CAPITOLO 7 - I MODELLI DI ATTUAZIONE DEL PRELIEVO AD OPERA DELL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA
Sez. I. I POTERI E LE METODOLOGIE DI CONTROLLO
à
Il ruolo dell’amministrazione finanziaria nell’attuazione del tributo: l’attività di controllo
L'intervento dell'AdE nell'attuazione del tributo si esprime in un'attività di controllo e verifica dell'esatto
adempimento da parte del contribuente degli obblighi tributari. Se tutti gli adempimenti sono corretti
l'attuazione del tributo rimane nella responsabilità del soggetto passivo.
Oggetti del controllo sono le dichiarazioni annuali dei redditi e dell'Iva, attraverso due modelli: il controllo
cartolare (constatare la correttezza formale della dichiarazione e dei calcoli eseguiti ai fini della liquidazione
e del versamento dell'imposta e comporta l'obbligo di partecipazione del contribuente) e l'accertamento
(verificare l'effettiva presentazione della dichiarazione o la sua omissione).
Esistono 5 categorie di contribuenti: grandi contribuenti, piccole imprese, professionisti, enti non
commerciali, persone fisiche. I controlli variano a seconda della categoria. Le verifiche possono essere
centralizzate (operate dalle strutture centrali della GdF o AdE, a sorteggio) o ad iniziativa (dai reparti
territoriali delle stesse, nei confronti di soggetti selezionati).
I controlli cartolari delle dichiarazioni
Vi sono due modelli di controllo cartolare:
- la liquidazione automatica d'imposta, art. 36bis DPR 600/1973 (controllo generalizzato per
verificare la corretta liquidazione dell'imposta nella dichiarazione sulla base dei dati direttamente
desumibili dalla dichiarazione stessa e in possesso dell'anagrafe tributaria) con cui gli uffici
correggono gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili delle imposte,
l'eventuale errato riporto di eccedenze, ridurre le detrazioni d'Imposta, le deduzioni del reddito e i
crediti d'imposta non spettanti, e controllare l'esattezza e la tempestività dei versamenti
(consentita nei casi espressamente enumerati dalla legge);
- il controllo formale (diretto a verificare la correttezza dei dati esposti), che coinvolge solo alcune
dichiarazioni ed in forza dell'art. 36 ter DPR 600/1973 corregge errori di calcolo, esclude le
detrazioni d'imposta o le deduzioni del reddito non spettanti, lo scomputo delle ritenute d'acconto,
determina i crediti d'imposta spettanti.
La differenza tra i due é che nel controllo formale é previsto il coinvolgimento del contribuente o del
sostituto d'imposta prima che il controllo giunga a compimento.
L'esito del controllo cartolare (entrambi i casi) va comunicato al contribuente (per allertarlo, offrirgli la
possibilità di giustificarsi e ottenere riduzione delle sanzioni), nel caso di sua inerzia per 30 giorni si procede
all'iscrizione a ruolo. In mancanza di comunicazione il ruolo é nullo. Il contribuente puó: pagare entro 30
giorni (abbattimento delle sanzioni); fornire chiarimenti e documentazioni per giustificarsi (se l'AdE li
accoglie emette nuova comunicazione, altrimenti procede con l'iscrizione a ruolo).
Per quanto riguarda i redditi soggetti a tassazione separata, l'imposta dovuta viene determinata per ogni
singolo reddito soggetto a tassazione: alla liquidazione provvede l'ufficio mediante la procedura dell'art. 36
bis. DPR 600/1973. L'esito della liquidazione é comunicato al contribuente con raccomandata: se non paga
é dovuta la sanzione per omesso o tardivo pagamento.
Controlli sostanziali sulle dichiarazioni: gli accertamenti
L'accertamento é volto a verificare l'eventuale omissione, incompletezza o falsità della dichiarazione. Si
esegue sulla base di specifici criteri indicati annualmente da un decreto apposito del MEF.
Principio di proporzionalità: Le misure non devono eccedere per tipo, prima ancora per entità, quello che è
strettamente necessario al conseguimento degli obiettivià l’art 10ter lo enuncia come regola di
bilanciamento tra la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo e tutela dei diritti
fondamentali del contribuente.
Si distingue tra accertamenti in rettifica dei redduti dichiarati (vengono rettificati l'imponibile o l'imposta) e
accertamenti d'ufficio dei redditi (in casi di omessa dichiarazione o nullità).
L’evasione e l’elusione (o abuso del diritto)
Riguardo evasione ed elusione: l'interposizione fittizia é una pratica evasiva che consiste nella stipulazione
di un contratto simulato che intesta fittiziamente un bene o fonte di reddito ad un soggetto che ne diventa
titolare solo apparente. Per contrastarla, gli uffici possono imputare al contribuente redditi che
provatamente possiede per interposta persona. Si realizza un legittimo risparmio d’imposta, invece, nelle
ipotesi in cui il contribuente, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, ottiene
legittimamente di sopportare un minore onere tributario. Non costituisce una pratica evasiva.
La disciplina antiabuso (art.10bis legge 212/2000) viene applicata attraverso una peculiare procedura: a
fronte di presupposti di pratiche elusive, l'amministrazione finanziaria non puó emettere un avviso di
accertamento ma deve prima notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti da fornire entro 60
giorni: la richiesta deve contenere le ragioni per cui si ritiene che si sia effettuato un abuso di diritto; se
viene omessa la richiesta l'avviso di accertamento é nullo; la richiesta dá al contribuente la possibilità di
bloccare la procedura di accertamento, argomentando la sua posizione. Se le ragioni sono accolte la
contestazione di abuso cade, se sono rigettate l'ufficio procede con l'emissione dell'avviso di accertamento,
che deve contenere la motivazione a pena nullità. La condotta abusiva é sanzionabile amministrativamente
e non penalmente.
L’attività istruttoria
L'attività istruttoria é un'attività amministrativa volta a indagare per acquisire la conoscenza dei fatti
rilevanti ai fini dell'esercizio della funzione impositiva e dell'emissione di un eventuale atto di imposizione.
É antecedente agli accertamenti.
I poteri istruttori dell'AdE e della GdF si distinguono in:
- intervento diretto (accessi, ispezioni e verifiche),
- inoltrare al soggetto richieste di informazioni o documenti o inviti a comparire,
- richiedere ad enti, organismi qualificati e soggetti terzi informazioni o documenti.
L'accesso é la facoltà di ingresso in un luogo anche senza il consenso del soggetto al fine di compiere
indagini; L'ispezione é un esame della documentazione rinvenuta nei locali; La verifica é il complesso di
attività intese a controllare il corretto adempimento delle norme tributarie.
La disciplina di tutte e tre si scontra con la libertà individuale, l'inviolabilità di domicilio e la segretezza della
corrispondenza, per cui sono previste garanzie specifiche (statuto del contribuente art.12): é necessaria
l'autorizzazione del superiore gerarchico (per i funzionari degli uffici fiscali serve l'autorizzazione del
direttore d'ufficio, per la GdF il foglio di servizio). Tale autorizzazione non é prevista a pena di nullità, quindi
i dati raccolti sono comunque utilizzabili. É necessaria l'autorizzazione per locali ad uso promiscuo e per
l'abitazione privata.
Accessi, ispezioni e verifiche devono essere motivati da specifiche esigenze di indagine e controllo, sono da
svolgere nell'orario ordinario di esercizio dell'attività. Il contribuente deve essere informato delle ragioni e
oggetto, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato e del fatto che se rifiuta l'esibizione di
documenti non potranno essere usati neanche a suo favore nella fase di accertamento. Su richiesta del
contribuente l'esame puó essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o del professionista che lo assiste.
Accessi, ispezioni e verifiche si devono concludere con la redazione di un processo verbale di constatazione
(PVC), sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta o indicare le ragioni di non sottoscrizione: nei
60 giorni successivi non si puó procedere all'accertamento, pena l'illegittimità di questo.
I verificatori possono inoltre inviare ai contribuenti questionari inerenti ad altri contribuenti coi quali
abbiano avuto rapporti, richiedere copie o estratti di atti e documenti depositati presso i notai, invitare ogni
altro soggetto a collaborare inviando dati.
L'ufficio puó utilizzare le risultanze emerse dalle indagini bancarie. Sono considerati redditi sottratti
all'imposizione i versamenti di cui il contribuente non offre dimostrazione.
In materia di imposta sulle successioni e donazioni sono previsti degli ulteriori poteri specifici, come
richiedere informazioni ai pubblici ufficiali.
Vizi dell’attività istruttoria e le conseguenze sull’accertamento
Il vizio istruttorio é una qualsiasi violazione delle regole normative che disciplinano l'esercizio dell'attività
istruttoria. L'atto di indagine é nullo quando emesso in situazioni di difetto assoluto di attribuzione; é
annullabile quando ricorrono le ipotesi di eccesso di potere, violazione di legge. Riguardo le conseguenze
del vizio istruttorio, ci sono tre tesi interpretative della giurisprudenza: la teoria dell'invalidità derivata (il
vizio ha conseguenze sull'avviso di accertamento), la teoria dell'inutilizzabilità delle prove illegittimamente
acquisite, la teoria della responsabilità dei verificatori (le prove acquisite illegitimamente non sono
inutilizzabili ma comportano responsabilità civili, penali e contabili in capo ai verificatori: la giurisprudenza
sembra orientata in favore a questa).
Sez. II L’ATTIVITÀ E GLI ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
à
L'accertamento come attività comporta la determinazione del quantum dell'imposta dovuta, rettificando la
dichiarazione presentata dal contribuente.
L'accertamento come atto produce effetti sulla sfera patrimoniale del contribuente a presciendere dalla
volontà di quest'ultimo.
L’avviso di accertamento ha come fine quello di manifestare al contribuente la pretesa impositiva.
L’atto è efficacie per la sola ragione di essere notificato al destinatario il quale può impugnarlo entro 60gg
pena incontestabilità assoluta.
I modelli di (attività di) accertamento
L'amministrazione finanziaria puó avvalersi di diverse modalità di accertamento che variano a seconda di:
tipo di imposta, natura del soggetto destinatario, situazione sostanz
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