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PARTE QUINTA: I REATI TRIBUTARI

Capitolo 1: Introduzione

1. Reati tributari e reati finanziari

Nel linguaggio corrente si fa un uso spesso promiscuo dei termini finanziario e tributario, per cui al fine di delineare una esauriente nozione di reato tributario è necessario preliminarmente stabilire quale differenza intercorre fra essi: a tale proposito è opportuno chiarire che mentre l'aggettivo finanziario sta ad indicare ogni genere di provento economico che lo stato si procura per far fronte alle spese pubbliche (quale ne sia la fonte); il termine tributario pur coincidendo in parte con esso, ha un campo semantico più ristretto dal momento che viene utilizzato per connotare esclusivamente quella parte dell'attività finanziaria pubblica che ha per oggetto i tributi - da ciò si deduce che la categoria dei reati finanziari è necessariamente più ampia di quella dei reati tributari.

Aderendo ad un orientamento giurisprudenziale ormai

costante possiamo pertanto ritenere che:reati finanziari = debbano intendersi gli illeciti penali che hanno per oggetto il diritto soggettivo della pubblica• amministrazione ad una prestazione imposta al cittadino a favore dell'erario, ovverosia gli illeciti finalizzati a reprimere laviolazione dell'interesse fiscale dello stato che viene realizzato con l'istituzione di tributi diretti od indiretti;reati tributati = debbano intendersi gli illeciti penali specificatamente destinati a sanzionare la violazione di norme poste a• tutela dell'interesse dell'amministrazione finanziaria all'esercizio dei poteri di accertamento, controllo e riscossione deitributi, che spettano ad essa nello specifico campo delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.Una conferma dell'esattezza di tale assunto -cioè che l'ambito di operatività dei reati tributari è circoscritto ai soli tributi su indicati-si trae dal fatto

che per lunga e consolidata tradizione legislativa nel nostro sistema penale tributario sono stati contemplati soltanto reati in materia di imposte sui redditi ed IVA, mentre la tutela degli altri tributi minori è rimasta per lo più affidata a sanzioni di carattere amministrativo. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 74/2000 recante la "nuova disciplina" dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si può ormai affermare che i reati tributari costituiscono una categoria omogenea ed autonoma di illeciti e che ciò è dovuto proprio alla loro oggettiva peculiarità di essere posti a presidio delle due principali tipologie di imposte su cui si fonda il sistema tributario italiano. 1.1 Lineamenti generali del sistema penale tributario introdotto dal decreto Il decreto legislativo 74/2000 di riforma del sistema penale tributario, fu concepito proprio per ovviare alle conseguenze a dir

Poco soddisfacenti cui aveva dato luogo la legislazione previgente: la criminalizzazione da parte della legislazione previgente di comportamenti meramente formali e la proliferazione eccessiva di disposizioni penali tributarie speciali avevano infatti oberato gli uffici giudiziari di un enorme carico di procedimenti per reati scarsamente lesivi degli interessi dell'erario. Nel porre mano alla riforma il legislatore si è quindi trovato di fronte ad un dilemma dalla non facile risoluzione → da un lato dare concreta risposta all'ampia depenalizzazione nel campo dei reati tributari; dall'altro adottare una nuova strategia repressiva idonea a tutelare efficacemente l'interesse dell'erario: in ogni caso occorreva non ricadere nell'errore in cui era incorso il legislatore precedente di configurare come reati dei comportamenti meramente sintomatici di volontà evasiva, sanzionandosi con pene ispirate alla massima.

severità ma in concreto assai poco temibili. Nell'intento di conseguire questo duplice obiettivo il legislatore in sede di riforma del sistema penale tributario, ha abbandonato il criterio di anticipare la tutela degli interessi dell'erario al compimento di atti semplicemente prodromici all'evasione fondando il nuovo sistema repressivo sull'opposto principio di prevedere un ristretto numero di fattispecie - di natura esclusivamente delittuosa - caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, nonché di prevedere soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi. L'asse portante del rinnovato impianto repressivo è rappresentato da una triade di figure delittuose, tutte incentrate sulla dichiarazione annuale prevista ai fini delle imposte sui redditi o sul valore.aggiunto:
  • dichiarazione fraudolenta
  • dichiarazione infedele
  • omessa dichiarazione

Il delitto di dichiarazione fraudolenta è a sua volta scisso in due ipotesi distinte, corrispondenti a diverse modalità di condotta e cioè la dichiarazione fraudolenta "mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e la dichiarazione fraudolenta "mediante altri artifici"; queste fattispecie sono poi affiancate dalle tre distinte ipotesi collaterali contemplate nel capo II: emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

In ossequio alla direttiva di assumere come obiettivo quello di limitare la repressione penale ai soli fatti caratterizzati da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione, è stato tuttavia previsto che le suddette ipotesi siano

configurabili solo quando l'ammontare del imposta evasa o degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore a determinate soglie di punibilità (salvo quelle di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti).

1.2 Le modifiche introdotte dal decreto legge 138/2011

L'entrata in vigore del decreto legge 138/2011 (convertito in legge 148/2011) ha comportato una sostanziale riforma della disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA, applicabile soltanto successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e quindi ai reati commessi a decorrere dal 18 settembre 2011: non poteva essere diversamente, trattandosi di norme di minor favore per l'imputato che non possono quindi operare retroattivamente.

Nell'intento di contrastare il grave fenomeno dell'evasione le modifiche al sistema penale tributario di cui al già più volte richiamato decreto legislativo

74/2000 si sono orientate in tre diverse direzioni:

  1. inasprimento delle sanzioni
  2. limitazione all'accesso al patteggiamento
  3. allungamento dei termini di prescrizione dei reati tributari

Le tre diverse direzioni:

L'inasprimento delle sanzioni è stato realizzato con diverse modalità:

  • innanzitutto abbassando sensibilmente le soglie di punibilità previste per i delitti in materia di dichiarazione
  • poi in secondo luogo eliminando le ipotesi attenuate di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
  • ed inoltre con l'introduzione nell'articolo 12 di un comma II-bis nel quale si prevede l'inapplicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena in ordine a tutti i delitti in materia di dichiarazione nonché a quelli di emissione di fatture false ed occultamento o distruzione di documenti contabili, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta evasa sia
superiore al trenta per cento del volume d'affari; infine con la trasformazione dell'attenuante del pagamento del debito tributario da circostanza ad effetto speciale (comportante la diminuzione della pena fino alla metà) a normale circostanza attenuante per effetto della quale la pena prevista potesse essere diminuita soltanto fino ad un terzo. La modifica più sostanziale è però la previsione di una vistosa limitazione all'accesso al patteggiamento, applicabile a tutti i reati tributari e quindi non soltanto alle più gravi fattispecie di delitti in materia di dichiarazione, ma anche a quelle relative al mancato pagamento di imposte → la modifica è consistita nel permettere al contribuente/imputato di definire la propria posizione mediante patteggiamento soltanto a condizione che ricorra la circostanza attenuante dell'intervenuto pagamento del debito tributario. Il terzo livello di intervento ha infine avuto ad oggetto ilprolungamento dei termini di prescrizione per i reati in materia di dichiarazione, di emissione di fatture false e di occultamento o distruzione di documenti contabili i cui termini sono stati elevati di un terzo: ciò significa che tali reati si prescrivono non già nel termine ordinario di sei anni, bensì in quello più lungo di otto anni a decorrere dal momento di consumazione dei reati medesimi. 1.4 Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 158/2015 Il decreto legislativo 158/2015 di "revisione del sistema sanzionatorio penale tributario" emanato in attuazione della delega fiscale, ha da ultimo introdotto ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina dei reati tributari commessi a decorrere dal 22 ottobre 2015. Nella relazione illustrativa del decreto si dichiara apertamente che obiettivo del provvedimento è quello di ridurre l'area d'intervento della sanzione punitiva per eccellenza (quella penale) ai soli casi connotati da unparticolare disvalore giuridico, identificati in particolare nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori - oggettivamente e soggettivamente inesistenti - ritenuti insidiosi anche rispetto all'attività di controllo; precisando altresì che la riduzione delle fattispecie penali viene operata anche attraverso un ripensamento ed una rimodulazione delle soglie di punibilità nonché l'individuazione di nuove ipotesi di non punibilità. Di grande interesse è la valenza attribuita al comportamento del contribuente intenzionato a pagare - anche mediante rateizzazione - il debito tributario: ciò infatti comporta il duplice effetto di rendere inoperante la confisca per gli importi corrisposti e di beneficiare di un rinvio del dibattimento al fine di completare il pagamento; il legislatore non è invece intervenuto in alcun modo in ordine ai rapporti tra processo penale e procedimento amministrativo tributario, lasciando quindi.nti falsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 74/2000, che prevede la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 2.000 a 10.000 euro.3. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale, che prevede la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 2.000 a 10.000 euro.4. Riciclaggio, ai sensi dell'art. 648-bis del Codice Penale, che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro.5. Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, ai sensi dell'art. 416-bis del Codice Penale, che prevede la pena della reclusione da 5 a 10 anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
66 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Eleo02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Monaco Lucio.