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RIMBORSO
La fattispecie di rimborso si ha quando o ci troviamo di fronte a degli errori che
ha commesso il contribuente, quindi o che ha versato in maniera eccedente
rispetto a quello che avrebbe dovuto versare, quindi nel versamento, oppure
nella liquidazione dallo stesso eseguita, oppure dall'altra parte.
Non abbiamo un decreto presidenziale apposito che disciplina il rimborso, ma
troviamo la sua disciplina all'interno del dpr sulla riscossione 602/73,
abbiamo nella sua parte finale una serie di norme che rilevano in tema del
rimborso. Non abbiamo, altresì, una definizione normativa che ci qualifichi che
cosa si intenda per rimborso. La dottrina ha cercato di dare una qualificazione
della fattispecie di rimborso. Quella più accreditata è quella che inquadra il
rimborso come un’attribuzione patrimoniale dall'erario al
contribuente, quindi dalla parte pubblica al contribuente che ha effettuato
quel pagamento che poi si è rivelato indebito. Questo ha come scopo quello di
neutralizzare la precedente attività posta in essere dal contribuente, che si è
rivelata priva di causa solvendi. Quando abbiamo un’attribuzione patrimoniale
priva di causa che viene effettuata dal contribuente, questa erroneità deve
essere ripristinata. Il ripristino di questa fattispecie peculiare viene effettuato
attraverso la procedura di rimborso. Quindi questa è una definizione che
possiamo utilizzare per inquadrare in linea generale quella che è la fattispecie
del rimborso. Tuttavia una fonte normativa che gioca un ruolo importante nel
rimborso è la norma dettata dal codice civile, contenuta all’art. 2033 -
l’arricchimento indebito. Lo scopo è quello di evitare che il fisco si
arricchisca in modo ingiustificato ai danni del contribuente, il quale si
troverebbe a versare delle somme che sono prive di presupposto.
Anche se è vero che non abbiamo una definizione specifica in quella normativa
di rimborso, è altrettanto vero che abbiamo avuto una serie di distinzioni che
vengono operate dalla dottrina e che poi troviamo distribuite all'interno del
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DPR 602 del 73, che ci dà una mano per capire quali sono le varie fattispecie di
rimborso che esistono nel nostro sistema.
Una prima qualificazione generale è: crediti definiti da rimborso vero e
proprio e crediti di restituzione.
Si parla di crediti di rimborso prendendo in considerazione un
pagamento che è stato effettuato in maniera indebita da parte del
contribuente. Il pagamento indebito da parte del contribuente può
avvenire o ab origine, per esempio, il caso tipico è quello del
contribuente che effettua il versamento delle imposte immediatamente
già in eccesso rispetto a quello che poi è quello che emerge dal
presupposto del tributo, oppure per causa anche sopravvenuta. Ci
possono essere delle cause sopravvenute che fanno venire meno la
legittimità del versamento effettuato da parte del contribuente, il caso di
scuola più semplice, in acconto, nel corso dell'anno d'imposta, ho versato
delle imposte che si riveleranno eccedenti rispetto a quello che poi sarà
quello che emergerà dai tributi da me dovuti successivamente. In questo
caso, quando io ho versato l'eccedenza rispetto a quello che ho dovuto,
attraverso il procedimento di rimborso avrò la possibilità di essere
rimborsato da questa eccedenza.
i crediti di restituzione vera e propria sono delle fattispecie particolari
su cui è intervenuto il legislatore fiscale per tutelare delle situazioni
peculiari. In queste situazioni, il pagamento, relativamente a determinati
soggetti, si rivela non dovuto perché ci sono state misure di sostegno
finanziario a cui ha diritto quel determinato contribuente. Quel
contribuente che rientra all'interno di quella cornice normativa che è
specifica, non verificabile originariamente, ha diritto ad avere la
restituzione delle eventuali imposte che tale soggetto ha versato. Quindi
sono legati a dei motivi agevolativi, normalmente, che legittimano certi
soggetti ad ottenere la restituzione di imposte che hanno pagato. Quindi,
non sono fattispecie generali, ma sono fattispecie circoscritte a
determinati soggetti.
Il principio generale è che nel momento in cui il contribuente ha effettuato dei
versamenti che superano quella che è la sua manifestazione di capacità
contributiva, il contribuente ha diritto alla restituzione di queste somme.
Le fattispecie di rimborso hanno anche altre qualificazioni, e cioè la dottrina ha
previsto delle altre distinzioni individuando anche quelle che sono le cause
genetiche che legittimano il rimborso e le enumera. Queste sono:
• la carenza di legge. Ci può essere una carenza ab origine della norma
impositiva. Quindi, io ho versato un'imposta in virtù non di una norma di
legge che legittimava questo versamento, ma per esempio, verso l'IMU,
sulla base di una delibera amministrativa. Quindi, io sulla base di una
mera delibera amministrativa verso un'imposta, però mancando la
norma, la fonte costitutiva del tributo, è ovvio che si rivela priva di
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fondamento. È ovvio che è una causa che legittima la restituzione
dell'imposta.
• Caso del decreto legge che poi non viene convertito in legge. Se,
nelle more, in virtù della vigenza del decreto legge verso il tributo, la
mancata conversione legittima la richiesta di restituzione.
• Oppure viene abrogata retroattivamente, quindi con effetto retroattivo la
norma impositiva. Quindi l'abrogazione retroattiva di una norma
impositiva fa venir meno la legittimità del versamento effettuato, quindi
legittima la richiesta di rimborso. Oppure viene introdotta, sempre con
efficacia retroattiva, una norma fiscale di favore. L’entrata in vigore con
efficacia retroattiva di una norma fiscale di favore legittima anche in
questo caso la richiesta di restituzione.
• Oppure viene emanata una norma di interpretazione autentica
contra fiscum.
• La norma viene dichiarata incostituzionale per cui in presenza di una
dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma il contribuente
ha poi diritto al rimborso.
• L'ultima ipotesi è il caso in cui viene ravvisato un contrasto tra
norma impositiva interna, o dell’atto amministrativo con il diritto
unionale.
Il contribuente, in presenza di queste fattispecie, ha la possibilità di attivare un
procedimento specifico previsto per legge e che vale sia in tema di rimborso
per le imposte sui redditi, sia in tema di rimborso per l'imposta sul valore
aggiunto.
La stessa regola avviene anche in materia di IVA: il contribuente può effettuare
i versamenti IVA tramite liquidazioni che possono essere mensili o trimestrali.
Se in queste liquidazioni il versamento eccede quello che poi sarà
definitivamente determinato in sede di dichiarazione annuale, anche in questo
caso il meccanismo è molto simile: avrò diritto a chiedere il rimborso.
Un’altra causa genetica di rimborso è quella che è legata all'errore del
contribuente, quindi il contribuente, a prescindere da tutti questi casi che versa
o che redige la dichiarazione, quindi contestualmente versa, commette un
errore, da questo errore emerge un versamento eccedente e quindi questa è
un’altra causa che legittima il rimborso.
L’errore però può essere un errore non solo riferibile al contribuente ma anche
un errore che commette la stessa amministrazione.
Oppure il rimborso può derivare quando l’atto impositivo venga dichiarato
illegittimo. Si verifica nei casi in cui il contribuente riceva un atto impositivo, lo
impugna e incardina un procedimento davanti alle corti di giustizia tributaria,
procedimento che si definisce con una sentenza che riconosce il buon diritto
del contribuente. Quindi, tutto ciò che il contribuente dovesse aver versato in
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pendenza del giudizio, perché la norma dettata in tema di procedimento
tributario prevede che, nelle more della decisione davanti alle corti di giustizia
tributaria, il contribuente sia comunque tenuto a pagare una frazione della
somma contestata pari ad un terzo del dovuto. Quindi, se il contribuente si
dovesse trovare costretto a versare questo importo per evitare l’esecuzione
ecc., in seguito all’emanazione di una sentenza che accolga le ragioni del
contribuente, il contribuente avrà il diritto di chiedere il rimborso di questa
somma versata. Lo stesso diritto, il contribuente, lo avrà sia in primo grado, sia
nell’ipotesi in cui dovesse radicarsi il grado d'appello.
In passato si poteva fare solamente a seguito della definitività della sentenza,
quindi quando la sentenza in sostanza non era più impugnabile negli altri gradi
del giudizio. Siccome anche all'interno del processo tributario è stato inserito il
criterio della immediata esecutività della sentenza, quindi, quando questa
immediata esecutività della sentenza è favorevole al contribuente, nonostante
ci sia quella pendenza in grado di appello, il contribuente, pur trovandosi in una
fase giudiziaria successiva, quindi di fronte alle corti di giustizia di secondo
grado, avrà comunque diritto di chiedere ciò che ha dovuto versare nella
pendenza del primo grado di giudizio. Quindi, viene inserito tra le varie
fattispecie che legittimano la richiesta di rimborso da parte del contribuente.
Abbiamo due procedimenti fondamentali principali: il procedimento su
istanza di parte oppure quando l'amministrazione procede direttamente
d'ufficio a rimborsare il contribuente che ne abbia diritto. Quindi, non sempre
il contribuente è obbligato a presentare un'istanza specifica di rimborso per
ottenere la restituzione di queste somme.
Fattispecie di rimborso d’ufficio. Sono delle eccezioni rispetto a quella che è
la regola (normalmente il rimborso si procede su istanza di parte, che può
essere formulata o tramite dichiarazione o con richiesta espressa). In questo
caso è chiaro che il contribuente non sarà tenuto a presentare nessuna istanza.
Le ipotesi sono tassative.
1. La prima fattispecie riguarda il rimborso di versamenti che sono stati
effettuati da parte del contribuente in misura eccedente, quindi
superiore, a quella che è l'imposta che era stata liquidata dall'ufficio ex
art. 36-bis. All'interno di queste fattispecie, il contribuente che abbia
versato in misura superiore rispetto a quello che viene liquidato dalla
dall’amministrazione finanziaria, utilizzando la procedura di controllo ex
art. 36, quindi io ho versato di più da quello che emerge dal controllo
automatizzato. In questo caso il contribuente non