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ANTISINDACALE

È riconosciuto a determinati sindacati il diritto di agire in giudizio contro il datore di lavoro per far accertare il carattere antisindacale della sua condotta/comportamento.

Esempi di condotta antisindacale:

  • il rifiuto del datore di lavoro di concedere l'assemblea retribuita ai dipendenti
  • il rifiuto di concedere le bacheche per l'affissione
  • il rifiuto di concedere il locale
  • il trasferimento del dirigente di RSA senza nulla osta
  • la concessione di premi antisciopero ai lavoratori che accettano di non scioperare
  • l'assunzione con contratto a termine di lavoratori per sostituire lavoratori in sciopero
  • e molti altri ancora

Definizione di condotta antisindacale: è condotta antisindacale qualsiasi comportamento del datore di lavoro diretto a impedire o limitare l'esercizio della libertà o della attività sindacale o l'esercizio del diritto di sciopero.

L'articolo 28 non

individua specifici comportamenti antisindacali, ma detta una definizione teleologica (basata sul fine di impedire o limitare l'esercizio della libertà/attività sindacale e del diritto di sciopero). La Cassazione oggi afferma che non è necessario/rilevante l'elemento intenzionale: il sindacato non deve dimostrare l'intenzione del datore di lavoro di ledere l'interesse sindacale. È sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea o diretta a ledere l'interesse del sindacato. L'antisindacalità ha rilievo oggettivo. Vallebona su questo punto ha una posizione diversa: introduce una distinzione tra condotte antisindacali tipiche e condotte antisindacali atipiche. Condotta antisindacale tipica: si ha quando la condotta viola un diritto espressamente previsto dalla legge o dal contratto collettivo. Ad esempio, è una condotta antisindacale tipica negare l'assemblea sindacale, perché il diritto di assemblea.

è previsto dalla legge. Anche negare le ore ulteriori (al limite legale di 10) previste nel contratto collettivo da dedicare all’assemblea è condotta sindacale tipica perché viene negato un diritto testualmente previsto dal contratto collettivo.

Condotta antisindacale atipica: si ha quando si lede l’interesse sindacale ma tramite comportamenti che non sono tipizzati dalla legge o dal contratto collettivo. La condotta è contraria all’art. 39 della Costituzione anche se non è violato uno specifico diritto del sindacato. Esempio tipico: assegnare sistematicamente al dirigente di RSA lavoro straordinario/carichi di lavoro straordinari tali da impedirgli di partecipare alle attività sindacali. Altro esempio di condotta antisindacale atipica può essere quello di, in certi casi, escludere certi sindacati dalle trattative con l’obiettivo di depotenziare sistematicamente quei sindacati.

RIFIUTO DI APRIRE LE TRATTATIVE CON ALCUNI

SINDACATI: le trattative sindacali dipendono dai rapporti di forza. Non c'è a carico del datore di lavoro nessun obbligo di parità di trattamento tra i sindacati. • Se non c'è un obbligo a trattare, il rifiuto di aprire le trattative, per esempio con il sindacato di base, non è condotta antisindacale. • Se c'è un obbligo di fonte legale o contrattuale a trattare, allora il rifiuto è antisindacale. Esempio: in base alla legge 223 del 1991 sui licenziamenti collettivi, il datore di lavoro deve comunicare ai sindacati l'intenzione di licenziare i lavoratori e aprire una trattativa con loro. Non è necessario raggiungere un accordo. Se il datore si rifiuta di trattare con i sindacati comparativamente più rappresentativi, pone in essere una condotta antisindacale. • Ci può essere condotta antisindacale, poi, se non c'è un obbligo a trattare, ma il comportamento del datore di lavoro.

è un comportamento diretto a depotenziare il sindacato/avvilirlo/escluderlo.

Secondo Vallebona, l’elemento intenzionale/soggettivo ha rilevanza quando la condotta antisindacale è atipica.

La condotta atipica è antisindacale quando c’è l’intenzione di ledere il sindacato. Ad esempio, il sindacato deve provare che l’esclusione dalle trattative ha avuto il fine/obiettivo di depotenziare il sindacato.

La Cassazione, invece, esclude in linea generale che l’elemento intenzionale abbia rilevanza: considera antisindacale la condotta tipica o atipica che sia oggettivamente diretta a ledere l’interesse sindacale.

Secondo la giurisprudenza la condotta antisindacale contraria all’interesse del sindacato si verifica:

  • non solo quando si violano i diritti/prerogative che la parte obbligatoria del contratto collettivo riconosce ai sindacati
  • ma anche quando vengono sistematicamente violate le clausole della parte normativa del contratto collettivo

contrattocollettivo perché ciò significa svilire il sindacato che le ha contrattate. Esempio: vengono sistematicamente violate le regole previste dal contratto collettivo in materia di banca delle ore e questa violazione sistematica è diretta a svilire il sindacato firmatario del contrattocollettivo. La condotta antisindacale significa condotta lesiva dell'interesse del sindacato, che infatti è il soggetto legittimato ad agire. Si distinguono, però:

  1. Condotte sindacali mono-offensive: sono le condotte che offendono solo l'interesse del sindacato.
  2. Condotte sindacali pluri-offensive: sono le condotte che offendono l'interesse sia del sindacato che dei lavoratori.

Esempio: trasferimento di dirigente di RSA da un'unità ad un'altra senza il prescritto nulla osta. Con un provvedimento di trasferimento di un dirigente di RSA senza nulla osta, in primo luogo, può agire il sindacato ex articolo 28, con l'azione

di repressione della condotta antisindacale. Può agire anche il singolo lavoratore attraverso un'ordinaria azione davanti al giudice del lavoro, lamentando l'illegittimità del suo trasferimento. I procedimenti sono 2 e distinti. Queste due azioni in giudizio hanno vita autonoma. Le pronunce potenzialmente possono avere esiti diversi. Non esiste un problema di conflitto/conflitto di giudicati tra queste due pronunce: processualmente sono due domande completamente diverse con un oggetto/petitum e causa petendi diversa. Ci può essere, però, qualche interferenza tra queste due azioni.

Se il singolo lavoratore decide di chiudere la causa con una transazione, accettando il trasferimento illegittimo in cambio di alcuni benefici, il giudice nella causa tra datore di lavoro e sindacato può dichiarare il carattere antisindacale dell'azione, ma NON può ordinare la reintegra del lavoratore. In questo caso, il procedimento ex articolo 28

può portare all'accertamento del carattere antisindacale della condotta ma non può avere l'effetto inibitorio e ripristinatorio che normalmente ha. Pertanto, la transazione del lavoratore incide sul contenuto del procedimento ex art. 28. L'articolo 28 è una norma processuale che dà al sindacato il potere di agire in giudizio contro il datore di lavoro con una speciale procedura che ha carattere inibitorio e ripristinatorio. Ha l'obiettivo di inibire al datore di tenere una condotta ed eliminare gli effetti negativi di quest'ultima, ripristinando la situazione di legittimità. LEGITTIMATO PASSIVO DELL'AZIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE: qualsiasi datore di lavoro di qualsiasi dimensione, indipendentemente dal numero di dipendenti, è legittimato passivo, cioè colui che viene chiamato in giudizio. L'associazione datoriale/sindacato dei datori di lavoro non è legittimata passiva. Ad esempio, Confindustria.

almeno che non abbia agito in concorso, non può essere chiamata in giudizio con il datore di lavoro. Non sono legittimati passivi gli altri sindacati, nemmeno quando ci sia un conflitto tra loro: per le eventuali scorrettezze si deve seguire il giudizio civile

LEGITTIMATO ATTIVO: colui che può agire ex articolo 28/può esercitare l'azione di condotta antisindacale. Il legislatore sceglie di legittimare ad agire solo l'organismo locale del sindacato nazionale che vi abbia interesse. L'interesse protetto è quello del sindacato (interesse collettivo). Ad esempio, la CISL Padova è un organismo locale, un'associazione sindacale territoriale di un sindacato che ha carattere nazionale. Qualche anno fa si era posta la questione se il sindacato leghista, diffuso solo in Veneto, potesse agire in giudizio. La giurisprudenza ha negato che il sindacato leghista potesse essere legittimato attivo, perché privo del carattere nazionale. La CGIL

non può agire con i propri rappresentati perché non è organismo locale di sindacato nazionale. Solo i rappresentanti territoriali dell'organismo territoriale o provinciale sono legittimati attivi. La FIOM non può agire come FIOM in giudizio. La RSU/RSA non può agire in giudizio perché è rappresentante interno alle aziende, non è un organismo locale del sindacato nazionale. Alcuni hanno denunciato una sfasatura tra le norme dello Statuto dei lavoratori che tutelano i diritti sindacali in azienda e la legittimazione ad agire ex art. 28 che è riservata solo al sindacato esterno. Il sindacato è definibile "nazionale" in base agli indici di rappresentatività, tra cui la diffusione su tutto il territorio nazionale, l'aver proclamato scioperi di livello nazionale, l'eventuale stipula di contratti collettivi di livello nazionale. Anche se non ha stipulato/si è rifiutato di sottoscrivere

tali contratti collettivi, un sindacato può essere considerato nazionale. La firma del contratto collettivo è un indice NON necessario. È comunque legittimato ad agire in giudizio. In passato, si era dubitato che l'art. 28 fosse incostituzionale proprio perché riserva solo agli organismi locali dei sindacati nazionali la possibilità di agire. Secondo la Corte costituzionale tale norma non è incostituzionale ma perfettamente legittima perché attribuisce una tutela aggiuntiva a sindacati particolarmente affidabili. I singoli lavoratori e gli altri sindacati possono sempre agire nelle forme ordinarie. L'articolo 28 non lede quindi gli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione. La giurisprudenza ha affermato chiaramente che non occorre che in azienda i lavoratori siano iscritti al sindacato perché il sindacato il cui interesse è leso abbia diritto ad agire. PROCEDURA IN CASO DI CONDOTTA ANTISINDACALE Ad esempio, se il datore dilavoro rifiuta le ore di assemblea, il CISL Padova promuove un'azione ex articolo 38. Si rivolge al tribunale del luogo in cui è stata posta in essere la condotta lesiva. Solo tale tribunale è competente a determinare se la condotta
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A.A. 2022-2023
121 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DanielaCaldon16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e del lavoro applicato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof De Mozzi Barbara.