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LIBER COSTITUTIONUM REGNI SICILIAE
Insieme di dunque, emanati da Federico II.costituzioni, atti normativiNon si tratta di una raccolta che organizzava le precedenti consuetudini ma atticaratterizzati da un discreto carattere innovativo ad opera di Federico II.Federico, che è erede di quell’ideario di potere tipicamente normanno svevo, siconsidera maggiormente un legislatore rispetto al suo nonno materno RuggeroII. Questa concezione emerge con elasticità nella sua raccolta normativa piùimportante, il liber augustalis o liber costitutionum regni siciliae.
Cronologia:Inizio 1231. Ma non esisteva la stampa, quindi, ha delle vicende in materia dipromulgazione più complesse.Abbiamo una testimonianza concreta del momento in cui provvede a“è statoredigere le sue costituzioni. Parte finale del liber costituionum:fatto a seguito di un solenne assemblea di maggiorenni tenuta a Melfinell’anno 1231 nel mese di agosto indizione quarta
(sarebbe la quartasettimana). Entrerà in vigore nella quinta settimana del mese di settembre successivo. "All'epoca nel mezzogiorno d'Italia non avevano il calendario gregoriano mal'edizione greca o costantinopolitana. L'anno iniziava a settembre (per questo l'anno scolastico inizia a settembre). Ci troviamo di fronte ad un primo testo molto diverso dai testi normativi che c'erano all'epoca perché viene emanato in unCi ricorda la (diritto momento ma entra in vigore un mese dopo. vacatio legis costituzionale) che ha il compito di far conoscere a tutti una legge che verrà poi promulgata. Intento: innovare il diritto vigente e non essere come il rimedio vale che concepiva solo se le costituzioni fossero buone o cattive e approvare le consuetudini. Il livello di autonomia che si ritaglia è molto più spinto. Se io creo nuovo diritto è necessario che chi lo applica e deve essere soggetto alle prescrizioninormative di esso sia in grado di conoscere il diritto nuovo. Federico si considera anche un legislatore perché ne ha la legittimazione, egli ritiene di avere la legittimazione. Ha una genesi molto interessante. Testimonianza di un allievo di un giudice che era Benedetto da Isernia presente al concistoro di Melfi: "ho sentito dal signor Benedetto che dispiacque molto al signor Imperatore il sapere che fosse punito allo stesso modo chi camminasse armato [...] e chi fosse responsabile di omicidio. E allora [l'imperatore] interrogò lui ed altri giuristi presenti, tra i quali v'era il giudice Mambro de Baro, per chiedere quale fosse la ratio che presiedeva alla scelta del legislatore. Ed il predetto Mambro de Baro rispose che era quella di prevenire azioni delittuose. Poiché la risposta non lo soddisfece ordinò che, sulla base di questi elementi, fosse formulata una Costituzione nella quale fosse prevista una punizione diversa per chi
Portasse l'arma, per chi la estraesse e per.”chi la usasse[De Baro:di bari barone]
Questo giurista ci sta scrivendo cosa gli ha raccontato il suo maestro di ciò che accadeva nell'assemblea di maggiorenti a Melfi. Ci fa capire come funzionava l'assemblea di maggiorenti. I grandi feudatari dell'epoca sveva gli relazionavano sullo stato della Costituzione vigente. Federico vuole sapere quali sono le ationes delle scelte normative. Se non è contento cambia il diritto. Un sovrano nel medioevo avrebbe preso atto di questo, non avrebbe cambiato la legge e poi avrebbe modulato la pena all'interno del processo. Federico è diverso. Si comincia a sentire molto più legislatore. Si comincia a concepire già il progetto politico federiciano.
Nel medioevo il diritto preesiste al potere politico, non a caso l'attributo principale del sovrano nel medioevo è quello di essere un giudice. Iuris dictio in latino = dire il diritto
Significa che il diritto preesiste a me come sovrano, dunque, io lo enuncio solo nella concretezza dei rapporti giuridici. Federico II invece prova almeno per un primo momento ad invertire il rapporto tra diritto e potere politico. Il diritto non è altro che una forma di esercizio del potere politico, il quale detta delle prescrizioni per l'ordinata convivenza delle relazioni sociali. Il potere politico preesiste al diritto. Dunque, il diritto può essere espressione della volontà politica del sovrano. Questo principio per applicarsi dovrà aspettare lo stato moderno ma le prime enunciazioni di esso le abbiamo nel liber costitutionum. Abbiamo due versioni di manoscritti del liber costitutionum che si trovano: 1. Vaticano 2. Parigi Abbiamo anche una versione ampliata che presenta anche ulteriori interventi di Federico che molto probabilmente non ha l'impianto originario presente a Melfi. In realtà i manoscritti originari erano: 1. Vaticano 2. Parigi 3.Abbazia di Montecassino che però è stata bombardata durante la guerra e abbiamo perso questa testimonianza. Poi vengono create anche numerose versioni da stampatori napoletani e veneziani. La prima costituzione tra le 236 (tecnicamente) è la Constitutionem Puritatem 67 detta così perché le sue costituzioni vengono qualificate come aree d'opere, cioè dalla prima parola, poiché questa parola è puritatem (una purezza che il sovrano chiede a sé stesso ed esige anche ai suoi giudici) questa costituzione viene definita puritatem. Due parti:
- Federico stabilisce che i magistrati dovranno esercitare giustizia senza scandalo e senza pagamento. Sta prevedendo delle pene severissime nei confronti dei magistrati. Il diritto di corruzione equivale al diritto di lesa maestà. Se il magistrato si fa corrompere questo comportamento non è più un atto penale ma è il reato più severo che si può concepire ovvero
Il tradimento nei confronti del sovrano. (Inferno di Dante: i corrotti).
Stabilisce che il magistrato nel momento in cui deve deliberare una sentenza dovrà rifarsi ad una serie di fonti che lui imperatore specifica: "con la presente legge stabiliamo che tutti i camerati e baiuli [...] giudicheranno secondo le nostre Costituzioni ed in mancanza di esse secondo le consuetudini approvate ed in ultimo secondo i diritti comuni cioè secondo il diritto longobardo ed il diritto romano, come esigerà la condizione dei litiganti".
Prima come il nonno Ruggero, una cosa del tutto estranea gerarchia di fonti, al mondo medioevale.
Il problema si situa nel ruolo della consuetudine: Nonno di Federico con l'assise III (de legum interpretatione) stabilisce che dove non ci siano norme che regolano la materia il magistrato può fare riferimenti alle consuetudini a meno che esse non siano contrarie alle sue costituzioni.
Federico dice che in primo luogo tu giudice
Applichi le mie costituzioni, poi quelle consuetudini devono essere approvate da Federico stesso. Il controllo del potere politico sullo sviluppo consuetudinario è maggiormente rafforzato da Federico II. Il diritto è ancor di più controllato dall'imperatore.
Ulteriore elemento: parte finale della costituzione dice che è ultimo secondo i diritti comuni... ma il diritto comune è a base romanistica.
Interpretazioni: Francesco Calasso, storici del diritto, tra cui hanno detto che questa parte della costituzione non ha alcun significato tecnico, è un'aggiunta fatta per casi particolari che a noi sembra originaria ma originaria non è.
Altri per attribuire senso hanno detto che Federico il diritto comune o non vuole sentirlo nominare. Utilizza l'espressione comune secondo il vecchio principio di personalità della legge, sarebbe solo un aggettivo che indica secondo il diritto comune ai partecipanti.
È tutto
Orientato ad un maggior controllo delle fonti normative. Questo ideario politico che sovverte il rapporto tra potere e diritto attribuiva grande potere soprattutto ne toglieva tanto alla Chiesa. All'imperatore ma Il potere politico veniva ad essere considerato solo come delegato del potere spirituale e il re doveva comportarsi come un semplice funzionario incaricato dall'autorità ecclesiastica. Il progetto di Federico ritiene di non avere assolutamente questa legittimazione del suo potere. Egli si sente molto più libero rispetto ai romani e ai bizantini.
In questo campo di tensione si sviluppa il contrasto con la Chiesa. Oggetto del contrasto: lo capiamo da una serie di lettere che ad un Gregorio IX giurista: Giacomo Amalfitano "Abbiamo appreso che tu, di tua iniziativa... cattivi consiglieri, ti proponi di emanare nuove leggi donde segue necessariamente che ti si chiama persecutore della Chiesa e sovvertitore della libertà."
comune…….”Gregorio IX urla allo scandalo. Lo scandalo non è il peccato, è ancora di più. È ilpeccato che mette a repentaglio l’intera salus animali. Deve essere evitatoperché est occasio rovine= è occasione di rovina per tutta la comunità.“guai a quelli che promulgano leggi inique, e a quelli che mettono per iscrittol’ingiustizia […] tu stai redigendo […] Costituzioni che attentano alla salvezza esuscitano enormi scandali. Forse ti è consueto usare foglie di fico per perizoma,dal momento che accampi come scusa il fatto che non sei il legum dictator, masolo il calamus scribentis, non avendo scrupolo di provocare noi che quelleleggi non possiamo assolutamente tollerare […]”
Continua a dire che le sue costituzioni non possono essere emanate perché vi èscandalo.
Dov’è questo scandalo fondamentale?
Ritorniamo al rapporto tra Stato e Chiesa, Bolla
unam sancatm (1302) che nel1231 ancora non è stata emanata ma la concezione delle due spade che prevede il potere politico meramente delegato dallo spirituale è applicata dalla Chiesa.
Se dico che tutto il potere perviene da Dio e perviene mediante le due spade al papa significa dire che mentre il papa maneggia solo la spada spirituale non sarebbe degno di maneggiare anche la temporale che viene delegata all’imperatore. La concezione del potere politico propinata dalla chiesa è discendente del potere politico. Il fondamento di legittimazione del potere politico parte da Dio e arriva all’imperatore. Da Dio agli uomini.
Federico scrive nella: constitutionem Non sine grandi “non senza grande ponderazione […] i Quiriti (i romani) in virtù della lex regia trasferirono all’imperatore romano lo ius condende legis e