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L'ARGOMENTAZIONE DELL'INTERPRETAZIONE

L'argomentazione viene considerata un’attività successiva

all'interpretazione, nel senso che il giudice prima troverebbe la

soluzione del caso e poi la giustificherebbe attraverso argomenti

interpretativi ragionevoli. Ma il ragionamento del giudice non è

lineare bensì a “spirale”, ciò significa che può procedere

sperimentando attraverso errori e tentativi e inserire

contemporaneamente gli argomenti dell’interpretazione. La prima

possibilità interpretativa (a partire almeno dallo Stato legislativo in

poi) è l'argomento letterale o del significato proprio delle

parole. Questo argomento è fondamentale ma non sufficiente, è

inoltre il primo ad essere sperimentato dal giudice visto che tutte le

procedure costituzionali, di promulgazione ecc perderebbero di

senso se la loro formulazione fosse irrilevante per il giudice stesso.

Ma limitarsi a questo primo tipo di interpretazione non è possibile,

poiché è necessario mettere in luce la ratio della norma, l'intenzione

del legislatore. Può inoltre variare nel tempo, per 4 ragioni: 1) a

causa del testo: il senso cambia in base ai termini scelti; 2) per il

variare del cotesto: tutti gli altri testi (commi della stessa

disposizione, disposizioni della stessa legge) con i quali il testo

principale “fa sistema”; 3) cambia il contesto: mutano i casi in cui

quella disposizione si applica; 4) cambia la giurisprudenza in

materia. La seconda possibilità che l giudice deve utilizzare in

alternativa o congiuntamente con la prima è l'argomento del

precedente (o del diritto vivente). Dopo l'interpretazione letterale

o in congiunzione con questa i giudici seguono quanto disposto

precedentemente da loro simili su casi analoghi, si crea così un

gioco cooperativo fra i giudici che fanno si che la macchina

“giustizia” funzioni in maniera più prevedibile. Il legislatore poi

produce diritto vigente ma è la costanza dell'interpretazione che lo

rende diritto vivente. La terza è l'argomento a contrario, che ha

2 usi principali: 1) corrisponde al letterale; 2) corrisponde

all'argomento a contrario in senso stretto. L'art 48 cost. ad esempio

può essere interpretato o letteralmente sostenendo che sono

elettori tutti i cittadini non dicendo nulla su coloro che non lo sono,

aprendo così una lacuna, oppure a contrario sostenendo che se il

costituente avesse voluto estendere il diritto di voto a qualche

categoria di non cittadini l’avrebbe fatto. L'argomento a contrario

mette in luce il fatto che se il legislatore dispone qualcosa per delle

categorie di soggetti indirettamente sostiene l'opposto per coloro

che non rientrano in tali categorie. Una sottospecie di questo

argomento è quello della dissociazione che permette di distinguere

all'interno di un caso astratto regolato da una norma esplicita un

sotto-caso meno astratto ma non regolato per il quale si propone

quarto

una norma implicita che fa eccezione alla norma esplicita. Il

caso è quello dell'argomento psicologico o dell'intenzione del

legislatore che consiste nell'attribuire al testo lo stesso significato

che gli attribuiva il legislatore. Questo argomento viene menzionato

nell’art. 12/1 Prel., ma la difficoltà sta nell’individuare l’intenzione di

questo soggetto che ad oggi non è più in carne e ossa ma è

considerato come un ente collettivo. Si è pensato quindi di limitarsi

a consultare gli atti parlamentari o gli atti del Costituente, ma

facendo così la consultazione della volontà effettiva del legislatore

diventa sempre più rara soprattutto negli Stati Costituzionale e

ratio legis.

Internazionale che preferiscono ricorrere alla Esistono

però 3 eccezioni: 1) art 1362 c.c (riguardante l’interpretazione dei

contratti) sostiene che nell’interpretazione dei contratti bisogna

indagare quale sia stata la volontà comune delle parti e non solo

limitarsi al significato letterale delle parole; 2) interpretazione dei

trattati internazionali: interpretati secondo la comune volontà dei

contraenti; 3) originalismo di alcune dottrine del diritto americano,

usate per difendere dalla pena di morte e rovesciare la

quinta

giurisprudenza sull’aborto. La possibilità è l’argomento

teleologico o della ratio legis, in questo caso l’interpretazione

verrà eseguita nel senso oggettivo della legge e non come prima

soggettiva del legislatore. La legislazione più recente si presta ad

essere interpretata psicologicamente, non appena invecchia è

preferibile utilizzare la ratio legis. Un modo per scegliere la ratio è lo

scenario applicativo che consiste nel ricostruire il contesto in cui la

norma è stata prodotta e comprendere i problemi che il legislatore

voleva risolvere. Funzionano come argomenti teleologici anche i

sesta

principi costituzionali direttivi. La possibilità è l’argomento

sistematico ed indica un insieme di argomenti che in comune

hanno il carattere “sistematico” del diritto, questi sono: costanza

terminologica (identità del significato di un termine in un sistema o

sotto-sistema), sede materiale topografico, combinato disposto

(associazione di due disposizioni), principi generali, dogmatico-

concettualistico, storico (continuità di significato fra disposizioni

regolari successivamente la stessa materia) e interpretazione

settima

adeguatrice. La possibilità è l’argomento equitativo,

residuale ma si usa in accordo con gli altri per tutelare le

particolarità del caso concreto e scegliere fra le varie interpretazioni

L’ottava

quella più equa. possibilità è quella dell’analogia legis

attraverso la quale il giudice non deve trovare una disposizione che

regoli la soluzione del caso ma deve integrare il diritto lacunoso con

quest’argomento. L’odierna sovra-produzione di leggi comporta

l’aumento delle lacune e non la loro riduzione, sovra-produzione che

il legislatore non riesce a colmare da solo. I giudici però non

ricorrono spesso a questa argomentazione perché in primo luogo a

volte il legislatore impone di considerare un sotto sistema come

completo vietando l’integrazione, e poi perché anche quando

potrebbe ricorrere all’analogia preferisce interpretare in maniera

estensiva una disposizione già in vigore. Questo argomento ha due

usi: 1) chiamato interpretazione estensiva, rispetto a quella

letterale; 1) analogia legis in senso stretto, integrativo rispetto al

primo, esempio ne è l’art 48 che attribuisce ai non cittadini il diritto

nona

di voto per delle somiglianze con il termine cittadini. La

possibilità è quella dell’analogia iuris o argomento dei principi,

che consiste nella possibilità da parte del giudice qualora non trovi

norme che regolano casi simili o materie analoghe, di ricorrere ai

principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, formula con

la quale il legislatore del 42 voleva imporre il divieto di ricorrere a

principi naturali o morali e il divieto di ricorrere ai propri principi

generali. Con l’entrata in vigore della Cost. del 48 a tali principi si

aggiungono anche quelli costituzionali.

INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALE

Sull’interpretazione costituzionale vi è un’ambiguità, basata sul

senso, se stretto o lato, del termine. Se prendiamo in

considerazione l'interpretazione in senso stretto allora

l'interpretazione costituzionale non esiste poiché ci si riferisce

all'attribuzione di significato che non presenta differenze fra legge e

costituzione. Se invece prendiamo in considerazione

l'interpretazione in senso lato quindi come argomentazione

costituzionale l'interpretazione costituzionale esiste. Nonostante ciò

è pur vero che ci sono degli argomenti interpretativi che sono solo

costituzionali. Ma anche alla costituzione e ai trattati si applicano gli

argomenti classici (l’argomento psicologico). Alla fine si tratta

sempre di un processo evolutivo dove qualunque interpretazione

implica l’argomentazione a favore del suo risultato. 1)

INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE: L'interpretazione adeguatrice

è il primo argomento dell'interpretazione costituzionale ed è

un'interpretazione sistematica che giustifica l'attribuzione a una

disposizione di un significato conforme ai principi costituzionali ad

almeno due scopi: il primo è quello che sostiene che i principi non

sono norme ma argomenti interpretativi integrativi della legge, il

secondo invece tipico dell’interpretazione costituzionale consiste

nel salvare la disposizione interpretata da un possibile

annullamento. Questo secondo scopo non corrisponde a nessuna

possibilità prevista dall’articolo 134 della costituzione poiché o la

disposizione è già conforme a costituzione (valida e applicabile) o

contrasta con la costituzione e la corte costituzionale la deve

annullare. Questa alternativa ignora la differenza introdotta da

Crisafulli e poi riprese da Tarello fra disposizione e norma dopo

infatti la corte costituzionale ha cominciato a staccarsi

dall’alternativa secca sentenza di accoglimento/sentenza di rigetto

con le sentenze interpretative di rigetto sostenendo che il giudice

da solo avrebbe potuto arrivare a applicare la norma conforme a

costituzione. Questo porta a 3 risultati decisivi : 1) i giudici ordinari

non risolvono con l’interpretazione adeguatrice la cosiddetta rigidità

costituzionale;2) il controllo accentrato diventa controllo diffuso; 3)

il diritto vigente viene interamente costituzionalizzato, i giudici

quindi devono reinterpretare ogni legge applicabile che poi

potrebbe sempre essere oggetto di controllo di costituzionalità. 2)

CONTROLLO DI RAGIONEVOLEZZA: Si occupa di confrontare

diverse norme di legge per accertare che non discriminino

irragionevolmente persone o situazioni. Il controllo della

ragionevolezza quindi consiste nel controllare che le disposizioni

vengano interpretate in modo da non produrre conseguenze

irragionevoli o assurde. Il controllo di ragionevolezza opera caso per

caso concreto, nella giurisdizione ordinaria, caso per caso astratto,

nella giurisdizione costituzionale. Il controllo di ragionevolezza è il

frutto dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale

sull’articolo 3/1 cost. Di questo articolo si possono avere tre

interpretazioni:1) interpretazione letterale o a contrario: la

disposizione esprime solo il divieto di discriminazione. Al

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A.A. 2023-2024
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ccppermo2827 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del Diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Biondo Francesco.