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PARTE 2 – TECNICHE DI TUTELA E STRUTTURA DEL PROCESSO

CAPITOLO 3 – Dall’atto impositivo al processo

1) Struttura impugnatoria del processo (Art. 19 c.1 – D.lgs 546/92)

Il processo tributario viene avviato dal soggetto destinatario di

un atto o di un comportamento dell’amministrazione finanziaria.

All’art. 19 della d.lgs 546/92 vengono stabiliti contro quali atti

il ricorso all’amministrazione può essere autonomamente proposto;

la definizione viene poi completata con una previsione residuale

(“si può ricorrere contro ogni altro atto, diverso da quelli

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elencati, ma per il quale la legge ne preveda l’autonoma

impugnabilità). Si parlava di tassatività, in quanto l’elenco veniva

inteso in senso rigido.

Oggi si prevedono confini diversi, in quanto gli atti elencati

all’art.19 prevedono l’autonoma tutela, mentre per tutti gli altri

la tutela non è autonoma, ma è connessa all’emanazione di atti

dichiarati autonomamente impugnabili.

L’ art.19 gli atti autonomamente impugnabili:

1) Atti di accertamento del tributo: preposti all’individuazione

e determinazione, in via autoritativa, del fatto imponibile

(e/o dell’imposta) e sono esecutivi;

2) Avvisi di liquidazione: data per accertata la BI, con questi

avvisi si individua l’aliquota applicabile (es. dichiarazioni

dei redditi);

3) Provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative;

4) Atti della riscossione: il ruolo e la cartella di pagamento,

l’intimazione al pagamento (dopo 1 anno dalla notificazione

della cartella);

5) Altri atti di riscossione (in funzione cautelare): tendono a

favorire il pignoramento o l’adempimento del debitore prima che

venga avviata l’esecuzione forzata;

6) Atti relativi alle operazioni catastali;

7) Rifiuti di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie,

interessi (espressi o taciti);

8) Atti di diniego e revoca di agevolazioni: prima o dopo che il

contribuente ne abbia usufruito;

9) Rigetto di domanda di definizione agevolata;

2) La regola dei vizi propri (Art. 19 c.3 – D.lgs 546/92)

La regola dei vizi propri è indicata al comma 3 dell’art. 19 e

prevede che “ciascuno degli atti autonomamente impugnabili possano

essere impugnati solo per vizi propri”.

L’impugnazione degli atti costituisce una necessità per il

ricorrente, in quanto se non vengono sollevati i vizi verso gli atti

a cui si riferiscono, questi non posso essere fatti valere anche per

gli atti successivi.

Inoltre, vi è un breve termine di decadenza entro il quale deve

essere proposto il ricorso. Questo perché è necessario che

l’amministrazione possa svolgere la propria attività con un breve

periodo di incertezza, e con la sicurezza che una volta superato il

termine l’atto impositivo diventa definitivo.

Nel caso in cui gli atti non siano autonomamente impugnabili (es.

una procedura di istruttoria) gli eventuali vizi presenti in questi

atti possono essere fatti emergere nei provvedimenti successivi, in

quanto quest’ultimi sono prodotti, appunto, attraverso una procedura

“viziata”. Tuttavia, la tutela differita non rimedia totalmente alla

limitatezza dell’art.19, poiché in alcuni casi (es. provvedimenti

in termini di domicilio fiscale) manca un atto successivo a cui

riferire i vizi degli atti precedenti (non impugnabili).

Infine, è previsto anche un vizio per omessa notifica, che può essere

fatto valere anche sia il primo sia quello consequenziale. Il

ricorrente può scegliere tra un ricorso impostato sulla deduzione

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dell’omessa notifica, oppure sui termini sostanziali; in

quest’ultimo caso si intende rinunciato il vizio di omessa notifica.

3) Modalità e termini di proposizione del ricorso; le indicazioni

sull’atto da impugnare

Il ricorso deve essere presentato mediante notifica all’autorità

finanziaria secondo le modalità stabilita all’art. 16, ovvero a mezzo

ufficiale giudiziario, a mezzo servizio postale (plico senza busta

con raccomandata A/R) o direttamente all’ufficio mediante consegna.

Il termine per presentare il ricorso è di 60 giorni a partire dalla

notificazione dell’atto impugnato, pena la decadenza. Questo termine

può, tuttavia, prevedere delle eccezioni: es. quando il contribuente

presenta un’istanza di adesione (il termine è sospeso per 90 giorni);

quando è l’amministrazione a sospendere l’esecuzione, che poi verrà

eventualmente ripresa con un nuovo provvedimento; oppure per la

sospensione feriale (dal 1° al 31 Agosto).

Nel caso in cui il contribuente debba presentare una richiesta di

rimborso, deve presentare un’istanza amministrativa. I termini per

l’istanza variano a seconda delle leggi di imposta, ma in generale

va presentata entro due anni dal pagamento (o da quando è verificato

il presupposto del rimborso), e l’amministrazione deve provvedere

entro 90 giorni.

L’amministrazione può emettere un provvedimento esplicito di

rifiuto, e in questo caso decorrono i 60 giorni per il reclamo;

oppure può esserci un silenzio, che qualora duri oltre i 90 giorni,

permette al contribuente di proporre il ricorso alla CT fin quando

non ricorra la prescrizione decennale (l’azione in questo caso

avrebbe natura di accertamento del rimborso).

Nell’atto impugnabile devono essere indicati i termini, la CT

competente e le modalità di presentazione e questi elementi

rappresentano dell’indicazioni utili al destinatario dell’atto. Nel

caso gli elementi indicati dall’ufficio siano errati, e di

conseguenza determinino un errore del contribuente, questo può

causare una responsabilità risarcitoria a carico dell’ufficio (al

di fuori del PT).

4) Le parti

A) Il ricorrente: è il soggetto che propone il ricorso (interesse

pretensivo: il destinatario dell’atto; interesse oppositivo: il

soggetto che si è visto respingere un’istanza). Può essere

rappresentato in giudizio anche da un procuratore generale/speciale;

nel caso di soggetto fallito, gli è comunque riconosciuta la

titolarità dell’azione. L’assistenza tecnica non è obbligatoria per

le cause inferiori a 3000€ e la Cassazione ha qualificato la presenza

di un difensore come assistenza tecnica, anche se quest’ultimo sia

un professionista non iscritto all’ordine degli avvocati (il

soggetto dotato di procura);

B) La parte resistente: l’ufficio che ha emanato l’atto (o non ha

emanato l’atto richiesto). Dapprima la maggior parte delle

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competenze (di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni) erano

in capo al MEF, poi sono state trasferite all’AdE e all’Agenzia delle

dogane e dei monopoli. AdE – riscossioni rappresenta il soggetto

incaricato alle riscossioni. Nei primi due gradi del giudizio

partecipano gli uffici territoriali di competenza, mentre nel terzo

grado torna l’ente nella sua interezza.

La capacità processuale è in capo all’ufficio contro il quale è stato

presentato ricorso; a questi non si applica l’obbligo di assistenza

tecnica (partecipa il direttore o il rappresentante), ma possono

essere assistiti dall’Avvocatura dello Stato. Stessa cosa vale per

gli enti locali, che possono essere rappresentati dal dirigente

dell’ufficio tributi, o dal legale rappresentante.

L’agente della riscossione sta in giudizio nella persona del legale

rappresentante, ed è sempre obbligato all’assistenza tecnica.

C) Altre parti: sono soggetti cui la legge riconosce la possibilità

di intervento o di essere chiamati in causa poiché destinatari

dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

Sono compatibili con la figura di litisconsorzio necessario.

Nel PT trova applicazione anche il litisconsorzio facoltativo

originario, cioè la possibilità che più soggetti impugnino lo stesso

atto (ricorso collettivo). Può essere cumulativo nel caso di più

atti impugnati.

Il litisconsorzio facoltativo successivo viene attuato con

l’intervento di chiamata in causa, che viene proposto con la notifica

di un apposito atto alle altre parti del giudizio. Questo atto avrà

la stessa forma di quello ricevuto dalla parte resistente e gli

stessi termini di decadenza.

5) La competenza territoriale

La giurisdizione è ripartita in funzione dell’aspetto territoriale,

cioè in base all’ubicazione dell’ufficio o dell’ente contro il quale

è stato presentato ricorso.

Quando l’atto impugnato è stato emanato da un soggetto con competenza

territoriale ultra-provinciale (es. Direzioni regionali dell’AdE),

la CT competente è quella in cui ha domicilio fiscale il

contribuente.

Quando la legittimazione passiva spetta all’ente, la determinazione

della CT competente avviene in base alla sede dell’ufficio cui sono

riferibili l’atto o il comportamento impugnato.

Per il giudizio di appello la competenza è consequenziale, quindi

la CTR deciderà tutte le impugnazioni che riguardino le CTP della

sua circoscrizione.

L’eventuale dichiarazione di incompetenza resa da una CT, rende

quest’ultima incontestabile nel caso il processo venga riassunto nei

termini previsti nella sentenza.

CAPITOLO 4 – L’atto impositivo nel processo

1) Domande proponibili ed elementi del ricorso

L’art.18 disciplina il contenuto del ricorso e l’inammissibilità in

caso di mancanza o assoluta incertezza degli elementi costitutivi

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dell’atto. Gli elementi essenziali sono: gli elementi identificativi

del ricorrente, della parte resistente, della CT adita e la struttura

dell’atto è completata attraverso l’atto impugnato, l’oggetto della

domanda e i motivi (esposizione della vicenda). L’oggetto è di

fondamentale importanza perché individua ciò che il ricorrente

chiede al giudice (rimozione o revisione di un atto e l’eventuale

condanna dell’amministrazione).

Il giudice può intervenire sia su aspetti formali, cioè che

riguardano l’atto impositivo nella sua legittimità, sia nel merito.

In quest’ultimo caso la sentenza del giudice è da ritenersi come

sostitutiva dell’atto impugnato, poiché si è proceduto a una

rideterminazione delle pretese dell’amministrazione.

2) I motivi del ricorso

La regola generale prevede che nel processo tributario vi sia

un’illimitatezza dei motivi deducibili. Tuttavia, vi è la regola d

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A.A. 2017-2018
35 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Desmond00093 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Minestroni Mauro.