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1/10 EFFICACIA ULTRA PARTES DEL TITOLO ESECUTIVO

In linea di principio la legittimazione attiva e passiva si ricava dal titolo, però la legge ammette che il titolo

esecutivo, in via eccezionale, venga usato da o contro soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel titolo.

Questo tema dell'efficacia del titolo esecutivo nei confronti di terzi richiama un po' l'analogo problema che si

pone riguardo agli effetti della sentenza. Noi abbiamo, con riguardo alla sentenza e in generale ai

provvedimenti giurisdizionali, una serie di norme che estendono l’efficacia della sentenza nei confronti di

soggetti diversi dalle parti, il riferimento va in primo luogo all'art.2909 cc secondo cui l'accertamento

contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni parte, eredi o aventi causa. Con riguardo,

invece, alla successione nel processo vi è l'art.111 cpc: da un lato prevede che il processo prosegua tra le

parti originarie e dall'altro lato prevede che il processo prosegua nei confronti del successore a titolo

particolare. Quindi vi è l’estensione degli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa nei

confronti dell'avente causa.

Queste norme riguardano l’efficacia dichiarativa della sentenza come chiaramente espresso dall'art.2909.

Meno chiaro nell'art 111 che fa genericamente riferimento all'efficacia della sentenza, sicché si discute se la

norma vada riferita solo all'efficacia di accertamento o anche a quella esecutiva. In ogni caso c’è tutto il

settore dei titolo esecutivi stragiudiziali che fuoriescono dall'ambito di queste posizioni, quindi non stupisce

che il legislatore abbia avvertito l'esigenza di dettare una disciplina ad hoc, che per la verità è una disciplina

un pò scarna ed è contata negli artt 475 (per quanto riguarda l’efficacia dal lato attivo, quindi dal lato del

creditore) e 477 (che invece si occupa del lato passivo, quindi efficacia del titolo esecutivo contro i successori

del debitore).

Art.475 Cpc

L'art 475 non è esplicitamente dedicato all’efficacia ultra partes del titolo esecutivo, ma originariamente si

occupava della spedizione in forma esecutiva dei titoli esecutivi stragiudiziale. Tale norma nella sua

formulazione originaria prevedeva che i titolo esecutivi giudiziali e gli atti ricevuti da notaio (quindi gli atti di

natura giudiziale e amministrativa), per valere come titolo per l’esecuzione forzata, dovessero essere muniti

della formula esecutiva. Questa formula esecutiva altro non era che un timbro che veniva apposto sulla

copia esecutiva della sentenza o dell'atto pubblico rilasciato dal cancelliere (se sentenza) o notaio. Questa

formula esecutiva identificava l'originale del titolo esecutivo, o meglio la copia dell'atto destinata a costituire

l'originale del titolo, perché la sentenza o atto pubblico sono depositate rispettivamente presso la cancelleria o

presso notaio che ne rilascia copia. La copia munita della formula esecutiva costituiva l'originale del titolo,

quindi la spedizione della formula esecutiva serviva a identificare la copia esecutiva

L’art’475 diceva che “la spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione Repubblica Italiana - In nome

della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla

copia, della seguente formula:

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il

presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi,

quando ne siano legalmente richiesti»”.

Questa formula esecutiva costituiva sul piano storico l’eredità di ordinamenti più antichi. Il punto di svolta è

rappresentato dal codice di commercio del 1875 che riconobbe per la prima volta l'efficacia esecutiva della

cambiale, attribuendo così un'intrinseca forza esecutiva che tradizionalmente veniva attribuita con un apposito

provvedimento ab externo. Veniva avvertita come una vuota formalità. Un segno della limitata incidenza della

formula esecutiva era rappresentata dal fatto che la mancanza della formula esecutiva veniva pressoché

pacificamente ritenuto motivo non di opposizione all'esecuzione, ma agli atti esecutivi. L’opposizione

all'esecuzione abbiamo detto che è lo strumento attraverso cui il debitore può far valere l'inesistenza del

diritto del creditore di procedere ad esecuzione e anche la mancanza del titolo esecutivo, ebbene si riteneva

che una sentenza di condanna priva della formula esecutiva non potesse esser fatta valere con l'opposizione

all’esecuzione perché si riteneva che non desse luogo all’inesistenza del titolo esecutivo, ma solo ad un

irregolarità del titolo esecutivo. La formula esecutiva integra un mero requisito formale del titolo la cui

mancanza non poteva essere dedotta con l'opposizione all'esecuzione , ma con l'opposizione agli atti

esecutivi.

L'art.475 del disciplinare la spedizione in forma esecutiva dei titoli esecutivi stragiudiziali prevedeva che la

spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi solo a favore della parte che risulta come creditore del titolo o

ai suoi successori. Quindi il cancelliere o il notaio all'atto del rilascio della copia della formula esecutiva

dovevano indicare in calce la persona del successore (persona a favore della quale era rilasciata la copia

esecutiva).

Questo poneva un problema: il cancelliere o il notaio prima di rilasciare la copia esecutiva in favore del

successore sono tenuto a verificare la qualità di successore? Si tratta di soggetti (cancellieri e notai) che non

hanno poteri giurisdizionali cognitivi, il cancelliere ad esempio è pur sempre un ausiliario del giudice che

quindi non può accertare. Quindi basta la mera affermazione? L'orientamento prevalente chiedeva quanto

meno una verifica formale. Però nè il cancelliere né il notaio potevano risolvere contestazioni. La Riforma

Cartabia ha abrogato la spedizione. L’efficacia del titolo a favore del successore indicato come creditore ha lo

scopo di evitare la necessità di instaurare un processo avverso il creditore al solo scopo di verificare la

successione. Si evita la necessità di un preventivo accertamento della vicenda successoria. C’è però il rischio

che il processo venga intrapreso da un soggetto non successore. Questo rischio viene neutralizzato dalla

possibilità per il debitore di proporre opposizione all'esecuzione con la quale far valere l'inesistenza della

successione, quindi contestare la qualità di successore. Quindi l'accertamento della qualità di successore è

stata spostata nel giudizio di opposizione all'esecuzione solo se il debitore intende contestare. Tutto ciò per

quanto riguarda il lato attivo.

Art.477 cpc

Dal lato passivo invece la norma di riferimento è rappresentata dall'art 477. Dal raffronto delle due norme

emerge una differenza: l'art 475 dice “successori” e l'art 477 dice “erede”. Successori è il genus, eredi è una

species. Qui si è posto il problema circa l'importanza da dare a questa differenza. C’è un'opinione minoritaria

che interpreta il 477 in senso rigorosamente letterale e si dice che non è un caso che l'efficacia esecutiva dal

lato attivo sia più ampia rispetto al lato passivo. Il diritto di difesa costituzionalmente garantito implica che il

soggetto passivo dell’esecuzione debba partecipare al momento di formazione del titolo esecutivo. Quindi

possiamo ammettere un'estensione verso l’erede che prende il posto del de cuius, ma non nei confronti di

ogni successore (come quello a titolo particolare). Poi vi è una dottrina maggioritaria che fa leva

semplicemente su un’evoluzione storica del termine

Si ritiene che il titolo esecutivo contro la società sia utilizzabile avverso soci illimitatamente responsabili,

questo è un settore di frequente applicazione. Altra ipotesi in cui si fa applicazione estensiva del 477 è quella

dell'art.2495 cc . Quest'ultima norma pone un problema: è una norma solo sostanziale, che prevede quindi il

diritto del creditore sociale di soddisfarsi, o è anche una norma processuale, che rende utilizzabile il titolo

esecutivo formata dalla società avverso il socio?

L'art.477 poi prevede che in caso di esecuzione contro gli eredi, quindi qualora il creditore volesse usare il

titolo esecutivo avverso gli eredi, il precetto può essere notificato solo entro 10 giorni dalla notificazione del

titolo. PRECETTO

Consiste nell’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore

di 10 giorni con l'avvertimento che in mancanza si procederà con l'esecuzione forzata. Quindi è un atto col

quale si preannuncia la futura esecuzione forzata, deve contenere il richiamo al titolo esecutivo, entro un

termine non minore di 10gg (termine dilatorio).

Funzioni: - Ultima chance che si offre al debitore per l’adempimento spontaneo.

- Provocatio ad opponendum: lo scopo qui è quello di far proporre opposizione prima

dell'inizio dell'esecuzione.

- Attualizzare il titolo esecutivo, ossia dar conto di vicende successive alla formazione del

titolo, come ad esempio la successione.

Contenuto (art.480)

Questa è l'unica norma del terzo libro del codice che fa ricorso alla tecnica dell’espressa comminatoria di

nullità (come avviene per il 163 e 164 per l'atto di citazione). Sappiamo che in base all’art 479 la notificazione

può farsi insieme o separatamente. Di norma si fa insieme e anzi l'art. 479 consente di redigere il precetto in

calce al titolo esecutivo e, appunto, notificare il precetto unitamente al titolo. A questa possibilità, però, fa

eccezione la previsione dell'art.477, cioè quando il titolo esecutivo è usato contro l'erede del debitore non si

possono notificare insieme il titolo esecutivo è il precetto, ma separatamente, ciò perché si vuole lasciare

all'erede/successore un lasso di tempo per esaminare il titolo. In alcuni casi quando si tratta di titolo esecutivo

che non sono depositati presso pubblici depositari (come sentenze) allora la legge prevede l'obbligo di

trascrizione integrale del titolo nel precetto, sicché poi si notifica solo il precetto contenente la trascrizione

integrale del titolo, e infatti il pubblico ufficiale deve attestare la conformità all’originale della trascrizione. La

riforma del 2015 ha aggiunto un contenuto ulteriore al precetto, ossia gli avvertimenti che il debitore può

accedere a un accordo di composizione della

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A.A. 2024-2025
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valentinaant5 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Esecuzione civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Boccagna Salvatore.