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IN BASE ALLE CARATTERISTICHE:
COSE DI GENERE (FUNGIBILI) E DI SPECIE (INFUNGIBILI)
Cose di GENERE: Rilevano il rapporto al loro peso, numero, misura (denaro, grano, vino)
Si presumono tutte dotate delle stesse caratteristiche essenziali e sono perciò SOSTITUIBILI
all’interno del genere esse sono dunque
COSE FUNGIBILI : Sono quelle cose che appartengono a UN GENERE che rilevano in rapporto
al loro peso numero e misura. Per esempio il denaro. Si presumono tutte con le stesse caratteristiche
essenziali e per questo motivo sono fungibili= sostituibili Appartengono a un GENUS
Cose di SPECIE: Hanno individualità specifica e non possono essere sostituite da altre, sono
dunque
COSE INFUNGIBILI: (non sostituibili) determinate secondo la loro specie
tipo quadri di Picasso= sono insostituibili ma quantificabili
BENI DIVISIBILI E INDIVISIBILI
BENI DIVISIBILI: Possono essere frazionati materialmente senza venire distrutti e in modo che le
singole parti conservino la funzione dell’intero es. quantità di grande fondo
BENI INDIVISIBILI: Non possono essere suddivisi in parti materiali senza essere distrutti o
perdere notevolmente di valore es. cavallo, tavolo
BENI CONSUMABILI E INCONSUMABILI
BENI CONSUMABILI : Beni suscettibili di sola utilizzazione perché si distruggono nella loro
essenza economica, quando vengono usati o il loro uso ne implica l’alienazione (denaro)
BENI INCONSUMABILI: Possono essere usati ripetutamente anche se l’uso con il tempo può
deteriorarli. Alcuni rapporti giuridici possono aver per oggetto soltanto beni INCONSUMABILI
come il caso dell’usufrutto e del comodato
BENI FRUTTIFERI E INFRUTTIFERI
Il bene produce un bene fruttifero o infruttifero
I frutti sono parti staccate da una cosa, della quale costituiscono il reddito normale
Sono FRUTTI NATURALI: I prodotti delle piante e degli animali e vengono considerati tali dopo
la separazione della cosa madre ( latte,lana..)
FRUTTI CIVILI: Le somme che si ricavano come interessi da una somma di denaro data a prestito
o come canone per locazione di un bene.
COSE SEMPLICI E COMPOSTE
COSE SEMPLICI: Unitarie per natura es pecora, o schiavo..
COSE COMPOSTE: Si dividono in due categorie:
Le cose frutto di un assemblaggio: casa, armadio, nave ecc..
Le cose frutto di un raggruppamento: operato dal diritto come le norme, leggi
IN BASE ALL’APPARTENENZA:
RES IN NOSTRO PATRIMONIO- EXTRA NOSTRUM PATRIMONIUM
RES IN NOSTRO PATRIMONIO: Quelle parti delle quali una persona ha la proprietà
RES EXTRA NOSTRUM PATRIMONIUM: Si trovano al di fuori del patrimonio di qualunque
soggetto e sono :
- Cose che non possono farne parte per loro natura, o particolare destinazione (res extra
commercium)- che si dividono a sua volta in
Res divini iuris ovvero dedicate alla divinità: templi, mura..
Res publicae cose pubbliche di proprietà del popolo romano: strade, fiumi, il foro ecc.. che
possono essere date in concessione a un privato
- Cose senza un proprietario in quanto abbandonate
- Cose che non sono mai stato oggetto di proprietà privata, come la cacciagione (res nullius:
cose di nessuno) RES COMMUNES OMNIUM
Cose comuni di tutti, lasciate al godimento di tutti gli esseri umani e vengono specificate la
giurista Marciano nell’aria, nell’acqua..
Azioni reali: pretendiamo che una cosa corporale sia nostra: verso tutti non solo verso qualcuno o
che ci competa qualcosa per diritto es. usofrutto
Azione negatoria: volere che il giudice dichiari sulla cosa di mia proprietà non gravano diritti reali
altrui
= diritto tutelato in personam: il convenuto deve cooperare per realizzare l’interesse attivo
In rem= invece il soggetto legittimato passivo è tenuto solo a non fare : che nessuno turbi il mio
diritto DIRITTI REALI
Dal latino res: cosa ovvero diritti soggettivi
a carattere assoluto (erga omnes) opponibili nei confronti di tutti . diritti che rispondono alla
funzione di attribuzione di beni a una persona imponendo a tutti i terzi il DOVERE NEGATIVO
di astenersi dal disturbare il titolare del diritto DIRITTI REALI IN REM
DIRITTI REALI ( assoluti, contenuto negativo, tipici) : Sono opponibili, erga omnes nei confronti
di tutti, il proprietario di un bene può pretendere da tutti il rispetto per il proprio diritto e pretendere
da tutti un dovere negativo, quello di astenersi da comportamenti che potrebbero turbare il
godimento del suo diritto
Secondo Gaio
È REALE l’azione: Quando pretendiamo che una cosa corporale sia nostra o che ci competa
qualcosa per diritto es. usufrutto, o un uso, o quando l’azione dell’avversario contrapposto è la
negatoria
//=
DIRITTI DI CREDITO: (Contenuto positivo, relativo, atipico)
A carattere relativo ( in personam) : quando impongono una collaborazione e un vincolo
obbligatorio fra + soggetti es. diritto di credito, costituito tra una persona titolare del diritto
(CREDITORE) e un soggetto passivo (DEBITORE) il quale è tenuto all’obbligo (LA
PRESTAZIONE)
Secondo Gaio è personale l’azione: con cui agiamo contro qualcuno che ci è obbligato per
contratto o per delitto, ossia quando pretendiamo di doversi dare fare effettuare una prestazione
In queste definizioni Gaio ci illustra come il diritto tutelato in personam implichi per un soggetto
passivo un obbligo, facere, funzionale a realizzare l’interesse soggettivo attivo.
Nei diritti tutelati da actio in rem il convenuto è tenuto ad un comportamento passivo , a non fare
nulla per ostacolare il diritto dell’attore.
RIPRENDENDO :
DIRITTI REALI o IUS IN REM: sono i diritti reali, si tratta di diritti soggettivi su una cosa, su
una res, caratterizzati dall’assolutezza ossia dal fatto di essere esperibili erga omnes (la
legittimazione passiva è assoluta, chiunque può essere legittimato passivo nei confronti di un’azione
reale, infatti nella formula della rei vindicatio non è indicato il convenuto segnano una esclusione
(posso escludere chiunque) i diritti reali sono opponibili nei confronti di tutti i consociati. È assoluto
un diritto che un soggetto vanta indifferentemente nei confronti di tutti.
DIRITTI OBBLIGATORI o ius in PERSONAM: da “Obligo”, “legare, vincolare, impegnare”
c’è un vincolo tra soggetti determinati, non c’è quella esperibilità erga omnes, sarà individuato un
soggetto determinato vincolato nei miei confronti. Sono obbligatori in quanto creano un vincolo tra
soggetti, si tratta dei diritti relativi o di credito, si esplicano in una relazione tra due o più soggetti
individuati dal vincolo creatosi tra loro impongono una collaborazione, nel momento in cui c’è un
vincolo, quel vincolo impone ai soggetti di collaborare tra di loro. Se stipuliamo un contratto di
compravendita, il compratore sarò obbligato a pagare e il venditore sarà obbligato a trasferirmi la
cosa. DIRITTO DI PROPRIETÁ: Primo diritto reale ad essere riconosciuto
Comporta per il titolare il pieno godimento delle cose, gli altri riconoscono l’assoluto godimento.
Dal GIURISTA CELSO ne ha dato la definizione: “è mio ciò che rimane nel mio patrimonio e
che ho diritto di rivendicare”
Oggi art 832 cc: Il proprietario ha il diritto di godere e disporre di cose in modo pieno ed esclusivo
entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi fissati dall’ordinamento.
Oggi il nostro ordinamento conosce dei limiti : (art 42 cc prevede la possibilità di espropriare il
bene per motivi di pubblica utilità salvo indennizzo).
Nel diritto romano si attribuisce un potere generale illimitato e onnicomprensivo e non conosceva
quindi ALCUNE LIMITAZIONE : proprietà illimitata ed esclusiva estesa anche ai suoi frutti
naturali e civili e pertinenze:
ART 820: distinzione tra frutti naturali e frutti civili ovvero corrispettivo di godimento
FRUTTI NATURALI : ciò che produce reddito di una cosa in modo diretto es. mele, legna, cave..
FRUTTI CIVILI: Quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento di altri es
interessi di un capitale, canone, corrispettivo delle locazioni
Es. Se io sono proprietario di una pecora, sarò sia proprietario della sua lana ma anche dell’agnello
della pecora
PERTINENZE: Le cose destinate in modo durevole a servizio di un’altra cosa e quindi il principio
è che al proprietario appartiene ciò che serve da mezzo per l’adempimento della funzione
economico-sociale della cosa. (es nel diritto arcaico se io cedevo un fondo agricolo con esso erano
ripresi gli strumenti che servivano alla coltivazione quindi animali, schiavi ecc..) ed è ancora così
rispecchiato all’art 817/818, infatti quando qualcuno compra casa di solito sono comprese alcune
pertinenze (garage,cantina, soffitta..) E impossibile elencare tutte le facoltà che spettano al
proprietario, così come determinare in modo rigoroso il contenuto del diritto.
PER I ROMANI IL DIRITTO DI PROPRIETÁ era dunque il Diritto di abusare e usare della cosa
propria ma non era ancora riconosciuto il DIVIETO DI ATTI EMULATIVI: Cioè quegli atti
compiuti esercitando il proprio diritto, ma che hanno come solo scopo nuocere il vicino.
ART 832 CC : Oggi è stato precisato che il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in
modo pieno ed esclusivo ma nei limiti ( ART 833 CC DIVIETO DI ATTI EMULATIVI)
( art 42 FUNZIONE SOCIALE DELLA PROPRIETÁ) e con l’osservanza degli obblighi
stabiliti dall’ordinamento giuridico
TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÁ
La tutela nel diritto romano si attua in primo luogo con la REI VINDICATIO utilizzato dal
proprietario che non abbia il possesso del bene contro il possessore. In età arcaica si svolge nella
forma legis actio sacramento in rem, caratterizzata da vindicatio e contravindicatio, e nel processo
formulare viene approntata l’apposita formula
La tutela oggi ART 948 CC AZIONE DI RIVENDICAZIONE: Il proprietario può rivendicare la
cosa da chiunque la possiede o detiene, la rivendicazione non si prescrive, salvo effetti dell’acquisto
della proprietà da parti di altri per usucapione.
ART 949 CC AZIONE NEGATORIA: Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di
diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne giudizio e può richiedere la
cessazione oltre la condanna di risarcimento del danno nel caso di molestie o turbative.
DIRITTI LIMITATI
Il diritto di proprietà può volontariamente autolimitarsi costituendo dei diritti reali limitati
Diritti di proprietà sono esclusivi ma non assoluti sono diritti reali limitati e parziali.
Il concorso di un soggetto in una situazione di appartenenza di una cosa per i romani comporta una
ripartizione di facoltà spettanti attraverso la costituzione dei diritti reali limitati