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Capitolo Quinto

L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L’obbligazione tributaria è disciplinata dalle norme sostanziali. Essa costituisce l’EFFETTO

PRINCIPALE DELLA FATTISPECIE (cioè del presupposto) DELL’IMPOSTAÖnon sempre il verificarsi

della fattispecie però determina il sorgere dell’obbligazione (questa sorge invece al compimento di

determinati atti giuridici, come la dichiarazione o l’avviso di accertamento, da parte dell’ente

impositore o dei soggetti passivi).

Obbligazione tributaria = obbligazione di diritto privato ex c.c., da un punto di vista concettuale e

strutturale.

Öl’obbligazione tributaria è UN’OBBLIGAZIONE DI DIRITTO PUBBLICO (in quanto disciplinata dal

diritto tributario) la cui disciplina, in presenza di lacune, può essere integrata per analogia con

quella del codice civile quando:

vi sono lacune in senso tecnico;

• – le norme del codice civile sono suscettibili di essere estese oltre l’ambito del diritto

• –

privato;

le norme del codice civile sono compatibili con le peculiarità del diritto tributario.

• –

Obbligazione tributaria è UN’OBBLIGAZIONE LEGALE, nel senso che la disciplina

dell’obbligazione è stabilita dalla legge (ma la sua origine e misura non deriva

esclusivamente dalla legge: essa può derivare anche da atti del contribuente o

dell’amministrazione finanziaria).

2. Il presupposto

Il presupposto è l’EVENTO CHE DETERMINA IL SORGERE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

È la fattispecie dell’imposta ed è connotato dal legislatore sotto il profilo oggettivo,

soggettivo, spaziale e temporale.

2.1. Imposte dirette e indirette; reali e personali

CLASSIFICAZIONI DELL’IMPOSTA

Imposte dirette e indirette

– ® 1

Imposte dirette colpiscono il reddito o il patrimonio (in quanto manifestazioni

o

dirette della capacità contributiva)

2. Il presupposto

Il presupposto è l’EVENTO CHE DETERMINA IL SORGERE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

È la fattispecie dell’imposta ed è connotato dal legislatore sotto il profilo oggettivo,

soggettivo, spaziale e temporale.

2.1. Imposte dirette e indirette; reali e personali

CLASSIFICAZIONI DELL’IMPOSTA

Imposte dirette e indirette

– ® 1

Imposte dirette colpiscono il reddito o il patrimonio (in quanto manifestazioni

o

dirette della capacità contributiva)

Imposteindirette®tuttelealtre(impostesuiconsumi,suitrasferimenti,sugliaffari, ecc.)

o Imposte personali e reali (sono in ambito di imposte sul reddito)

– Impostepersonali®nellalorodisciplinaharilievoqualcheelementocheattienealla

o

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

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