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L'ARGOMENTAZIONE DELL'INTERPRETAZIONE
L'argomentazione viene considerata un’attività successiva
all'interpretazione, nel senso che il giudice prima troverebbe la
soluzione del caso e poi la giustificherebbe attraverso argomenti
interpretativi ragionevoli. Ma il ragionamento del giudice non è
lineare bensì a “spirale”, ciò significa che può procedere
sperimentando attraverso errori e tentativi e inserire
contemporaneamente gli argomenti dell’interpretazione. La prima
possibilità interpretativa (a partire almeno dallo Stato legislativo in
poi) è l'argomento letterale o del significato proprio delle
parole. Questo argomento è fondamentale ma non sufficiente, è
inoltre il primo ad essere sperimentato dal giudice visto che tutte le
procedure costituzionali, di promulgazione ecc perderebbero di
senso se la loro formulazione fosse irrilevante per il giudice stesso.
Ma limitarsi a questo primo tipo di interpretazione non è possibile,
poiché è necessario mettere in luce la ratio della norma, l'intenzione
del legislatore. Può inoltre variare nel tempo, per 4 ragioni: 1) a
causa del testo: il senso cambia in base ai termini scelti; 2) per il
variare del cotesto: tutti gli altri testi (commi della stessa
disposizione, disposizioni della stessa legge) con i quali il testo
principale “fa sistema”; 3) cambia il contesto: mutano i casi in cui
quella disposizione si applica; 4) cambia la giurisprudenza in
materia. La seconda possibilità che l giudice deve utilizzare in
alternativa o congiuntamente con la prima è l'argomento del
precedente (o del diritto vivente). Dopo l'interpretazione letterale
o in congiunzione con questa i giudici seguono quanto disposto
precedentemente da loro simili su casi analoghi, si crea così un
gioco cooperativo fra i giudici che fanno si che la macchina
“giustizia” funzioni in maniera più prevedibile. Il legislatore poi
produce diritto vigente ma è la costanza dell'interpretazione che lo
rende diritto vivente. La terza è l'argomento a contrario, che ha
2 usi principali: 1) corrisponde al letterale; 2) corrisponde
all'argomento a contrario in senso stretto. L'art 48 cost. ad esempio
può essere interpretato o letteralmente sostenendo che sono
elettori tutti i cittadini non dicendo nulla su coloro che non lo sono,
aprendo così una lacuna, oppure a contrario sostenendo che se il
costituente avesse voluto estendere il diritto di voto a qualche
categoria di non cittadini l’avrebbe fatto. L'argomento a contrario
mette in luce il fatto che se il legislatore dispone qualcosa per delle
categorie di soggetti indirettamente sostiene l'opposto per coloro
che non rientrano in tali categorie. Una sottospecie di questo
argomento è quello della dissociazione che permette di distinguere
all'interno di un caso astratto regolato da una norma esplicita un
sotto-caso meno astratto ma non regolato per il quale si propone
quarto
una norma implicita che fa eccezione alla norma esplicita. Il
caso è quello dell'argomento psicologico o dell'intenzione del
legislatore che consiste nell'attribuire al testo lo stesso significato
che gli attribuiva il legislatore. Questo argomento viene menzionato
nell’art. 12/1 Prel., ma la difficoltà sta nell’individuare l’intenzione di
questo soggetto che ad oggi non è più in carne e ossa ma è
considerato come un ente collettivo. Si è pensato quindi di limitarsi
a consultare gli atti parlamentari o gli atti del Costituente, ma
facendo così la consultazione della volontà effettiva del legislatore
diventa sempre più rara soprattutto negli Stati Costituzionale e
ratio legis.
Internazionale che preferiscono ricorrere alla Esistono
però 3 eccezioni: 1) art 1362 c.c (riguardante l’interpretazione dei
contratti) sostiene che nell’interpretazione dei contratti bisogna
indagare quale sia stata la volontà comune delle parti e non solo
limitarsi al significato letterale delle parole; 2) interpretazione dei
trattati internazionali: interpretati secondo la comune volontà dei
contraenti; 3) originalismo di alcune dottrine del diritto americano,
usate per difendere dalla pena di morte e rovesciare la
quinta
giurisprudenza sull’aborto. La possibilità è l’argomento
teleologico o della ratio legis, in questo caso l’interpretazione
verrà eseguita nel senso oggettivo della legge e non come prima
soggettiva del legislatore. La legislazione più recente si presta ad
essere interpretata psicologicamente, non appena invecchia è
preferibile utilizzare la ratio legis. Un modo per scegliere la ratio è lo
scenario applicativo che consiste nel ricostruire il contesto in cui la
norma è stata prodotta e comprendere i problemi che il legislatore
voleva risolvere. Funzionano come argomenti teleologici anche i
sesta
principi costituzionali direttivi. La possibilità è l’argomento
sistematico ed indica un insieme di argomenti che in comune
hanno il carattere “sistematico” del diritto, questi sono: costanza
terminologica (identità del significato di un termine in un sistema o
sotto-sistema), sede materiale topografico, combinato disposto
(associazione di due disposizioni), principi generali, dogmatico-
concettualistico, storico (continuità di significato fra disposizioni
regolari successivamente la stessa materia) e interpretazione
settima
adeguatrice. La possibilità è l’argomento equitativo,
residuale ma si usa in accordo con gli altri per tutelare le
particolarità del caso concreto e scegliere fra le varie interpretazioni
L’ottava
quella più equa. possibilità è quella dell’analogia legis
attraverso la quale il giudice non deve trovare una disposizione che
regoli la soluzione del caso ma deve integrare il diritto lacunoso con
quest’argomento. L’odierna sovra-produzione di leggi comporta
l’aumento delle lacune e non la loro riduzione, sovra-produzione che
il legislatore non riesce a colmare da solo. I giudici però non
ricorrono spesso a questa argomentazione perché in primo luogo a
volte il legislatore impone di considerare un sotto sistema come
completo vietando l’integrazione, e poi perché anche quando
potrebbe ricorrere all’analogia preferisce interpretare in maniera
estensiva una disposizione già in vigore. Questo argomento ha due
usi: 1) chiamato interpretazione estensiva, rispetto a quella
letterale; 1) analogia legis in senso stretto, integrativo rispetto al
primo, esempio ne è l’art 48 che attribuisce ai non cittadini il diritto
nona
di voto per delle somiglianze con il termine cittadini. La
possibilità è quella dell’analogia iuris o argomento dei principi,
che consiste nella possibilità da parte del giudice qualora non trovi
norme che regolano casi simili o materie analoghe, di ricorrere ai
principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, formula con
la quale il legislatore del 42 voleva imporre il divieto di ricorrere a
principi naturali o morali e il divieto di ricorrere ai propri principi
generali. Con l’entrata in vigore della Cost. del 48 a tali principi si
aggiungono anche quelli costituzionali.
INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALE
Sull’interpretazione costituzionale vi è un’ambiguità, basata sul
senso, se stretto o lato, del termine. Se prendiamo in
considerazione l'interpretazione in senso stretto allora
l'interpretazione costituzionale non esiste poiché ci si riferisce
all'attribuzione di significato che non presenta differenze fra legge e
costituzione. Se invece prendiamo in considerazione
l'interpretazione in senso lato quindi come argomentazione
costituzionale l'interpretazione costituzionale esiste. Nonostante ciò
è pur vero che ci sono degli argomenti interpretativi che sono solo
costituzionali. Ma anche alla costituzione e ai trattati si applicano gli
argomenti classici (l’argomento psicologico). Alla fine si tratta
sempre di un processo evolutivo dove qualunque interpretazione
implica l’argomentazione a favore del suo risultato. 1)
INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE: L'interpretazione adeguatrice
è il primo argomento dell'interpretazione costituzionale ed è
un'interpretazione sistematica che giustifica l'attribuzione a una
disposizione di un significato conforme ai principi costituzionali ad
almeno due scopi: il primo è quello che sostiene che i principi non
sono norme ma argomenti interpretativi integrativi della legge, il
secondo invece tipico dell’interpretazione costituzionale consiste
nel salvare la disposizione interpretata da un possibile
annullamento. Questo secondo scopo non corrisponde a nessuna
possibilità prevista dall’articolo 134 della costituzione poiché o la
disposizione è già conforme a costituzione (valida e applicabile) o
contrasta con la costituzione e la corte costituzionale la deve
annullare. Questa alternativa ignora la differenza introdotta da
Crisafulli e poi riprese da Tarello fra disposizione e norma dopo
infatti la corte costituzionale ha cominciato a staccarsi
dall’alternativa secca sentenza di accoglimento/sentenza di rigetto
con le sentenze interpretative di rigetto sostenendo che il giudice
da solo avrebbe potuto arrivare a applicare la norma conforme a
costituzione. Questo porta a 3 risultati decisivi : 1) i giudici ordinari
non risolvono con l’interpretazione adeguatrice la cosiddetta rigidità
costituzionale;2) il controllo accentrato diventa controllo diffuso; 3)
il diritto vigente viene interamente costituzionalizzato, i giudici
quindi devono reinterpretare ogni legge applicabile che poi
potrebbe sempre essere oggetto di controllo di costituzionalità. 2)
CONTROLLO DI RAGIONEVOLEZZA: Si occupa di confrontare
diverse norme di legge per accertare che non discriminino
irragionevolmente persone o situazioni. Il controllo della
ragionevolezza quindi consiste nel controllare che le disposizioni
vengano interpretate in modo da non produrre conseguenze
irragionevoli o assurde. Il controllo di ragionevolezza opera caso per
caso concreto, nella giurisdizione ordinaria, caso per caso astratto,
nella giurisdizione costituzionale. Il controllo di ragionevolezza è il
frutto dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale
sull’articolo 3/1 cost. Di questo articolo si possono avere tre
interpretazioni:1) interpretazione letterale o a contrario: la
disposizione esprime solo il divieto di discriminazione. Al