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DIRITTO COMUNE, LEGGI E STATUTI PARTICOLARI NAZIONALI E LOCALI

DIRITTO COMUNE = DIRITTO SCIENTIFICO. Diritto a proiezione universale in ragione della sua sapienzialità.

Nato nel terreno culturalmente fertile dell’Italia centro-settentrionale – Bologna = alma mater degli studii giuridici. Da qua dilagato in

tutta EU.

Penetra anche nelle redazioni di atti legislativi regii delle cancellerie principesche.

Il re castigliano ALFONSO IL SAGGIO redige LAS SIETE PARTIDAS – testo di puro diritto comune tradotto in lingua nazionale.

In Francia dalla metà del secolo XIII vi sono due zone:

- Mezzogiorno retto dal DROIT ÉCRIT (diritto comune).

- Nord COUTUMIER retto da consuetudini locali.

Problema rilevante tra diritto comune e diritti particolari – tra IUS COMMUNE e IURA PROPRIA.

Nel corso del Duecento appare la legislazione regia MA in Italia centro-settentrionale fioritura di statuti cittadini questi stati danno la

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precedente alla “legge” locale piuttosto che alla “legge” universale.

PLURALISMO GIURIDICO all’interno di una stessa entità politica possono esserci diversi produttori di diritto.

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Nel comune duecentesco: “legge” comunale + diritto canonico + diritto mercatorio + diritto feudale + diritto comune. Ognuno con le

proprie regole, oggetti, sedi, tribunali.

Ordinamento cittadino è uno ma sono plurali gli ordinamenti giuridici co-viventi e co-vigenti entro le mura cittadine.

Con lo STATUTO non può esserci gerarchia – si può parlare di essa solo quando ordinamento politica e ordinamento giuridico

coincidono. Si limita a precisare che, se su un certo problema c’è una norma comunale espressa, questa sia applicata dal giudice,

ma se c’è una lacuna, il diritto comune, diritto onnipresente senza bisogno di autorizzazioni e diritto potenzialmente completo, sia

chiamato dal giudice a colmare il vuoto normato locale.

Ius commune + iura propria manifestazioni di una giuridicità unitaria; il potere riconosce questa unità che lo sopravanza.

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FRANCESCO CALASSO parla di un SISTEMA DEL DIRITTO COMUNE (diritto comune + diritti particolari) dove le sue componente sono in

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perenne dialettica integrativa.

DIRITTO COMUNE E DIRITTO FEUDALE.

IN PARTICOLARE, DEGLI “USUS FEUDORUM”

Civiltà medievale = CIVILTÀ FEUDALE.

L’assetto feudale non era solo EU ma di chiunque si trovasse nelle medesime condizioni socio-politiche.

Tra i poteri spicca quello ECONOMICO unica forza decisiva.

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Si perde una distinzione tra “pubblico” e “privato”.

Sul piano giuridico relazione si superiorità e inferiorità. Ci si trovava ad essere FEUDATARIO o VASSALLO – essere uomo di un altro

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uomo, anche se da lì a poco l’INFERIOR divenne un soggetto sostanzialmente autonomo in grazia della propria effettività potestativa.

FEUDALESIMO complesso reticolato di uomini collegati da vincoli scambievoli di protezione e fedeltà. Si diede vita ad un ceto di

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personaggi sempre più separato dalla massa dei comuni mortali. PATRIMONIALIZZAZIONE di questo complesso relazionale, fino

all’assorbimento del carattere feudale dalle terre.

Sul piano storico-giuridico DIRITTO FEUDALE – autonomia sempre più intensa e serrata data dalla creazione di autonomi tribunali.

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A metà del XII secolo raccolta chiamata USUS FEUDORUM o LIBRI FEUDORUM materia degna dello studio dalla scienza, collocazione

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in appendice allo stesso CORPUS IURIS CIVILIS.

I grandi dottori del diritto comune non furono solo “romanisti” e “canonisti” ma anche “feudisti”.

Il DIRITTO FEUDALE in dialettica con il DIRITTO COMUNE entro il pluralismo giuridico del tardo Medioevo.

ALLE ORIGINI DEL DIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO COMMERCIALE complesso di regole e di istituti all’insegna della specialità, funzionali non ai semplici cittadini bensì agli

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esercenti la speciale professione della mercatura.

Dalla metà del Duecento STATUTI MERCANTILI – specchi di una pienamente raggiunta potenza cetuale.

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Si da vita ad una complessa organizzazione cetuale e professionale, dotato di tribunali speciali.

In Italia i TRIBUNALI DI COMMERCIO saranno aboliti solo nel 1888.

Il DIRITTO DEI MERCANTI è uno dei protagonisti del particolarismo giuridico tardo-medievale.

FONDAZIONI DELLA MODERNITÀ GIURIDICA

IL TR E C E N TO A G LI O C C H I D E LLO S TO R IC O D E L D IR ITTO : S C O N V O LG IM E N TI S O C IO-E C O N O M IC I E C R IS I D I V A LO R I.

A LLA R IC ER C A D I U N N U O V O O R D IN E G IU R ID IC O

TRECENTO decenni che indicano uno scompiglio profondo, guardando in particolare a cosa avviene sul terreno della storia agraria

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alimentare demografica sanitaria, sul terreno basso ma determinante della vita quotidiana dell’uomo comune.

Protagonista occulta del secolo è la PESTE (1347-1531).

Massiccio abbandono delle terre + eclissi delle culture agrarie + crescente anche se sterile urbanizzazione.

TRECENTO tempo di transizione, vecchio e nuovo si mescolano, si cominciano a disegnare le linee di un edificio futuro.

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FRANCESCO PETRARCA (1304-1374) consapevolezza di trovarsi su un crinale.

® 5

La coscienza collettiva sia spinta a mettere in dubbio i pilastri portanti del vecchio ordine medievale fino a riconoscervi degli pseudo-

valori.

Processo di LIBERAZIONE nuova antropologia avente carattere liberatorio.

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Le dispute filosofiche arrivano ad avere pienezza di voce durante il corso del secolo isolare il soggetto dal mondo e sul mondo,

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riconoscendolo capace di cercare e trovare all’interno di sé le forze per dominare la realtà.

SOGGETTO MEDIEVALE interpretato fedelmente da TOMMASO D’AQUINO = uomo intelligente, munito della conoscenza. Un uomo

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nuovo disegnato dalla teologia e filosofia, un soggetto che ama e vuole, che tra le molte dimensioni psicologiche punta sulla volontà

per reperire un’identità propria vincente. Soggetto che afferma il suo distacco ontologico dal mondo e reclama la propria libertà sul

mondo.

Come viene cementata questa ritrovata libertà? AUTO-DETERMINAZIONE DELLA VOLONTÀ + concepita come DOMINIUM.

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Nel diritto classico romano dominium collegato alla libertà del soggetto.

Dal Trecento in poi ONNIVALENZA DEL DOMINIUM generale categoria interpretativa della realtà intersoggettiva e intrasubbiettiva.

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Accanto alla proprietà delle cose del mondo esterno (DOMINIUM RERUM) c’è anche l’enfatizzazione del DOMINIUM SUI (proprietà che

ciascuno ha sulle proprie membra e sui propri talenti.

VOLONTÀ come carattere essenziale del soggetto e garanzia della sua libertà. LIBERTÀ COME DOMINIUM.

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Immagine di HEGEL trasferita alla filosofia del diritto quest’ultima è come l’uccello di Minerva, la vitta, che non ama l’incandescenza

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dei meriggi assolati e attende, per levarsi in volo, che l’accesa vicenda del giorno sia terminata.

L’ESPERIENZA GIURIDICA è un modo tipico di concepire, sentire, vivere il diritto – non è richiudibile nella legge del monarca o nei

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comandamenti degli organi di polizia. L’esperienza giuridica medievale è durata secoli, è penetrata nelle coscienze, è riuscita a

plasmare lentamente i suoi valori basandoli su un’antropologia assolutamente tipica.

Il rinnovamento non può essere innanzitutto antropologico all’antropologia reicentrica medievale si deve sostituire una

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antropocentrica ciò che fanno filosofie e teologie volontaristiche dal XIV secolo. Il diritto verrà dopo ma si nutrirà e si impregnerà di

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quella nuova visione.

U N P R O C E S S O LIB E R A TO R IO : M A C R O-IN D IV ID U A LE E M IC R O -IN D IV ID U A LE Q U A LI N U O V I P R O TA G O N IS TI. A LLE O R IG IN I

D E LLO STA TO M O D E R N O

VOLONTARISMO FILOSOFICO E TEOLOGICO della cultura trecentesca, diventa una vera TEORIA POLITICA + prima ventata liberatoria.

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La nuova avventura liberatoria ha di mira la liberazione di ogni individualità prima compressa.

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La società fino alla fine dell’Antico Regime è SOCIETÀ DI SOCIETÀ – un impedimento sia per il micro-soggetto privato, sia per il macro-

soggetto pubblico, un impedimento per la libera azione dell’uno e dell’altro.

La libertà dell’individuo fisico è fondata su una volontà dominativa e si identifica nella proprietà che lui ha di sé stesso e dei beni

esterni, la dimensione economica gioca un ruolo rilevante. Protagonista dell’esperienza moderna l’ABBIENTE.

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Dimensione politica pienamente investita dal processo di liberazione delle individualità. Dalla frantumata ragnatela prendono forma

delle entità politiche cariche di una volontà mai riscontrata prima. Non sono ancora degli Stati ma degli embrioni di Stato.

Questo è il principio che avanza fino alle origini dello STATO MODERNO (settecento-ottocento) sempre più Stato, sempre meno

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società.

IL P R IN C IP E E IL D IR ITTO . IN P A R TIC O LA R E , D E L R E G N O D I FR A N C IA : U N LA B O R A TO R IO P O LITIC O-G IU R ID IC O D E LLA

M O D ER N ITÀ

REGNO DI FRANCIA vero laboratorio politico-giuridico. Avente manifestazioni pioneristiche.

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Nel Duecento, dal regno di FILIPPO AUGUSTO (1180-1223) orientamento preciso per una totale indipendenza. I giuristi della corte

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regia affermano l’assoluta supremazia del monarca nelle cose temporali.

LUIGI proprio potere contrassegnato dalla pienezza “plenité de la royal puissance”.

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TIMIDITÀ LEGISLATIVA.

FILIPPO IL BELLO (1285-1314) politica ai limiti della temerarietà. Conflitto con BONIFACIO VIII – pontefice che voleva conclamare il

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primato papale anche a livello temporale. 1302 BOLLA di Bonifacio UNAM SACTAM, ma al contempo Filippo convocava

un’assemblea per riconoscere la sua sovranità. Quando morì il papa, il re ebbe la meglio.

RE GIUSTIZIERE PRODUZIONE DEL DIRITTO fra gli oggetti primari delle sue prerogative – ORDONNANCES si moltiplicano.

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Questo cammino raggiungerà il culmine con NAPOLEONE I sovrano legislatore, codificatore che vuole ridurre tutto il diritto negli

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articoli di un Codice.

Nel Trecento il sovrano si occupa sì del diritto ma con la massima prudenza.

Da FILIPPO IL BELLO si muta la PSICOLOGIA DEL POTERE si va verso il riconoscimento al re di Francia della stessa capacità normativa

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degli antichi cesari romani. Filippo 1312 riorganizza gli studi giuridici nell’Università di Orléans. Suggerisce la redazione per iscritto<

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marydf00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Cossutta Marco.