkin osservi che i contributi più rilevanti alla

teoria del diritto provengono più da filosofi politici che giuristi. Un filosofo particolarmente

importante per Dworkin è John Rawls. Nel 1971 pubblicò un libro dal titolo “A theory of justice”

importante per la filosofia politica del tempo.

Seconda lezione su Ronald Dworkin di Aldo Schiavello

La concezione del diritto di Dworkin non positivista (a partire dalla pubblicazione del 1986

de “l’impero del diritto)

Parliamo di due aspetti cruciali della sua concezione del diritto:

1. La giustificazione del diritto presuppone l’esistenza di una comunità politica di un certo tipo

che Dworkin chiama “comunità di principio”.

Una teoria del diritto presuppone l’esistenza di una comunità di principio. L’autore lo

presenta con chiarezza nel libro “l’impero del diritto”.

Il punto di partenza è la domanda “i cittadini hanno obblighi morali concreti solo in virtù

dell’esistenza del diritto?”; è interessante il fatto che Dworkin parta da una questione

normativa e non descrittiva.

Dettagli
A.A. 2022-2023
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ermannoilcavallo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Di Lucia Paolo.