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Introduzione

La società è costituita da più organi sociali, come stabilito dalla legge. La legge stessa stabilisce le competenze di ogni organo.

Il socio contribuisce in modo indiretto all'attività dell'impresa tramite il potere di partecipare alla scelta dei membri che fanno parte degli organi decisionali dell'azienda. Questo potere varia in base al modello di governance adottato e può variare anche in base a ciò che è previsto dallo statuto, grazie all'autonomia statutaria nei limiti concessi dalla legge.

I modelli di amministrazione e controllo

I soci, al momento della costituzione della società (e non successivamente), hanno la facoltà di scegliere tra i seguenti modelli che più è conforme alla natura e alle dimensioni dell'impresa:

  1. Modello Tradizionale (dal 1942)

    • Assemblea
    • Organo di amministrazione
    • Collegio sindacale
  2. Modello Monistico

  • (ispirazione anglosassone):
    1. Consiglio di amministrazione (nominato dall'assemblea)
    2. Comitato al controllo sulla gestione (eletto dal consiglio di amministrazione)
  • (ispirazione germanica):
    1. Consiglio di sorveglianza (nominato dall'assemblea)
    2. Consiglio di gestione (nominato dal consiglio di sorveglianza)

In mancanza di una scelta, al momento della costituzione societaria, la società si considera sotto il modello tradizionale. Non è possibile modificare il modello di amministrazione e controllo successivamente.

A prescindere dal modello di governance adottato le società quotate hanno l'obbligo di affidare la revisione legale dei conti a un revisore legale o a una società di revisione iscritta nell'apposito registro (le non quotate possono affidare la revisione dei conti al collegio sindacale)

RATIO: sono stati introdotti i due nuovi modelli (oltre a quello tradizionale) per:

  1. allineare la disciplina nazionale con

quella europea (società per azioni europea SE)2) dare la possibilità alle società quotate italiane di adottare un modello di amministrazione-controllo conforme alla natura e alle dimensioni aziendali senza la necessità di costituire la propria società in altri Stati europei 93.3 Modello Monistico

ORGANI SOCIALI:

  1. Consiglio di amministrazione:

    • Competenze:

      • gestione dell'impresa (indirizzo e alta direzione)
      • generale vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto
    • Componenti:

      • almeno 1/3 degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 per i sindaci (la ratio è che vi sia un numero sufficiente di amministratori che poi possono essere nominati membri del comitato per il controllo sulla gestione)
  2. Comitato per il controllo sulla gestione:

    • Competenze:

      • vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società
      • vigilare sull'adeguatezza del
sua autonomia. Il sistema di controllo interno ha il compito di vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione del sistema contabile. Le componenti del sistema di controllo interno devono includere almeno tre componenti, di cui almeno uno deve essere un revisore legale. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità. Non devono coprire cariche o funzioni di gestione delle società controllanti o controllate. Il sistema di controllo interno presenta vantaggi come la semplificazione della circolazione di informazioni tra amministrazione e controllo, che porta a un risparmio di tempi e costi. Tuttavia, presenta anche dei potenziali contro, come il pericolo sulla trasparenza dell'organo di controllo e sulla sua autonomia. Il modello dualistico è un modello di derivazione tedesca legato al principio della codeterminazione. Questo modello risponde all'esigenza di trovare un compromesso tra le richieste dei lavoratori di partecipare al governo societario e la necessità di preservare l'autonomia dell'organo di controllo.

necessità che l'impresa venga gestita in modo efficiente e autonomia dal management

ORGANI SOCIALI:

  1. Consiglio di gestione:

    Competenze:

    • gestione dell'impresa (inteso come conduzione dell'impresa)
  2. Consiglio di sorveglianza:

    Competenze:

    IN GENERALE = vigilanza + indirizzo strategico (è un organo intermedio tra managers e azionisti)

    NELLO SPECIFICO:

    • controllo tradizionale (stesse competenze del collegio sindacale: 1) vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, 2) rispetto dei principi di corretta amministrazione e nello specifico a) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e b) contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento)
    • organizzazione dell'attività di controllo
    • nomina/revoca dei componenti del consiglio di gestione
    • azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione
    • approvazione del bilancio
    • delibere delle operazioni strategiche, piani

industriali e finanziari (solo se espressamente previsto dallo statuto e resta ferma la responsabilità degli amministratori)

PRO = avvicina la proprietà alla gestione con un più efficace il ruolo di indirizzo strategico (i soci sono più coinvolti nella gestione)

Risolve il problema del sistema tradizionale in cui la conduzione dell'impresa è concentrata nelle mani di uno o più amministratori esecutivi, mentre l'organo collegiale di amministrazione è ridotto a svolgere una funzione di mera ratifica.

CRITICITÀ CON IL NOSTRO ORDINAMENTO =

  1. I componenti del consiglio di sorveglianza sono equiparati al collegio sindacale:
    • tra le cause di incompatibilità vi sono anche rapporti di lavoro o di altra natura con la società controllante che snaturalizza la funzione di indirizzo strategico (nel codice civile è stato rettificato ma non nel TUF)
  2. In merito al potere di indirizzo strategico:
    • deliberare sui piani

industriali e finanziarie e sulle operazioni strategiche è presumibilmente limitato ad approvare/autorizzare ma non a proporre (quest'ultimo resta nelle mani del consiglio di gestione)

problema legato alla partecipazione dei membri del consiglio di sorveglianza alle riunioni del consiglio di gestione: il problema nasceva per il fatto che vi fosse una potenziale lesione dell'autonomia del consiglio di gestione medesimo. L'articolo 2409 stabilisce che qualunque consigliere di sorveglianza può assistere alle adunanze del consiglio di gestione con ampi poteri di acquisire informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Indipendenza di un membro del consiglio di gestione: l'articolo 147 del TUF stabilisce che almeno uno dei membri debba possedere requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci. Non tiene in considerazione che il consiglio di gestione, nel caso del modello dualistico, è solo un organo operativo che deve

CAP. 4 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

4.1 Natura Giuridica

NOZIONE = è la riunione dei soci per discutere e deliberare sulle materie di sua competenza. Ha funzione deliberativa.

La funzione deliberativa prevede diverse fasi disciplinate dalla legge, dallo statuto e da regolamenti assembleari, che rendono l'assemblea un momento organizzativo procedimentalizzato. Le fasi:

  1. Convocazione
  2. Riunione
  3. Votazione
  4. Verbalizzazione

4.2 Competenza assembleare

COMPETENZE STABILITE DALLA LEGGE:

  1. MATERIE RILEVANTI
    • Decisioni riguardanti l'assetto strutturale e organizzativo - modifica dello statuto = scelta sistema di governance, aumenti/riduzione di capitale, fusioni, scissioni
    • Nomina diretta dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo
    • Valutazione periodica dell'andamento della società (approvazione del bilancio)
  2. MATERIE NON RILEVANTI
    • Retribuzione e responsabilità di amministratori e sindaci
    • Nomina, sostituzione e poteri
dei liquidatori

POTERE ASSEMBLEARE VS POTERE GESTORIO = resta un limitato margine di interferenza tra poteri assembleari e poteri gestori, infatti:

  • la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori [art. 2380]
  • al quale si contrappone
  • l'assemblea può deliberare su atti amministrativi specificamente determinati dallo statuto [art. 2364]
  • è facoltà degli amministratori, non obbligo, quello di compiere l'atto deliberato dall'assemblea, inoltre, restano responsabili per i danni che possono derivare dall'esecuzione di quel determinato atto voi penso che sia per evitare di fare scaricabarile tra trattorie e assemblea

RATIO = 12

TRASFERIMENTO DI COMPETENZE (DA ASSEMBLEA A AMMINISTRAZIONE) = si tratta di materie di natura gestionale, la ratio del trasferimento: migliorare l'efficienza della conduzione sociale (evitare i lunghi tempi di attivazione del procedimento assembleare):

  1. Emissione di obbligazioni (se non previsto diversamente)

1. Modifiche statutarie (ad esempio, dalla legge o dallo statuto)

2. Fusione

3. Istituzione/soppressione di sedi secondarie

4. Indicazione degli amministratori con rappresentanza

5. Riduzione del capitale in caso di recesso del socio

6. Trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale

7. Adeguamenti dello statuto a disposizioni normative

4.3 Metodo collegiale

NOZIONE = i soci si radunano, discutono su gli argomenti all'ordine del giorno e votano: metodo collegiale

4.4 Il principio maggioritario

NOZIONE: nelle assemblee societarie la volontà espressa dalla maggioranza dei soci, che rappresentano una percentuale del capitale sociale, viene considerata come la volontà della società stessa e vincola tutti i soci.

QUORUM:

a) Costitutivo = minima percentuale di capitale al fine di costituire l'assemblea

b) Deliberativo = minima percentuale di capitale per l'approvazione delle delibere.

MISURA DEL QUORUM = Nelle assemblee straordinarie è richiesto un quorum superiore rispetto a quelle ordinarie

Per via delle materie particolarmente rilevanti, i soci non possono eliminare il principio maggioritario attraverso clausole statutarie.

4.5 La convocazione dell'assemblea

NOZIONE: la prima fase del momento organizzativo procedimentalizzato è la convocazione dell'assemblea.

TERMINI: la legge stabilisce i termini di convocazione dell'assemblea:

  1. Termine ordinario: 30 giorni
  2. Termine abbreviato:
    • 21 giorni per riduzione del capitale e adozione di provvedimenti in caso di liquidazione
    • 15 giorni per l'autorizzazione di misure difensive in corso di opa
  3. Termine lungo: 40 giorni per deliberare sulla nomina degli organi sociali

In quest'ultimo caso la ratio è per:

  1. Permettere la presentazione delle liste agli azionisti di minoranza
  2. Permettere la partecipazione degli azionisti di minoranza alla discussione e alla votazione
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher h4ndr34 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto societario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Cincotti Cristiano.