Estratto del documento

Prof.ssa Marina Frunzio

DIRITTO ROMANO

(prima chiamato

FONDAMENTI DEL

DIRITTO EUROPEO)

Riassunto del corso Diritto Romano tenuto dalla Prof.ssa Frunzio con spiegazione tratta

da lezioni del corso e manuale M. Marrone, Manuale di diritto privato romano,

Giappichelli, Torino

autrice

MaryStella Zito Pag. 1 di 51

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DIRITTO ROMANO - FONDAMENTI DEL

DIRITTO EUROPEO

Le radici del sistema giuridico continentale

Quando trattiamo dei fondamenti del diritto europeo, facciamo riferimento intrinseco al diritto romano,

inteso come radice comune e universale della cultura giuridica del continente, che costituisce il basamento

dogmatico su cui si poggiano e si sono evoluti i moderni ordinamenti giuridici europei.

L'estensione dell'influenza romana nel mondo

I Romani hanno esercitato la loro egemonia su territori che avrebbero successivamente formato l'identità

dell'Europa: l'Impero si estendeva infatti con una capillarità impressionante, dalle Colonne d'Ercole in

territorio iberico fino a lambire le regioni dell'Estremo Oriente e i confini con la Cina.

Numerosi sistemi legali odierni, come quelli in Africa, Pakistan o Afghanistan, conservano tracce o si

basano su istituti di derivazione romanistica, in quanto appartenenti a province o aree di influenza che

gravitavano sotto l'autorità imperiale.

Il contesto storico e la figura di Cristo

La nascita di Cristo in Palestina si colloca geograficamente nell'attuale Medio Oriente, ovvero in Asia, e

avviene storicamente nel pieno della dominazione imperiale romana, durante la quale Ponzio Pilato

esercitava le funzioni di governatore della provincia.

In quel contesto territoriale operavano sinergicamente le autorità locali e i magistrati che agivano in veste

di rappresentanti formali della giurisdizione romana.

La politica di integrazione e il rispetto delle tradizioni

L'approccio dei Romani verso i popoli conquistati era caratterizzato dal rispetto delle consuetudini e delle

tradizioni locali, una strategia di integrazione che si differenziava dal modello greco; i Romani sceglievano

di lasciare inalterate lingue e tradizioni, prevenendo così le insurrezioni poiché le popolazioni sottomesse

mantenevano la percezione di non essere completamente dominate.

Nonostante questa tolleranza formale, è bene precisare che tali popolazioni erano prive di una reale

autonomia politica rispetto alla volontà di Roma. Il processo e la morte di Cristo vennero ratificati per

volontà del popolo stesso, come dimostra il gesto simbolico di Ponzio Pilato che "si lava le mani" per

declinare la responsabilità diretta.

Il binomio del potere: Iura et Arma

I Romani furono una potenza guerriera e politica dai due volti, una dualità istituzionalizzata e celebrata

secoli dopo dall'imperatore Giustiniano I, il quale, nel definire i pilastri della romanità, affermò che essa si

fonda indissolubilmente su IURA ET ARMA, ovvero sul diritto e sulle armi.

Essi non furono soltanto conquistatori militari, ma soprattutto i raffinati artefici che hanno elaborato e

creato il diritto come scienza autonoma. Questo popolo manifestò sin dalle origini uno strategico senso di

organizzazione giuridica, volto alla gestione complessa della convivenza sociale.

La fondazione di Roma e la geografia strategica

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Nel 754 a.C. avviene la fondazione di Roma (VIII secolo a.C.), in una posizione geografica strategica

nella valle del Tevere e protetta dai sette colli: la presenza dell'acqua favoriva la produzione, mentre le

alture garantivano la difesa militare.

Il primo nucleo insediativo sorse presso l'Isola Tiberina, punto nevralgico dove i commerci fiorivano

grazie alla navigabilità del Tevere, che collegava direttamente la città a Ostia: tramite le navi era possibile

giungere dall'Oriente fino alla foce, per poi risalire il fiume e approdare nel cuore di Roma.

Il ritardo storico e l'evoluzione millenaria

Roma viene fondata cronologicamente "tardi" rispetto a civiltà già mature come quella greca, egizia, azteca

o etrusca: sotto questo profilo, la nascita di Roma appare come un evento "recente".

Dalla sua fondazione fino alla caduta formale avvenuta dopo quattordici secoli, nel 395 d.C., si assiste alla

conquista del mondo allora conosciuto e alla contestuale creazione di un'organizzazione giuridica. In

questo processo, i Romani trassero fecondi spunti dalla civiltà greca, già presente nella Magna Grecia.

La natura dinamica del Diritto

Il pensiero romano si orientò immediatamente verso l'organizzazione e la convivenza civile, traducendo

tale esigenza nella capacità di dare regole certe e condivise.

Il diritto deve essere inteso come un concetto dinamico che cambia nei secoli: esso rappresenta l'insieme

di regole e norme che hanno vigore in un determinato periodo storico e in uno specifico luogo.

Il concetto di misura e il confine sociale

La funzione del diritto è quella di regolamentare la vita: esso è un elemento necessario poiché,

richiamando concetti filosofici, occorre una mediocritas, ovvero una misura o un confine alla vita.

Ogni civiltà, per progredire, postula necessariamente una misura, che è appunto il diritto, il quale varia

costantemente nel tempo e nello spazio.

Il mito di Romolo e la sacralità della proprietà

Il mito di Romolo e Remo narra della suddivisione dei confini: quando Remo oltrepassa il limite stabilito,

Romolo lo uccide non solo per gelosia, ma per sanzionare la violazione della proprietà privata,

oltraggiando il confine ideale tra ciò che è "mio" e ciò che è "tuo".

Senza il rispetto della misura e del limite, la società viene distrutta: i Romani eccelsero perché furono i

primi a delimitare i confini della libertà individuale, creando le limitazioni necessarie a garantire la vita di

una società. Romolo appare dunque come il "re della giustizia" e il tema della PROPRIETÀ si conferma

come la base su cui si costruisce giuridicamente la società.

Il concetto moderno di proprietà e l'espropriazione

Nel nostro ordinamento attuale, siamo consapevoli dell'esistenza di una proprietà pubblica e del fatto che

lo Stato goda del potere di prevalere sul bene individuale attraverso l'istituto dell'espropriazione per

pubblica utilità.

Per esemplificare questa dinamica, si consideri una zona rurale caratterizzata da campi coltivati, dove nel

mezzo viene realizzata una strada: è evidente che originariamente tale infrastruttura non fosse presente. In

questo caso, lo Stato ha sottratto una porzione di quei terreni ai contadini, corrispondendo loro un

indennizzo economico, al fine di costruire un'opera destinata al beneficio della collettività. Sebbene per i

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proprietari possa esservi un relativo vantaggio monetario, l'atto configura comunque una perdita

patrimoniale e, tecnicamente, una forma di lesione della proprietà privata.

La sacralità della proprietà nel mondo romano —

A differenza della concezione moderna, per la quale la proprietà non è intoccabile, nel mondo romano

specialmente nelle fasi arcaiche questo istituto assumeva la massima pienezza di valore e una profonda

importanza sacrale: la distinzione tra "ciò che è mio e ciò che è tuo" era netta e assoluta.

Molte città di fondazione o influenza romana, come Napoli, mostrano ancora oggi una divisione urbanistica

basata su assi verticali e orizzontali, i cardi e i decumani (si pensi al decumano di Spaccanapoli); questa

struttura derivava dalla suddivisione del terreno in appezzamenti quadrangolari su cui si insediavano le

singole famiglie. Per garantire la mobilità senza violare i confini delle proprietà altrui, questi quadrati erano

collegati da piccole strade che, giuridicamente, erano considerate proprietà di nessuno, fungendo da spazi

di transito neutri.

La tutela della proprietà e la disciplina del furto

Il furto rappresenta il reato che si oggettiva ogni qualvolta venga lesa la proprietà privata, ponendosi

storicamente come uno dei primi illeciti sanzionati, sebbene il termine "reato" appartenga propriamente alla

terminologia penalistica moderna.

La disciplina arcaica del furto era estremamente rigorosa e prevedeva la legittima uccisione di chiunque

violasse la proprietà durante le ore notturne. Questa distinzione temporale è significativa: allora come oggi,

l'agire di notte determina una condizione di maggiore fragilità per il soggetto leso. Non è un caso che una

recente sentenza della Corte di Cassazione abbia ripreso concetti analoghi a quelli romanistici,

convalidando il principio della legittima difesa qualora l'intrusione del ladro avvenga di notte.

Diritto di credito e distinzioni giuridiche

Accanto alla proprietà si colloca il diritto di credito: se io presto del denaro, sorge il diritto di ottenerne la

restituzione entro una data prestabilita. Qualora il debitore sia inadempiente, posso citarlo in giudizio

rivolgendomi alle autorità competenti; si apre così un processo per violazione del diritto di credito,

finalizzato al recupero della quota erogata.

Esistono dunque realtà giuridiche dai confini ampi e assoluti, come la proprietà, ma anche diritti relativi

che sono esercitabili esclusivamente in singole e determinate situazioni intersoggettive.

La transizione dalla relazione umana al rapporto giuridico

La nostra esistenza si fonda sulle relazioni, che possono essere di due tipi: umane o giuridiche. Una

relazione umana si ha, ad esempio, quando Tizio parla con Caio; tuttavia, se Tizio nel corso della

conversazione inizia a percuotere Caio, interviene il diritto per disciplinare la fattispecie. In quel momento,

la relazione muta la sua natura da puramente umana a giuridica.

Nei rapporti giuridici la dottrina fornisce una definizione chiara: un rapporto giuridico è ogni relazione

umana che risulta interessante per il diritto, ovvero che è prevista e disciplinata dalle norme

dell'ordinamento.

Tipologie di rapporto: il rapporto giuridico assoluto

Il diritto classifica tre diverse tipologie di rapporto, tra cui spicca il rapporto giuridico assoluto. Esso si

configura come una relazione intercorrente tra uno o più soggetti attivi determinati e una platea di

soggetti passivi indeterminati. Pag. 4 di 51

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In questa dinamica, la parte attiva è il titolare del diritto che ne trae godimento, mentre la parte passiva è

rappresentata da chi deve sopportare l'esercizio di tale diritto. L'esempio paradigmatico di rapporto

giuridico assoluto è la PROPRIETÀ.

L'efficacia "erga omnes" del diritto assoluto

Nel caso della proprietà, il proprietario è il soggetto determinato attivo, in quanto l'identità del titolare è

certa e definita. Al contrario, il soggetto passivo è indeterminato: il diritto si rivolge nei confronti di

chiunque.

Ciò significa che tutti indistintamente devono rispettare il mio diritto di proprietà, e chiunque violi

tale dovere ne subirà le conseguenze sanzionatorie. Il rapporto giuridico assoluto si rivolge dunque in senso

totale alla collettività (ad esempio: nessuno può sottrarmi il telefono); coerentemente con questo principio,

nemmeno Remo poteva esimersi dal rispettare il confine tracciato da Romolo, poiché nel diritto assoluto i

soggetti passivi sono la totalità dei consociati.

Il rapporto giuridico relativo

Il rapporto giuridico relativo si configura come quella relazione intercorrente tra due o più soggetti attivi

determinati e due o più soggetti passivi parimenti determinati. A differenza del rapporto assoluto, qui il

vincolo non si rivolge alla collettività indistinta, ma a individui specifici e già individuati fin dal sorgere del

rapporto.

Un esempio lampante è offerto dal diritto di credito: se io presto una somma di denaro e ne pretendo la

restituzione, vanto un diritto di credito e agisco come soggetto determinato e attivo. In questo scenario, il

soggetto passivo non è "chiunque", ma è il debitore, ovvero un soggetto noto e determinato; il diritto può

essere esercitato esclusivamente nei suoi confronti, rendendo la pretesa giuridica relativa a quella specifica

persona.

Il rapporto giuridico assoluto in senso improprio

Il rapporto giuridico assoluto in senso improprio rappresenta una categoria intermedia: si tratta di una

relazione che intercorre tra soggetti attivi e passivi entrambi determinati, ma in cui il soggetto attivo gode

di una tutela di carattere assoluto, analoga a quella prevista per la proprietà.

Storicamente, Roma conobbe inizialmente solo il diritto assoluto di proprietà e la sanzione per la sua

violazione, ovvero il furto; solo con l'evoluzione dei commerci e l'importanza crescente dei prestiti sorsero

i rapporti relativi, tipici di una società più progredita. Un esempio di questa categoria ibrida è il diritto di

usufrutto: sebbene la sua struttura sembri quella di un rapporto relativo (intercorre tra persone precise), la

posizione del titolare è talmente forte da estendersi potenzialmente verso tutti.

Dinamiche e vantaggi nell'usufrutto

Nell'assoluto in senso improprio troviamo due figure chiave: la parte attiva, ovvero l'usufruttuario, e la

parte passiva, rappresentata dal nudo proprietario. Si immagini un proprietario che, pur non volendo

alienare definitivamente il proprio terreno, decida di farne godere un altro soggetto: l'usufruttuario ha il

vantaggio di usare il bene e percepirne i frutti, mentre il nudo proprietario conserva il titolo senza l'onere

della gestione diretta.

In questa situazione, il proprietario vanta un titolo "svuotato", godendo del bene in modo inferiore rispetto

all'usufruttuario. Quest'ultimo, infatti, gode di una tutela maggiore: sebbene il rapporto nasca tra due

soggetti determinati, l'usufruttuario può difendere la propria posizione contro chiunque turbi il suo diritto o

rubi i frutti, disponendo di un'azione processuale analoga a quella del proprietario.

Origine storica della "similproprietà" Pag. 5 di 51

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L'usufrutto è definito assoluto in senso improprio perché il titolare vanta una pienezza di posizione simile

a quella del diritto assoluto, pur muovendosi in una cornice relazionale. Quando questo istituto sorse, Roma

non aveva ancora sviluppato pienamente la dottrina dei rapporti di credito; pertanto, l'usufrutto veniva

percepito e disciplinato come una sorta di similproprietà, una proiezione del potere assoluto su un bene

altrui.

Distinzione tra Diritto Pubblico e Diritto Privato

Un passaggio fondamentale nella scienza giuridica è la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato (o

civile). Il diritto pubblico comprende l'insieme di norme che riguardano la collettività e la tutela

dell'interesse generale; ne sono un esempio le leggi che disciplinano le relazioni tra enti pubblici, come i

rapporti tra la regione Marche e la regione Lazio.

Il diritto privato (dal latino civis, il singolo cittadino), invece, regola le relazioni che riguardano l'interesse

dei singoli individui nelle loro dinamiche quotidiane. Un esempio classico è il contratto di compravendita:

se un cittadino vende una casa a un acquirente, l'operazione ricade interamente nell'alveo del diritto privato,

poiché coinvolge interessi particolari.

La nascita privatistica del diritto romano

È interessante notare che il diritto romano non nasce originariamente come diritto pubblico: nelle fasi

arcaiche non esisteva ancora una struttura statale definita e le regole venivano stabilite direttamente tra

singoli privati. La prima idea di Stato e di interesse pubblico fu dunque un'evoluzione successiva rispetto

al nucleo originario delle norme civili.

L'oggetto del diritto privato e l'arco temporale romanistico

Il diritto privato si focalizza sullo studio delle sfere di appartenenza, analizzando nel dettaglio i rapporti di

credito, le dinamiche familiari e le successioni a causa di morte che intercorrono tra i singoli privati. Tutto

questo complesso di norme e le relative liti giudiziarie che ne scaturiscono devono essere analizzati

seguendo un percorso storico che si snoda per quattordici secoli, osservando l'evoluzione giuridica

avvenuta tra il 754 a.C. e il 395 d.C.

Il criterio di divisione costituzionale

Per comprendere l'evoluzione di Roma, ci avvaliamo di due criteri fondamentali, il primo dei quali è il

criterio costituzionale. Questo approccio suddivide la storia romana in quattro grandi fasi politiche: la

monarchia, la repubblica, il principato e il dominato.

Dalla monarchia alla nascita della Res Publica

La monarchia rappresenta la fase embrionale della fondazione di Roma, caratterizzata dalla presenza dei

sovrani al vertice del potere. La tradizione ricorda i sette Re di Roma, un periodo che si conclude con

Tarquinio il Superbo, il cui governo dispotico instaurò un clima di disordine e tumulti. Nel IV secolo

a.C., il popolo, ormai esausto, organizzò una congiura che portò all'espulsione dei re etruschi e alla nascita

della Repubblica.

Il termine "Repubblica" deriva dall'unione di RES (cosa, affare, questione) e PUBLICA: esso indica

formalmente che la gestione del governo appartiene al popolo tutto. Mentre la nostra repubblica moderna

si basa sulla democrazia rappresentativa dèmos cràtos, ovvero potere del popolo), la repubblica romana era

segnata da profonde disuguaglianze sociali tra i ceti abbienti e i meno abbienti; pertanto, il termine va

inteso più come "fine del potere regio" che come democrazia in senso assoluto.

L'ascesa di Ottaviano Augusto e il Principato Pag. 6 di 51

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Il periodo repubblicano si concluse nel I secolo a.C. a causa di logoranti guerre civili che gettarono Roma

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stellina290702 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Frunzio Marina.
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