Estratto del documento

AUTOTUTELA

Un altro istituto deflattivo del contenzioso è l’Autotutela, che consiste nel potere-dovere

dell’Amministrazione Finanziaria di annullare in tutto o in parte un atto che risulta essere viziato.

L’Amministrazione esercita l’autotutela su iniziativa propria o su richiesta del contribuente.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L’accertamento con adesione è una procedura che consente al contribuente di definire le imposte

dovute ed evitare l’insorgere di una lite tributaria. Esso è un accordo tra Contribuente e Ufficio che

può essere raggiunto:

- Prima dell’emissione di un avviso di accertamento.

- Dopo l’emissione dell’avviso di accertamento, a condizione che il contribuente non abbia

presentato il ricorso davanti al giudice tributario.

Tale procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata sia

dal Contribuente che dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

PROCEDIMENTO: Iniziativa d’ufficio

Nel caso in cui sia l’Ufficio ad avviarla, esso comunica al Contribuente un invito a comparire nel

quale sono indicati:

- I periodi d’imposta suscettibili di accertamento.

- Il giorno e il luogo dell’appuntamento.

- Gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.

PROCEDIMENTO: Richiesta del Contribuente

Per quanto riguarda l’avvio della procedura da parte del Contribuente, egli può presentare una

specifica istanza all’Ufficio:

- Qualora siano stati effettuati, nei suoi confronti, accessi, ispezioni e verifiche. In tal caso può

presentarla in qualsiasi momento, purchè sia prima dell’emissione dell’avviso di

accertamento.

- Oppure può presentare istanza successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento e, in

tal caso, dovrà avvenire prima della scadenza del termine d’impugnazione dell’atto (60 gg).

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente l’invito a comparire.

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi

per un periodo di 90 gg, sia per un eventuale ricorso che per il pagamento delle imposte accertate.

Perfezionamento dell’adesione

Con la comparizione del contribuente nella data prefissata, si avvia così la fase del contraddittorio.

- Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di

adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L’intera procedura si perfeziona soltanto

con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso.

- Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice

tributario contro l’atto già emesso dall’ufficio.

Versamento delle somme dovute

Per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute, il Contribuente può scegliere di effettuare

il pagamento:

- In un’unica soluzione, entro 20 gg dalla data di sottoscrizione dell’atto di adesione.

- In forma rateale, per un massimo di 8 rate trimestrali, delle quali la prima da versare entro 20

gg dalla data di sottoscrizione dell’atto.

Entro 10 gg dal pagamento dell’intero importo o della prima rata, il Contribuente deve presentare

all’ufficio la quietanza di pagamento.

ACQUIESCENZA

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare

ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L’accettazione dell’atto, definita acquiescenza,

comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate.

Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 gg dalla notifica dell’avviso, e possono

essere versate in un’unica soluzione o in forma rateale. Entro 10 gg dal pagamento dell’intero

importo o della prima rata, il Contribuente deve presentare all’ufficio la quietanza di pagamento.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Altro strumento deflattivo del contenzioso tributario è la Conciliazione giudiziale con cui si può

chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Può essere proposta:

- Dalla Corte di giustizia tributaria, che può formulare alle parti una proposta conciliativa.

- Dalle parti stesse (Contribuente, Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione)

Conciliazione in udienza e fuori udienza

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia in udienza che fuori udienza.

- La conciliazione in udienza si verifica su iniziativa delle parti o del giudice stesso. In particolare,

una delle parti, fino a 10 gg precedenti la trattazione, può presentare istanza per chiedere la

conciliazione totale o parziale. Se si raggiunge l’accordo, essa si perfeziona con la redazione

del processo verbale, in udienza, in cui sono indicate le somme dovute con i termini e le

modalità di pagamento. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in forma rateale.

- La conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo

tra l’Ufficio e il Contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia. Fino

all'udienza di trattazione, le parti possono depositare presso la segreteria della Corte di

giustizia tributaria l'accordo, sottoscritto, con il quale si perfeziona la conciliazione totale o

parziale della controversia.

I vantaggi della conciliazione

La conciliazione giudiziale permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni

amministrative del 60% in primo grado, del 50% in secondo grado e del 40% nel corso dei giudizi di

Cassazione.

RISCOSSIONE

Alla fase della dichiarazione, dei controlli formali, dei controlli sostanziali e dell’avviso di

accertamento segue quella della riscossione, finalizzata a consentire all’Erario di incassare i tributi

dovuti dal contribuente. Essa può avere natura spontanea o coattiva, qualora il contribuente non

adempia volontariamente alla propria obbligazione tributaria

Ruoli e cartella di pagamento

L’atto tipico della fase della riscossione coattiva è l’iscrizione al ruolo del contribuente. I ruoli sono

elenchi, compilati dagli uffici finanziari, contenenti:

- I nomi dei contribuenti e le loro generalità

- L’imponibile accertato

- L’aliquota, l’ammontare dell’imposta e i termini di pagamento.

Essi sono fatti pervenire agli organi incaricati alla riscossione, che notificano il debito d’imposta al

contribuente con l’invio della cartella di pagamento.

Ingiunzione di pagamento

L'ingiunzione fiscale è l'atto per mezzo del quale l'amministrazione accerta il credito, con eventuali

interessi e sanzioni, e intima il pagamento entro 30 gg della somma dovuta, pena l'inizio della

esecuzione forzata.

Misure cautelari

Se una cartella non viene pagata entro i 60 gg dalla notifica, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può

attivare una serie di procedure di recupero del debito iscritto a ruolo, tra cui:

- Disporre il fermo amministrativo sui beni mobili registrati del debitore (auto, moto). In

seguito al provvedimento, il veicolo non può circolare e non può essere rottamato,

l’inosservanza del divieto comporta delle sanzioni amministrative pecuniarie. Per cancellare

il fermo amministrativo è necessario pagare l’intero debito oggetto del provvedimento e in

caso di rateizzazione il fermo viene sospeso dopo il pagamento della prima rata. Se il veicolo

è strumentale all’attività lavorativa del debitore non può essere sottoposto al fermo

amministrativo. CAPITOLO 18. LE SANZIONI TRIBUTARIE

SEZ. 1) Le sanzioni amministrative

Nel nostro ordinamento la violazione di obblighi tributari determina l’applicazione di sanzioni che

in forza del maggiore danno che il contribuente ha arrecato o intendeva arrecare alla collettività,

possono distinguersi in:

- Le Sanzioni amministrative, sono quelle che vanno a colpire un illecito tributario

amministrativo e che vengono applicate dall’autorità amministrativa finanziaria.

- Le Sanzioni penali, sono quelle che vanno a colpire un illecito tributario penale, in

particolare sono applicate dall’Autorità Giudiziaria nei casi in cui il comportamento del

Contribuente si configuri come un atto di frode e arrechi un danno effettivo e rilevante

verso il Fisco.

Le sanzioni amministrative tributarie nella riforma del 1997

La struttura delle sanzioni amministrative si fonda su tre norme in vigore dal 1° aprile 1998 che sono:

- Il D.lgs. 471/1997, relativo alla riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni in

materia di imposte dirette, I.V.A. e riscossione dei tributi.

- Il D.lgs. 472/1997, relativo ai principi generali in materia di sanzioni amministrative per le

violazioni di norme tributarie. (principi cardine del sistema sanzionatorio amministrativo)

- Il D.lgs. 473/1997, riguarda la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni in

materia di tributi sugli affari (IVA, Imposta di Registro, il Bollo) sulla produzione e sui

consumi (le Accise) e di altri tributi indiretti (imposta di successione e donazione).

I principi generali contenuti nel d.lgs. 472/1997

Il sistema sanzionatorio è modellato su quello penale, cambia la tipologia di misura punitiva

applicabile. Le sanzioni amministrative si traducono in sanzioni pecuniarie ed eventualmente in

sanzioni accessorie a contenuto interdittivo. I più importanti principi generali del decreto sono:

- Il principio di legalità (art. 3, di chiara matrice penalistica), stabilisce che nessun soggetto

può subire sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione

della violazione.

- Sempre nell’art. 3 viene introdotto il principio del favor rei, che stabilisce che nel caso in cui

la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e quelle posteriori

stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole.

- Il Principio di imputabilità (art. 4) stabilisce che non può essere assoggettato a sanzione il

soggetto che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati

nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

- Il principio di colpevolezza (art. 5) stabilisce che la violazione della norma tributaria, affinchè

possa essere sanzionata, deve dipendere da un comportamento doloso o colposo.

1. Per dolo s’intende quel comportamento attuato con l’intento di compromettere

la determinazione dell’imponibile o dell'imposta, e ch’è diretto ad ostacolare

l’attività amministrativa di accertamento.

2. Per quanto riguarda la colpa, essa si traduce in un’insufficiente attenzione ai

doveri imposti dalla legge.

Inoltre le violazioni commesse da chi esercita l'attività di consulenza tributaria comport

Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 31
Riassunto esame Diritto tributario, Prof. Fava Claudia, libro consigliato Diritto tributario, Melis Pag. 1 Riassunto esame Diritto tributario, Prof. Fava Claudia, libro consigliato Diritto tributario, Melis Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, Prof. Fava Claudia, libro consigliato Diritto tributario, Melis Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, Prof. Fava Claudia, libro consigliato Diritto tributario, Melis Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, Prof. Fava Claudia, libro consigliato Diritto tributario, Melis Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, Prof. Fava Claudia, libro consigliato Diritto tributario, Melis Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, Prof. Fava Claudia, libro consigliato Diritto tributario, Melis Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto tributario, Prof. Fava Claudia, libro consigliato Diritto tributario, Melis Pag. 31
1 su 31
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Aleviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Fava Claudia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community