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Diritto del lavoro

(sindacale)

Appunti

Prof. Andrea Lassandari Pag. 1 di 122

DIRITTO DEL LAVORO 24/09/2024

ESAME: orale (assistenti+prof)

prova intermedia: gennaio/febbraio (preappelli) → prima parte del corso (fondamentalmente diritto

sindacale), per i frequentanti. non obbligatoria. Per i frequentanti di tutto il corso, no libro diritto

unione europea!!

Le leggi sul diritto sindacale italiano sono poche o pochissime, non è che non ci siano regole, non

provengono dalla legge, ma dall’interpretazione dei giudici, che per mestiere devono risolvere le

questioni aperte: giudici e giuristi. Non emergono normalmente dalla legge. Sul rapporto individuale,

rapporto giuridico tra lavoratore e datore, due aspetti: diritto del lavoro come pochi altri settori,

continua evoluzione, non finanziaria o legge di bilancio che contenga connessioni con il diritto del

lavoro: riforme che introducono norme nuove, modificano, grande riforma. in questo secolo: jobs act

(→ riforme grandi più recenti, oggetto di recente referendum promosso dalla CGIL. modo in cui è

stata definita riforma del 2015, 8 decreti legislativi entrati in vigore dando attuazione a una legge

delega del 2014, circa il licenziamento del lavoratore). Se il rapporto si conclude con

autolicenziamento, si chiama dimissione.

Pochi anni prima riforma “legge Fornero”, 2012, intervento importante per quantità di disposizioni

coinvolte.

Infine, nel 2003 grande riforma, che si deve a un giurista bolognese, ucciso dalle brigate rosse nel

2002 “Marco Biagi”, prende il suo nome perché il disegno cui si ispira lui, decreto legislativo del

2003. Tante e grandi modifiche rilevanti. Su certi istituti grande complessità.

Diritto del lavoro: insieme di regole che si riferisce a un determinato rapporto giuridico, che si chiama

appunto “rapporto di lavoro”. Dopo di che è necessario aggiungere l’aggettivo. non si occupa di tutti

i rapporti di lavoro, ma di uno specifico, nominato come “subordinato” art. 2094 cc. e non si occupa

del lavoro dipendente, del lavoro del libero professionista “autonomo”, psicologo, architetto,

professionisti che operano contestazioni intellettuali, ma anche per esempio parrucchiera. il lavoro

autonomo resta dominio del diritto privato. Pag. 2 di 122

Diritto del lavoro si occupa del diritto subordinato, anche di altri rapporti giuridici, formalmente

autonomi, vicini al professionista e idraulico, ma somigliano al lavoro subordinato, i giuristi li

definiscono “rapporti parasubordinati”. come capire in che ambito lavoriamo? il rider plausibilmente

qualificato dal suo datore di lavoro come autonomo (il datore di lavoro e imprenditore ha convenienza

a qualificarlo come autonomo: i costi per l’impresa sono più bassi).

nel diritto del lavoro il giudice guarda l’art. 2094, ma norma datata 1942, e si guarda soprattutto, il

giudice guarda i fatti, quello che accade e si riesce a provare in giudizio. soprattutto nel diritto del

lavoro non rientra cosa dice il contratto, perchè è deciso dal datore. contano i fatti. Considerando i

fatti e la norma nell’interpretazione, sarà il giudice a decidere se è autonomo o subordinato.

Tutela della persona che lavora: rapporto di lavoro subordinato, obbligo del datore: retribuzione che

permette alla gran parte dei cittadini di ottenere i redditi necessari, il lavoratore autonomo un

corrispettivo, e obbligo principale del lavoratore è tenuto ad adempiere al suo obbligo coinvolgendo

necessariamente il suo corpo. Necessario stabilire una tutela perché il lavoratore coinvolge la

persona. Nel lavoro autonomo è il lavoratore che determina l’impostazione dell’opera. Terzo

elemento notevole dialettica di orientamenti del diritto del lavoro, la si può pensare nel diritto del

lavoro, la si pensa in modo diverso.

La nostra costituzione valorizza oltremodo il principio lavoristico (art.1 → repubblica democratica

fondata sul lavoro). se ne parla nell’art 3-4 2 (diritti fondamentali riconosciuti al singolo come tale,

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità).

Differenza netta con il diritto privato: la disciplina del diritto del lavoro, rappresenta regole che nella

grandissima parte sono tassative ed erogabili solo in meglio per i lavoratori. (nel diritto del lavoro vi

sono regole che normalmente si impongono al datore del lavoro).

Mentre nel diritto privato normalmente le regole possono essere modificate, non sempre imperative,

esercitata dalla volontà delle parti (=libera volontà dei contraenti), così accade nel lavoro autonomo.

Esempio: “lavoratore ha diritto a retribuzione 100”, possono le parti individuali fissare 90? NO.

possono fissare però 110. Non è possibile andare oltre a quella regola se la clausola è peggiorativa.

Perché accade ciò? perché tutela il contraente debole. Da sempre, ancora prima che vi fossero le

regole (fenomeni sociali ed economici prima delle regole), squilibrio socioeconomico tra i contraenti

che particolarmente all’inizio era uno squilibrio abissale. Si parla spesso di parte debole socio-

economicamente. Nel diritto del lavoro squilibrio ulteriore a quello socioeconomico, ma anche

giuridico: squilibrio tra contraenti è anche giuridico, fattuale, socioeconomico ma l’ordinamento lo

registra e legittima. (guarda trascrizione)

Altra caratteristica: le fonti già note sono usate: costituzione, legge, statale regionale, regolamenti.

disciplina di diritto internazionale, che non va confusa con quella dell’UE. L’art. che impone alla legge

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sia allo stato che alla regione di rispettare la Costituzione e i vincoli di diritto costituzionale, art. 117

Cost. Nel diritto del lavoro fonte in più: emergono da qui le regole più importanti, regole decisive

circa il rapporto di lavoro individuale, a essa si devono elementi decisivi. gerarchicamente

subordinata ma decisiva per la disciplina del rapporto: il contratto collettivo.

Il contratto collettivo è stipulato e firmato dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. se

sottoscritto in azienda è d’impresa e si riferisce solo ad essa. l’obiettivo del contratto collettivo: si

propone dal basso, come iniziativa del sindacato, i sindacati in origine sono coalizioni, gruppi di

lavoratori. Quando si è all’origine del diritto del lavoro, squilibrio enorme, il lavoratore sapeva

perfettamente che in una trattativa con il datore, non poteva ottenere nulla, ma se si mette assieme

ai compagni? Il potere si incrementa e lo squilibrio viene ridotto. I lavoratori si coalizzano per

chiedere trattamenti migliorativi, nasce conflitto e strumento per portare avanti rivendicazioni è lo

sciopero. se i lavoratori ottengono quanto richiesto o si raggiunge accordo, si firma contratto

collettivo, che si riferisce a una collettività dei lavoratori, oppure datore del lavoro li licenziava.

25/09/2025

L’obbligazione del datore → retribuzione. l’obbligo di retribuire, che assume anche rilievo nell'ambito

privatistico, se ne occupa addirittura la costituzione (art. 36.1 Cost.). nonostante la connessione con

il diritto privato ha ruolo margiario. può operare solo incrementando le tutele dei lavoratori. la

disciplina lavoristica si presenta come modificabile nel contratto individuale in melius per il

lavoratore. Terza cosa: nel diritto del lavoro, accanto alle fonti già note, altra fonte in più: contratto

collettivo.

nel cc, nell’elenco delle fonti, anche norme corporative: introdotte dal fascismo, norme presenti nei

contratti collettivi corporativi. anche il fascismo, nell’ordinamento fascista, configurazione diversa.

fonte pubblicistica, definibile fonte in termini descrittivi, fonte subordinata, ma fondamentale,

integrano la legge e integrano profili diversi.

quale è la funzione del diritto del lavoro? → realizza una composizione tra due interessi che sono

in origine contrapposti: datore del lavoro e interesse del lavoratore. Realizza una composizione di

questi due interessi. Equilibrio che si raggiunge mediante il diritto del lavoro varia, si modifica, non

è costante. momenti in cui incremento tutela lavoratori, e momenti in cui si verifica il contrario.

rapporti di forza. Dall'altra parte il diritto lavoro tutela anche l’imprenditore e lo fa costantemente.

Riconosce che diritto del lavoro ha poteri: sanzionare lavoratore, licenziarlo. poteri mai messi in

discussione o eliminati dal diritto del lavoro.

Nella fase più recente, ultimi decenni, elementi nuovi che incidono su quei contesti, per esempio il

fenomeno della globalizzazione. Imprese multinazionali in questa fase storica: possibilità di investire

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senza incontrare particolari limiti. Altre modifiche opportuno menzionare, evoluzione tecnologica,

digitalizzazione introduce modifiche rilevanti. Le politiche anche nella fase più recente sembrano

incerte, fase di passaggio e anche per il diritto del lavoro.

- tassatività della disciplina tipica vincolante per le parti

- importanza del contratto collettivo

Il diritto del lavoro è giovane, un paio di cento anni. Il diritto del lavoro nasce in connessione alla

rivoluzione industriale, in seguito poi emerge nei diversi paesi europei, se vogliamo descrivere

l'evoluzione del fenomeno industriale, dobbiamo parlare di Inghilterra e Francia e infine Italia.

I romani il problema del lavoro lo avevano risolto con la schiavitù. c’era anche il lavoro dei cittadini,

ma marginali anche quantificamene. fenomeno che nasce solo da un certo momento in poi.

la rivoluzione industriale in cosa consiste? → la rivoluzione industriale si porta appresso modifiche

del modo di vivere significative.

Nel momento in cui i lavoratori si rendono conto che, presi singolarmente, hanno possibilità molto

limitate di migliorare le proprie condizioni, iniziano a unirsi e a organizzarsi collettivamente. Nascono

così le prime coalizioni di lavoratori, con l’obiettivo di ottenere salari più equi e condizioni di lavoro

meno gravose. Quando una richiesta presentata in forma collettiva ottiene un esito positivo, viene

stipulato un accordo che in origine prende il nome di “concordato di tariffa”, cioè il primo embrione

di contratto collettivo. Questo accordo stabilisce una disciplina valida per tutti i lavoratori appartenenti

al gruppo interessato e fa emergere una nuova categoria giuridica: accanto all’interesse privato del

singolo e all’interesse pubblico generale, si afferma l’interesse collettivo, che riguarda una

determinata collettività organizzata.

In Italia, i primi soggetti che agiscono a tutela dei lavoratori non sono ancora i sindacati in senso

moderno, che si svilupperanno solo verso la fine dell’Ottocento, ma le società di mutuo soccorso,

particolarmente diffuse nella seconda metà del XIX secolo. In quel periodo, infatti, sia lo sciopero sia

la costituzione di sindacati sono a lungo considerati illeciti. In questo contesto restrittivo emergono

quindi forme associative diverse, formalmente lecite, che perseguono finalità di sostegno ai

lavoratori. La funzione principale delle società di mutuo soccorso è di tipo previdenziale: anticipano,

in forma embrionale, quella che diventerà la previdenza sociale. Un lavoratore infortunato, a metà

Ottocento, non dispone di assicurazioni obbligatorie né di una disciplina contrattuale chiara; può solo

tentare di ottenere un risarcimento dimostrando la responsabilità del datore secondo le regole della

responsabilità extracontrattuale. Poiché questa tutela è incerta e spesso inefficace, i lavoratori si

organizzano in forme di autotutela collettiva, autofinanziandosi: attraverso i contributi degli

associati, la società di mutuo soccorso eroga sussidi economici, seppur modesti, in caso di malattia,

infortunio o bisogno. Pag. 5 di 122

Queste società, tuttavia, non si limitano all’assistenza economica. In diversi casi svolgono anche un

ruolo di rappresentanza, trattando con gli imprenditori e talvolta stipulando i primi concordati di tariffa.

Inoltre, alcune danno vita a vere e proprie attività produttive in forma cooperativa: i lavoratori

diventano soci dell’impresa e, almeno sul piano formale, coincidono con i titolari dell’attività

economica. Lo scopo non è il profitto, ma il vantaggio mutualistico dei soci-lavoratori.

Mentre l’ordinamento inizialmente reprime l’organizzazione collettiva dei lavoratori, il diritto inizia

gradualmente a intervenire in modo indiretto. Un passaggio importante è rappresentato

dall’istituzione, nel 1893, dei Collegi dei probiviri, organi giurisdizionali speciali competenti per le

controversie di lavoro. Questi collegi sono composti da un presidente di nomina pubblica e da

membri designati dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. In un sistema in cui le norme

sul lavoro sono ancora scarse, i probiviri decidono secondo equità, contribuendo così alla

formazione di un primo nucleo di diritto del lavoro di origine giurisprudenziale.

Alla fine del secolo compaiono anche le prime vere leggi sociali. Nel 1898 viene introdotta

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, imponendo ai datori di lavoro l’obbligo

di assicurare i propri dipendenti: è un passaggio decisivo, perché la tutela contro gli infortuni non è

più affidata solo alla solidarietà tra lavoratori o a difficili azioni risarcitorie. Parallelamente si

affermano le prime norme di protezione per i soggetti ritenuti più deboli, in particolare donne e

minori, e vengono introdotti i primi limiti legali alla durata della giornata lavorativa, cui

seguiranno limiti settimanali e una disciplina più dettagliata dell’orario di lavoro.

In questa fase storica si pongono dunque le basi del diritto del lavoro: prima attraverso l’iniziativa

collettiva dei lavoratori, le società di mutuo soccorso e la contrattazione embrionale; poi grazie

all’opera dei giudici speciali; infine mediante i primi interventi legislativi di tutela, che trasformano

progressivamente una condizione di totale debolezza individuale in un sistema di protezione

collettiva e legale.

cosa c’è all’origine? Le prime leggi sono più che un corpus, puzzle di norme disparate. poi nel

periodo liberale di inizio 900 diversi provvedimenti anche in connessione alla Prima guerra mondiale.

primi provvedimenti connessi all’impiego di lavoratrici. di questa fase storica, primi vent’anni circa,

due leggi:

1) “il regio decreto-legge (rdl) n. 692/1923" → abrogato nel 2003 → circa l’orario di lavoro.

per 80 anni disciplina questa materia in Italia, e lo fa recependo quanto già stabilito da un

ente di diritto internazionale appena costituito: organizzazione internazionale del lavoro

(OIL), 1919, trattato di Versailles, pace tra Francia e Germania dopo la Prima guerra

mondiale. Il primo atto riguarda l’orario, con cui si recepisce il contenuto e richiesta di

movimento sindacale nazionale. orario di otto ore massimo, per un totale di 48 settimanali e

due ore di straordinario giornaliero, in tutto 60 ore. la giornata formalmente non poteva

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superare le 8+2 di straordinario. Da allora l'orario evolve con la repubblica e fase post

costituzionale, oggi circa 40 ore. a ridurre le ore nel ventesimo secolo è il contratto collettivo.

Oggi leggi diverse che stabiliscono che la durata massima di giornata lavorativa è 40 ore.

queste 40 ore che diventano 48 con straordinario, vanno intese in modo flessibile. non si

tratta di 48 fisse, ma come media in un intervallo temporale che può essere di tre, sei ma

anche di dodici mesi. la media permette in casi di intensificazione del lavoro, di andare oltre.

la legge sulla giornata di lavoro prima diceva al massimo 10 ore, oggi, con ricezione direttiva

Ue, 12 ore e 50. se si protrae per un certo tempo di 12 e 50 intensificazione che diventa

superiore al 1923.

2) “rdl n.1825/1924” → ancora vigente → introduce una prima regolamentazione organica e

completa del rapporto di lavoro e lo fa esclusivamente per gli impiegati. i lavoratori

subordinati da sempre diversamente divisi in diverse categorie, anche dalla legge. fa parte

del diritto del lavoro e della sua genesi. distinzione tra colletti blu e bianchi. due categorie di

lavoratori, per molto tempo disciplinate dall’ordinamento: operai e impiegati. al vertice, stretto

contatto con lavoratore, operai, impiegati e dirigenti. oggi tutti e tre lavoratori subordinati ai

sensi del 2094. storia differente anche dal pov della disciplina. allora differente proprio di

status sociale, redditi diversi, non solo dirigenti a parte, ma anche gli operai e gli impiegati.

questa del 24 si riferisce solo agli impiegati. retribuiti ogni mese. operai giorno in giorno,

settimana in settimana. tutela lavoratori molto differente.

provvedimenti vigenti per molto tempo. norme pensate e progettate in precedenza, legge poi in

questa fase storica, e ancora nel 1923/1924 il regime fascista non si era presentato a livello

istituzionale pieno i primi caratteri totalitari. Mussolini fu però nominato dal re.

fascismo: cambia il sistema in modo netto, incide soprattutto sul diritto sindacale. ideologia fascista

perfettamente contrapposta a quella marxiana, presente presso il sindacato dei lavoratori.

L'ideologia fascista rifiutava sul piano ideologico il conflitto sociale, riteneva che il bene supremo

fosse “supremo interesse del bene nazionale?”. art. 2086 capo impresa e a lui subordinati gli altri

imprenditori. i lavoratori sono collaboratori dell’imprenditore. disegno che emerge nel c.c. il fascismo

però non elimina il sindacato, ma è accettato ad una condizione che fosse fascista (sindacato senza

libertà sindacale). per ogni settore produttivo individuato dalla legge potevano operare un solo

sindacato degli operatori e uno degli imprenditori, entrambi vicini al partito nazionale fascista.

sindacati a chiamare a stipulare contratti CORPORATIVI. e questi contratti, di cui si occupa sono

finti di diritto in senso proprio. Lo sciopero è proibito, strumento di autotutela (serrata) proibita, a

decidere la controversia GIUDICE DEL LAVORO. non decide solo circa problemi giuridici, ma anche

interessi economici. dopo di che ordinamento vedeva male che sorgesse un conflitto. Pag. 7 di 122

leggi anche sul rapporto individuale:

- protezione delle donne e dei fanciulli, 1934

- legge sul riposo “riposo domenicale”, influiscono i patti lateranensi del 1929 dopo

occupazione di Roma e breccia di porta Pia. con il fascismo, rafforzamento dello strumento

previdenziale: INPS e inail. infine, approvazione di codici ancora oggi odierni

- 1930 approvazione codice rocco =Codice penale ancora vigente

- 1942 Codice civile dove ideologia fascista penetra ma non troppo

26/09/2025

Nel nostro ordinamento il lavoro non è semplicemente un settore regolato dal diritto, ma rappresenta

un principio fondativo dell’intero assetto costituzionale. La Costituzione italiana, più di altre

costituzioni coeve, attribuisce al lavoro un ruolo centrale fin dai principi fondamentali, e non

soltanto nella parte dedicata ai rapporti economici e sociali (artt. 35 e ss.). Questo tratto distintivo

viene spesso definito principio lavoristico.

L’art. 1 Cost. afferma che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Non si tratta di

una formula retorica: il lavoro è indicato come il fondamento sostanziale della democrazia, cioè

ciò che consente la partecipazione effettiva dei cittadini alla vita economica e sociale del Paese. La

Repubblica, quindi, non si fonda sulla ricchezza, sulla proprietà o sulla rendita, ma sul contributo

lavorativo delle persone.

Questo principio si collega strettamente ad altre norme fondamentali. L’art. 2 Cost. riconosce e

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge

la sua personalità: tra questi luoghi di sviluppo della persona rientra certamente anche il lavoro, che

non è solo attività produttiva ma dimensione essenziale della dignità e della realizzazione

individuale. L’art. 4, comma 1, rafforza questa impostazione affermando che la Repubblica

riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo

questo diritto. Il comma 2 introduce poi un profilo doveroso: ogni cittadino ha il dovere di svolgere,

secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o funzione che contribuisca al progresso

materiale o spirituale della società. Il lavoro è dunque insieme diritto e dovere sociale.

Il riferimento al lavoro si intreccia anche con l’art. 3 Cost. sul principio di eguaglianza. Il primo comma

sancisce l’eguaglianza formale e il divieto di discriminazioni fondate, tra l’altro, sulle condizioni

personali e sociali. Questo divieto opera anche nei rapporti tra privati, incluso il rapporto di lavoro: il

datore può riconoscere trattamenti economici differenti (ad esempio superminimi individuali), ma non

può farlo sulla base di fattori discriminatori come il sesso, la razza o le opinioni politiche. Il secondo

comma introduce invece l’eguaglianza sostanziale, imponendo alla Repubblica di rimuovere gli

ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini. Qui

il lavoro diventa uno degli strumenti principali attraverso cui contrastare le disuguaglianze: i soggetti

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più deboli, spesso lavoratori o aspiranti tali, sono destinatari di politiche pubbliche di protezione e

promozione.

Nel dibattito dei primi decenni repubblicani si confrontano diverse letture: una più ampia, che vede

nel lavoro il fondamento della Repubblica nel suo complesso; un’altra più mirata, che sottolinea

soprattutto la tutela del lavoro subordinato e dei lavoratori economicamente deboli, in coerenza

con la sensibilità delle culture politiche cattolica e socialista presenti nell’Assemblea costituente.

L’art. 4, tuttavia, è una norma programmatica: promette il diritto al lavoro, ma non garantisce a

ciascuno un posto. In origine si confidava che lo sviluppo economico potesse assicurare

occupazione diffusa; oggi è chiaro che anche in fasi di crescita può persistere disoccupazione

strutturale. Per questo il sistema costituzionale va letto insieme all’art. 38 Cost., che prevede il diritto

al mantenimento e all’assistenza sociale per chi è inabile al lavoro e privo dei mezzi necessari

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nellyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Lassandari Andrea.
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