AUTOTUTELA
Un altro istituto deflattivo del contenzioso è l’Autotutela, che consiste nel potere-dovere
dell’Amministrazione Finanziaria di annullare in tutto o in parte un atto che risulta essere viziato.
L’Amministrazione esercita l’autotutela su iniziativa propria o su richiesta del contribuente.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
L’accertamento con adesione è una procedura che consente al contribuente di definire le imposte
dovute ed evitare l’insorgere di una lite tributaria. Esso è un accordo tra Contribuente e Ufficio che
può essere raggiunto:
- Prima dell’emissione di un avviso di accertamento.
- Dopo l’emissione dell’avviso di accertamento, a condizione che il contribuente non abbia
presentato il ricorso davanti al giudice tributario.
Tale procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata sia
dal Contribuente che dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
PROCEDIMENTO: Iniziativa d’ufficio
Nel caso in cui sia l’Ufficio ad avviarla, esso comunica al Contribuente un invito a comparire nel
quale sono indicati:
- I periodi d’imposta suscettibili di accertamento.
- Il giorno e il luogo dell’appuntamento.
- Gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.
PROCEDIMENTO: Richiesta del Contribuente
Per quanto riguarda l’avvio della procedura da parte del Contribuente, egli può presentare una
specifica istanza all’Ufficio:
- Qualora siano stati effettuati, nei suoi confronti, accessi, ispezioni e verifiche. In tal caso può
presentarla in qualsiasi momento, purchè sia prima dell’emissione dell’avviso di
accertamento.
- Oppure può presentare istanza successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento e, in
tal caso, dovrà avvenire prima della scadenza del termine d’impugnazione dell’atto (60 gg).
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente l’invito a comparire.
Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi
per un periodo di 90 gg, sia per un eventuale ricorso che per il pagamento delle imposte accertate.
Perfezionamento dell’adesione
Con la comparizione del contribuente nella data prefissata, si avvia così la fase del contraddittorio.
- Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di
adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L’intera procedura si perfeziona soltanto
con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso.
- Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice
tributario contro l’atto già emesso dall’ufficio.
Versamento delle somme dovute
Per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute, il Contribuente può scegliere di effettuare
il pagamento:
- In un’unica soluzione, entro 20 gg dalla data di sottoscrizione dell’atto di adesione.
- In forma rateale, per un massimo di 8 rate trimestrali, delle quali la prima da versare entro 20
gg dalla data di sottoscrizione dell’atto.
Entro 10 gg dal pagamento dell’intero importo o della prima rata, il Contribuente deve presentare
all’ufficio la quietanza di pagamento.
ACQUIESCENZA
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare
ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L’accettazione dell’atto, definita acquiescenza,
comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate.
Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 gg dalla notifica dell’avviso, e possono
essere versate in un’unica soluzione o in forma rateale. Entro 10 gg dal pagamento dell’intero
importo o della prima rata, il Contribuente deve presentare all’ufficio la quietanza di pagamento.
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Altro strumento deflattivo del contenzioso tributario è la Conciliazione giudiziale con cui si può
chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Può essere proposta:
- Dalla Corte di giustizia tributaria, che può formulare alle parti una proposta conciliativa.
- Dalle parti stesse (Contribuente, Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione)
Conciliazione in udienza e fuori udienza
La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia in udienza che fuori udienza.
- La conciliazione in udienza si verifica su iniziativa delle parti o del giudice stesso. In particolare,
una delle parti, fino a 10 gg precedenti la trattazione, può presentare istanza per chiedere la
conciliazione totale o parziale. Se si raggiunge l’accordo, essa si perfeziona con la redazione
del processo verbale, in udienza, in cui sono indicate le somme dovute con i termini e le
modalità di pagamento. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in forma rateale.
- La conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo
tra l’Ufficio e il Contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia. Fino
all'udienza di trattazione, le parti possono depositare presso la segreteria della Corte di
giustizia tributaria l'accordo, sottoscritto, con il quale si perfeziona la conciliazione totale o
parziale della controversia.
I vantaggi della conciliazione
La conciliazione giudiziale permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni
amministrative del 60% in primo grado, del 50% in secondo grado e del 40% nel corso dei giudizi di
Cassazione.
RISCOSSIONE
Alla fase della dichiarazione, dei controlli formali, dei controlli sostanziali e dell’avviso di
accertamento segue quella della riscossione, finalizzata a consentire all’Erario di incassare i tributi
dovuti dal contribuente. Essa può avere natura spontanea o coattiva, qualora il contribuente non
adempia volontariamente alla propria obbligazione tributaria
Ruoli e cartella di pagamento
L’atto tipico della fase della riscossione coattiva è l’iscrizione al ruolo del contribuente. I ruoli sono
elenchi, compilati dagli uffici finanziari, contenenti:
- I nomi dei contribuenti e le loro generalità
- L’imponibile accertato
- L’aliquota, l’ammontare dell’imposta e i termini di pagamento.
Essi sono fatti pervenire agli organi incaricati alla riscossione, che notificano il debito d’imposta al
contribuente con l’invio della cartella di pagamento.
Ingiunzione di pagamento
L'ingiunzione fiscale è l'atto per mezzo del quale l'amministrazione accerta il credito, con eventuali
interessi e sanzioni, e intima il pagamento entro 30 gg della somma dovuta, pena l'inizio della
esecuzione forzata.
Misure cautelari
Se una cartella non viene pagata entro i 60 gg dalla notifica, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può
attivare una serie di procedure di recupero del debito iscritto a ruolo, tra cui:
- Disporre il fermo amministrativo sui beni mobili registrati del debitore (auto, moto). In
seguito al provvedimento, il veicolo non può circolare e non può essere rottamato,
l’inosservanza del divieto comporta delle sanzioni amministrative pecuniarie. Per cancellare
il fermo amministrativo è necessario pagare l’intero debito oggetto del provvedimento e in
caso di rateizzazione il fermo viene sospeso dopo il pagamento della prima rata. Se il veicolo
è strumentale all’attività lavorativa del debitore non può essere sottoposto al fermo
amministrativo. CAPITOLO 18. LE SANZIONI TRIBUTARIE
SEZ. 1) Le sanzioni amministrative
Nel nostro ordinamento la violazione di obblighi tributari determina l’applicazione di sanzioni che
in forza del maggiore danno che il contribuente ha arrecato o intendeva arrecare alla collettività,
possono distinguersi in:
- Le Sanzioni amministrative, sono quelle che vanno a colpire un illecito tributario
amministrativo e che vengono applicate dall’autorità amministrativa finanziaria.
- Le Sanzioni penali, sono quelle che vanno a colpire un illecito tributario penale, in
particolare sono applicate dall’Autorità Giudiziaria nei casi in cui il comportamento del
Contribuente si configuri come un atto di frode e arrechi un danno effettivo e rilevante
verso il Fisco.
Le sanzioni amministrative tributarie nella riforma del 1997
La struttura delle sanzioni amministrative si fonda su tre norme in vigore dal 1° aprile 1998 che sono:
- Il D.lgs. 471/1997, relativo alla riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni in
materia di imposte dirette, I.V.A. e riscossione dei tributi.
- Il D.lgs. 472/1997, relativo ai principi generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie. (principi cardine del sistema sanzionatorio amministrativo)
- Il D.lgs. 473/1997, riguarda la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni in
materia di tributi sugli affari (IVA, Imposta di Registro, il Bollo) sulla produzione e sui
consumi (le Accise) e di altri tributi indiretti (imposta di successione e donazione).
I principi generali contenuti nel d.lgs. 472/1997
Il sistema sanzionatorio è modellato su quello penale, cambia la tipologia di misura punitiva
applicabile. Le sanzioni amministrative si traducono in sanzioni pecuniarie ed eventualmente in
sanzioni accessorie a contenuto interdittivo. I più importanti principi generali del decreto sono:
- Il principio di legalità (art. 3, di chiara matrice penalistica), stabilisce che nessun soggetto
può subire sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione
della violazione.
- Sempre nell’art. 3 viene introdotto il principio del favor rei, che stabilisce che nel caso in cui
la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e quelle posteriori
stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole.
- Il Principio di imputabilità (art. 4) stabilisce che non può essere assoggettato a sanzione il
soggetto che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati
nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
- Il principio di colpevolezza (art. 5) stabilisce che la violazione della norma tributaria, affinchè
possa essere sanzionata, deve dipendere da un comportamento doloso o colposo.
1. Per dolo s’intende quel comportamento attuato con l’intento di compromettere
la determinazione dell’imponibile o dell'imposta, e ch’è diretto ad ostacolare
l’attività amministrativa di accertamento.
2. Per quanto riguarda la colpa, essa si traduce in un’insufficiente attenzione ai
doveri imposti dalla legge.
Inoltre le violazioni commesse da chi esercita l'attività di consulenza tributaria comport
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto Tributario, Prof. Melis Giuseppe, libro consigliato Manuale di diritto tributario, Melis
-
Riassunto esame Diritto Tributario, Prof. Melis Giuseppe, libro consigliato Manuale di diritto tributario, Melis
-
Riassunto esame Diritto tributario, Prof. Manduchi Patrizia, libro consigliato Manuale di diritto tributario, Melis…
-
Riassunto esame Diritto tributario, Prof. Perra Maria Teresa, libro consigliato Manuale di diritto tributario , Mel…