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CITTADINI E STRANIERI

La cittadinanza romana era il secondo requisito, dopo la libertà, per poter essere pienamente titolari di situazioni giuridiche. Ciò però non significa che gli stranieri fossero privi di qualsiasi diritto e paricati quindi agli schiavi o che fossero esposti a essere catturati e ridotti in schiavitù.

Bisogna distinguere "stranieri" da "nemici". Hostis = straniero, non equivaleva a "nemico". Gli stranieri non erano destinatari dei precetti dell'autentico diritto romano e non potevano nemmeno valersi dei tipici mezzi di tutela propri dei cittadini, le legis actio. Accadeva solo che occasionalmente leggi fossero riferite anche ad essi.

Una protezione più specifica, che consentisse loro un prolungato soggiorno in un territorio romano, poteva essere conferita agli stranieri o da clausole di un foedus (trattato) eventualmente concluso, fra la comunità e Roma, o per effetto dell'hospitatum.

concesso da Roma un'altracomunità o un singolo straniero. E si comportavano il diritto di soggiornare in territorio romano, diricevere erogazioni in denaro in natura, di essere assistito in eventuali liti.fi ff ffi fl fi ff fi ff fi fi fi27 Davide Romano2022-2023Mancanza di clausole favorevoli lo straniero poteva fare appello al potere protettivo di un patronusdivenendo però suo cliente quindi in uno stato di soggezione e di dipendenza rispetto lui.CONDIZIONE DEI LATINIUna posizione più favorevole fra i non romani era occupata dai latini, i quali costituirono a lungocon i romani la Lega Latina, fondata sulla comunanza di stirpe e di culto e divenuta una specie diunità federale.Le singole comunità latine, Roma compresa, rimanevano indipendenti col proprio governo, diritto,religione e esercito ma nel contempo svolgevano insieme varie attività di carattere religioso,politico, militare.I Latini avevano in Roma uno statuto speciale, come iromani l'avevano nelle singole comunità latine. Questo statuto comprendeva: - Il diritto di trasferirsi a Roma, assumendo la cittadinanza romana (ius migrandi) - Votare nei comizi se il Latino si trovasse a Roma il giorno delle votazioni (ius suffragii) - Compiere atti traslativi e forse contrattuali regolati dal diritto romano (ius commercii) - Contrarre un valido matrimonio con un Romano/a (ius conubii) Il ius commerci non era genericamente il diritto di commerciare, bensì la capacità di compiere validamente atti di trasferimento, in particolare quello chiamato mancipatio che serviva per le res mancipi, considerati le più importanti. Deve sottolinearsi che il latino munito di commercium, compiendo un simile atto, poteva farlo giudicare valido a Roma, ma non diveniva titolare dello stesso diritto di cui sarebbe divenuto titolare un Romano. Ad esempio con ius conubii -> un latino poteva sposare una Romana ma non avrebbe direttamente acquistato su di

lei i poteri assegnati al marito romano cioè acquisire direttamente oin capo ad un anno la mancipatio sulla moglie.Lo statuto speciale poteva essere accordato a non latini, cioè a singoli stranieri e singolecomunità straniere.

ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA ROMANA

ACQUISTO:

  • Per nascita —> già nelle Istituzioni di Gaio vigevano le regole riferite di distinzione da iustum matrimonium e nascita fuori dal matrimonio:
    • Nel primo caso : Il nato era cittadino romano, se il padre aveva la cittadinanza romana al momento del concepimento, qualunque fosse la cittadinanza della madre
    • Nel secondo caso: Il nato era cittadino romano, se tale era la madre al momento della nascita, mentre la cittadinanza del padre naturale, anche se noto, non contava.
  • La cittadinanza poteva essere conferita a uno straniero o a una comunità straniera, durante il regnum con una disposizione del re
  • In caso di annessione di un territorio conquistato —>
l’annessione rendeva ager romanous tale territorio e conferiva ai suoi abitanti la cittadinanza romana—> vi furono però casi in cui comunità annesse fossero lasciate autonome e i cui abitanti erano privati dei diritti politici dei cittadini, in particolare ius su ragii: si trattava di una semi-cittadinanza. Intanto Roma aveva cominciato a praticare un’altro sistema di ordinamento dei territori conquistati lasciava indipendenti le comunità vinte e le vincolava a se con un fodeus, cioè a condizioni diseguali—> gli abitanti conservavano così la loro cittadinanza. Nei territori conquistati vennero frequentemente fondate coloniae di Romania di Latini, le prime per lo più lungo le coste e a fini militari, le seconde nei territori conquistati dall’esercito della lega latina, per lo più a scopi di sviluppo economico. La cittadinanza romana si perdeva:ff fi ff28 Davide Romano2022-2023- come conseguenza della perditadella libertà- senza che si perdesse la libertà, se si acquistava un'altra cittadinanza- A seguito della pronunzia comiziale "interdictio aqua et igni" a carico di un condannato a mortein precedenza fuggito da Roma- Con la partecipazione di un romano ad una colonia latina SEZIONE III LA POSIZIONE NELLA FAMILIA Segni cati di famiglia Terzo status rilevante per la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche era lo statusfamiliae, ossia la posizione che si aveva nella famiglia. La sola esistenza di questo status e la sua influenza sulla capacità bastano a dimostrare quanto fosse grande l'importanza della familia nella società romana. Il termine familia assume nelle fonti vari significati connessi ma distinti- familia poteva indicare il patrimonio familiare come oggetto di successione dopo la morte del pater familias che ne era titolare.- Familia poteva indicare il complesso degli schiavi facenti capo a una familia servorumsigni cati più importanti, probabilmente anche i più antichi, si riferiscono invece a gruppi di persone unite fra loro da vincoli di parentele. La parentela che veniva presa in considerazione dal punto di vista giuridico era quella chiamata adgnatio, agnazione. Iva tutti coloro che erano attualmente sottoposti a un comune pater familias entro il limite del 6° o 7° grado. La parentela poteva essere: - in linea retta -> sei univa gli ascendenti e discendenti (rispetto al pater familia, il glio era adgnatus di 1° grado, il nipote di 2°...) - In linea collaterale: sì sussisteva tra persone che non discendevano l'uno dall'altro e i gradi quindi corrispondevano alla somma delle generazioni (i fratelli tra loro adgnati di 2° grado, zio e nipote di 3°) Per essere sottoposti a un comune pater familias o avere un capostipite comune occorreva che la parentela passasse attraverso gli uomini. L'adgnatio era dunque parentela in

Linea maschile: néessa esigeva il vincolo di sangue. Differenza tra adunato e cognato. Adgnato: erano uniti dal vincolo di sangue e quindi erano anche tra loro congnati. Cognati: coloro che sono entrati nella famiglia erano i parenti di sangue in linea femminile, compresi nati fuori dal matrimonio (nel periodo antico tale parentela non aveva però rilevanza giuridica).

FAMIGLIA IN SENSO STRETTO E FAMIGLIA AGNATIZIA

I gruppi di parenti costituenti una famiglia potevano essere di due tipi:

  • Familia proprio iure —> composta dal pater familias e da tutte le persone sottoposte in modo attuale al suo potere
  • Familia communi iure composta di tutti gli adgnati entro il predetto 6° e 7° grado —> viene chiamata anche famiglia agnatizia o grande famiglia

Molti romani ritengono che nel periodo antico la famiglia agnatizia sia stata l'autentica famiglia, essendo dotata dei caratteri delle prerogative che più recentemente si riscontrarono nella famiglia proprio.

iure.Essa avrebbe un capo ( pater familia) , il quale non sarebbe stato il più anziano ascendentecomune, bensì uno fra gli agnati scelto in un particolare modo.I modi in cui un simile capo avrebbe potuto essere scelto sono essenzialmente due:

  1. la primogenitura tra gli agnati del grado più vicino al precedente Pater famiglia defunto
  2. Il testamento—> teoria di Pietro Bonfante, secondo la quale la famiglia sarebbe stato unorganismo politico, aventi funzioni in qualche modo natura analoghe a quelle di uno Stato.ff fi fi fl fi fi29 Davide Romano2022-2023

Non può negarsi il valore suggestivo di questa teoria in genere delle ipotesi secondo cui lafamiglia notizia, comprendente tutti i parenti linea maschile entro un dato grado, sarebbe stataautentica famiglia del periodo antico e avrebbe avuto struttura autocratica, essendo accentratasotto un unico Pater famiglia.Benché ridimensionata nel mondo era visto, la famiglia romana era pur sempre una

L'idea che fosse anche un organismo politico accettabile purché si precisi che non si trattava di un organismo di tipo statale, tra la famiglia e Stato le differenze erano profonde.

La patria potestasLa struttura autorizzata dalla famiglia trova la sua migliore espressione del potere del paterfamilias su tutti i componenti del gruppo. Questi erano quali cati alieni iuris, ossia sottoposti al potere altrui, mentre sui iuris era chi non era sottoposto a tale potere quindi essenzialmente il pater familias.

Fra gli alieni iuris vengo anzitutto preso in considerazione i discendenti, il potere su di essi ha chiamato patria potestas. Essa non soltanto permetteva di impartire sottoposti qualsiasi ordine, ma soprattutto di disporre di essi,

Sia materialmente sia giuridicamente. Il pater familia poteva infatti venderli a titolo definitivo o a scopo di garanzia, potevano raccoglierli nella famiglia ma esporli, poteva infliggere loro qualunque pena corporale e al limite ucciderli. All'assolutezza del potere del pater faceva riscontro l'assenza di diritti dei lii. Assenza non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti dei terzi. In particolare i lii non potevano essere titolari di situazioni giuridiche nel campo del diritto privato. La struttura autocratica interna della famiglia trovava il suo puntuale riflesso nel diritto privato della civitas, che conosceva come possibile titolare di situazioni giuridiche attinenti all'interessi del gruppo familiare unicamente il pater familia. Tale struttura autocratica non ebbe invece rilevanza nel diritto pubblico, poiché anche i lii familiae risultano ammessi a fare parte dei comizi, a rivestire magistrature e a essere senatori.

NASCITA

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A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RomanoDavide di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni e storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Liva Stefano.