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I DIRITTI DELL'INFORMAZIONE
Il diritto all'informazione va inteso come diritto a informare e a essere informati. È un corollario della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), così come la libertà di coscienza e di opinione, la libertà di ricerca e insegnamento, il diritto allo studio, la libertà di creazione artistica. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 26 agosto 1789 afferma che "la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'Uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge" (art. 11).- Diritto di cronaca
- Diritto all'informazione
- Diritto di replica
- Diritto alla privacy
IL DIRITTO DI CRONACA
Il diritto di cronaca o diritto ad informare è il diritto di divulgare e pubblicare,e quindi rendere disponibili alla collettività, le informazioni relative a fatti o avvenimenti di interesse pubblico e i commenti riguardo a essi. Il diritto di cronaca è incluso nell'ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero. Nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948, secondo l'art. 19, ogni individuo "ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso [...] quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere". Concezione individualistica del diritto di cronaca Il diritto di cronaca, come quello di informare, è fondato sul diritto individuale (o liberale) alla libertà di espressione del proprio pensiero. Il diritto di manifestare il proprio pensiero è attribuito all'uomo in quanto tale e a suo vantaggio (quasi come uncompleta libertà di pensiero. Tuttavia, questo diritto non si applica all'individuo come membro di una comunità e non è vantaggioso per la comunità stessa e i suoi valori, anche se sono democratici. Rispetto ad altre forme di espressione, affinché la narrazione dei fatti rientri nel diritto di cronaca, essa deve: - essere sempre rivolta alla collettività, mai a singoli individui; - essere diffusa con uno strumento tecnicamente adeguato per raggiungere un numero indeterminato di persone. Concezione funzionalistica del diritto di cronaca Contrapposta alla concezione individualistica del diritto di informare, c'è quella funzionalistica che dà particolare importanza ai destinatari dell'informazione anziché ai soggetti del diritto in questione. I giornalisti hanno il diritto di cronaca perché questa è uno strumento indispensabile per informare la collettività dei fatti e garantire così una completa libertà di pensiero.condizione necessaria per l'esercizio del diritto di essere informati.IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
Un altro diritto dei destinatari dell'attività giornalistica è il diritto all'informazione. Lo si può intendere come diritto di essere informati o come diritto di avere accesso alle informazioni. Al di là dell'espressione usata per indicarlo, il diritto all'informazione è una condizione necessaria perché possa crearsi autonomamente un'opinione sui fatti; ed è quindi indispensabile per la formazione di un'opinione pubblica consapevole in ogni società democratica. Da questo punto di vista l'attività giornalistica è essenzialmente un servizio per l'interesse pubblico e per i singoli individui in quanto cittadini. L'eccesso di informazioni può comportare l'oscuramento della distinzione tra quelle effettivamente rilevanti per l'interesse pubblico e
quelle che non lo sono. La sovrabbondanza di informazioni può essere, così, causa di disinformazione.
IL DIRITTO DI REPLICA
Uno dei diritti dei destinatari dell'informazione è quello di replica o di rettifica. L'art. 9 del Testo unico dei doveri del giornalista afferma esplicitamente che il giornalista rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate. Il direttore o, comunque, il responsabile editoriale di una testata giornalistica, è tenuto a far inserire gratuitamente e in condizioni paritarie, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti:
- di cui siano state pubblicate immagini;
- ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.
È una forma specifica di quello alla libertà di espressione, ed è
correlato al dovere di rettifica dei giornalisti cui si è già accennato. La rettifica, pertanto, si configura come strumento di comunicazione aggiuntiva che, controbilanciando le notizie diffuse da un'emittente: da un lato, tutela un interesse strettamente privatistico (il diritto a non vedere alterata la propria identità personale, morale ed ideale), dall'altro, contribuisce ad arricchire e a differenziare le "voci" indirizzate al pubblico ai fini di una completa e corretta informazione. Presupposto fondamentale per l'esercizio di tale diritto è l'oggettiva difformità dell'informazione diffusa dall'emittente rispetto al vero. IL DIRITTO ALLA PRIVACY Il diritto alla privacy ha una lunga storia, iniziata negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo con la pubblicazione del saggio "The Right of Privacy", dove viene definito come il diritto "a essere lasciato solo" (to be let alone). Ormai entratonell'uso comune, il termine privacy indica il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 8 si legge:- Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
- Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
- Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
Come diritto di essere lasciati da soli, ma come diritto di ogni persona a esercitare un controllo sulle informazioni che la riguardano. Il diritto alla privacy consiste sia nel diritto di sapere che altri stanno ricercando informazioni su di noi e di conoscere gli scopi per cui vogliono usarle, sia nel diritto di decidere se dare o negare il nostro consenso a tale ricerca e agli usi che si intende fare delle informazioni raccolte. Non sempre, tuttavia, il diritto dell'individuo alla protezione dei dati sensibili è inviolabile. La loro divulgazione è ammessa, sul piano non solo giuridico, ma anche morale, se renderli noti è essenziale ai fini dell'informazione e conoscerli è nell'interesse della collettività.
I DOVERI DELL'INFORMAZIONE
Oltre a godere di diritti specifici, l'attività giornalistica è vincolata da una serie di doveri che non sono solo indicati dal testo della legge n. 69 del 1963, Ordinamento della
La professione di giornalista è regolamentata non solo dalla legge, ma anche dalla Carta dei doveri del giornalista, ovvero il documento che l'Ordine dei giornalisti e la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) hanno adottato l'8 luglio 1993 per definire il codice deontologico della professione giornalistica. Tali doveri si riferiscono sia alla finalità della professione, ovvero l'informazione dei fatti, sia al rapporto del giornalista con i destinatari delle notizie.
Essi in particolare sono:
- Il dovere di cronaca;
- Il dovere di tutela dei soggetti coinvolti.
In accordo con la Carta dei doveri del giornalista, il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini. I doveri dell'informazione sottintendono entrambi un principio che è alla base dell'etica del giornalismo: quello di responsabilità:
- una responsabilità legata sia alla finalità sia alle conseguenze (reali o possibili) dell'attività