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I FALSI NELL’ARTE

Differenza tra falso e copia:

Il concetto di falso nell’arte è giuridicamente definito come una frode, un reato → un bene

viene erroneamente spacciato per originale quando in realtà non lo è. Ciò può accadere sia

per i beni d’arte unici sia per i beni d’arte riproducibili.

Il falso è quindi una fronde, mentre la copia non tende ad ingannare: la copia lecita è una

riproduzione autentica dell’originale (diritto di copia).

Il processo di falsificazione, come qualsiasi altro processo produttivo, è guidato da criteri di

efficienza e redditività → i falsari cercano di massimizzare i profitti producendo beni con

ampi divari tra costo di produzione e prezzo di mercato.

La scelta di cosa falsificare si basa su una valutazione dei costi e dei ricavi attesi, tenendo

conto anche di altri fattori come la tecnica necessaria per falsificare un bene d’arte, la

credibilità del falso e la probabilità di essere scoperti e, quindi, sanzionati.

Inoltre la scelta dipende anche dal prezzo del bene originale → ciò significa che è meno

conveniente falsificare opere di artisti che hanno un mercato limitato.

Ad esempio, falsificare un dipinto di un pittore rinomato richiede un investimento significativo

in termini di competenze tecniche, qualità dei materiali utilizzati e canali di vendita.

Al contrario, la falsificazione di beni modulabili, come libri o dischi, richiede solo una copia

dell’originale e un’apparecchiatura di duplicazione.

Falsi e copie di beni d’arte unici:

Nei beni d’arte unici, i falsi possono essere prodotti da terze parti illegali o dall’artista stesso

come ad esempio un pittore che falsifica la data di un dipinto per ingannare il mercato,

aumentando il numero di opere in un ciclo pittorico concluso.

La copia lecita è quella che viene autorizzata dall’artista → copia autentica (diritto di copia).

Falsi e copie di beni d’arte riproducibili:

Nei beni d’arte riproducibili, i falsi sono di solito copie illegali prodotte da terzi, come, ad

esempio, la fotocopia in serie di un libro originale.

Nel caso di copia (lecita), invece, le copie corrispondono all’originale.

Gli artisti possono copiare se stessi, ad esempio, modificando alcune parti di una loro opera

originale per creare una nuova versione oppure includendo dei vecchi brani musicali in nuovi

dischi.

Può anche accadere che l’editore nasconda all’autore una parte delle vendite di libri o dischi,

evitando di corrispondergli i diritti d’autore.

LA TUTELA GIURIDICA DEGLI ARTISTI

Data la complessità del rapporto tra la nascita di un’opera e il flusso di reddito che da essa

può scaturire, gli artisti hanno una particolare tutela giuridica del loro lavoro: hanno uno

speciale diritto di proprietà sulle opere del loro ingegno → il diritto d’autore.

Il diritto d’autore riconosce:

-​ la paternità: ovvero la titolarità morale dell’opera creata,

-​ la proprietà: che si riferisce allo sfruttamento economico dell’opera stessa.

La paternità deve essere garantita a tutti gli artisti: questo diritto tutela sia il nome

dell’artista, sia l’integrità dell’opera, impedendo mutilazioni o modificazioni non volute

dall’artista.

La proprietà è diversa a seconda che il bene sia riproducibile in copia o non riproducibile:

l’esistenza di copie è tipica delle opere degli artisti altrimenti si parla di maestri.

A seconda che si parli di artisti o di maestri le forme di tutela sono differenti.

I beni riproducibili e il diritto d’autore

Il diritto d’autore riguarda la sfera economica e commerciale dei beni d’arte riproducibili in copie.

Tale diritto è trasferibile dall’autore all’editore (o dal musicista alla casa discografica) tramite contratto:

questo contratto permette agli artisti di vendere una tantum l’insieme dei suoi diritti sull’opera

all’editore oppure permette all’editore di avere una rendite sulla base delle copie vendute (o entrambe

le cose).

Rapporto tra autore e editore → solitamente sono gli autori a proporre l’opera agli editori i quali la

valutano e decidono se immetterla o no sul mercato (contratto preliminare, di opzione).

Se l’editore decide per la pubblicazione, l’artista verrà remunerato con una percentuale sugli incassi

(di solito la percentuale è maggiore per gli editori in quanto su di essi ricadono tutti i costi, compresi

quelli di promozione e magazzino).

Il contratto tra autore e casa editrice inoltre può prevedere delle clausole che si protraggono nel

tempo in quanto un’opera di successo può generare interesse tra i consumatori anche per le opere

successive o precedenti dello stesso autore.

Rapporto tra musicista e casa discografica → anche nel contratto che regola i rapporti tra

musicista e casa discografica si prevedono quote sui ricavi e/o un importo fisso pagato dal

discografico al musicista.

Nel contratto discografico standard il musicista si impegna a registrazioni in esclusiva per una serie di

album da realizzarsi in un certo periodo, sui quali la casa discografica si impegna a pagare un

percentuale di ricavi di vendita di ciascuna registrazione.

Il contratto tra musicista e discografico ha una caratteristica: la struttura con opzione: se le vendite del

primo album album non riescono a coprire i costi che ha avuto la casa discografica, questa potrà

recuperare la perdita con la vendita degli album successivi → incentivo a promuovere i primi album di

un musicista che hanno una grande percentuale di insuccesso.

Le opere d'ingegno riproducibili in serie hanno la caratteristica di beni pubblici: non escludibili e non

rivali e la loro riproduzione in copie non autorizzate riduce l’incentivo dell’artista alla creazione → per

incentivare gli artisti a creare questo tipo di opere è illegale riprodurre copie non autorizzate e, in

questo senso, il diritto d’autore ripristina l’equilibrio sul mercato.

L’editore e il discografico diventano però monopolisti dell’opera e ciò comporta un prezzo più elevato

che ricade sul consumatore → si riduce il benessere sociale rispetto alla condizione di concorrenza

perfetta → la società si trova davanti a un trade off tra l’avere poche opere a un prezzo basso (senza

diritto d’autore gli artisti non sono incentivati a produrre) o molte opere a un prezzo più alto (con il

diritto d’autore gli artisti sono incentivati a produrre ma i prezzi aumentano a causa della condizione di

monopolio in cui si trovano gli editori e i discografici).

I costi sociali che scaturiscono dal diritto di proprietà sono diversi: il costo del trasferimento della

proprietà dall’artista all’editore, il costo della creazione di rendite, il costo sostenuto per l’applicazione

del diritto (spese di funzionamento della polizia e della giustizia), il costo di escludere qualcuno dal

mercato dato il prezzo elevato di vendita.

Questi costi si applicano a tutti i diritti di proprietà, ma l’attribuzione della proprietà intellettuale ha

costi più alti rispetto all’attribuzione della proprietà reale → per questo motivo l’attribuzione della

proprietà intellettuale è solitamente limitata nel tempo e dopo la scadenza del diritto l'opera diventa

di dominio pubblico e può essere riproducibile senza il pagamento dei diritti d’autore.

I beni unici e la tutela giuridica del maestri

Per i pittori e gli scultori (che creano beni d’arte unici, non riproducibili) la situazione è diversa: essi

cedono una tantum la proprietà assoluta dell’opera per un certo prezzo.

Il rischio per i maestri è che l’opera diventi molto importante e chi riceve il diritto di proprietà su essa si

appropri di grandi profitti a discapito del produttore.

Ciò non accadrebbe se ci fosse informazione perfetta sul valore dell’opera, ma questa è una

condizione molto rara nel caso dell’arte → può capitare infatti che l'artista venda ad un prezzo molto

basso la proprietà dell’opera a collezionisti o a gallerie d’arte e non possa accedere ai profitti derivanti

dalla sua vendita sul mercato.

La soluzione a questo paradosso è l’introduzione di:

-​ diritto di esposizione: al produttore viene riconosciuta una percentuale sul biglietto di

ingresso nella galleria assimilando tale ingresso alla riproduzione dell’opera stessa.

-​ diritto di seguito: si riconosce al produttore una percentuale sull’incremento del valore

dell’opera in caso di rivendita, ma questo diritto di seguito ha diverse problematiche:

1.​ se l’opera non viene rivenduta l’artista non riceve alcuna rendita,

2.​ se l’opera non aumenta di valore l’artista non riceve alcuna rendita (quindi solo gli

artisti più famosi, le cui opere continuano ad aumentare di valore riceverebbero una

rendita e questo aumenterebbe la disomogeneità nella distribuzione dei redditi,

3.​ il diritto di seguito ha dei costi molto elevati in quanto le opere e i loro movimenti sul

mercato dovrebbero essere continuamente monitorati

4.​ sarebbe necessario che tale diritto fosse applicato a livello globale

5.​ l’artista potrebbe essere incentivato a produrre future situazioni di scarsità

Per i maestri, quindi, il diritto di seguito è un’alternativa poco convincente al diritto di esposizione.

I contratti degli artisti

I contratti degli artisti sono accordi legali tra gli artisti e altre parti (come gallerie, case

editrici, agenzie, collezionisti o altri professionisti) che definiscono i termini e le condizioni di

una collaborazione professionale.

Questi contratti possono variare notevolmente in base al tipo di arte e all'ambito in cui

l'artista opera (pittura, musica, teatro, danza, ecc.), ma ci sono alcuni aspetti comuni che

riguardano le principali problematiche da regolare.

Esistono vari tipi di contratti:

●​ Contratti di rappresentanza: questi contratti sono firmati tra un'artista e una

galleria, un agente o un rappresentante che si occupa di promuovere e vendere le

sue opere. Solitamente, l'artista cede una percentuale sulle vendite delle opere.

●​ Contratti di commissione: in questo caso, un cliente (un collezionista, ad esempio)

commissiona un'opera d'arte a un artista. Il contratto stabilisce le modalità di

pagamento, i tempi di consegna e altre specifiche dell'opera.

●​ Contratti di licenza per diritti patrimoniali: l'artista concede a una terza parte il

diritto di utilizzare le sue opere (ad esempio per produzioni cinematografiche,

pubblicitarie, merchandising) in cambio

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucia.maffucci89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia della cultura e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Castellani Massimiliano.
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