RIASSUNTO DI DIRITTO TRIBUTARIO:
l’Amministrazione Finanziaria
TESTO DI RIFERIMENTO: Principi di diritto tributario, Salvatore La Rosa, VI edizione,
Parte Terza.
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – CAPITOLO 8
L’Amministrazione finanziaria è composta da diversi organi, i quali si occupano
dell’acquisizione delle entrate erariali (in particolare tributarie).
ENTI IMPOSITORI
Agenzia delle Entrate (ADE);
Agenzia delle dogane;
Consorzi;
Regioni;
Comuni, per quanto riguarda alcuni tributi locali(IMU, TARI…);
Ministero della Giustizia e dell’Economia e della Finanza, per quanto riguarda il
tributo unificato (pagato per far causa).
AGENTI DELLA RISCOSSIONE
Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), che opera su scala nazionale
occupandosi della riscossione (coattiva) dei tributi previsti dall’ADE;
Agenti della riscossione locali, che sono delle S.p.A. con determinati requisiti e
iscritti in un apposito albo ministeriale che si occupano della riscossione delegata
dei tributi locali per conto dei Comuni.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZA
Esso nasce a seguito della riforma del ’99 che prevede l’unificazione di diversi ministeri:
del Tesoro, della Finanza, del Bilancio e della Programmazione.
Esso si occupa di gestire le politiche economiche, ed in particolare fiscali, per il tramite
di un apposito dipartimento.
Ad esso fanno capo:
- Le agenzie fiscali;
- L’Anagrafe tributaria, che è un sistema di raccolta-dati relativi a fatti fiscalmente
rilevanti che riguardano i contribuenti, identificati mediante il codice fiscale.
Esso è caratterizzato da 5 Centri Informativi ed è sottoposto alla vigilanza da
parte di una Commissione parlamentare di 11 membri;
- La Guardia di Finanza, organo di polizia tributaria e giudiziaria di origini molto
antiche, sottoposto al controllo da parte del Ministero della Finanza dal ’44. Esso
si occupa di compiere l’attività istruttoria (indagini).
AGENZIA DELLE ENTRATE (ADE)
La struttura dell’ADE è molto simile quella dell’Agenzia delle dogane.
È così composta:
Direzione centrale, con sede a Roma;
Direzione regionale, con sede nei capoluoghi di regione;
Direzione provinciale, con sede nei capoluoghi di provincia;
Raggruppamenti territoriali, che uniscono due o più comuni;
Il vertice da indicazioni affinchè gli uffici periferici agiscano tutti allo stesso modo
(Attività di indirizzo, capitolo 9), per due esigenze:
- Fisiologica: dal momento che esistono numerose norme tributarie, occorre che vi
siano circolari e note che ne chiariscano il significato;
- Patologica: le norme tributarie sono numerose e spesso emanate frettolosamente,
per cui occorre che vi siano delle interpretazioni unitarie.
GARANTE DEL CONTRIBUENTE
E’ stato istituito dall’articolo 13 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente). Si
tratta di un organo monocratico, presente presso la direzione regionale dell’ADE,
nominato dal Presidente della Commissione tributaria regionale tra i membri della
magistratura o tra professionisti ormai in pensione.
La sua carica dura 4 anni ed è rinnovabile. Esso tutela i contribuenti, evidenziando
eventuali irregolarità commesse dalla PA.
LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI
AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MEDIANTE STRUTTURE PRIVATISTICHE
La legge consente che alcune attività amministrative (solitamente di riscossione)
vengano svolte da soggetti esterni rispetto agli uffici finanziari.
Si tratta di strutture private, che per tale attività verranno remunerate con gli oneri da
riscossione, che verseranno le somme riscosse agli Enti impositori e anticiperanno le
somme non riscosse, secondo il principio del non riscosso per riscosso.
Inizialmente, tali enti privati si occupavano solo della riscossione delle imposte dirette;
dall’88 di tutti i tributi erariali; dal ’99 di tutte le entrate degli enti pubblici, senza
dover anticipare le somme (cioè viene meno il principio del non riscosso per riscosso).
Tuttavia, dal 2005, le funzioni di riscossione sono attribuite ad un ente pubblico,
compartecipato da INPS e ADE, chiamato Agenzia delle Entrate-Riscossione.
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI
Con la riforma degli anni ’70 viene tutelato l’interesse dei Comuni al pagamento dei
tributi erariali, con i quali essi verranno finanziati.
Pertanto, i Comuni possono fornire informazioni fiscalmente rilevanti sui contribuenti
residenti nel proprio Comune, presentare segnalazioni di lacune ed omissioni nelle
dichiarazioni e delle vere e proprie proposte di aumento.
Per incentivare tali attività, i Comuni verranno compensati con un corrispettivo pari al
50% del tributo riscosso grazie al loro intervento.
Recentemente, sono state emanate delle norme che consentono al Comune di
partecipare anche all'aggiornamento del catasto.
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO – CAPITOLO 9
L'attività di indirizzo consente alla direzione centrale di emanare degli atti al fine di
garantire l'imparzialità e il buon operato degli uffici finanziari.
Per quanto riguarda la forma, occorre considerare che esistono atti di indirizzo interni
che sono le note, le circolari e le risoluzioni, che sono emanati dagli uffici
centrali/intermedi per regolamentare l’operato degli uffici periferici e poi abbiamo
anche gli atti indirizzo esterni, come i decreti governativi e ministeriali che hanno
valenza regolamentare e che consentono di regolamentare anche il rapporto diretto tra
contribuente e fisco.
Quanto all'oggetto, questa attività consente di indirizzare l'attività non solo
discrezionale ma anche non discrezionale svolta dalla pubblica amministrazione: ad
esempio, l'attività conoscitiva/istruttoria appare come un'attività discrezionale ma in
realtà vengono emanati degli atti di indirizzo esterni, chiamati criteri selettivi, volti a
programmare i controlli.
ATTI DI INDIRIZZO INTERNI
Gli atti di indirizzo interni vengono emanati dall'amministrazione centrale o intermedia
in favore degli uffici periferici e vengono distinti in: note, circolari e risoluzioni.
Le circolari vengono emanate dagli uffici centrali in favore di tutti gli uffici periferici
per regolamentare loro operato; invece, le note e le risoluzioni vengono emanate dagli
uffici centrali in favore di uno specifico ufficio periferico che ha richiesto un
chiarimento su un caso concreto e che poi si applicheranno a tutti gli altri uffici che si
troveranno sulla stessa situazione.
Sorgono, però, diverse problematiche.
Innanzitutto, dato che l’atto è interno non può essere impugnato dal contribuente,
anche se in realtà in alcuni casi vi può essere l’interesse da parte del contribuente ad
impugnare e in passato alcuni atti erano stati realmente impugnati.
In fase di accertamento il contribuente non può avvalersi delle circolari e di tutti gli altri
atti interni, ma se egli ha agito nel rispetto di questi atti non può essere sanzionato e
non può essere obbligato al pagamento di eventuali interessi ma semplicemente gli può
essere richiesto il versamento del tributo dovuto.
Inoltre, il funzionario (dipendente della PA) può agire in difformità rispetto alla circolare
illecita/illegittima se la violazione della legge è palese; se non è palese è opportuno che
rispetti la circolare, anche perché la responsabilità ricadrà sulla Pubblica
Amministrazione.
ATTI DI INDIRIZZO ESTERNI
Gli atti di indirizzo esterni sono solitamente i decreti ministeriali e governativi,
differenziati in atti:
- Normativi, i quali integrano le disposizioni tributarie esistenti e da essi
potrebbero sorgere le cosiddette presunzioni (da un fatto noto A desumo un fatto
ignoto B) che, per poter essere utilizzate come prove, devono essere gravi precise
e concordanti e provate per scritto (art. 2729 cc);
- Amministrativi, i quali regolamentano l’operato degli uffici periferici, con effetti
indiretti anche sui cittadini.
Inoltre, i contribuenti non possono chiedere la disapplicazione o l’applicazione di tali
atti di indirizzo in sede giurisdizionale; essi sono impugnabili da chiunque ne abbia
interesse con effetti erga omnes e costituiscono valide referenze di censure di
illegittimità dell'operato degli uffici periferici sotto il profilo dell'eccesso di potere.
La Pubblica Amministrazione predilige gli atti di indirizzo esterni piuttosto che interni.
Tra i principali ricordiamo: i criteri selettivi, il redditometro e gli studi di settore.
CRITERI SELETTIVI
I criteri selettivi sono fissati annualmente da un apposito decreto da parte del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, nel quale si indicano:
- il numero dei controlli che gli uffici periferici devono realizzare, in ragione della
loro capacità operativa;
- le tipologie di controlli ed indagini che dovranno porre in essere;
- i criteri che consentiranno all'Anagrafe Tributaria di stilare correttamente la lista
dei contribuenti che andranno eventualmente controllati.
I criteri assolvono lo scopo di programmare i controlli, andando a limitare la
discrezionalità della PA nell'ambito dell'attività conoscitiva.
Questi criteri venivano emanati fino agli anni ‘90 circa e ad oggi non vengono più
emanati, dunque i controlli vengono svolti in modo meno trasparente.
REDDITOMETRO
Con il termine “redditometro” facciamo riferimento ad uno strumento applicato ai fini
dell’accertamento sintetico del reddito di persone fisiche, introdotto con un decreto
ministeriale (DPR 600/1973).
Esso consente di determinare il reddito percepito dalle persone fisiche, se si ritiene che
esso differisca almeno del 20% rispetto al reddito dichiarato sulla base di alcuni elementi
che vanno a indicare il tenore di vita del contribuente (come ad esempio, la
composizione del nucleo familiare, le spese sostenute e consumo di energia elettrica).
Esso nasce come atto amministrativo e non normativo, ma dal 2018 è stato abrogato e
sostituito da un altro strumento simile che consente di scoprire gli evasori totali.
STUDI DI SETTORE
Gli studi di settore vengono applicati solo ad imprenditori e lavoratori autonomi e
consentono di determinare i ricavi e compensi percepiti da tali soggetti, sulla base di
alcuni indicatori del tenore di vita.
Essi nascono come atti di indirizzo normativi, da quali potevano desumersi delle
presunzioni, successivamente vengono considerati atti amministrativi per poi essere
abrogati nel 2017 e sostituiti dagli ISA (indicatori sintetici affidabilità fiscale).
Il contribuente deve presentare periodicamente la dichiarazione ISA, altrimenti viene
sanzionato.
Con tale dichiarazione si spinge il contribuente ad adeguarsi spontaneamente al reddito
dichiarato; egli ottiene un voto che va dal 1 al 10 (indice del grado di affidabilità
fiscale). Se tale voto è maggiore dell’8, il contribuente avrà diversi vantaggi:
- potrà compensare i crediti senza visto di conformità;
- sarà assoggettato all’accertamento analitico e non induttivo;
- si riducono di almeno 1 anno i termini decadenziali per l’accertamento.
DIRITTO DI INTERPELLO
L' amministrazione finanziaria può comunicare direttamente con il contribuente per il
tramite, ad esempio, di comunicazioni-stampa.
In realtà, recentemente, è stato introdotto nel nostro ordinamento uno strumento
tipicamente straniero, che è il diritto di interpello, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto
del Contribuente (legge 212/2000).
Con il diritto di interpello, il contribuente può presentare un'istanza alla PA spiegando
un caso concreto che lo riguarda, fornendo anche una possibile soluzione e ottenendo
una risposta da parte della PA entro un termine di 90 o 120 giorni.
Fermo restando che vige sempre la regola del silenzio-assenso: in caso di mancata
risposta, la soluzione data dal contribuente risulta essere comunque opportuna.
Vi sono comunque quattro diverse fattispecie di diritto di interpello:
1. Interpello interpretativo/normale/qualificato, secondo il quale il contribuente
può ottenere chiarimenti in merito a delle interpretazioni, disposizioni tributarie
o sentenze. In questo caso, il termine di risposta è di 90 giorni.
2. Interpello probatorio, con il quale il contribuente può dimostrare che rispetta
determinati requisiti per poter usufruire di un regime fiscale particolare.
In questo caso, il termine di risposta è di 120 giorni.
3. Interpello antielusivo, molto simile all’interpello interpretativo con la sola
differenza che in questo caso il contribuente chiede se, ponendo in essere un
certo comportamento, ricade nell’abuso del diritto.
Anche in questo caso, il termine di risposta è di 120 giorni.
4. Interpello disapplicativo, con il quale il contribuente richiede la disapplicazione
delle norme che esclude deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta se si ritiene che
vi sia un comportamento elusivo. Il contribuente dovrà dimostrare che nella
fattispecie non ha posto in essere alcun comportamento elusivo.
La risposta della PA non vincola il contribuente che può comunque porre in essere il
comportamento che ritiene opportuno ma è vincolante per l'ufficio.
Infatti, l'ufficio potrebbe cambiare idea o rispondere oltre il termine ma comunque il
contribuente non potrà essere sanzionato perché ha fatto affidamento sulla risposta o
non-risposta da parte della PA.
Inoltre, gli atti compiuti dalla PA in difformità con la risposta saranno ritenuti nulli.
La risposta non è impugnabile dal 2015, nonostante il contribuente abbia un interesse
legittimo ad impugnarla, fatta eccezione per il caso di interpello disapplicativo.
In quest’ultima fattispecie il contribuente può impugnare l’atto di accertamento,
dunque si tratta di un’impugnazione differita.
ATTIVITA’ CONOSCITIVA (DPR 600/’73) – CAPITOLO 10
Il rapporto tra contribuente e Fisco è un rapporto di natura conflittuale, perché il
contribuente vuole far trapelare meno informazioni possibili mentre l’Amministrazione
richiede molte informazioni fiscalmente rilevanti che riguardano il contribuente.
L’attività conoscitiva è caratterizzata che da un insieme di regole che consentono alla
PA di porre in essere l’attività istruttoria sul contribuente stesso. Inizialmente, era
un'attività inquisitoria che andava a esaminare i documenti dichiarati direttamente dal
contribuente; successivamente, la PA vuole conoscere i fatti verificatisi che riguardano il
contribuente.
Le conoscenze tributarie possono essere distinte in:
- conoscenze autoritative e non, a seconda che per acquisirle siano stati sfruttati
determinati poteri da parte della PA;
- conoscenze documentali e presuntive, se derivano rispettivamente da documenti
o da presunzioni;
- conoscenze interne ed esterne, le prime sono quelle già in possesso della PA
mentre le seconde sono quelle acquisite anche per fini extra-tributari;
I controlli vengono distinti in controlli globali, che riguardano la totalità degli
adempimenti tributari, e controlli parziali, che riguardano determinati adempimenti
tributari. Inoltre, vengono distinti anche in controlli effettuabili liberamente e altri
invece programmati, tramite dei criteri selettivi.
L'attività conoscitiva è caratterizzata da tre importanti aspetti:
Diffusione, che si manifesta nel fatto che è l'attività istruttoria può essere posta
in essere da diversi uffici, enti e organi;
L'aspetto della diversificazione riguarda il fatto che tale attività viene a
caratterizzarsi diversamente in base al tributo oggetto dell'attività conoscitiva e
del soggetto che la pone in essere;
La discrezionalità consiste nel fatto che agli uffici finanziari hanno detto una
certa discrezionalità ma sono in parte vincolati, ad esempio dai criteri selettivi
nell’effettuazione dei controlli.
Inoltre ricordiamo che eventuali vizi compiuti nell'ambito dell'attività conoscitiva
possono essere contestati dal contribuente direttamente dinanzi al giudice
amministrativo.
INVITO A COMPARIRE O A TRASMETTERE ATTI E DOCUMENTI
Quando parliamo di invito a comparire o a trasmettere atti e documenti siamo dinnanzi
al minor grado di onerosità dell'attività conoscitiva posta in essere dalla PA. In realtà,
però non si tratta di un “invito”, in molti casi è un vero e proprio ordine: se il
contribuente non si presenta o non trasmette i documenti richiesti verrà sanzionato.
L’invito a comparire è rivolto ai contribuenti per acquisire informazioni che li riguardano
e deve essere motivato. In occasione della comparizione, viene redatto il verbale di
comparizione, sottoscritto dal contribuente, nel quale si indicheranno le informazioni
richieste e fornite dal contribuente.
L’invito a esibire o trasmettere documenti può avere ad oggetto, nei confronti dei
soggetti obbligati al tenere le scritture contabili, anche i bilanci e altre scritture
fiscalmente obbligatorie. Inoltre, al contribuente non possono essere chieste
informazioni che la PA già possiede e le informazioni che il contribuente non ha fornito
non possono essere utilizzate in suo favore in sede di accertamento, salvo che egli
dimostri non le ha fornite per cause a lui non imputabili.
E’ possibile invitare a comparire un soggetto diverso rispetto a quello di cui si vogliono
raccoglie informazioni, al fine di instaurare un contraddittorio rispetto ai dati che la PA
già possiede.
QUESTIONARIO TRIBUTARIO
Relativamente alle imposte dirette e all'Iva, gli uffici possono chiedere ai contribuenti di
compilare e riconsegnare firmato un questionario trib
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