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RIMBORSO

La fattispecie di rimborso si ha quando o ci troviamo di fronte a degli errori che

ha commesso il contribuente, quindi o che ha versato in maniera eccedente

rispetto a quello che avrebbe dovuto versare, quindi nel versamento, oppure

nella liquidazione dallo stesso eseguita, oppure dall'altra parte.

Non abbiamo un decreto presidenziale apposito che disciplina il rimborso, ma

troviamo la sua disciplina all'interno del dpr sulla riscossione 602/73,

abbiamo nella sua parte finale una serie di norme che rilevano in tema del

rimborso. Non abbiamo, altresì, una definizione normativa che ci qualifichi che

cosa si intenda per rimborso. La dottrina ha cercato di dare una qualificazione

della fattispecie di rimborso. Quella più accreditata è quella che inquadra il

rimborso come un’attribuzione patrimoniale dall'erario al

contribuente, quindi dalla parte pubblica al contribuente che ha effettuato

quel pagamento che poi si è rivelato indebito. Questo ha come scopo quello di

neutralizzare la precedente attività posta in essere dal contribuente, che si è

rivelata priva di causa solvendi. Quando abbiamo un’attribuzione patrimoniale

priva di causa che viene effettuata dal contribuente, questa erroneità deve

essere ripristinata. Il ripristino di questa fattispecie peculiare viene effettuato

attraverso la procedura di rimborso. Quindi questa è una definizione che

possiamo utilizzare per inquadrare in linea generale quella che è la fattispecie

del rimborso. Tuttavia una fonte normativa che gioca un ruolo importante nel

rimborso è la norma dettata dal codice civile, contenuta all’art. 2033 -

l’arricchimento indebito. Lo scopo è quello di evitare che il fisco si

arricchisca in modo ingiustificato ai danni del contribuente, il quale si

troverebbe a versare delle somme che sono prive di presupposto.

Anche se è vero che non abbiamo una definizione specifica in quella normativa

di rimborso, è altrettanto vero che abbiamo avuto una serie di distinzioni che

vengono operate dalla dottrina e che poi troviamo distribuite all'interno del

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DPR 602 del 73, che ci dà una mano per capire quali sono le varie fattispecie di

rimborso che esistono nel nostro sistema.

Una prima qualificazione generale è: crediti definiti da rimborso vero e

proprio e crediti di restituzione.

Si parla di crediti di rimborso prendendo in considerazione un

 pagamento che è stato effettuato in maniera indebita da parte del

contribuente. Il pagamento indebito da parte del contribuente può

avvenire o ab origine, per esempio, il caso tipico è quello del

contribuente che effettua il versamento delle imposte immediatamente

già in eccesso rispetto a quello che poi è quello che emerge dal

presupposto del tributo, oppure per causa anche sopravvenuta. Ci

possono essere delle cause sopravvenute che fanno venire meno la

legittimità del versamento effettuato da parte del contribuente, il caso di

scuola più semplice, in acconto, nel corso dell'anno d'imposta, ho versato

delle imposte che si riveleranno eccedenti rispetto a quello che poi sarà

quello che emergerà dai tributi da me dovuti successivamente. In questo

caso, quando io ho versato l'eccedenza rispetto a quello che ho dovuto,

attraverso il procedimento di rimborso avrò la possibilità di essere

rimborsato da questa eccedenza.

i crediti di restituzione vera e propria sono delle fattispecie particolari

 su cui è intervenuto il legislatore fiscale per tutelare delle situazioni

peculiari. In queste situazioni, il pagamento, relativamente a determinati

soggetti, si rivela non dovuto perché ci sono state misure di sostegno

finanziario a cui ha diritto quel determinato contribuente. Quel

contribuente che rientra all'interno di quella cornice normativa che è

specifica, non verificabile originariamente, ha diritto ad avere la

restituzione delle eventuali imposte che tale soggetto ha versato. Quindi

sono legati a dei motivi agevolativi, normalmente, che legittimano certi

soggetti ad ottenere la restituzione di imposte che hanno pagato. Quindi,

non sono fattispecie generali, ma sono fattispecie circoscritte a

determinati soggetti.

Il principio generale è che nel momento in cui il contribuente ha effettuato dei

versamenti che superano quella che è la sua manifestazione di capacità

contributiva, il contribuente ha diritto alla restituzione di queste somme.

Le fattispecie di rimborso hanno anche altre qualificazioni, e cioè la dottrina ha

previsto delle altre distinzioni individuando anche quelle che sono le cause

genetiche che legittimano il rimborso e le enumera. Queste sono:

• la carenza di legge. Ci può essere una carenza ab origine della norma

impositiva. Quindi, io ho versato un'imposta in virtù non di una norma di

legge che legittimava questo versamento, ma per esempio, verso l'IMU,

sulla base di una delibera amministrativa. Quindi, io sulla base di una

mera delibera amministrativa verso un'imposta, però mancando la

norma, la fonte costitutiva del tributo, è ovvio che si rivela priva di

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fondamento. È ovvio che è una causa che legittima la restituzione

dell'imposta.

• Caso del decreto legge che poi non viene convertito in legge. Se,

nelle more, in virtù della vigenza del decreto legge verso il tributo, la

mancata conversione legittima la richiesta di restituzione.

• Oppure viene abrogata retroattivamente, quindi con effetto retroattivo la

norma impositiva. Quindi l'abrogazione retroattiva di una norma

impositiva fa venir meno la legittimità del versamento effettuato, quindi

legittima la richiesta di rimborso. Oppure viene introdotta, sempre con

efficacia retroattiva, una norma fiscale di favore. L’entrata in vigore con

efficacia retroattiva di una norma fiscale di favore legittima anche in

questo caso la richiesta di restituzione.

• Oppure viene emanata una norma di interpretazione autentica

contra fiscum.

• La norma viene dichiarata incostituzionale per cui in presenza di una

dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma il contribuente

ha poi diritto al rimborso.

• L'ultima ipotesi è il caso in cui viene ravvisato un contrasto tra

norma impositiva interna, o dell’atto amministrativo con il diritto

unionale.

Il contribuente, in presenza di queste fattispecie, ha la possibilità di attivare un

procedimento specifico previsto per legge e che vale sia in tema di rimborso

per le imposte sui redditi, sia in tema di rimborso per l'imposta sul valore

aggiunto.

La stessa regola avviene anche in materia di IVA: il contribuente può effettuare

i versamenti IVA tramite liquidazioni che possono essere mensili o trimestrali.

Se in queste liquidazioni il versamento eccede quello che poi sarà

definitivamente determinato in sede di dichiarazione annuale, anche in questo

caso il meccanismo è molto simile: avrò diritto a chiedere il rimborso.

Un’altra causa genetica di rimborso è quella che è legata all'errore del

contribuente, quindi il contribuente, a prescindere da tutti questi casi che versa

o che redige la dichiarazione, quindi contestualmente versa, commette un

errore, da questo errore emerge un versamento eccedente e quindi questa è

un’altra causa che legittima il rimborso.

L’errore però può essere un errore non solo riferibile al contribuente ma anche

un errore che commette la stessa amministrazione.

Oppure il rimborso può derivare quando l’atto impositivo venga dichiarato

illegittimo. Si verifica nei casi in cui il contribuente riceva un atto impositivo, lo

impugna e incardina un procedimento davanti alle corti di giustizia tributaria,

procedimento che si definisce con una sentenza che riconosce il buon diritto

del contribuente. Quindi, tutto ciò che il contribuente dovesse aver versato in

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pendenza del giudizio, perché la norma dettata in tema di procedimento

tributario prevede che, nelle more della decisione davanti alle corti di giustizia

tributaria, il contribuente sia comunque tenuto a pagare una frazione della

somma contestata pari ad un terzo del dovuto. Quindi, se il contribuente si

dovesse trovare costretto a versare questo importo per evitare l’esecuzione

ecc., in seguito all’emanazione di una sentenza che accolga le ragioni del

contribuente, il contribuente avrà il diritto di chiedere il rimborso di questa

somma versata. Lo stesso diritto, il contribuente, lo avrà sia in primo grado, sia

nell’ipotesi in cui dovesse radicarsi il grado d'appello.

In passato si poteva fare solamente a seguito della definitività della sentenza,

quindi quando la sentenza in sostanza non era più impugnabile negli altri gradi

del giudizio. Siccome anche all'interno del processo tributario è stato inserito il

criterio della immediata esecutività della sentenza, quindi, quando questa

immediata esecutività della sentenza è favorevole al contribuente, nonostante

ci sia quella pendenza in grado di appello, il contribuente, pur trovandosi in una

fase giudiziaria successiva, quindi di fronte alle corti di giustizia di secondo

grado, avrà comunque diritto di chiedere ciò che ha dovuto versare nella

pendenza del primo grado di giudizio. Quindi, viene inserito tra le varie

fattispecie che legittimano la richiesta di rimborso da parte del contribuente.

Abbiamo due procedimenti fondamentali principali: il procedimento su

istanza di parte oppure quando l'amministrazione procede direttamente

d'ufficio a rimborsare il contribuente che ne abbia diritto. Quindi, non sempre

il contribuente è obbligato a presentare un'istanza specifica di rimborso per

ottenere la restituzione di queste somme.

Fattispecie di rimborso d’ufficio. Sono delle eccezioni rispetto a quella che è

la regola (normalmente il rimborso si procede su istanza di parte, che può

essere formulata o tramite dichiarazione o con richiesta espressa). In questo

caso è chiaro che il contribuente non sarà tenuto a presentare nessuna istanza.

Le ipotesi sono tassative.

1. La prima fattispecie riguarda il rimborso di versamenti che sono stati

effettuati da parte del contribuente in misura eccedente, quindi

superiore, a quella che è l'imposta che era stata liquidata dall'ufficio ex

art. 36-bis. All'interno di queste fattispecie, il contribuente che abbia

versato in misura superiore rispetto a quello che viene liquidato dalla

dall’amministrazione finanziaria, utilizzando la procedura di controllo ex

art. 36, quindi io ho versato di più da quello che emerge dal controllo

automatizzato. In questo caso il contribuente non

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A.A. 2024-2025
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sabrina.schi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Perra Maria Teresa.