vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
1/10 EFFICACIA ULTRA PARTES DEL TITOLO ESECUTIVO
In linea di principio la legittimazione attiva e passiva si ricava dal titolo, però la legge ammette che il titolo
esecutivo, in via eccezionale, venga usato da o contro soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel titolo.
Questo tema dell'efficacia del titolo esecutivo nei confronti di terzi richiama un po' l'analogo problema che si
pone riguardo agli effetti della sentenza. Noi abbiamo, con riguardo alla sentenza e in generale ai
provvedimenti giurisdizionali, una serie di norme che estendono l’efficacia della sentenza nei confronti di
soggetti diversi dalle parti, il riferimento va in primo luogo all'art.2909 cc secondo cui l'accertamento
contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni parte, eredi o aventi causa. Con riguardo,
invece, alla successione nel processo vi è l'art.111 cpc: da un lato prevede che il processo prosegua tra le
parti originarie e dall'altro lato prevede che il processo prosegua nei confronti del successore a titolo
particolare. Quindi vi è l’estensione degli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa nei
confronti dell'avente causa.
Queste norme riguardano l’efficacia dichiarativa della sentenza come chiaramente espresso dall'art.2909.
Meno chiaro nell'art 111 che fa genericamente riferimento all'efficacia della sentenza, sicché si discute se la
norma vada riferita solo all'efficacia di accertamento o anche a quella esecutiva. In ogni caso c’è tutto il
settore dei titolo esecutivi stragiudiziali che fuoriescono dall'ambito di queste posizioni, quindi non stupisce
che il legislatore abbia avvertito l'esigenza di dettare una disciplina ad hoc, che per la verità è una disciplina
un pò scarna ed è contata negli artt 475 (per quanto riguarda l’efficacia dal lato attivo, quindi dal lato del
creditore) e 477 (che invece si occupa del lato passivo, quindi efficacia del titolo esecutivo contro i successori
del debitore).
Art.475 Cpc
L'art 475 non è esplicitamente dedicato all’efficacia ultra partes del titolo esecutivo, ma originariamente si
occupava della spedizione in forma esecutiva dei titoli esecutivi stragiudiziale. Tale norma nella sua
formulazione originaria prevedeva che i titolo esecutivi giudiziali e gli atti ricevuti da notaio (quindi gli atti di
natura giudiziale e amministrativa), per valere come titolo per l’esecuzione forzata, dovessero essere muniti
della formula esecutiva. Questa formula esecutiva altro non era che un timbro che veniva apposto sulla
copia esecutiva della sentenza o dell'atto pubblico rilasciato dal cancelliere (se sentenza) o notaio. Questa
formula esecutiva identificava l'originale del titolo esecutivo, o meglio la copia dell'atto destinata a costituire
l'originale del titolo, perché la sentenza o atto pubblico sono depositate rispettivamente presso la cancelleria o
presso notaio che ne rilascia copia. La copia munita della formula esecutiva costituiva l'originale del titolo,
quindi la spedizione della formula esecutiva serviva a identificare la copia esecutiva
L’art’475 diceva che “la spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione Repubblica Italiana - In nome
della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla
copia, della seguente formula:
«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi,
quando ne siano legalmente richiesti»”.
Questa formula esecutiva costituiva sul piano storico l’eredità di ordinamenti più antichi. Il punto di svolta è
rappresentato dal codice di commercio del 1875 che riconobbe per la prima volta l'efficacia esecutiva della
cambiale, attribuendo così un'intrinseca forza esecutiva che tradizionalmente veniva attribuita con un apposito
provvedimento ab externo. Veniva avvertita come una vuota formalità. Un segno della limitata incidenza della
formula esecutiva era rappresentata dal fatto che la mancanza della formula esecutiva veniva pressoché
pacificamente ritenuto motivo non di opposizione all'esecuzione, ma agli atti esecutivi. L’opposizione
all'esecuzione abbiamo detto che è lo strumento attraverso cui il debitore può far valere l'inesistenza del
diritto del creditore di procedere ad esecuzione e anche la mancanza del titolo esecutivo, ebbene si riteneva
che una sentenza di condanna priva della formula esecutiva non potesse esser fatta valere con l'opposizione
all’esecuzione perché si riteneva che non desse luogo all’inesistenza del titolo esecutivo, ma solo ad un
irregolarità del titolo esecutivo. La formula esecutiva integra un mero requisito formale del titolo la cui
mancanza non poteva essere dedotta con l'opposizione all'esecuzione , ma con l'opposizione agli atti
esecutivi.
L'art.475 del disciplinare la spedizione in forma esecutiva dei titoli esecutivi stragiudiziali prevedeva che la
spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi solo a favore della parte che risulta come creditore del titolo o
ai suoi successori. Quindi il cancelliere o il notaio all'atto del rilascio della copia della formula esecutiva
dovevano indicare in calce la persona del successore (persona a favore della quale era rilasciata la copia
esecutiva).
Questo poneva un problema: il cancelliere o il notaio prima di rilasciare la copia esecutiva in favore del
successore sono tenuto a verificare la qualità di successore? Si tratta di soggetti (cancellieri e notai) che non
hanno poteri giurisdizionali cognitivi, il cancelliere ad esempio è pur sempre un ausiliario del giudice che
quindi non può accertare. Quindi basta la mera affermazione? L'orientamento prevalente chiedeva quanto
meno una verifica formale. Però nè il cancelliere né il notaio potevano risolvere contestazioni. La Riforma
Cartabia ha abrogato la spedizione. L’efficacia del titolo a favore del successore indicato come creditore ha lo
scopo di evitare la necessità di instaurare un processo avverso il creditore al solo scopo di verificare la
successione. Si evita la necessità di un preventivo accertamento della vicenda successoria. C’è però il rischio
che il processo venga intrapreso da un soggetto non successore. Questo rischio viene neutralizzato dalla
possibilità per il debitore di proporre opposizione all'esecuzione con la quale far valere l'inesistenza della
successione, quindi contestare la qualità di successore. Quindi l'accertamento della qualità di successore è
stata spostata nel giudizio di opposizione all'esecuzione solo se il debitore intende contestare. Tutto ciò per
quanto riguarda il lato attivo.
Art.477 cpc
Dal lato passivo invece la norma di riferimento è rappresentata dall'art 477. Dal raffronto delle due norme
emerge una differenza: l'art 475 dice “successori” e l'art 477 dice “erede”. Successori è il genus, eredi è una
species. Qui si è posto il problema circa l'importanza da dare a questa differenza. C’è un'opinione minoritaria
che interpreta il 477 in senso rigorosamente letterale e si dice che non è un caso che l'efficacia esecutiva dal
lato attivo sia più ampia rispetto al lato passivo. Il diritto di difesa costituzionalmente garantito implica che il
soggetto passivo dell’esecuzione debba partecipare al momento di formazione del titolo esecutivo. Quindi
possiamo ammettere un'estensione verso l’erede che prende il posto del de cuius, ma non nei confronti di
ogni successore (come quello a titolo particolare). Poi vi è una dottrina maggioritaria che fa leva
semplicemente su un’evoluzione storica del termine
Si ritiene che il titolo esecutivo contro la società sia utilizzabile avverso soci illimitatamente responsabili,
questo è un settore di frequente applicazione. Altra ipotesi in cui si fa applicazione estensiva del 477 è quella
dell'art.2495 cc . Quest'ultima norma pone un problema: è una norma solo sostanziale, che prevede quindi il
diritto del creditore sociale di soddisfarsi, o è anche una norma processuale, che rende utilizzabile il titolo
esecutivo formata dalla società avverso il socio?
L'art.477 poi prevede che in caso di esecuzione contro gli eredi, quindi qualora il creditore volesse usare il
titolo esecutivo avverso gli eredi, il precetto può essere notificato solo entro 10 giorni dalla notificazione del
titolo. PRECETTO
Consiste nell’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore
di 10 giorni con l'avvertimento che in mancanza si procederà con l'esecuzione forzata. Quindi è un atto col
quale si preannuncia la futura esecuzione forzata, deve contenere il richiamo al titolo esecutivo, entro un
termine non minore di 10gg (termine dilatorio).
Funzioni: - Ultima chance che si offre al debitore per l’adempimento spontaneo.
- Provocatio ad opponendum: lo scopo qui è quello di far proporre opposizione prima
dell'inizio dell'esecuzione.
- Attualizzare il titolo esecutivo, ossia dar conto di vicende successive alla formazione del
titolo, come ad esempio la successione.
Contenuto (art.480)
Questa è l'unica norma del terzo libro del codice che fa ricorso alla tecnica dell’espressa comminatoria di
nullità (come avviene per il 163 e 164 per l'atto di citazione). Sappiamo che in base all’art 479 la notificazione
può farsi insieme o separatamente. Di norma si fa insieme e anzi l'art. 479 consente di redigere il precetto in
calce al titolo esecutivo e, appunto, notificare il precetto unitamente al titolo. A questa possibilità, però, fa
eccezione la previsione dell'art.477, cioè quando il titolo esecutivo è usato contro l'erede del debitore non si
possono notificare insieme il titolo esecutivo è il precetto, ma separatamente, ciò perché si vuole lasciare
all'erede/successore un lasso di tempo per esaminare il titolo. In alcuni casi quando si tratta di titolo esecutivo
che non sono depositati presso pubblici depositari (come sentenze) allora la legge prevede l'obbligo di
trascrizione integrale del titolo nel precetto, sicché poi si notifica solo il precetto contenente la trascrizione
integrale del titolo, e infatti il pubblico ufficiale deve attestare la conformità all’originale della trascrizione. La
riforma del 2015 ha aggiunto un contenuto ulteriore al precetto, ossia gli avvertimenti che il debitore può
accedere a un accordo di composizione della