Anteprima
Vedrai una selezione di 16 pagine su 74
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 1 Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 2
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 6
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 11
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 16
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 21
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 26
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 31
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 36
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 41
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 46
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 51
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 56
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 61
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 66
Anteprima di 16 pagg. su 74.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto romano del cibo, Prof. Fargnoli Iole, libro consigliato I piaceri della tavola in Roma antica, Iole Fargnoli Pag. 71
1 su 74
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

K. MART. ROMAE RUSTICO ET AQUILINO CONSS.

Se avrai dimostrato al giudice competente che il bambino, che tu dici essere nato da

Claudio, è «effettivamente> suo figlio, il giudice gli ordinerà di prestare gli alimenti al figlio

sulla base delle sue sostanze. Valuterà anche se il figlio debba essere cresciuto presso di lui.

Nel provvedimento tale obbligo viene configurato a carico di un certo Claudio, è da

ritenersi che si fosse tenuti a prestare gli alimenti anche nei confronti dei figli

naturali.

3. Contenuto analogo ha una successiva costituzione di Severo e Caracalla del 197:

C. 5.25.4: SEVERUS ET ANTONINUS AA. SABINO. Si patrem tuum officio debito

promerueris, paternam pietatem tibi non denegabit. quod si sponte non fecerit, aditus

compe-tens index alimenta pro modo facultatium praestari tibi

iubebit. quod si patrem se negabit, quaestionem istam in primis idem iudex examinabi. PP.

NON. FEBR. LATERA-NO ET RUFINO CONSS.

Se avrai meritato verso tuo padre gli obblighi dovuti, questo non ti negherà il suo affetto

paterno. Se non lo facesse di sua iniziativa, il giudice competente da te adito gli ordinerà di

prestarti gli alimenti secondo le sue sostanze. Se dovesse mettere in dubbio la sua paternità,

il giudice esaminerà in un primo momento questa questione.

Il provvedimento delinea lo stesso obbligo a favore del figlio in condizione che

officio debito nei confronti del padre. La tutela della

quest’ultimo si fosse comportato cognitio extra ordinem.

pretesa rientrava nella nuova forma di processo, la

È possibile che il primo obbligo alimentare nacque tra patrono e liberto: Modestino (III sec.

libro singulare de manumissionibus,

d.C.) in lo riconduce alla lex Aelia Sentia. In caso di

violazione di tale obbligo, il patrono perdeva il diritto alla prestazione delle opere del

liberto a suo favore. Sembra poi risalire all’età di Vespasiano (69-79) l’obbligo alimentare

senatoconsulto Plancianum,

tra consanguinei previsto dal per cui la donna, divorziata da un

cittadino romano, poteva obbligare l’ex marito a nutrire e educare il figlio con lui

concepito.

L’istituzionalizzazione dell’obbligo di prestare gli alimenti ai congiunti in difficoltà si ebbe

solo con Giustiniano, purché sussistettero due presupposti oggettivi:

- Capacità patrimoniale dell’alimentante

- Stato di bisogno dell’alimentando

8. Freschezza del cibo e tecniche di conservazione

Nel mondo antico non c’erano le cognizioni attuali in materia alimentare, che si

concretizzano nella pretesa che il cibo abbia alcune imprescindibili caratteristiche:

- Freschezza

- Provenienza tracciata

A tali cognizioni è conseguita la configurazione di un diritto all’alimentazione sana, la cui

tutela è stata garantita dalla più recente legislazione comunitaria e dal regolamento n.

178/2002. Art. 1, con la finalità di “garantire un livello elevato di tutela della salute umana

e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti”, la normativa all’art. 2 definisce

l’alimento e prevede meticolose regole di prevenzione, obbligando gli Stati membri a

dotarsi di “sanzioni effettive e dissuasive” (art. 17).

Per tutelare gli interessi dei consumatori, sono da sanzionare pratiche fraudolente o

ingannevoli, adulterazione di alimenti e ogni altra prassi in grado di indurre in errore il

(art. 8).

consumatore

L’alimentazione è fondamentale per la salute: il diritto a un’alimentazione sana è oggi

È chiamato ‘diritto della quarta generazione’ e come il

riconosciuto come diritto sociale.

diritto dell’ambiente, costituisce un diritto per il cui godimento non è sufficiente

l’astensione dei terzi, ma è necessaria la cooperazione dello Stato o di un organismo

comunitario.

I Romani non conoscevano le sofisticate tecniche e i mezzi di refrigerazione di cui oggi

disponiamo, ma conoscevano varie modalità di conservazione del cibo.

sale era molto diffuso ma allo stesso tempo costoso per il lungo procedimento necessario

Il

alla sua lavorazione. Plauto lascia intendere che i vecchi avari lo tenevano sotto chiave per

non darlo ai servi. Sotto sale venivano essiccate la carne di maiale e il pesce; veniva

aggiunto al vino e all’olio affinché quest’ultimo non si ispessisse e si conservasse più a

lungo senza divenire rancido.

Nelle zone fredde, d’inverno, si sfruttava la neve a scopo di conservazione dei cibi; bene di

pregio, utilizzato anche per presentare i piatti o raffreddare e al contempo allungare il

vino. Si presume un costo molto elevato della neve, non solo perché soprattutto nelle zone

meridionali era difficile da procurare, ma anche perché doveva essere portata all’ultimo

momento per evitare che si sciogliesse.

Metodo alternativo ed efficacie di conservazione era la salamoia. Frequenti erano le

salgama salsamenta,

o da cui deriva il termine italiano

conserve di tale liquido, in latino

‘salsamenteria’. Columella racconta di una tecnica sofisticata di conservazione delle

cipolle: venivano fatte seccare al sole, poi sistemate all’ombra, in recipienti coperti da timo

e origano e riempiti di aceto e salamoia. La salamoia veniva utilizzata non solo per

conservare verdure e pesci, ma anche per la frutta, ad esempio pesche e albicocche.

Un altro metodo di conservazione della carne consisteva nella bollitura: si otteneva il

brodo e la carne così cucinata restava commestibile per una settimana.

Cibo frequente, soprattutto per i soldati in viaggio era il pan biscottato (bucellatum), per

fare in modo che si conservasse più a lungo, il pane veniva fatto cuocere due volte,

rimanendo così commestibile per mesi.

Problemi creava la conservazione del vino, la bevanda più diffusa nell’area mediterranea

(esso per le sue caratteristiche necessita di un luogo protetto con determinate condizioni

dolia

climatiche e fisiche). Spesso veniva conservato in (tini).

La caratteristica in tema di dolia è molto ampia, soprattutto in ragione di difetti che gli

stessi con i danni che ne potevano derivare.

Se i dolia locati erano difettosi, era a carico del locatore il rischio della fuoriuscita e

della conseguente perdita di vino:

D. 19.2.19.1 (Ulpianus 32 ad edictum):

Si quis dolia vitiosa ignarus locaverit, deinde vinum effluxerit, tenebitur in id quod interest

nec ignorantia eius erit excusata: et ita Cassius scripsit. aliter atque si saltum pascuum

locasti, in quo herba mala nascebatur: hic enim si pecora vel demortua sunt vel etiam

deteriora facta, quod interest praestabitur, si scisti, si ignorasti, pensionem non petes, et ita

Servio Labeoni Sabino placuit.

Se qualcuno, ignaro, avrà locato botti difettose e poi il vino sarà fuoriuscito, sarà tenuto nella

misura dell'interesse <del conduttore>, né verrà scusata la sua ignoranza; e così scrisse

Cassio. Diversamente <è> nel caso in cui hai locato un terreno da pascolo su cui cresceva

erba velenosa: infatti, in tal caso, se il bestiame è morto o anche se ha subito un danno, si

presterà ciò che corrisponde all’interesse <del conduttore>, se lo hai saputo; se <invece> non

lo sapevi, non richiederai il canone. E così sembrò bene a Servio, Labeone e Sabino.

Nel suo commentario all’editto Ulpiano riporta l’opinione del giurista Cassio in

merito al rischio del perimento della cosa locata.

- Se a essere locate erano botti difettose, il locatore rispondeva anche se

ignorava il difetto.

periculum

- La soluzione del a carico del locatore è diversa se, anziché il

perimento del vino, ci fosse stato il perimento del bestiame pascolato su un

terreno locato su cui cresceva erba velenosa: in questo caso il locatore

rispondeva solo se era a conoscenza della velenosità del foraggio.

dolia,

Accanto ai vi era una varietà di altri contenitori:

Amphorae

- Cuppae

- Cuppulae

- Utres

- Cullei

-

Questi cinque contenitori aggiuntivi vengono enumerati nel commentario ad Sabinum in

cui Ulpiano affronta l’interrogativo se nel legato al vino siano dovuti al beneficiario della

volontà testamentaria anche i contenitori.

D. 33.6.3.1 (Ulpianus 23 ad Sabinum):

Si vinum legatum sit, videamus, an cum vasis debeatur. et Celsus inquit vino legato, etiamsi non sit

legatum cum vasis, vasa quoque legata videri, non quia pars sunt vini vasa, quemadmodum

emblemata argenti (scyphorum forte vel speculi), sed quia credibile est mentem testantis eam esse, ut

voluerit accessioni esse vino amphoras: et sic, inquit, loquimur habere nos ampho-ras mille, ad

mensuram vini referentes. in doliis non puto verum, ut vino legato et dolia debeantur, maxime si

depressa in cella vinaria fuerint aut ea sunt, quae per magnitudinem difficile moventur. in cuppis

autem sive cuppulis puto admittendum et ea deberi, nisi pari modo immobiles in agro velut

instrumentum agri erant. vino legato utres non debebuntur: nec culleos quidem deberi dico.

Se è legato del vino, vediamo se sia dovuto assieme ai suoi contenitori. Celso dice che quando il vino è

legato, anche se non è legato con i contenitori, essi appaiono ugualmente es sere legati, non perché i

contenitori sono parti del vino, come per esempio gli ornamenti all'argento (così come deve essere per

le coppe o lo specchio), ma perché è verosimile che l'intenzione del testatore fosse quella di

considerare le anfore come fossero un' accessione al vino; e così, disse, noi parliamo di avere un

migliaio di anfore, riferendoci alla quantità di vino. Dove le botti sono interessate, io non penso che

sia vero che quando il vino sia legato, anche le botti siano dovute, specialmente se esse sono fissate

nella cella vinaria o sono difficili da spostare a causa della loro dimensione.

Tuttavia, nel caso di tini o tinozze, penso che debba ammettersi che esse sono pure dovute, a meno che

esse siano allo stesso modo inamovibilmente fissate al suolo così da essere un instrumentum della

terra. Quando il vino è legato, gli otri non saranno dovuti; io dico che non sono dovute neanche le

sacche di pelle.

Il giurista cita l’opinione di Celso, suo predecessore, che propende per il carattere

accessorio dei recipienti, anche

Dettagli
A.A. 2023-2024
74 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dilettalardieri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano del cibo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Fargnoli Iole.