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3. LE PERSONE E LA FAMIGLIA

LA COLLOCAZIONE DEL DIRITTO DELLA PERSONA ALL’INTERNO DEL SISTEMA DEL DIRITTO PRIVATO.

Nelle istituzioni di gaio e di Giustiniano si modellano l’esposizione del diritto privato, aprendosi con il

§ diritto relativo alle persone

- Su codeste si modellano le moderne codificazioni (es. italiano, tedesco,..)

GLI STATUS DEGLI UOMINI (DE STATU HOMINUM)

Status personali

§ 1) Capacita d’agire = Comperati giuridici relativi al proprio patrimonio senza assistenza. Si acquista

in modo autonomo con il compimento della maggiore età. Erano titolari anche le persone che

erano prive della capacità giuridica (es. schiavi ), Purché non si trovassero in delle situazioni in

cui l’ordinamento prevedesse delle limitazioni (in pubertà, sesso femminile, infermità mentale,

prodigalità)

- Se versava in una di queste quattro situazioni la propria capacità di agire limitata, con

l’assistenza di un tutore o curatore per compiere atti giuridici relativi al patrimonio.

2) Capacita giuridica = Ne godeva solo che fosse stato libero, cittadino e non fosse sottoposto ad

un potere personale altrui.non potevano essere titolari di propri diritti ed obblighi gli schiavi, gli

stranieri e persone assoggettate ad un potere altrui.

- Chi aveva la capacità giuridica ma non aveva la capacità d’agire i suoi atti non producevano

effetti in capo a lui ma nella sfera patrimoniale dell’avente potestà.

STATUS DI LIBERO (STATUS LIBERTATIS)

o

Schiavi =

§ 1) persone dotate di capacità d’agire

2) cose oggetto di proprietà del padrone

- Condizione di schiavo è un istituto proprio del diritto comune a tutte le genti, ma contrarie al

diritto naturale.

- Può dipendere dalla nascita della madre schiava o dalla successiva riduzione in servitù

(prigionia di guerra o dalla comunità di appartenenza)

Ambito delle persone libere si distingue

§ 1) Ingenuo = chi ci è nato

2) Liberto = chi ci è diventato (E gli schiavi non erano destinati a restare tali per sempre, ma

ricevevano la libertà adopera dei loro padroni)

Modalità di manomissione (concezione della libertà)

§ - Attribuiva la libertà e la piena cittadinanza romana

1) Fatta con una bacchetta

2) Con Testamento

3) Fatta nel censimento

- Aumento del numero di schiavi porta ad una crescita esponenziale delle manomissioni con

l’introduzione di nuovi tipi meno formale e più liberi

1) Fatta tra amici

2) Mediante lettera

Augusto limito le manomissioni con alcune leggi:

§ 1) Legge Fufia Caninia = Stabiliva un numero massimo di schiavi che si potevano manomettere per

testamento

2) Legge Elia Senzia = Vietava la manomissione in frode ai creditori e regolava le manomissioni di

schiavi minori di trent’anni da parte dei padroni minori di 20 anni, attribuendo lo status di latini

Eliani

3) Legge Giunia Norbana = Riconosceva lo status di latini, e non di cittadini, agli schiavi

manomessi in forme non solenni.

STATUS DI CITTADINO (STATUS CIVITATIS)

o

Nelle antica città esistevano Digli istituti giuridici dei cittadini, da cui gli stranieri erano esclusi, essi

§ formarono il:

- Diritto dei Quiriti= Rientrava la più risalente forma di proprietà privata

- poi confluisce nel “diritto civile” -> inteso come diritto riservato ai soli cittadini

Gli stranieri non erano tutti in una identica condizione, dividendosi in categorie:

§ 1) Federati ( più privilegiati) = Mediante un trattato gli erano riconosciuti i diritti in materia

privatistica

2) Latini = conclusero con Roma il “trattato Cassiano” -> avevano la capacità di contrarre

matrimonio legittimo con i romani e la possibilità di concludere attività commerciali, facendo

uso delle forme giuridiche di riservate cittadini.

Differenziazione relativa lo status civitatis si attenua con l’espansione imperialistica

§ Costituzione Antoniniana del 212 = Cittadinanza perde ogni importanza ai fini della capacità giuridica in

§ campo privatistico

STATUS FAMILIAE. PERSONE SUI IURIS E ALIENI IURIS

o Status dove si basa il diritto di famiglia

§ - SUI IURIS = Persone sono giuridicamente indipendenti

- ALIENI IURIS = Sottoposto ad un potere altrui

La persona Sui iuris è chiamata “padre di famiglia”

§ ↪

- Non implica che la persona abbia dei figli

- Il pater famiglia uomo aveva 4 poteri:

1) Mano = Potere che il marito sulla moglie

2) Patria potestà = Potere che ha il padre a suoi figli che nascono dal matrimonio legittimo

3) Mancipio = Potere su persone temporaneamente aggregate alla famiglia

4) Potestà dominicale = Potere di padrone sugli schiavi

- Una donna sui iuris aveva solo il punto 4

Famiglia romana ha un carattere patriarcale

§ - Durata fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975

SPONSALIA, MATRIMONIO LEGITTIMO ED ACQUISTO DELLA MANUS, CONCUBINATO

Sponsalia = promesse di matrimonio

§ 1) Della donna = Di andare in sposa ad un certo uomo

2) Dell’uomo = Di prendere quella donna come moglie

Fino al III secolo a.C., gli effetti giuridici erano vincolanti -> La promessa assunta doveva essere

§ adempiuta, invece nel caso di inadempimento, doveva avvenire il risarcimento dei danni

- Dopo Cessa la rilevanza giuridica degli sponsalia, cioè l’inosservanza della promessa non è che

hai una più risarcimento dei danni

Problema della restituzione dei doni

§ 1) Colpa del marito = I doni dati a titolo di caparra per futuro sposo in vista del matrimonio e

da lui persi

2) Colpa della moglie = Doveva restituire una somma pari al doppio del valore dei donativi

ricevuti

- Le donazioni nuziali andavano restituite nel caso in cui il matrimonio non si fosse concluso per

colpa della donna per morte di uno dei due fidanzati.

Struttura matrimonio legittimo =“giuste nozze”

§ - Si fondava su tre elementi

1) “affetto maritale” = Reciproca volontà dell’uomo e della donna di considerarsi come marito

e moglie

2) Manifestazione e comportamenti esterni, Che dimostrasse a tutti che quelle due persone si

consideravano marito e moglie vivevano come tali

3) Convivenza <- preceduta da una cerimonia nuziale di iniziata con l’entrata solenne della

donna e la casa il marito

- + 4 requisiti x ritenere il matrimonio valido

1) Reciproca capacità naturale al matrimonio, cioè il raggiungimento della pubertà con la

connessa capacità di procreare. ( 12 x le donne, 14 x gli uomini)

2) L’assenza di certi gradi di parentela cioè divieto assoluto di matrimonio tra parenti linea

retta ed entro il quarto grado per i parenti in linea collaterale

3) Connubio, consistente nell’esistenza tra gli sposi di una reciproca capacità giuridica di

contrarre matrimonio ( con la legge canuleia era possibile sposarsi anche tra plebei e

patrizi)

4) Consenso del padre degli sposi

- Il matrimonio religioso era sacro e indissolubile, mentre il matrimonio civile ammette il divorzio

Matrimonio accompagnato dall’acquisto da parte del marito della mano

§ 1) Confarreazione = Cerimonia in cui si spezzava un paio di farro alla presenza di 10 testimoni, i

numeri di Giove

2) Coempzione = Compravendita fittizia della moglie da parte del marito

3) L’uso = Marito diventava titolare del potere sulla moglie, dopo un anno che erano sposati.

- la ritroviamo nelle XII tavole, Se la donna si allontanava per tre notti di seguito dalla casa

del marito, si evitava l’acquisto da parte dei suoi della mano per uso

Convivenza Concubinato

§ 1) Amante = Il diritto colpisce un eventuale adulterio, cioè la relazione con una vedonoo una

nubile di onesta condizione

2) Donna con la quale sono relazione stabile in alternativa di una moglie = fenomeno lecito

- Diritto roano rinasce a seguito delle leggi matrimoniali augustee, in rapporto a 2 situazioni :

1) Senatori = Non potevano sposare loro liberte e perché vigeva nei loro confronti un espresso

divieto

2) Un uomo installavo legame stabile con donne che svolgevano un certo tipo di mestieri (non

era un matrimonio ma nemmeno uno stupro)

- + Introduzione del crimine di stupro, con cui si puniva la relazione sessuale con donne non

sposate, favorendo la conclusione di matrimoni legittimi.

- Figli nati una relazione di concubinato erano illegittimi e non sottoposti la patria potestà

LA DOTE

= Complesso di beni che vengono trasferiti dalla donna, o dal suo pater familias, in proprietà del marito,

§ al fine di sostenere gli oneri del matrimonio.

- Proprietà su questi beni può in capo al marito, è condizionata la durata del matrimonio

Atti costitutivi della dote

§ 1) Dazione della dote = Atto traslativo della proprietà su uno o più cose costruita in dote

2) Dichiarazione orale di costituzione della dote = Contratto dove obbligatorio l’uso di certe parole

3) Promessa di dote = Mediante un contratto con l’uso di particolari forme verbali

4) Dote avventizia = Quando la donna non è sottoposta a nessuna patria potestà

5) Dote profettizia = Costituita dal padre perché la donna è sotto la patria potestas

Cessazione matrimonio x casi

§ 1) Morte della moglie = La dote resta il marito incorporandosi nel suo patrimonio, in caso di

sopravvivenza del padre della defunta e di dote prefettizia, lo stesso padre potrà richiedere al

marito la restituzione.

2) Muove il marito = Con dotte avventizia, solo la moglie divorziata può chiedere la restituzione

dei beni totali. se la dote è profettizia, dove il padre della donna sia ancora vivo, deve essere lui

e la figlia a richiedere la restituzione

- Nel caso in cui la restituzione non avvenga, si istaura un “azione relativa alla dote” o “Azione

relativa al patrimonio che appartiene alla moglie” . Nella restituzione il marito al diritto di

trattenere per sé una certa parte la dote se vi sono figli in comune rimasti presso il marito.

- Una donna senza patria potestas, titolare di un certo patrimonio, non è costretto a costituirlo

tutto in dote, parte escusa è chiama beni parafernali, Può incaricare il marito di amministrarli,

senza di venirne il proprietario

DIVORZIO

Sempre consentito e ammesso

§ - Regno di Romolo = Permesso il divorzio del marito in caso di:

a) adulterio della donna

b)procurato aborto con farmaci

c) assunzione di vino. Se divorziava di fuori queste cause, il divorzio era efficace ma era colpito

da sanzioni di carattere patrimoniale (confisca e consacrazione di una parte dei suoi beni alle

divinità). Donna liberata dal potere della mano.

- II secolo a.C. = Scomparsa della valut

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
84 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher unimediapol di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Cassarino Alessandro.