Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PARTE 2 – TECNICHE DI TUTELA E STRUTTURA DEL PROCESSO
CAPITOLO 3 – Dall’atto impositivo al processo
1) Struttura impugnatoria del processo (Art. 19 c.1 – D.lgs 546/92)
Il processo tributario viene avviato dal soggetto destinatario di
un atto o di un comportamento dell’amministrazione finanziaria.
All’art. 19 della d.lgs 546/92 vengono stabiliti contro quali atti
il ricorso all’amministrazione può essere autonomamente proposto;
la definizione viene poi completata con una previsione residuale
(“si può ricorrere contro ogni altro atto, diverso da quelli
4
elencati, ma per il quale la legge ne preveda l’autonoma
impugnabilità). Si parlava di tassatività, in quanto l’elenco veniva
inteso in senso rigido.
Oggi si prevedono confini diversi, in quanto gli atti elencati
all’art.19 prevedono l’autonoma tutela, mentre per tutti gli altri
la tutela non è autonoma, ma è connessa all’emanazione di atti
dichiarati autonomamente impugnabili.
L’ art.19 gli atti autonomamente impugnabili:
1) Atti di accertamento del tributo: preposti all’individuazione
e determinazione, in via autoritativa, del fatto imponibile
(e/o dell’imposta) e sono esecutivi;
2) Avvisi di liquidazione: data per accertata la BI, con questi
avvisi si individua l’aliquota applicabile (es. dichiarazioni
dei redditi);
3) Provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative;
4) Atti della riscossione: il ruolo e la cartella di pagamento,
l’intimazione al pagamento (dopo 1 anno dalla notificazione
della cartella);
5) Altri atti di riscossione (in funzione cautelare): tendono a
favorire il pignoramento o l’adempimento del debitore prima che
venga avviata l’esecuzione forzata;
6) Atti relativi alle operazioni catastali;
7) Rifiuti di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie,
interessi (espressi o taciti);
8) Atti di diniego e revoca di agevolazioni: prima o dopo che il
contribuente ne abbia usufruito;
9) Rigetto di domanda di definizione agevolata;
2) La regola dei vizi propri (Art. 19 c.3 – D.lgs 546/92)
La regola dei vizi propri è indicata al comma 3 dell’art. 19 e
prevede che “ciascuno degli atti autonomamente impugnabili possano
essere impugnati solo per vizi propri”.
L’impugnazione degli atti costituisce una necessità per il
ricorrente, in quanto se non vengono sollevati i vizi verso gli atti
a cui si riferiscono, questi non posso essere fatti valere anche per
gli atti successivi.
Inoltre, vi è un breve termine di decadenza entro il quale deve
essere proposto il ricorso. Questo perché è necessario che
l’amministrazione possa svolgere la propria attività con un breve
periodo di incertezza, e con la sicurezza che una volta superato il
termine l’atto impositivo diventa definitivo.
Nel caso in cui gli atti non siano autonomamente impugnabili (es.
una procedura di istruttoria) gli eventuali vizi presenti in questi
atti possono essere fatti emergere nei provvedimenti successivi, in
quanto quest’ultimi sono prodotti, appunto, attraverso una procedura
“viziata”. Tuttavia, la tutela differita non rimedia totalmente alla
limitatezza dell’art.19, poiché in alcuni casi (es. provvedimenti
in termini di domicilio fiscale) manca un atto successivo a cui
riferire i vizi degli atti precedenti (non impugnabili).
Infine, è previsto anche un vizio per omessa notifica, che può essere
fatto valere anche sia il primo sia quello consequenziale. Il
ricorrente può scegliere tra un ricorso impostato sulla deduzione
5
dell’omessa notifica, oppure sui termini sostanziali; in
quest’ultimo caso si intende rinunciato il vizio di omessa notifica.
3) Modalità e termini di proposizione del ricorso; le indicazioni
sull’atto da impugnare
Il ricorso deve essere presentato mediante notifica all’autorità
finanziaria secondo le modalità stabilita all’art. 16, ovvero a mezzo
ufficiale giudiziario, a mezzo servizio postale (plico senza busta
con raccomandata A/R) o direttamente all’ufficio mediante consegna.
Il termine per presentare il ricorso è di 60 giorni a partire dalla
notificazione dell’atto impugnato, pena la decadenza. Questo termine
può, tuttavia, prevedere delle eccezioni: es. quando il contribuente
presenta un’istanza di adesione (il termine è sospeso per 90 giorni);
quando è l’amministrazione a sospendere l’esecuzione, che poi verrà
eventualmente ripresa con un nuovo provvedimento; oppure per la
sospensione feriale (dal 1° al 31 Agosto).
Nel caso in cui il contribuente debba presentare una richiesta di
rimborso, deve presentare un’istanza amministrativa. I termini per
l’istanza variano a seconda delle leggi di imposta, ma in generale
va presentata entro due anni dal pagamento (o da quando è verificato
il presupposto del rimborso), e l’amministrazione deve provvedere
entro 90 giorni.
L’amministrazione può emettere un provvedimento esplicito di
rifiuto, e in questo caso decorrono i 60 giorni per il reclamo;
oppure può esserci un silenzio, che qualora duri oltre i 90 giorni,
permette al contribuente di proporre il ricorso alla CT fin quando
non ricorra la prescrizione decennale (l’azione in questo caso
avrebbe natura di accertamento del rimborso).
Nell’atto impugnabile devono essere indicati i termini, la CT
competente e le modalità di presentazione e questi elementi
rappresentano dell’indicazioni utili al destinatario dell’atto. Nel
caso gli elementi indicati dall’ufficio siano errati, e di
conseguenza determinino un errore del contribuente, questo può
causare una responsabilità risarcitoria a carico dell’ufficio (al
di fuori del PT).
4) Le parti
A) Il ricorrente: è il soggetto che propone il ricorso (interesse
pretensivo: il destinatario dell’atto; interesse oppositivo: il
soggetto che si è visto respingere un’istanza). Può essere
rappresentato in giudizio anche da un procuratore generale/speciale;
nel caso di soggetto fallito, gli è comunque riconosciuta la
titolarità dell’azione. L’assistenza tecnica non è obbligatoria per
le cause inferiori a 3000€ e la Cassazione ha qualificato la presenza
di un difensore come assistenza tecnica, anche se quest’ultimo sia
un professionista non iscritto all’ordine degli avvocati (il
soggetto dotato di procura);
B) La parte resistente: l’ufficio che ha emanato l’atto (o non ha
emanato l’atto richiesto). Dapprima la maggior parte delle
6
competenze (di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni) erano
in capo al MEF, poi sono state trasferite all’AdE e all’Agenzia delle
dogane e dei monopoli. AdE – riscossioni rappresenta il soggetto
incaricato alle riscossioni. Nei primi due gradi del giudizio
partecipano gli uffici territoriali di competenza, mentre nel terzo
grado torna l’ente nella sua interezza.
La capacità processuale è in capo all’ufficio contro il quale è stato
presentato ricorso; a questi non si applica l’obbligo di assistenza
tecnica (partecipa il direttore o il rappresentante), ma possono
essere assistiti dall’Avvocatura dello Stato. Stessa cosa vale per
gli enti locali, che possono essere rappresentati dal dirigente
dell’ufficio tributi, o dal legale rappresentante.
L’agente della riscossione sta in giudizio nella persona del legale
rappresentante, ed è sempre obbligato all’assistenza tecnica.
C) Altre parti: sono soggetti cui la legge riconosce la possibilità
di intervento o di essere chiamati in causa poiché destinatari
dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
Sono compatibili con la figura di litisconsorzio necessario.
Nel PT trova applicazione anche il litisconsorzio facoltativo
originario, cioè la possibilità che più soggetti impugnino lo stesso
atto (ricorso collettivo). Può essere cumulativo nel caso di più
atti impugnati.
Il litisconsorzio facoltativo successivo viene attuato con
l’intervento di chiamata in causa, che viene proposto con la notifica
di un apposito atto alle altre parti del giudizio. Questo atto avrà
la stessa forma di quello ricevuto dalla parte resistente e gli
stessi termini di decadenza.
5) La competenza territoriale
La giurisdizione è ripartita in funzione dell’aspetto territoriale,
cioè in base all’ubicazione dell’ufficio o dell’ente contro il quale
è stato presentato ricorso.
Quando l’atto impugnato è stato emanato da un soggetto con competenza
territoriale ultra-provinciale (es. Direzioni regionali dell’AdE),
la CT competente è quella in cui ha domicilio fiscale il
contribuente.
Quando la legittimazione passiva spetta all’ente, la determinazione
della CT competente avviene in base alla sede dell’ufficio cui sono
riferibili l’atto o il comportamento impugnato.
Per il giudizio di appello la competenza è consequenziale, quindi
la CTR deciderà tutte le impugnazioni che riguardino le CTP della
sua circoscrizione.
L’eventuale dichiarazione di incompetenza resa da una CT, rende
quest’ultima incontestabile nel caso il processo venga riassunto nei
termini previsti nella sentenza.
CAPITOLO 4 – L’atto impositivo nel processo
1) Domande proponibili ed elementi del ricorso
L’art.18 disciplina il contenuto del ricorso e l’inammissibilità in
caso di mancanza o assoluta incertezza degli elementi costitutivi
7
dell’atto. Gli elementi essenziali sono: gli elementi identificativi
del ricorrente, della parte resistente, della CT adita e la struttura
dell’atto è completata attraverso l’atto impugnato, l’oggetto della
domanda e i motivi (esposizione della vicenda). L’oggetto è di
fondamentale importanza perché individua ciò che il ricorrente
chiede al giudice (rimozione o revisione di un atto e l’eventuale
condanna dell’amministrazione).
Il giudice può intervenire sia su aspetti formali, cioè che
riguardano l’atto impositivo nella sua legittimità, sia nel merito.
In quest’ultimo caso la sentenza del giudice è da ritenersi come
sostitutiva dell’atto impugnato, poiché si è proceduto a una
rideterminazione delle pretese dell’amministrazione.
2) I motivi del ricorso
La regola generale prevede che nel processo tributario vi sia
un’illimitatezza dei motivi deducibili. Tuttavia, vi è la regola d