Diritto del lavoro
(sindacale)
Appunti
Prof. Andrea Lassandari Pag. 1 di 122
DIRITTO DEL LAVORO 24/09/2024
ESAME: orale (assistenti+prof)
prova intermedia: gennaio/febbraio (preappelli) → prima parte del corso (fondamentalmente diritto
sindacale), per i frequentanti. non obbligatoria. Per i frequentanti di tutto il corso, no libro diritto
unione europea!!
Le leggi sul diritto sindacale italiano sono poche o pochissime, non è che non ci siano regole, non
provengono dalla legge, ma dall’interpretazione dei giudici, che per mestiere devono risolvere le
questioni aperte: giudici e giuristi. Non emergono normalmente dalla legge. Sul rapporto individuale,
rapporto giuridico tra lavoratore e datore, due aspetti: diritto del lavoro come pochi altri settori,
continua evoluzione, non finanziaria o legge di bilancio che contenga connessioni con il diritto del
lavoro: riforme che introducono norme nuove, modificano, grande riforma. in questo secolo: jobs act
(→ riforme grandi più recenti, oggetto di recente referendum promosso dalla CGIL. modo in cui è
stata definita riforma del 2015, 8 decreti legislativi entrati in vigore dando attuazione a una legge
delega del 2014, circa il licenziamento del lavoratore). Se il rapporto si conclude con
autolicenziamento, si chiama dimissione.
Pochi anni prima riforma “legge Fornero”, 2012, intervento importante per quantità di disposizioni
coinvolte.
Infine, nel 2003 grande riforma, che si deve a un giurista bolognese, ucciso dalle brigate rosse nel
2002 “Marco Biagi”, prende il suo nome perché il disegno cui si ispira lui, decreto legislativo del
2003. Tante e grandi modifiche rilevanti. Su certi istituti grande complessità.
Diritto del lavoro: insieme di regole che si riferisce a un determinato rapporto giuridico, che si chiama
appunto “rapporto di lavoro”. Dopo di che è necessario aggiungere l’aggettivo. non si occupa di tutti
i rapporti di lavoro, ma di uno specifico, nominato come “subordinato” art. 2094 cc. e non si occupa
del lavoro dipendente, del lavoro del libero professionista “autonomo”, psicologo, architetto,
professionisti che operano contestazioni intellettuali, ma anche per esempio parrucchiera. il lavoro
autonomo resta dominio del diritto privato. Pag. 2 di 122
Diritto del lavoro si occupa del diritto subordinato, anche di altri rapporti giuridici, formalmente
autonomi, vicini al professionista e idraulico, ma somigliano al lavoro subordinato, i giuristi li
definiscono “rapporti parasubordinati”. come capire in che ambito lavoriamo? il rider plausibilmente
qualificato dal suo datore di lavoro come autonomo (il datore di lavoro e imprenditore ha convenienza
a qualificarlo come autonomo: i costi per l’impresa sono più bassi).
nel diritto del lavoro il giudice guarda l’art. 2094, ma norma datata 1942, e si guarda soprattutto, il
giudice guarda i fatti, quello che accade e si riesce a provare in giudizio. soprattutto nel diritto del
lavoro non rientra cosa dice il contratto, perchè è deciso dal datore. contano i fatti. Considerando i
fatti e la norma nell’interpretazione, sarà il giudice a decidere se è autonomo o subordinato.
Tutela della persona che lavora: rapporto di lavoro subordinato, obbligo del datore: retribuzione che
permette alla gran parte dei cittadini di ottenere i redditi necessari, il lavoratore autonomo un
corrispettivo, e obbligo principale del lavoratore è tenuto ad adempiere al suo obbligo coinvolgendo
necessariamente il suo corpo. Necessario stabilire una tutela perché il lavoratore coinvolge la
persona. Nel lavoro autonomo è il lavoratore che determina l’impostazione dell’opera. Terzo
elemento notevole dialettica di orientamenti del diritto del lavoro, la si può pensare nel diritto del
lavoro, la si pensa in modo diverso.
La nostra costituzione valorizza oltremodo il principio lavoristico (art.1 → repubblica democratica
fondata sul lavoro). se ne parla nell’art 3-4 2 (diritti fondamentali riconosciuti al singolo come tale,
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità).
Differenza netta con il diritto privato: la disciplina del diritto del lavoro, rappresenta regole che nella
grandissima parte sono tassative ed erogabili solo in meglio per i lavoratori. (nel diritto del lavoro vi
sono regole che normalmente si impongono al datore del lavoro).
Mentre nel diritto privato normalmente le regole possono essere modificate, non sempre imperative,
esercitata dalla volontà delle parti (=libera volontà dei contraenti), così accade nel lavoro autonomo.
Esempio: “lavoratore ha diritto a retribuzione 100”, possono le parti individuali fissare 90? NO.
possono fissare però 110. Non è possibile andare oltre a quella regola se la clausola è peggiorativa.
Perché accade ciò? perché tutela il contraente debole. Da sempre, ancora prima che vi fossero le
regole (fenomeni sociali ed economici prima delle regole), squilibrio socioeconomico tra i contraenti
che particolarmente all’inizio era uno squilibrio abissale. Si parla spesso di parte debole socio-
economicamente. Nel diritto del lavoro squilibrio ulteriore a quello socioeconomico, ma anche
giuridico: squilibrio tra contraenti è anche giuridico, fattuale, socioeconomico ma l’ordinamento lo
registra e legittima. (guarda trascrizione)
Altra caratteristica: le fonti già note sono usate: costituzione, legge, statale regionale, regolamenti.
disciplina di diritto internazionale, che non va confusa con quella dell’UE. L’art. che impone alla legge
Pag. 3 di 122
sia allo stato che alla regione di rispettare la Costituzione e i vincoli di diritto costituzionale, art. 117
Cost. Nel diritto del lavoro fonte in più: emergono da qui le regole più importanti, regole decisive
circa il rapporto di lavoro individuale, a essa si devono elementi decisivi. gerarchicamente
subordinata ma decisiva per la disciplina del rapporto: il contratto collettivo.
Il contratto collettivo è stipulato e firmato dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. se
sottoscritto in azienda è d’impresa e si riferisce solo ad essa. l’obiettivo del contratto collettivo: si
propone dal basso, come iniziativa del sindacato, i sindacati in origine sono coalizioni, gruppi di
lavoratori. Quando si è all’origine del diritto del lavoro, squilibrio enorme, il lavoratore sapeva
perfettamente che in una trattativa con il datore, non poteva ottenere nulla, ma se si mette assieme
ai compagni? Il potere si incrementa e lo squilibrio viene ridotto. I lavoratori si coalizzano per
chiedere trattamenti migliorativi, nasce conflitto e strumento per portare avanti rivendicazioni è lo
sciopero. se i lavoratori ottengono quanto richiesto o si raggiunge accordo, si firma contratto
collettivo, che si riferisce a una collettività dei lavoratori, oppure datore del lavoro li licenziava.
25/09/2025
L’obbligazione del datore → retribuzione. l’obbligo di retribuire, che assume anche rilievo nell'ambito
privatistico, se ne occupa addirittura la costituzione (art. 36.1 Cost.). nonostante la connessione con
il diritto privato ha ruolo margiario. può operare solo incrementando le tutele dei lavoratori. la
disciplina lavoristica si presenta come modificabile nel contratto individuale in melius per il
lavoratore. Terza cosa: nel diritto del lavoro, accanto alle fonti già note, altra fonte in più: contratto
collettivo.
nel cc, nell’elenco delle fonti, anche norme corporative: introdotte dal fascismo, norme presenti nei
contratti collettivi corporativi. anche il fascismo, nell’ordinamento fascista, configurazione diversa.
fonte pubblicistica, definibile fonte in termini descrittivi, fonte subordinata, ma fondamentale,
integrano la legge e integrano profili diversi.
quale è la funzione del diritto del lavoro? → realizza una composizione tra due interessi che sono
in origine contrapposti: datore del lavoro e interesse del lavoratore. Realizza una composizione di
questi due interessi. Equilibrio che si raggiunge mediante il diritto del lavoro varia, si modifica, non
è costante. momenti in cui incremento tutela lavoratori, e momenti in cui si verifica il contrario.
rapporti di forza. Dall'altra parte il diritto lavoro tutela anche l’imprenditore e lo fa costantemente.
Riconosce che diritto del lavoro ha poteri: sanzionare lavoratore, licenziarlo. poteri mai messi in
discussione o eliminati dal diritto del lavoro.
Nella fase più recente, ultimi decenni, elementi nuovi che incidono su quei contesti, per esempio il
fenomeno della globalizzazione. Imprese multinazionali in questa fase storica: possibilità di investire
Pag. 4 di 122
senza incontrare particolari limiti. Altre modifiche opportuno menzionare, evoluzione tecnologica,
digitalizzazione introduce modifiche rilevanti. Le politiche anche nella fase più recente sembrano
incerte, fase di passaggio e anche per il diritto del lavoro.
- tassatività della disciplina tipica vincolante per le parti
- importanza del contratto collettivo
Il diritto del lavoro è giovane, un paio di cento anni. Il diritto del lavoro nasce in connessione alla
rivoluzione industriale, in seguito poi emerge nei diversi paesi europei, se vogliamo descrivere
l'evoluzione del fenomeno industriale, dobbiamo parlare di Inghilterra e Francia e infine Italia.
I romani il problema del lavoro lo avevano risolto con la schiavitù. c’era anche il lavoro dei cittadini,
ma marginali anche quantificamene. fenomeno che nasce solo da un certo momento in poi.
la rivoluzione industriale in cosa consiste? → la rivoluzione industriale si porta appresso modifiche
del modo di vivere significative.
Nel momento in cui i lavoratori si rendono conto che, presi singolarmente, hanno possibilità molto
limitate di migliorare le proprie condizioni, iniziano a unirsi e a organizzarsi collettivamente. Nascono
così le prime coalizioni di lavoratori, con l’obiettivo di ottenere salari più equi e condizioni di lavoro
meno gravose. Quando una richiesta presentata in forma collettiva ottiene un esito positivo, viene
stipulato un accordo che in origine prende il nome di “concordato di tariffa”, cioè il primo embrione
di contratto collettivo. Questo accordo stabilisce una disciplina valida per tutti i lavoratori appartenenti
al gruppo interessato e fa emergere una nuova categoria giuridica: accanto all’interesse privato del
singolo e all’interesse pubblico generale, si afferma l’interesse collettivo, che riguarda una
determinata collettività organizzata.
In Italia, i primi soggetti che agiscono a tutela dei lavoratori non sono ancora i sindacati in senso
moderno, che si svilupperanno solo verso la fine dell’Ottocento, ma le società di mutuo soccorso,
particolarmente diffuse nella seconda metà del XIX secolo. In quel periodo, infatti, sia lo sciopero sia
la costituzione di sindacati sono a lungo considerati illeciti. In questo contesto restrittivo emergono
quindi forme associative diverse, formalmente lecite, che perseguono finalità di sostegno ai
lavoratori. La funzione principale delle società di mutuo soccorso è di tipo previdenziale: anticipano,
in forma embrionale, quella che diventerà la previdenza sociale. Un lavoratore infortunato, a metà
Ottocento, non dispone di assicurazioni obbligatorie né di una disciplina contrattuale chiara; può solo
tentare di ottenere un risarcimento dimostrando la responsabilità del datore secondo le regole della
responsabilità extracontrattuale. Poiché questa tutela è incerta e spesso inefficace, i lavoratori si
organizzano in forme di autotutela collettiva, autofinanziandosi: attraverso i contributi degli
associati, la società di mutuo soccorso eroga sussidi economici, seppur modesti, in caso di malattia,
infortunio o bisogno. Pag. 5 di 122
Queste società, tuttavia, non si limitano all’assistenza economica. In diversi casi svolgono anche un
ruolo di rappresentanza, trattando con gli imprenditori e talvolta stipulando i primi concordati di tariffa.
Inoltre, alcune danno vita a vere e proprie attività produttive in forma cooperativa: i lavoratori
diventano soci dell’impresa e, almeno sul piano formale, coincidono con i titolari dell’attività
economica. Lo scopo non è il profitto, ma il vantaggio mutualistico dei soci-lavoratori.
Mentre l’ordinamento inizialmente reprime l’organizzazione collettiva dei lavoratori, il diritto inizia
gradualmente a intervenire in modo indiretto. Un passaggio importante è rappresentato
dall’istituzione, nel 1893, dei Collegi dei probiviri, organi giurisdizionali speciali competenti per le
controversie di lavoro. Questi collegi sono composti da un presidente di nomina pubblica e da
membri designati dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. In un sistema in cui le norme
sul lavoro sono ancora scarse, i probiviri decidono secondo equità, contribuendo così alla
formazione di un primo nucleo di diritto del lavoro di origine giurisprudenziale.
Alla fine del secolo compaiono anche le prime vere leggi sociali. Nel 1898 viene introdotta
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, imponendo ai datori di lavoro l’obbligo
di assicurare i propri dipendenti: è un passaggio decisivo, perché la tutela contro gli infortuni non è
più affidata solo alla solidarietà tra lavoratori o a difficili azioni risarcitorie. Parallelamente si
affermano le prime norme di protezione per i soggetti ritenuti più deboli, in particolare donne e
minori, e vengono introdotti i primi limiti legali alla durata della giornata lavorativa, cui
seguiranno limiti settimanali e una disciplina più dettagliata dell’orario di lavoro.
In questa fase storica si pongono dunque le basi del diritto del lavoro: prima attraverso l’iniziativa
collettiva dei lavoratori, le società di mutuo soccorso e la contrattazione embrionale; poi grazie
all’opera dei giudici speciali; infine mediante i primi interventi legislativi di tutela, che trasformano
progressivamente una condizione di totale debolezza individuale in un sistema di protezione
collettiva e legale.
cosa c’è all’origine? Le prime leggi sono più che un corpus, puzzle di norme disparate. poi nel
periodo liberale di inizio 900 diversi provvedimenti anche in connessione alla Prima guerra mondiale.
primi provvedimenti connessi all’impiego di lavoratrici. di questa fase storica, primi vent’anni circa,
due leggi:
1) “il regio decreto-legge (rdl) n. 692/1923" → abrogato nel 2003 → circa l’orario di lavoro.
per 80 anni disciplina questa materia in Italia, e lo fa recependo quanto già stabilito da un
ente di diritto internazionale appena costituito: organizzazione internazionale del lavoro
(OIL), 1919, trattato di Versailles, pace tra Francia e Germania dopo la Prima guerra
mondiale. Il primo atto riguarda l’orario, con cui si recepisce il contenuto e richiesta di
movimento sindacale nazionale. orario di otto ore massimo, per un totale di 48 settimanali e
due ore di straordinario giornaliero, in tutto 60 ore. la giornata formalmente non poteva
Pag. 6 di 122
superare le 8+2 di straordinario. Da allora l'orario evolve con la repubblica e fase post
costituzionale, oggi circa 40 ore. a ridurre le ore nel ventesimo secolo è il contratto collettivo.
Oggi leggi diverse che stabiliscono che la durata massima di giornata lavorativa è 40 ore.
queste 40 ore che diventano 48 con straordinario, vanno intese in modo flessibile. non si
tratta di 48 fisse, ma come media in un intervallo temporale che può essere di tre, sei ma
anche di dodici mesi. la media permette in casi di intensificazione del lavoro, di andare oltre.
la legge sulla giornata di lavoro prima diceva al massimo 10 ore, oggi, con ricezione direttiva
Ue, 12 ore e 50. se si protrae per un certo tempo di 12 e 50 intensificazione che diventa
superiore al 1923.
2) “rdl n.1825/1924” → ancora vigente → introduce una prima regolamentazione organica e
completa del rapporto di lavoro e lo fa esclusivamente per gli impiegati. i lavoratori
subordinati da sempre diversamente divisi in diverse categorie, anche dalla legge. fa parte
del diritto del lavoro e della sua genesi. distinzione tra colletti blu e bianchi. due categorie di
lavoratori, per molto tempo disciplinate dall’ordinamento: operai e impiegati. al vertice, stretto
contatto con lavoratore, operai, impiegati e dirigenti. oggi tutti e tre lavoratori subordinati ai
sensi del 2094. storia differente anche dal pov della disciplina. allora differente proprio di
status sociale, redditi diversi, non solo dirigenti a parte, ma anche gli operai e gli impiegati.
questa del 24 si riferisce solo agli impiegati. retribuiti ogni mese. operai giorno in giorno,
settimana in settimana. tutela lavoratori molto differente.
provvedimenti vigenti per molto tempo. norme pensate e progettate in precedenza, legge poi in
questa fase storica, e ancora nel 1923/1924 il regime fascista non si era presentato a livello
istituzionale pieno i primi caratteri totalitari. Mussolini fu però nominato dal re.
fascismo: cambia il sistema in modo netto, incide soprattutto sul diritto sindacale. ideologia fascista
perfettamente contrapposta a quella marxiana, presente presso il sindacato dei lavoratori.
L'ideologia fascista rifiutava sul piano ideologico il conflitto sociale, riteneva che il bene supremo
fosse “supremo interesse del bene nazionale?”. art. 2086 capo impresa e a lui subordinati gli altri
imprenditori. i lavoratori sono collaboratori dell’imprenditore. disegno che emerge nel c.c. il fascismo
però non elimina il sindacato, ma è accettato ad una condizione che fosse fascista (sindacato senza
libertà sindacale). per ogni settore produttivo individuato dalla legge potevano operare un solo
sindacato degli operatori e uno degli imprenditori, entrambi vicini al partito nazionale fascista.
sindacati a chiamare a stipulare contratti CORPORATIVI. e questi contratti, di cui si occupa sono
finti di diritto in senso proprio. Lo sciopero è proibito, strumento di autotutela (serrata) proibita, a
decidere la controversia GIUDICE DEL LAVORO. non decide solo circa problemi giuridici, ma anche
interessi economici. dopo di che ordinamento vedeva male che sorgesse un conflitto. Pag. 7 di 122
leggi anche sul rapporto individuale:
- protezione delle donne e dei fanciulli, 1934
- legge sul riposo “riposo domenicale”, influiscono i patti lateranensi del 1929 dopo
occupazione di Roma e breccia di porta Pia. con il fascismo, rafforzamento dello strumento
previdenziale: INPS e inail. infine, approvazione di codici ancora oggi odierni
- 1930 approvazione codice rocco =Codice penale ancora vigente
- 1942 Codice civile dove ideologia fascista penetra ma non troppo
26/09/2025
Nel nostro ordinamento il lavoro non è semplicemente un settore regolato dal diritto, ma rappresenta
un principio fondativo dell’intero assetto costituzionale. La Costituzione italiana, più di altre
costituzioni coeve, attribuisce al lavoro un ruolo centrale fin dai principi fondamentali, e non
soltanto nella parte dedicata ai rapporti economici e sociali (artt. 35 e ss.). Questo tratto distintivo
viene spesso definito principio lavoristico.
L’art. 1 Cost. afferma che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Non si tratta di
una formula retorica: il lavoro è indicato come il fondamento sostanziale della democrazia, cioè
ciò che consente la partecipazione effettiva dei cittadini alla vita economica e sociale del Paese. La
Repubblica, quindi, non si fonda sulla ricchezza, sulla proprietà o sulla rendita, ma sul contributo
lavorativo delle persone.
Questo principio si collega strettamente ad altre norme fondamentali. L’art. 2 Cost. riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge
la sua personalità: tra questi luoghi di sviluppo della persona rientra certamente anche il lavoro, che
non è solo attività produttiva ma dimensione essenziale della dignità e della realizzazione
individuale. L’art. 4, comma 1, rafforza questa impostazione affermando che la Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto. Il comma 2 introduce poi un profilo doveroso: ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o funzione che contribuisca al progresso
materiale o spirituale della società. Il lavoro è dunque insieme diritto e dovere sociale.
Il riferimento al lavoro si intreccia anche con l’art. 3 Cost. sul principio di eguaglianza. Il primo comma
sancisce l’eguaglianza formale e il divieto di discriminazioni fondate, tra l’altro, sulle condizioni
personali e sociali. Questo divieto opera anche nei rapporti tra privati, incluso il rapporto di lavoro: il
datore può riconoscere trattamenti economici differenti (ad esempio superminimi individuali), ma non
può farlo sulla base di fattori discriminatori come il sesso, la razza o le opinioni politiche. Il secondo
comma introduce invece l’eguaglianza sostanziale, imponendo alla Repubblica di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini. Qui
il lavoro diventa uno degli strumenti principali attraverso cui contrastare le disuguaglianze: i soggetti
Pag. 8 di 122
più deboli, spesso lavoratori o aspiranti tali, sono destinatari di politiche pubbliche di protezione e
promozione.
Nel dibattito dei primi decenni repubblicani si confrontano diverse letture: una più ampia, che vede
nel lavoro il fondamento della Repubblica nel suo complesso; un’altra più mirata, che sottolinea
soprattutto la tutela del lavoro subordinato e dei lavoratori economicamente deboli, in coerenza
con la sensibilità delle culture politiche cattolica e socialista presenti nell’Assemblea costituente.
L’art. 4, tuttavia, è una norma programmatica: promette il diritto al lavoro, ma non garantisce a
ciascuno un posto. In origine si confidava che lo sviluppo economico potesse assicurare
occupazione diffusa; oggi è chiaro che anche in fasi di crescita può persistere disoccupazione
strutturale. Per questo il sistema costituzionale va letto insieme all’art. 38 Cost., che prevede il diritto
al mantenimento e all’assistenza sociale per chi è inabile al lavoro e privo dei mezzi necessari
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto sindacale, Prof. Lassandari Andrea, libro consigliato Diritto Sindacale - Diritto del lavor…
-
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Lassandari, libro consigliato Diritto del Lavoro: Il Diritto Sindacale, C…
-
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro, prof. Carinci, libro consigliato Diritto del lavoro: il diritto sin…
-
Riassunto esame Diritto Del Lavoro, prof. Tullini, libro consigliato Il diritto sindacale, Carinci Tomajo Tosi Treu