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La nozione

La nozione di lavoro agile è codificata dall'art. 18 primo comma l. 81/2017: "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva".

Il legislatore indica che questa forma di lavoro si colloca all'interno del contratto di lavoro subordinato; è una variante di questa forma di lavoro. Questa "variante" è altresì stabilita mediante accordo.

all'esterno, a discrezione del lavoratore e in base alle esigenze dell'attività lavorativa. Il lavoro agile permette al lavoratore di organizzare in autonomia il proprio lavoro, scegliendo quando e dove svolgerlo, purché vengano rispettati i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Inoltre, il lavoro agile può prevedere una prestazione a tempo oppure una prestazione organizzata per fasi, cicli e obiettivi. Questo significa che il lavoratore può essere valutato non solo in base alle ore lavorate, ma anche in base ai risultati ottenuti. È importante sottolineare che il lavoro agile viene regolamentato attraverso un patto individuale aggiunto al contratto di lavoro subordinato. Questo patto può essere stipulato all'origine del contratto o durante il suo svolgimento, a seconda delle esigenze delle parti. In conclusione, il lavoro agile offre maggiore flessibilità e autonomia al lavoratore, consentendogli di conciliare meglio vita lavorativa e vita privata. Tuttavia, è fondamentale che vengano rispettati i limiti di durata dell'orario di lavoro e che venga garantita la corretta organizzazione e valutazione del lavoro svolto.all'esterno senza una postazione fissa. Con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ulteriori elementi di fondamentale importanza: Il patto individuale disciplina l'esecuzione della prestazione "anche con riguardo alle forme di esercizio" del potere direttivo del datore di lavoro (art. 19, 1 co.) E le condotte connesse all'esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali che danno luogo a sanzioni disciplinari (art. 21, 2 co.) Cosa significa la possibilità di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi? Il contratto di lavoro subordinato è un'obbligazione di mezzi; non è lo stesso per il contratto di lavoro autonomo, che può prevedere sia obbligazioni di mezzi sia obbligazioni di risultato. Il primo dibattito è stato questo: che tipo di obbligazione assume il lavoratore agile? È lavoro subordinato? Anche qualora si introducesse la variante.modalità di lavoro agile. Tale accordo può prevedere l'organizzazione del lavoro in fasi, cicli ed obiettivi, senza vincoli precisi di orario o di luogo di lavoro. Inoltre, può essere utilizzato l'uso di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa può essere svolta sia all'interno dei locali aziendali che all'esterno, senza una postazione fissa, rispettando però i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei

contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. Art. 211. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Questioni relative al lavoro agile:

(1) Oggetto del contratto di lavoro agile:

Il lavoro agile è lavoro subordinato secondo gli standard consueti. All'interno del lavoro agile la dottrina più aggredita ne riconosce due varianti ovvero:

a) lavoro agile a tempo:

retribuzione in base al tempo impiegato. Il lavoratore come di consueto assumel'obbligo di rendere la propria attività eseguendo gli ordini del datore per un certo tempo nella giornata e nella settimana;

b) lavoro agile per obiettivi: la retribuzione dipende dal raggiungimento o meno di un obiettivo l'attività è valutata non in base al tempo ma al rendimento. Il lavoratore viene retribuito in base ai risultati più o meno centrati nell'ambito di un'obbligazione che rimane vincolata circa il tempo di lavoro (retribuzione maggiore se maggior numero di obiettivi raggiunti nel medesimo arco temporale):

(2) Potere direttivo 3fi fi fi fiIl potere direttivo (e il connesso potere disciplinare) è un elemento che si fonda sull'accordo tra le parti. Il contratto di lavoro agile deve unicamente individuare le modalità di esercizio del potere direttivo e le condotte extra luogo di lavoro che possono dar luogo a sanzioni specifiche.

Il lavoro agile non è tenuto a fondare i poteri ma adattarne le modalità di esercizio, tenendo presente che l'attività lavorativa può essere itinerante. I poteri trovano fondamento nella legge, le norme che vengono nel patto sanciscono solo le modalità di svolgimento di tale potere.

LA DISCIPLINA

Il patto di lavoro agile è un patto accessorio:

  1. Forma (art. 19) - il patto deve essere redatto per iscritto ai fini della prova
  2. Durata (art. 19) - la modalità di lavoro agile può essere stabilita a termine o a tempo indeterminato
  3. Oggetto - attività di lavoro subordinata, anche se organizzata per fasi, cicli ed obiettivi. Non cambia la struttura del contratto
  4. Tempo di lavoro (per. 18) - nei soli limiti di durata massima della giornata e della settimana (e la durata normale?)
  5. Luogo di lavoro - la prestazione lavorativa viene svolta in parte all'interno dei locali e in parte all'esterno senza una postazione fissa.
Il luogo è liberamente scelto dal lavoratore? Quali obblighi in materia di sicurezza? È possibile il recesso dal patto di lavoro agile: questa modalità di esecuzione dell'attività è reversibile. a) In generale: nel caso di patto a tempo indeterminato con preavviso di almeno 30 gg. (non ammesso per il patto a termine) b) Se ricorre un giustificato motivo: nel caso di patto a termine ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso per giustificato motivo; nel caso di patto a termine può recedere prima della scadenza Queste regole di recesso dal patto di lavoro agile, e in particolare quella per giustificato motivo, proteggono a sufficienza il lavoratore se una delle finalità di questo patto è quella di garantire la conciliazione tra vita e lavoro del lavoratore? Nel caso in cui sia previsto il preavviso di 30 giorni, è possibile organizzare la propria vita a seguito del recesso; nel caso di giustificato motivo invece, il

lavoratore fatica a riorganizzarsi nonessendo necessario il preavviso. Cosa si intende con giusto motivo? È questo un limite molto stringente per cui il verificarsi di questo è una possibilità molto remota oppure è un limite molto ampio? Esiste un GMO (rintracciabile al comma 8 dell'art. 2103 c.c. sul trasferimento), e poi un giusto motivo soggettivo introdotto con la disciplina del licenziamento.

Il giusto motivo di cui allude la l. 81/2017 è il GMO, cioè le ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ritenere che il recesso datoriale dal lavoro agile può intervenire per ragioni tecniche, organizzative e produttive è una tutela sufficiente per tutelare l'organizzazione della vita del lavoratore?

Il limite del GMO è il limite più blando che l'ordinamento conosce: il lavoro agile premia più il datore di lavoro che il lavoratore.

Vi sono due

Il testo formattato con tag HTML sarebbe il seguente:

Principali PROBLEMI con riferimento al lavoro agile:

  1. Tempo di lavoro e disconnessione
  2. Luogo di lavoro

(1) Il TEMPO di lavoro

Problema che si apre a partire dalla lettura di:

A) Art. 18 l. 81/2017→ … “senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. Da ciò ne deriva che nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale prevista ex lege e dai contratti collettivi, il lavoratore può lavorare sempre il numero massimo di ore, senza percepire una retribuzione maggiorata per lavoro straordinario.

B) L’art. 17 comma 5 d. lgs.

lavoratori, le disposizioni di questa legge non si applicano alle attività che sono disciplinate da norme specifiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro».
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
256 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giorgia.binda di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Carinci Maria Teresa.