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Lezione introduttiva

Dalla caduta dell’impero romano (quo) fino alle costituzioni

novecentesche.

Perché studiare questa materia (ratio si riesce a COMPRENDERE CHE IL

studiorum)? DIRITTO NON E’ MAI CERTO, MAI

RAZIONALE, MAI DEFINITIVO.

Diritto monopolio

= forma di esercizio del potere politico basato sul e sull’uso

forza.

della coattività

Le regole giuridiche sono caratterizzate dalla = la capacità di

applicarsi al trasgressore indipendentemente dalla volontà del soggetto che

precetto. Quindi si applicano indipendentemente dal soggetto

trasgredisce il

che agisce.

Garante della coattività: lo Stato.

La definizione di ordinamento giuridico come complesso di regole poste in

essere dallo Stato è relativa:

nello spazio ci sono ordinamenti giuridici che non prevedono prescrizioni

 giuridiche vincolanti o poste in essere dallo stato (il corano, ad esempio,

disciplina e crea un ordinamento giuridico)

nel tempo (siamo talmente tanto abituati a concepire la stretta relazione

 tra stato e sistema giuridico, tanto che oggi qualifichiamo il diritto come

complesso, da dimenticarci che per secoli e per millenni il diritto non ha

avuto niente a che fare con lo stato perché le regole di relazione che

amministravano i cittadini non erano poste in essere dallo stato).

La storia del diritto ha il compito di mettere in discussione l’ovvio.

Periodizzazione storica

Secondo la tradizione si distingue:

storia antica

- (invenzione della scrittura - 476 d.C.)

storia medioevale

- (476 d.C.- scoperta dell’America (1492), i secoli prima

del 1000 corrispondono all’alto medioevo, i secoli dopo il 1000 corrispondono al

basso medioevo)

storia moderna

- (1492 - Rivoluzione Francese 1789)

storia contemporanea

- (1789 - ai nostri giorni).

[la scansione temporale tra storia moderna e contemporanea è solo italiana, in

altri paesi come in Inghilterra e in Germania non esiste, infatti, identificano il

1

periodo di tempo dalla formazione dello stato moderno fino ad oggi, come tutta

storia moderna. Parlano però in Inghilterra di Early Modern history (la prima età

moderna) e Modern history (età contemporanea), in Germania di Frühe Neuzeit

(età moderna), Neuzeit (età contemporanea)]

Periodizzazione giuridica

La periodizzazione che utilizzano gli storici del diritto coincide solo

parzialmente con la periodizzazione scolastica. Dal punto di vista giuridico il

diritto romano sarà preponderante, quindi non c’è corrispondenza tra il

panorama giuridico e quello della storia politica.

Medioevo ed età moderna

a) epoche diverse dal punto di vista politico, culturale, sociale

b) epoche molto simili dal punto di vista giuridico perché sono dominate da

quello che è il panorama del diritto comune (centralità del diritto romano

e giustinianeo e del diritto canonico che le fa apparire molto più simili dal

punto di vista giuridico di quelle che sono dal punto di vista politico).

Un punto di svolta si avrà nel corso del tempo nel 1100 cioè la formazione del

sistema del diritto comune e l’inizio e la nascita dell’università. (ci sarà una

connessione fortissima tra sapere universitario e nascita del diritto comune).

Questo diritto sarà vigente fino alla fine dell’età moderna perché nel 1804,

Napoleone Bonaparte emanerà il codice che inaugura la stagione che stiamo

vivendo nel panorama della cultura giuridica ed elimina il sistema del diritto

comune.

La coincidenza tra periodizzazione storica e giuridica è solo parziale.

Diritto romano

ius” radice”

Il termine “ nelle lingue indoeuropee significa “ , ci fa capire

quanto sia importante, per vivere quindi occorre una regolamentazione

giuridica perché il diritto protegge i deboli.

Il diritto romano compendia esperienze giuridico-politico diverse (è difficile

comparare la Roma arcaica a quella del dominato o del principato); è

comunque l’elemento fondante della nostra esperienza giuridica.

La civiltà romana fu una civiltà persona che fa del diritto il

giuridica. proprio sapere tecnico

specializzato ed opera all’interno

Caratterizzato per la nascita del della vita sociale spendendo

GIURISTA = questo sapere.

Si concreta in: 2

-una produzione sconfinata in tante opere per la soddisfazione delle proprie

(agere),

pretese (cavere),

-utilizzare schemi negoziali per sfruttare risorse

-intervenire per consigliare per la regolamentazione della vita sociale

(respondere).

Gli iura dei giuristi romani sono fondamentali.

leges=diritto di carattere potestativo e la sua legittimazione deriva del

 potere politico (edicta, mandata decreta, rescriptae),

iura =elementi della giurisprudenza romana, grandi giuristi che

 intervengono Invasioni barbariche

L’Europa dell’alto medioevo dopo la caduta dell’impero romano è un paesaggio

diverso dalla romanità, ci sono macerie, sterminio, guerre, epidemie. L’età

medioevale si apre con un doppio vuoto:

1. un vuoto della grandissima sapienza dell’impero romano che nei fatti non

c’è più, l’azione dell’uomo è volta alla sussistenza e sopravvive in questo

mondo complesso,

2. l’altro è un vuoto politico perché il vertice del potere politico a Roma era

l’imperatore, per i vandali questo ideale potere politico non esiste, non

esiste la figura del re simile a quella dell’imperatore. I germani non

concepiscono il re come titolare del potere politico, ma è semplicemente

il capo militare che guida le migrazioni, il re al massimo è un giudice.

Scompare si l’edificio culturale e giuridico costruito dai romani, ma si permette

farfuarità

al sistema giuridico di riscoprire la vocazione forfait = la sua 

(facciamo riferimento al fatto che il diritto non è posto in essere da un soggetto

diverso come un titolare del potere politico o il legislatore ma è posto in essere

dagli stessi soggetti rispetto ai quali la regolamentazione giuridica ha efficacia)

consuetudine

Un esempio classico è la : ripetizione costante nel tempo di un

comportamento posta in essere con la convinzione di obbedire ad una regola

giuridica. In merito alle fonti del medioevo si scoprono una serie infinita di

usus.

consuetudini che in latino si chiamano

1100

Ciclo delle consuetudini: arrestato.

Occorre: CERTEZZA DEL DIRITTO.

Mondo più complesso. Si formano i primi comuni (rivoluzione nell’autonomia),

le prime monarchie medievali in Inghilterra e nel mezzogiorno d’Italia.

3

Il DIGESTO dimenticato per secoli perché troppo complicato per quella

cultura riappare.

c) BASE DEL DIRITTO COMUNE: sistema normativo dell’antico regime.

I secoli antecedenti alla

Rivoluzione francese

-caratterizzato da 2 rami:

1. civilistico ius civile

2. canonistico canonico basato sul complesso delle norme giuridiche che

ius

la chiesa aveva creato ne corso di una sua millenaria evoluzione.

Non dipendono dallo Stato.

Comune perché

d) Unifica le fonti del diritto

e) Rappresenta un modello discorsivo unico che si impone su tutto il

continente europeo.

Contrapposti agli iura propria (singoli diritti delle autonomie territoriali o

particolari). Fino alla Rivoluzione francese ogni ceto sociale aveva un suo diritto

fondamentale. Diritto nello stato moderno

Rovesciamento dei rapporti tra potere e diritto. Lo stato moderno tende a

monopolizzare le fonti del diritto non create da lui, è il diritto che dipende dal

potere. Il potere politico preesiste al diritto

Es. il potere di comando nel medioevo è indicato con il termine iurisdictio, ma

per noi la giurisdizione non è un’attività di creare diritto, ma di applicarlo

solamente, i medioevali però consideravano il re come un giudice che aveva il

compito di ius dicere: applicare un diritto che si presuppone già formato.

Esistono stati che avevano una partecipazione al processo di creazione dell’atto

legislativo. Il repubblicanesimo (modello politico centrale nell’età moderna) si

basa sul principio della Roma antica e della Grecia e viene applicato dalle

repubbliche moderne.

Nella modernità si attua un principio il cui esito lo vediamo noi e termina con il

codice. Lo stato monopolizza sempre di più il panorama delle fonti e della

cultura giuridica fino ad affermare che tutto il diritto è prodotto dallo Stato è

che solo quello prodotto dallo Stato è diritto.

Digesto=Vangelo. 4

[Nel 1700 Carlo di Borbone si lamentava con Bernando Tanucci che i cittadini

non ubbidivano e Tanucci rispose che “si portava in processione il digesto e il

vangelo”]. TERMINE CENTRALE DELLA MODERNITA’: CODICE

Scienza della legislazione (Gaetano Filangieri): nuova scienza creata basandosi

sull’illuminismo, che sostituirà un insieme di fonti per creare una normativa

semplice e unitaria e razionale. Per gli illuministi la ragione porta chiarezza.

Napoleone quando prende il potere emana il codice che si apre con una legge:

da questo momento (23 marzo 1804) le leggi romane, le opinioni della

giurisprudenza, il diritto canonico, gli statuti comunali e corporativi non

possono avere più valore. Il diritto è solo quello che fa lo stato.

L’operazione fatta con il codice è

f) Inventoria perché riduce il disordine dell’antico regime

g) Di semplificazione estrema della società

I rivoluzionari francesi (come Jean-Jacques Régis de Cambacèrès) dicevano che

esso deve servire a fare in modo che un soggetto sia

razionalizzando il codice,

proprietario della propria persona, cioè si muova liberamente.

Soggetto del codice: illimitato. Lascia fuori alcuni soggetti come donne,

nullatenenti ed ignoranti. 5

Costituzione

Termine polisemico:

a- Principi giuridici di una determinata collettività, cioè come si

distribuiscono i principali ruoli tra Stato e cittadino all’interno di una

forma politica. La nostra costituzione si basa su un sistema parlamentare

liberale basato sulle libertà individuali, come i diritti politici delle persone.

b- Il documento.

La costituzione novecentesca (quella di Weimar nel 1918 e quella italiana nel

1948) ha l’allargamento del suffragio fa sì che i principi fondamentali dello

stato non sono solo la libertà di alcune classi, ma l’azione di tutte le forze

sociali presenti in uno stato.

Non può essere modificata rigidità della costituzione.

 Fine premessa.

Giustiniano.

Ascende dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente.

Pone in essere una costituzione ec que necessaria= le cose che sono

necessarie.

Restaura la magnificenza dell’Impero romano in due modi:

Legibus

1. con le leggi

Armis

2. con le armi. Si impegna in una campagna militare per riunire la

parte Orientale ed Occidentale dell’impero. Si determinano le guerre

greco-gotiche che riuscirono ad unificare solo la penisola italiana alla

parte orientale.

529 emana il codex che doveva sostituire le vecchie raccolte in

desuetudine. 534

Conosciamo solo quello del destinato a sostituire il precedente.

È un’antologia di una raccolta fondamentale degli elementi della

giurisprudenza romana.

Pone in essere una commissione comprendente come capo TRIBUNIANO

(importantissimo, ricorda!). scrutina circa 2000 opere.

Il DIGESTO diventa NORMA DI LEGGE.

( es il torrente che nella parte dei contratti parla dell’arti 1321 e ci dà la definizione del

)

codice diventano norma di legge

Ci sono varie teorie su come abbiamo scrutinato 2000 opere:

6

h) Predigesta

i) Ordine di redazione ovvero seguire sempre uno stesso ordine

corpus iuris civilis iusitinianei

Chiamato poi che fa riferimento all’insieme delle

fonti romanistiche che costituiranno la base del diritto comune.

Contenuto politico: considerava elemento imprescindibile del suo programma

di reviviscenza dell’umanità la raccolta di quell’insieme di iura che costituivano

Soluzioni che

un tesoro della sapienza giuridica che considerava perfette.

avrebbero potuto disciplinare ogni fattispecie presente passata e futura.

Tali soluzioni giuridiche che aveva raccolto vengono considerate la

PERFEZIONE:

j) Migliore espressione della razionalità scritta applicata al diritto

k) Perché tanti concetti ed istituti si applicano ancora nel diritto vigente

l) Si presuppone però una caratteristica fondamentale: l’uguaglianza dei

valori delle persone nelle diverse epoche storiche.

Ma non è così perché

i romani: popolo e schiavi

noi niente schiavitù

quindi natura umana, diritti e valori cambiano

quindi non è del tutto perfetta.

Nel codice non esisteva il concetto di negozio viene introdotto nell’800 con

la pandettistica (scuola giuridica). Tutte le ipotesi giuridiche esistenti nel

digesto creavano una sorta di elaborazione universale di concetti da attuare,

applicabile ovunque e per sempre a tutti i rapporti giuridici.

diritto comune memoria

Sistema del basato sulla del diritto romano.

Primo elemento di complicazione alla linearità della storia: quel testo che per

Giustiniano doveva rappresentare la conservazione del tesoro della

(perpetua

giurisprudenza romana, destinata a valere “sempre e per sempre”

valitura), viene dimenticato perché nel 568 d.C. entra una popolazione

germanica in Italia che cancellerà totalmente la memoria del diritto romano 

longobardi . CONSUETUDINI

Lo sviluppo di una serie di dei popoli germanici (che noi

chiamiamo barbari) rappresenterà un momento in cui quel diritto romano viene

totalmente cancellato. Diritto dei popoli germanici:

Tacito,

fonte “la Germania” – “De origine et situ germanorum” (l’origine e il

sito dove esistono i germani).

Tacito è curioso, vuole capire come vivono i germani, i loro usi e costumi e

come la convivenza forzata o diretta con queste popolazioni incide sul modo di

pensare dei romani, si mette in viaggio e visita queste tribù che dal I sec d.C.

sono nella parte Orientale dell’Impero, o meglio sul confine (limes= confine=il

Reno). 7

Tacito proprio nel I sec compie questa indagine. Le caratteristiche non erano

mutate nei secoli successivi. I loro usi e costumi erano analoghi a quelli

l’idea del

descritti da Tacito prima. Lui non li descrive solo, a lui interessa

viaggio come esperienza dell’altro.

Tacito capisce che queste popolazioni rappresentavano altrettante popolazioni

nomadi.

m) Praticano la caccia e la preda di guerra

n) Agricoltura e proprietà come la conoscevano i romani per i Germani non

esistevano perché non avevano il substratum materiale su cui esercitare

la proprietà.

o) La successione testamentaria per loro era sconosciuta perché

praticavano al massimo la successione ab intestato cioè quella che non

prevede quella testamentaria, quella legale per cui i successori sono

stabiliti dalla legge. “Pare loro espressione di viltà

p) Mentalità: sono tanti popoli guerrieri 

procurarsi con lo scambio ciò che possono procurarsi con la guerra ”.

Nel sistema ROMANO vi era la prevalenza della figura dell’imperatore Tacito

paragona questo sistema con quello dei germani e comprende che era

l’esercito struttura base di quella società.

la Non esisteva un re.

Eleggevano solo un capo militare nelle ipotesi più importanti della loro vita (es

quando dovevano migrare veniva eletto un capo militare dalle altre famiglie).

Tutte le famiglie di armati che rappresentavano lo strato sociale si

 mallum

riunivano su una collina=

si disponevano a cerchio tutte le popolazioni divise in tante fette

 sippe

rappresentate dai singoli membri di una famiglia = (tedesco).

ring.

Questo cerchio è definito

 Quando un soggetto chiedeva la parola si esponeva al centro del ring e si

 esponeva dinanzi a tutta la popolazione e parlava a nome della famiglia.

Quando veniva emessa una deliberazione l’assemblea del popolo armato

 approvava la deliberazione e batteva la propria lancia sullo scudo, questo

gaeletings.

atto è detto

L’esercito rappresentava la struttura base della società. Lui vede la

partecipazione del popolo alle decisioni mentre a Roma la decisione era solo

dell’imperatore.

Ma ci descrive anche proprio la società. Il ragazzo ai 13 anni diventa membro

della società quando è atto a portare le armi.

Fara= la discendenza comune ad una famiglia. Più gruppi di questo tipo

sippe.

costituiscono una Modalità di aggregazione molto diverse dalla adgnatio

e cognatio romane.

La donna non era capace di agire e non era soggetto di diritto. Poteva operare

mundualdo

solo con l’assistenza di un uomo= (parente maschio o in casi

particolari il re). In quel periodo a Roma c’erano le leggi relative al fatto che la

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donna nella concretezza dei rapporti giuridici opera come soggetto sui iuris pur

non essendolo. Tacito per questo ci descrive l’ipotesi femminile. Per fare il

paragone.

Altro punto significativo: queste popolazioni praticavano in modo costante la

vendetta “spesso vendicare i torti era necessario”. Se una persona

commette un danno nei confronti della mia fara sono obbligato a vendicarmi

contro l’altra fara Rispetto al sistema romano era diverso perché era lo stato

a reprimere i delitti.

In alcuni casi era possibile operare mediante pagamento di una somma di

guidrigildo

denaro = prezzo dell&r

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MichelaNiro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Serpico Francesco.
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