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TERMINI
Sono sanciti nel d.p.r. 322/1998 agli articoli 2, 4, 5, 8. Sono stati, però, spesso prorogati nei singoli anni, anche limitatamente a certe categorie di contribuenti, in considerazione di difficoltà di adempimento dovute per esempio a modifiche normative. Comunque, se il termine cade il sabato è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Dal 2019 il termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi è il 30 novembre.
Art. 2 c. 7 d.p.r.322/1998: le dichiarazioni tardive sono valide (con una sanzione per il ritardo) se presentate entro novanta giorni dalla scadenza. Quelle presentate successivamente sono considerate omesse. Però, le imposte e ritenute da esse risultanti non devono solo per questo essere rimborsate, e se non versate possono essere riscosse coattivamente.
RELAZIONE TRA DICHIARAZIONE E L'AVVISO DI ACCERTAMENTO: in caso di rettifica della dichiarazione mediante uno o più avvisi di accertamento.
1. teoria
monistica (superata): la relazione tra avviso di accertamenti e dichiarazione viene riconosciuta in termini di annullamento/sostituzione.teoria pluralistica: tale relazione viene riconosciuta in termini di progressiva costituzione di una pluralità di obbligazioni complementari relativamente al medesimo presupposto nascenti dalla dichiarazione dell'avviso di accertamento.
L'articolo 17 DPR 602/1973 pone un termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione: se l'avviso di accertamento determina la sostituzione di una nuova obbligazione a quella scaturente dalla dichiarazione, si può iscrivere a ruolo tutto l'accertato, compresa la quota di imposta corrispondente all'imponibile dichiarato. Decorso il termine per l'iscrizione a ruolo dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione, si può solo riscuotere la maggiore imposta dovuta in base all'avviso di accertamento.
Ciascun atto
di accertamento, totale o parziale, divenuto definitivo, non può mai essere più caducato da un atto successivo.
PROCEDURE DI CONTROLLO (imposte sul reddito: artt. 31 ss. d.p.r. 600/1973; iva: artt. 51 ss. d.p.r.633/1972)
N.B: l'Agenzia delle entrate ha la funzione di controllo e accertamento, cioè di verificare se i contribuenti abbiano rispettato i loro doveri. Esamina, quindi, le dichiarazioni presentate (ma solo parte di esse può essere verificata in modo sostanziale), scopre se sono state omesse delle dichiarazioni, determina le imposte dovute in base ai risultati delle sue indagini, irroga le sanzioni amministrative (anche per violazioni cui non si collega una pretesa d'imposta) e forma gli atti di riscossione coattiva. Tuttavia, negli ultimi anni l'amministrazione finanziaria ha assunto anche funzioni di collaborazione preventiva con i contribuenti per la corretta attuazione degli adempimenti fiscali, in modo da semplificarne
L'adempimento e stimolare ad assolverli (art.1, co. 634ss., l. 190/2014). A tal fine essa, per esempio:
- mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari gli elementi e informazioni in suo possessorilevanti per determinare gli imponibili. Esempi: il mod. 730 precompilato; i risultati dell'esame delle comunicazioni telematiche relative alle fatture emesse e ricevute, confrontate con i dati delle liquidazioni periodiche e dei versamenti;
- mette a disposizione dei soggetti iva in contabilità semplificata i dati raccolti tramite fatture elettroniche e comunicazioni, in modo da consentire ad essi di predisporre liquidazioni periodiche, versamenti e dichiarazione iva annuale (art. 4, d.lgs. 127/2015)
- ammette su richiesta ad un regime di adempimento collaborativo (art. 3 ss. d.lgs.128/2015) le impresedi maggior rilievo (i cui requisiti sono sanciti all'art. 4 d.lgs.128/2015) che introducano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
Controllo sui rischi di violazioni tributarie. Questo comporta in primis la possibilità, per prevenire e risolvere controversie, di valutare assieme all'Agenzia delle Entrate situazioni a rischio prima di presentare le dichiarazioni. In secondo luogo, determina tempi più brevi per l'interpello preventivo alla stessa su casi concreti e la riduzione a metà delle sanzioni amministrative su violazioni per cui il rischio era stato comunicato.
CONTROLLI AUTOMATICI (LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE O DEI RIMBORSI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI), art. 36-bis d.p.r. 600/1973, art. 54-bis d.p.r. 633/1972
L'articolo 36 bis DPR 600/1973 disciplina la liquidazione delle imposte, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ovvero dei rimborsi spettanti ai medesimi, in base alle dichiarazioni da esse presentate.
I controlli automatici dovrebbero riguardare tutte le dichiarazioni in quanto (diversamente dagli
Altri controlli) non si prevedono criteri di selezione di quelle da controllare. Sono effettuati mediante procedure informatiche, da computer che elaborano i dati direttamente ricavabili dalla singola dichiarazione e li confrontano con quelli risultanti dalle banche dati dell'anagrafe tributaria. Per questo la disciplina prevede (ma non a pena di decadenza dal potere di effettuarli) che siano svolti entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione successiva, anche per comunicarli al contribuente. Si vuole, infatti, evitare che ripeta in questa lo stesso errore e possa regolarizzare la sua posizione.
Obiettivo dei controlli automatici: scoprire determinati tipi di errori, risultanti dal contenuto della dichiarazione stessa e dagli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria e correggerli in modo semplice e immediato.
Qualora In seguito a tali controlli risulti versato una somma inferiore al dovuto, il recupero si attuerà senza le regole le garanzie.
Proprie della rettifica della dichiarazione. Qualora invece risulti che la somma versata era superiore a quella dovuta (in seguito ad errore materiale o di calcolo) si procederà al rimborso d'ufficio.
Comunicazione degli esiti della liquidazione: non è un avviso di liquidazione, un tipico atto impositivo. È un atto finalizzato a rendere esplicite le ragioni e il contenuto della pretesa fiscale. L'opinione prevalente la ritiene assimilabile ad un avviso bonario. I risultati di tale liquidazione, divergenti da quanto dichiarato dal contribuente o dal sostituto d'imposta, sono ad essi comunicati, affinché possano evitare di ripetere gli stessi errori il regolarizzare gli adempimenti formali, o comunicare eventualmente dati ed elementi non considerati nella liquidazione.
Se la liquidazione porta ad effettuare delle correzioni, i dati contabili corretti si considerano come se il contribuente li avesse dichiarati. Di conseguenza le sanzioni amministrative
Sono quelle per insufficiente versamento delle imposte dichiarate, non per dichiarazione infedele. Sono utilizzabili solo per liquidare (cioè calcolare) le imposte (e i contributi previdenziali e i premi INAIL) dovuti o i rimborsi spettanti in base alla dichiarazione stessa, alla quale si possono apportare solo le correzioni previste dall'art. 36-bis d.p.r. 600/1973. Esempi: si verifica se i versamenti effettuati sono coerenti con la dichiarazione, si correggono errori materiali e di calcolo commessi in quest'ultima, si riportano eccedenze da anni precedenti, si riducono detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta superiori ai limiti di legge o non spettanti in base ai dati dichiarati. La disciplina analoga ai fini iva è contenuta all'art. 54-bis d.p.r. 633/1972. Se emerge un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione (e non un semplice difetto dei versamenti rispetto ai dati dichiarati) questo si deve comunicare al contribuente o sostituto d'imposta.
invitandolo entro 30giorni:
- a fornire chiarimenti e segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente insede di controllo automatico. In base all'art. 6 co. 5 statuto del contribuente (l. 212/2000) se in sede diliquidazione v'è incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a fornire documenti e chiarimenti prima dell'iscrizione a ruolo, a pena di nullità.
- a versare il tributo (eventualmente ridotto in seguito ai suoi chiarimenti) e la sanzione amministrativa ridotta a 1/3 (art. 2 d.lgs.462/1997) Se il contribuente non regolarizza, si ha iscrizione a ruolo a titolo definitivo (con interessi e sanzione del 30% del tributo ex art. 13 d.lgs.471/1997)
CONTROLLI FORMALI (art. 36-ter d.p.r. 600/1973)
In linea di principio servono a verificare se il contribuente possa documentare quanto affermato nella dichiarazione, riguardo alla spettanza di ritenute, detrazioni d'imposta,
deduzione o riduzione degli importi dichiarati saranno comunicati al contribuente. In caso di irregolarità riscontrate, potranno essere applicate sanzioni o interessi di mora. Per effettuare il controllo formale, l'Agenzia delle Entrate può richiedere al contribuente di fornire ulteriori documenti o chiarimenti. È importante che il contribuente conservi tutti i documenti relativi alle sue dichiarazioni dei redditi, come ricevute di pagamento, fatture, contratti, etc. Il controllo formale viene effettuato entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate seleziona in modo selettivo le categorie di contribuenti da controllare, in base a criteri stabiliti periodicamente. È fondamentale che il contribuente fornisca tutte le informazioni richieste e collabori con l'Agenzia delle Entrate durante il controllo formale. In caso di discrepanze tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli forniti da terzi, potrebbe essere richiesta la presentazione di ricevute di versamento o altri documenti comprovanti le spese o i redditi dichiarati. Il risultato del controllo formale e i motivi della deduzione o riduzione degli importi dichiarati saranno comunicati al contribuente. In caso di irregolarità riscontrate, potranno essere applicate sanzioni o interessi di mora.rettifica vanno comunicati al contribuente o sostituto d'imposta, che entro 30 gg. può segnalare elementi non considerati o mal valutati oppure accettare la rettifica e versare l'imposta, con interessi e 2/3 della sanzione amministrativa del 30% ex art. 13 d.lgs.471/1997 (art. 3d.lgs. 462/1997).
Se il contribuente non versa entro i 30 gg. sono posti in riscossione coattiva (iscrizione a ruolo) l'imposta, gli interessi e la sanzione amministrativa in misura piena (artt. 14 e 17 d.p.r.602/1973)
CONTROLLI SOSTANZIALI
Considerando l'enorme quantità di dichiarazioni e di soggetti passivi, solo una parte di essi è sottoposta a controlli volti a scoprire se vi sia stata evasione, cioè situazioni che comportano l'emanazione di avvisi di accertamento in rettifica della dichiarazione o ad accertamenti d'ufficio per omessa dichiarazione (anziché degli avvisi "bonari" o "comunicazioni" usati per i controlli
tag html:Avviso di accertamento in rettifica: si riferisce a una dichiarazione validamente presentata, dalla quale risulta un imponibile inferiore a quello che l'ufficio reputa effettivo o deduzioni o detrazioni non ammesse o importi non correttamente indicati. L'avviso di accertamento in rettifica è un atto formale emesso dall'ufficio delle imposte per richiedere il pagamento delle somme dovute a seguito della rettifica.