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EFFETTIVITÀ DELLA NORMA NELLO SPAZIO

Il tema implica 3 ordini di problemi:

1. Determinazione dello spazio nel quale la legge esplica in generale la

propria efficacia;

2. Territorialità in senso formale;

3. Territorialità in senso materiale.

1.Determinazione dello spazio nel quale la legge esplica in generale la

propria efficacia: la legge tributaria esplica la propria efficacia in tutto

il territorio (inteso in senso politico) dello Stato. Può accadere che certe

parti del territorio siano escluse dalla nozione di territorio doganale o di

territorio ai fini dell’IVA, oppure può accadere che l’ambito di applicazione di

alcune norme sia limitato a porzioni di territorio (come avviene per i tributi

locali).

2.Terriotorialità in senso formale: si fa riferimento all’esigenza che l’attività

amministrativa di attuazione del tributo si confronti con i limiti del diritto

internazionale, che presiedono all’esercizio di poteri pubblici. L’attuazione di un

tributo può comportare attività di tipo istruttorio (accesso, verifica e ispezione)

nel territorio di un altro Stato, ma esiste un principio di NON COLLABORAZIONE

tra Stati, nel senso che altri Stati potrebbero legittimamente sottrarsi alla

realizzazione sul proprio territorio dei crediti tributari di Stati esteri. il tema

ha avuto un impulso con l’emanazione nel 1998 dell’OCSE (Organizzazione per

la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del cosiddetto Codice di condotta

in esito al lavoro sulla lotta ai paradisi fiscali e ai regimi fiscali preferenziali

dannosi.

Nel 2001 fu introdotta una nuova concezione basata sul grado di cooperazione

dello Stato nei confronti delle Amministrazioni degli altri Stati e sul grado di

trasparenza dei regimi fiscali, al fine di ottenere l’impegno ad assicurare la

massima trasparenza e un effettivo scambio di informazioni.

Per l’OCSE lo scambio può considerarsi effettivo se si verificano 3 circostanze:

Disponibilità dell’informazione: ossia quando è possibile identificare i

 proprietari di società o comunque i soggetti coinvolti in altri enti;

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Appropriato accesso all’informazione: si ha quando le autorità fiscali dello

 Stato richiesto dispongono di mezzi adeguati per reperirle e fornirle allo

stato richiedente;

Esistenza di un meccanismo di scambio di informazioni: si verifica

 quando lo scambio è effettuato su richiesta, laddove le informazioni siano

ragionevolmente rilevanti per lo Stato.

Ad oggi pare ormai impossibile affermare l’esistenza di un principio di non

collaborazione tra Stati ai fini dell’accertamento in quanto si è compreso che

l’elusione e l’evasione riducono il gettito degli Stati, ledendo le politiche di

crescita e di tutela dei diritti sociali.

Sul fronte internazionale esistono strumenti convenzionali per la risoluzione

delle problematiche relative all’accertamento ed attuazione del tributo:

Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa ai fini

 fiscali;

Verifiche simultanee;

 Assistenza alla riscossione, che prevede che gli Stati contraenti possano

 prestarsi reciproca assistenza nella riscossione di crediti tributari.

3.Territorialità in senso materiale: ci si riferisce alla determinazione

dell’ambito spaziale del presupposto di imposta in sede di creazione della

norma impositiva.

Trattandosi del principio di capacità contributiva, si è visto che con riferimento

al nostro ordinamento, il fondamento del principio di territorialità debba

rinvenirsi nell’uso del pronome “tutti” di cui all’art.53 Cost., e nel collegamento

con l’art.2 Cost., nel senso che sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica

TUTTI e solo coloro in capo ai quali è rinvenibile un solidaristico per essere in

qualche modo parte della collettività chiamata a contribuire. Ne deriva che un

tributo che dovesse assumere a presupposto un fatto che sia privo di qualsiasi

collegamento con il nostro territorio risulterebbe, prima ancora che in

violazione del diritto internazionale, in violazione dell’art.53 Cost.

Criteri di collegamento personali e reali. Premesso che l’imposizione di un

determinato fatto economico si fondi su di un ragionevole criterio di

collegamento, bisogna comprendere in cosa consiste tale criterio. Ci sono due

tipologie di criteri di collegamento:

Collegamento di natura personale: residenti, avere la cittadinanza nel

 territorio dello Stato;

collegamento di natura reale: vivere in un altro Stato, quindi non in Italia,

 ma avere un’attività economica nel nostro Paese.

Imposte sui redditi: da un lato vi è il criterio di natura personale della residenza

fiscale, in cui la localizzazione del presupposto di imposta avviene guardando

alla collocazione riferita o al rapporto del soggetto con l’ordinamento (es.

cittadinanza) oppure a quello con il territorio dello Stato. Dall’altro lato vi è

quello di natura reale del luogo di produzione del reddito, in cui tale

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localizzazione avviene guardando il territorio in cui il legislatore assume essersi

verificato il presupposto d’imposta.

Sotto il profilo internazionale i criteri sono:

Principio del reddito mondiale

 Principio della fonte.

La doppia imposizione internazionale. La diversità tra i concetti di

residenza o i criteri di collegamento reali utilizzati possono determinare

fenomeni di doppia imposizione internazionale la doppia imposizione

internazionale può infatti derivare da 3 tipologie di conflitto:

Conflitto residenza-fonte: quando una situazione di fatto sia assunta

 quale presupposto dei tributi in uno Stato sulla base di un criterio

soggettivo e nell’altro Stato sulla base di un criterio oggettivo.

Conflitto residenza-residenza: se il soggetto è considerato residente in

 più Stati.

Conflitto fonte-fonte: quando una medesima fonte di reddito viene

 localizzata in più Stati.

Eliminazione della doppia imposizione. Esistono meccanismi per la relativa

eliminazione, che possono essere:

Unilaterali: si applicano ai conflitti residenza-fonte e possono essere di 2

 tipi: esclusione (o esenzione) dall’imponibile interno dei fatti

extraterritoriali tassati all’estero; o il credito di imposta per le imposte

pagate all’estero.

Bilaterali o multilaterali: (se previsti da convenzioni) credito per le

 imposte pagate all’estero.

Il nostro ordinamento utilizza quale sistema unilaterale contro la doppia

imposizione giuridica internazionale il cd. Credito di imposta per le imposte

pagate all’estero in quanto conforme ad un sistema che si propone di realizzare

la personalità e la progressività dell’imposizione sui redditi; è indifferente la

circostanza che il reddito sia stato prodotto in Italia o anche all’estero.

Gli ordinamenti interni non possono invece risolvere il conflitto residenza-

residenza perché se due Stati considerano allo stesso tempo un soggetto

fiscalmente residente nei rispettivi territori, nessuno dei due ha l’obbligo di

rinunciare in via unilaterale alla propria residenza fiscale. Gli strumenti utilizzati

per la risoluzione di queste problematiche di doppia imposizione sono le

convenzioni internazionali in materia di imposte sul reddito o sul patrimonio.

Tali Trattati hanno le seguenti norme:

- Articoli che definiscono l’ambito di applicazione soggettivo, oggettivo o

territoriale

- Norme di definizione

- Norme che ripartiscono il potere impositivo tra gli Stati

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Le Convenzioni possono alternativamente assegnare:

a) Assegnare il diritto di imposizione al solo Stato di residenza

b) Assegnare il diritto di imposizione al solo Stato della fonte

c) Prevedere un diritto di tassazione concorrente tra lo Stato della fonte e lo

Stato della residenza

d) Avere ad oggetto norme bilaterali contro la doppia imposizione

e) Norme sulla procedura amichevole, strumento di carattere internazionale

finalizzato a risolvere i conflitti che derivano dall’interpretazione o

dall’applicazione della convenzione; principio di non discriminazione;

norme volte ad attuare il principio alla potestà amministrativa

d’imposizione.

5.ABUSO ED ELUSIONE FISCALE

Il legislatore è intervenuto con una norma specifica al giorno d’oggi che

prevede le fattispecie dell’abuso del diritto anche in materia fiscale. Non ci

sono delle regole particolari ma si prendono sempre in considerazione quelle

che sono le regole tipiche del diritto comune, quindi si parte sempre

dall’articolo 12 delle preleggi. Quando non vi è nessuna norma che

disciplina un istituto della fattispecie allora si utilizzano i principi generali,

quindi le disposizioni preliminari del Codice Civile e si seguono le indicazioni

che danno queste disposizioni.

“Nell’applicare la legge non si può attribuire altro

L’articolo 12 stabilisce che:

senso che quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la

connessione di esse e secondo quella che è l’intenzione del legislatore” . Da

questo comma derivano le più tradizionali forme di interpretazione che vigono

per tutte le materie del diritto: quella letterale e grammaticale. Nel momento in

cui si deve interpretare una norma, anche fiscale, occorre interpretarla

attribuendo quello che è il significato letterale degli enunciati nel tempo e nel

luogo in cui il legislatore li ha adottati. Quindi si parte dall’articolo 12

prendendo l’interpretazione letterale.

Il secondo criterio è il criterio logico, il quale deve tener conto di quella che è

l’intenzione del legislatore e quindi dovrà tener conto di quello che è lo scopo

che il legislatore vuole perseguire introducendo quella determinata norma

fiscale. Abbiamo quindi un primo criterio letterale e grammaticale, il secondo

invece è logico-sistematico che tiene conto quindi di quella che è la ratio legis,

cioè l’intenzione del legislatore.

L’ultima ipotesi è quella adeguatrice nel senso che molto spesso l’interprete

cerca di offrire alla norma fiscale, di cui non è chiaro il significato, una lettura

che sia il più conforme possibile alle norme costituzionali, quindi questo fuga ad

ogni dubbio di una corretta interpretazione della norma. Anche la

giurisprudenza nell’interpretare una norma fiscale ha un ruolo fondamentale.

Un profilo dell’interpretazione si ha anche all’interno dello Statuto dei diritti del

contribuente, quando vi è un dubbio sulla norma, sulla forza della norma e su

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come deve essere applicata è evidente che si deve cercare di offrire

un’applicazione che s

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A.A. 2024-2025
34 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sabrina.schi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Manduchi Patrizia.