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IN BASE ALLE CARATTERISTICHE:

COSE DI GENERE (FUNGIBILI) E DI SPECIE (INFUNGIBILI)

Cose di GENERE: Rilevano il rapporto al loro peso, numero, misura (denaro, grano, vino)

Si presumono tutte dotate delle stesse caratteristiche essenziali e sono perciò SOSTITUIBILI

all’interno del genere esse sono dunque

COSE FUNGIBILI : Sono quelle cose che appartengono a UN GENERE che rilevano in rapporto

al loro peso numero e misura. Per esempio il denaro. Si presumono tutte con le stesse caratteristiche

essenziali e per questo motivo sono fungibili= sostituibili Appartengono a un GENUS

Cose di SPECIE: Hanno individualità specifica e non possono essere sostituite da altre, sono

dunque

COSE INFUNGIBILI: (non sostituibili) determinate secondo la loro specie

tipo quadri di Picasso= sono insostituibili ma quantificabili

BENI DIVISIBILI E INDIVISIBILI

BENI DIVISIBILI: Possono essere frazionati materialmente senza venire distrutti e in modo che le

singole parti conservino la funzione dell’intero es. quantità di grande fondo

BENI INDIVISIBILI: Non possono essere suddivisi in parti materiali senza essere distrutti o

perdere notevolmente di valore es. cavallo, tavolo

BENI CONSUMABILI E INCONSUMABILI

BENI CONSUMABILI : Beni suscettibili di sola utilizzazione perché si distruggono nella loro

essenza economica, quando vengono usati o il loro uso ne implica l’alienazione (denaro)

BENI INCONSUMABILI: Possono essere usati ripetutamente anche se l’uso con il tempo può

deteriorarli. Alcuni rapporti giuridici possono aver per oggetto soltanto beni INCONSUMABILI

come il caso dell’usufrutto e del comodato

BENI FRUTTIFERI E INFRUTTIFERI

Il bene produce un bene fruttifero o infruttifero

I frutti sono parti staccate da una cosa, della quale costituiscono il reddito normale

Sono FRUTTI NATURALI: I prodotti delle piante e degli animali e vengono considerati tali dopo

la separazione della cosa madre ( latte,lana..)

FRUTTI CIVILI: Le somme che si ricavano come interessi da una somma di denaro data a prestito

o come canone per locazione di un bene.

COSE SEMPLICI E COMPOSTE

COSE SEMPLICI: Unitarie per natura es pecora, o schiavo..

COSE COMPOSTE: Si dividono in due categorie:

Le cose frutto di un assemblaggio: casa, armadio, nave ecc..

Le cose frutto di un raggruppamento: operato dal diritto come le norme, leggi

IN BASE ALL’APPARTENENZA:

RES IN NOSTRO PATRIMONIO- EXTRA NOSTRUM PATRIMONIUM

RES IN NOSTRO PATRIMONIO: Quelle parti delle quali una persona ha la proprietà

RES EXTRA NOSTRUM PATRIMONIUM: Si trovano al di fuori del patrimonio di qualunque

soggetto e sono :

- Cose che non possono farne parte per loro natura, o particolare destinazione (res extra

commercium)- che si dividono a sua volta in

Res divini iuris ovvero dedicate alla divinità: templi, mura..

Res publicae cose pubbliche di proprietà del popolo romano: strade, fiumi, il foro ecc.. che

possono essere date in concessione a un privato

- Cose senza un proprietario in quanto abbandonate

- Cose che non sono mai stato oggetto di proprietà privata, come la cacciagione (res nullius:

cose di nessuno) RES COMMUNES OMNIUM

Cose comuni di tutti, lasciate al godimento di tutti gli esseri umani e vengono specificate la

giurista Marciano nell’aria, nell’acqua..

Azioni reali: pretendiamo che una cosa corporale sia nostra: verso tutti non solo verso qualcuno o

che ci competa qualcosa per diritto es. usofrutto

Azione negatoria: volere che il giudice dichiari sulla cosa di mia proprietà non gravano diritti reali

altrui

= diritto tutelato in personam: il convenuto deve cooperare per realizzare l’interesse attivo

In rem= invece il soggetto legittimato passivo è tenuto solo a non fare : che nessuno turbi il mio

diritto DIRITTI REALI

Dal latino res: cosa ovvero diritti soggettivi

a carattere assoluto (erga omnes) opponibili nei confronti di tutti . diritti che rispondono alla

funzione di attribuzione di beni a una persona imponendo a tutti i terzi il DOVERE NEGATIVO

di astenersi dal disturbare il titolare del diritto DIRITTI REALI IN REM

DIRITTI REALI ( assoluti, contenuto negativo, tipici) : Sono opponibili, erga omnes nei confronti

di tutti, il proprietario di un bene può pretendere da tutti il rispetto per il proprio diritto e pretendere

da tutti un dovere negativo, quello di astenersi da comportamenti che potrebbero turbare il

godimento del suo diritto

Secondo Gaio

È REALE l’azione: Quando pretendiamo che una cosa corporale sia nostra o che ci competa

qualcosa per diritto es. usufrutto, o un uso, o quando l’azione dell’avversario contrapposto è la

negatoria

//=

DIRITTI DI CREDITO: (Contenuto positivo, relativo, atipico)

A carattere relativo ( in personam) : quando impongono una collaborazione e un vincolo

obbligatorio fra + soggetti es. diritto di credito, costituito tra una persona titolare del diritto

(CREDITORE) e un soggetto passivo (DEBITORE) il quale è tenuto all’obbligo (LA

PRESTAZIONE)

Secondo Gaio è personale l’azione: con cui agiamo contro qualcuno che ci è obbligato per

contratto o per delitto, ossia quando pretendiamo di doversi dare fare effettuare una prestazione

In queste definizioni Gaio ci illustra come il diritto tutelato in personam implichi per un soggetto

passivo un obbligo, facere, funzionale a realizzare l’interesse soggettivo attivo.

Nei diritti tutelati da actio in rem il convenuto è tenuto ad un comportamento passivo , a non fare

nulla per ostacolare il diritto dell’attore.

RIPRENDENDO :

DIRITTI REALI o IUS IN REM: sono i diritti reali, si tratta di diritti soggettivi su una cosa, su

una res, caratterizzati dall’assolutezza ossia dal fatto di essere esperibili erga omnes (la

legittimazione passiva è assoluta, chiunque può essere legittimato passivo nei confronti di un’azione

reale, infatti nella formula della rei vindicatio non è indicato il convenuto  segnano una esclusione

(posso escludere chiunque) i diritti reali sono opponibili nei confronti di tutti i consociati. È assoluto

un diritto che un soggetto vanta indifferentemente nei confronti di tutti.

DIRITTI OBBLIGATORI o ius in PERSONAM: da “Obligo”, “legare, vincolare, impegnare”

c’è un vincolo tra soggetti determinati, non c’è quella esperibilità erga omnes, sarà individuato un

soggetto determinato vincolato nei miei confronti. Sono obbligatori in quanto creano un vincolo tra

soggetti, si tratta dei diritti relativi o di credito, si esplicano in una relazione tra due o più soggetti

individuati dal vincolo creatosi tra loro  impongono una collaborazione, nel momento in cui c’è un

vincolo, quel vincolo impone ai soggetti di collaborare tra di loro. Se stipuliamo un contratto di

compravendita, il compratore sarò obbligato a pagare e il venditore sarà obbligato a trasferirmi la

cosa. DIRITTO DI PROPRIETÁ: Primo diritto reale ad essere riconosciuto

Comporta per il titolare il pieno godimento delle cose, gli altri riconoscono l’assoluto godimento.

Dal GIURISTA CELSO ne ha dato la definizione: “è mio ciò che rimane nel mio patrimonio e

che ho diritto di rivendicare”

Oggi art 832 cc: Il proprietario ha il diritto di godere e disporre di cose in modo pieno ed esclusivo

entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi fissati dall’ordinamento.

Oggi il nostro ordinamento conosce dei limiti : (art 42 cc prevede la possibilità di espropriare il

bene per motivi di pubblica utilità salvo indennizzo).

Nel diritto romano si attribuisce un potere generale illimitato e onnicomprensivo e non conosceva

quindi ALCUNE LIMITAZIONE : proprietà illimitata ed esclusiva estesa anche ai suoi frutti

naturali e civili e pertinenze:

ART 820: distinzione tra frutti naturali e frutti civili ovvero corrispettivo di godimento

FRUTTI NATURALI : ciò che produce reddito di una cosa in modo diretto es. mele, legna, cave..

FRUTTI CIVILI: Quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento di altri es

interessi di un capitale, canone, corrispettivo delle locazioni

Es. Se io sono proprietario di una pecora, sarò sia proprietario della sua lana ma anche dell’agnello

della pecora

PERTINENZE: Le cose destinate in modo durevole a servizio di un’altra cosa e quindi il principio

è che al proprietario appartiene ciò che serve da mezzo per l’adempimento della funzione

economico-sociale della cosa. (es nel diritto arcaico se io cedevo un fondo agricolo con esso erano

ripresi gli strumenti che servivano alla coltivazione quindi animali, schiavi ecc..) ed è ancora così

rispecchiato all’art 817/818, infatti quando qualcuno compra casa di solito sono comprese alcune

pertinenze (garage,cantina, soffitta..) E impossibile elencare tutte le facoltà che spettano al

proprietario, così come determinare in modo rigoroso il contenuto del diritto.

PER I ROMANI IL DIRITTO DI PROPRIETÁ era dunque il Diritto di abusare e usare della cosa

propria ma non era ancora riconosciuto il DIVIETO DI ATTI EMULATIVI: Cioè quegli atti

compiuti esercitando il proprio diritto, ma che hanno come solo scopo nuocere il vicino.

ART 832 CC : Oggi è stato precisato che il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in

modo pieno ed esclusivo ma nei limiti ( ART 833 CC DIVIETO DI ATTI EMULATIVI)

( art 42 FUNZIONE SOCIALE DELLA PROPRIETÁ) e con l’osservanza degli obblighi

stabiliti dall’ordinamento giuridico

TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÁ

La tutela nel diritto romano si attua in primo luogo con la REI VINDICATIO utilizzato dal

proprietario che non abbia il possesso del bene contro il possessore. In età arcaica si svolge nella

forma legis actio sacramento in rem, caratterizzata da vindicatio e contravindicatio, e nel processo

formulare viene approntata l’apposita formula

La tutela oggi ART 948 CC AZIONE DI RIVENDICAZIONE: Il proprietario può rivendicare la

cosa da chiunque la possiede o detiene, la rivendicazione non si prescrive, salvo effetti dell’acquisto

della proprietà da parti di altri per usucapione.

ART 949 CC AZIONE NEGATORIA: Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di

diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne giudizio e può richiedere la

cessazione oltre la condanna di risarcimento del danno nel caso di molestie o turbative.

DIRITTI LIMITATI

Il diritto di proprietà può volontariamente autolimitarsi costituendo dei diritti reali limitati

Diritti di proprietà sono esclusivi ma non assoluti sono diritti reali limitati e parziali.

Il concorso di un soggetto in una situazione di appartenenza di una cosa per i romani comporta una

ripartizione di facoltà spettanti attraverso la costituzione dei diritti reali limitati

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher julie070809 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Paini Anna Maria.