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PIGNORAMENTO
Il pignoramento costituisce il primo atto dell'espropriazione forzata. Secondo l’art.491: “Salva l'ipotesi prevista
nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento”. Il caso particolare cui fa riferimento la
norma è la vendita delle cose date in pegno, perché in questo caso il Codice civile prevede la possibilità di
dar luogo alla vendita senza bisogno di pignoramento, Il pignoramento è l'atto con il quale si individuano i beni
del debitore che vengono assoggettati all'esecuzione, quindi, nell'ambito di quella garanzia patrimoniale
generica rappresentata da tutti i beni presenti e futuri del debitore, occorre individuare taluni specifici beni sui
quali si attua questa responsabilità patrimoniale generica, ovvero i beni che vengono assoggettati
all’individuazione. Quindi col pignoramento i beni sono vincolati alla soddisfazione del creditore procedente e
eventuali creditori che interverranno. Questo vincolo di destinazione si traduce nell’indisponibilità del bene, più
specificamente, nella inopponibilità al creditore procedente (e intervenuti) degli eventuali atti di disposizione
compiuti dal debitore sul bene pignorato. Tutto ciò vale da un punto di vista funzionale
Da un punto di vista strutturale la norma di riferimento è rappresentata dall’art.492 che prevede che “Salve
le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito
esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi" (primo comma). Ci sono
due elementi in questa definizione che vanno messi in rapporto: l’ingiunzione e le forme particolari. Il
pignoramento è atto dell'ufficiale giudiziario.
E’ bene soffermarsi sulla distinzione tra precetto e pignoramento. Il precetto è un intimazione di adempimento
che, secondo la giurisprudenza, è atto stragiudiziale, di parte (del creditore) ed è una richiesta di
adempimento. Il pignoramento invece è atto giudiziale (del processo), non è atto di parte, ma è dell'ufficiale
giudiziario a cui può collaborare in qualche modo il creditore, soprattutto in quello immobiliare presso terzi.
Ma, in linea di principio, il nucleo dell'ingiunzione proviene dall’ufficiale giudiziario. L'ingiunzione non è di
pagamento, ma di non disporre più, e quegli atti di disposizione che sono compiuti risultano inopponibili.
Questo art.492 si è arricchito nel tempo. Originariamente la norma prevedeva (e continua a prevedere) tra gli
elementi formali del pignoramento “l'invito rivolto al debitore a dichiarare la propria residenza o eleggere
domicilio in uno dei comuni dei circondari in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con
l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio
eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello
stesso giudice”.
Il terzo comma è stato frutto di interventi riformatori succeduti negli anni. Ora prevede che il pignoramento
deve contenere alcuni avvertimenti al debitore, ciò coincide con la stessa logica degli avvertimenti che il
creditore deve compiere verso il convenuto nell'atto di citazione.
Il terzo comma prevede una facoltà del debitore di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro, che può,
quindi, evitare la vendita del bene. Questa istanza di conversione richiesta dal debitore deve essere proposta
a pena di decadenza prima che sia disposta la vendita. Da questo punto di vista la legge prevede che il
debitore sia avvertito di tale facoltà.
Con l’opposizione all’esecuzione si contesta l’an dell'esecuzione, ossia il diritto del creditore di procedere ad
esecuzione forzata (mentre con l’opposizione agli atti esecutivi si contesta il quomodo, ossia il come). Questa
opposizione era sottratta a qualsivoglia limite preclusivo, quindi si poteva proporre per tutto il corso del
processo. Il legislatore nel 2016, allo scopo sempre di aumentare l'efficienza del processo esecutivo, ha
subordinato l’opposizione all'esecuzione a un limite preclusivo che è lo stesso dell'istanza di conversione del
pignoramento. Quindi anche l'istanza di opposizione deve essere proposta prima che sia disposta la vendita.
Pignoramento sulla parola
E’ disciplinato dai commi 4 e 5 dell'art.492
Problema: in generale il pignoramento (e soprattutto quello immobiliare) si scontra nella pratica con la
difficoltà del creditore di reperire beni pignorabili. Cioè, noi abbiamo un debitore che nella stragrande
maggioranza dei casi sa di essere soggetto all'azione esecutiva del creditore ed ha quindi interesse a
occultare i suoi beni. Questo tema della ricerca dei beni da pignorare è centrale per il tema del pignoramento.
Sebbene disciplinato nell’ambito dell’art.492 (quindi in sede di disciplina generale) questo è un istituto che, in
realtà, trova la sua normale collocazione nell’espropriazione mobiliare. Qui si prevede la situazione in cui
l’ufficiale giudiziario cerca i beni da pignorare in casa del debitore, che è quanto accade nell’espropriazione
mobiliare, e ciò presuppone un interlocuzione diretta tra ufficiale giudiziario e debitore.
Quarto comma: "Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento
appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario
invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei
terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione”.
Il debitore, quindi, viene invitato a collaborare con la procedura di individuazione dei beni pignorabili. Il
pignoramento si perfeziona a seguito della semplice dichiarazione del debitore con modalità che cambiano a
seconda del tipo di bene individuato dal debitore.
Quinto comma: “Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se
sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli
effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo
in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro
circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati
crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del
debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa
anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato
l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore
procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti”.
Di norma il perfezionamento del pignoramento dei confronti del terzo presuppone sempre la dichiarazione del
terzo (cd dichiarazione di quantità) relativa alla sussistenza e l'ammontare del credito pignorato.
Il sesto comma dell’art.492 va letto in correlazione all'istituto dell’estensione del pignoramento, ciò perché
l'insufficienza dei beni pignorati può emergere anche in un momento successivo. Qui si prevede, unitamente
ad altre facoltà del creditore procedente che rischia di veder diminuire le proprie chance di soddisfazione, la
possibilità per il creditore di chiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei commi precedenti per
consentire poi al creditore procedente di estendere il pignoramento. C’è quindi un collegamento tra vari istituti:
intervento dei creditori, estensione del pignoramento.
Ricerca telematica
Alla stessa logica di favorire l'individuazione di beni utilmente pignorabili risponde l'istituto della ricerca
telematica dei beni da pignorare, istituto che è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2014 ed è stato
significativamente modificato dalla Riforma Cartabia. Originariamente la riforma del 2014 aveva subordinato la
possibilità di dar luogo a questa ricerca telematica di beni da pignorare a una preventiva autorizzazione del
presidente del tribunale. Quindi il creditore che intendesse procedere alla ricerca telematica dei beni da
pignorare doveva prima munirsi di questa autorizzazione a procedere con la ricerca telematica. Ciò era
significativo sul piano teorico perché costituiva una previsione un pò distonica dal punto di vista del sistema,
perché introduce un caso (unico) in cui la richiesta di pignoramento da parte del creditore procedente era
subordinata a una autorizzazione giudiziale.
Nel nostro sistema non è previsto un intervento del giudice a monte nel pignoramento. Ciò significa che in tale
ambito non c'è nessun controllo del giudice, che è solo successivo e in parte eventuale, nel senso che è
rimesso o all’iniziativa del debitore che può proporre opposizione o si riconosce un potere ufficioso del.giudice
di rilevare, ad esempio, la mancanza del titolo esecutivo, ma comunque entra in scena dopo il pignoramento.
Invece in altri ordinamenti, come quelli germanici, esiste una fase di autorizzazione al pignoramento che è
preordinata anche al controllo delle condizioni dell’esecuzione, quindi è una sorta di verifica preliminare
analoga a quella a cui è chiamato il giudice della cognizione in limine litis. Questo da un lato è un
appesantimento, dall'altro dovrebbe prevenire iniziative oppositorie, quindi sono scelte di politica legislativa.
Nel nostro ordinamento era stata introdotta solo per la ricerca telematica dei beni da pignorare e, dato che
non aveva ben funzionato, il legislatore nel 2022 l'aveva eliminata. Quindi oggi si procede, secondo lo schema
tipico, attraverso un rapporto a due tra creditore e ufficiale giudiziario che può quindi, senza alcuna
autorizzazione, procedere alla ricerca telematica dei beni da pignorare.
Come è disciplinato questo istituto?
Art.492 bis: - Primo comma: “Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale
giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la
dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del
difensore e, ai fini d