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Principio di sussidiarietà orizzontale e gestione dell'interesse pubblico
Nella società ideale, secondo i principi del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1 legge 241/1990), l'interesse pubblico dovrebbe essere gestito dal privato, secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il compito dello Stato, quale regolatore della competizione virtuosa, è promuovere tale gestione privata quanto più possibile, al fine di amministrare meglio a un minor costo settori come la sanità, l'istruzione e i trasporti.
Tuttavia, nella realtà, ciò non avviene spesso a causa della diffidenza verso il privato. Nonostante ciò, dove sono state sperimentate gestioni privatistiche (come ad esempio in Lombardia nel settore sanitario), queste si sono rivelate efficienti.
L'idea del principio di sussidiarietà orizzontale è che il privato sia in grado di gestire meglio, sotto il controllo del potere pubblico, ma questo rimane comunque un modello ideale. La sussidiarietà è un principio fondamentale per la corretta gestione dell'interesse pubblico.
principio generale che coinvolge la logica stessa dello Stato, delle istituzioni e del potere pubblico. L'’ . indica questo principio all’ultimo comma, ai sensi del quale:
ART. 118 COST‘’Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà’’.
significa che è compito delle istituzioni far si che i privati possano gestire questi interessi. Il FAVORIRE di deve essere esaminato prioritariamente sul versante orizzontale rispetto a PRINCIPIO SUSSIDIARIETÀ quello verticale, perché il primo è pregiudiziale rispetto all’applicazione del secondo. Il principio di SUSSIDIARIETÀ è criterio di scelta degli interessi o perché ci consente di SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE PUBBLICI GENERALI selezionare gli interessi pubblici, tra quelli gestibili dai
privati e quelli che invece devono essere gestiti dal potere pubblico, che esercita supplenza nei riguardi del privato, la quale, come tale, è necessariamente temporanea. Una volta operata tale selezione, si può applicare il principio dal punto di vista VERTICALE individua invece il livello di governo più adatto per il perseguimento dell'interesse pubblico dopo aver verificato l'impossibilità della gestione privata dello stesso. Il di a livello PRINCIPIO SUSSIDIARIETÀ è un criterio di delle , avendo sempre come riferimento però le caratteristiche dell'azione amministrativa, ossia l' IMPARZIALITÀ ed il BUON ANDAMENTO. Tali caratteristiche, sono perseguibili in misura migliore dal livello di governo più vicino all'interesse da perseguire, in relazione alla sua dimensione, e quindi più vicino all'interesse pubblico stesso perché in quanto
Tale dovrebbe perseguire in misura maggiore e migliore l'efficacia, efficienza e economicità dell'azione e la sua imparzialità. Per applicare il principio di sussidiarietà in senso verticale, bisogna stabilire la dimensione dell'interesse al fine di individuare il livello di governo adeguato, per cui se per diversi interessi l'operazione è semplice, per altri può essere difficile se non impossibile. Ricordiamo inoltre che il principio di sussidiarietà è sorto già con la delPROGETTO AUTONOMISTA FEDERALISTA COSTITUZIONE, mediante la delle , che prima erano solo espressione1948 STRAORDINARIA ISTITUZIONE REGIONI geografica, anche se connotata da comuni tradizioni storiche e culturali. Fino al 1948 e quindi all'entrata in vigore della Costituzione, si aveva la percezione delle Regioni, ma non v'era loro dimensione istituzionale, bensì solo geografica ma non senza problemi per delimitarne i confini. Dal punto di vista istituzionale,
la Costituzione ha istituito le Regioni conferendo loro la potestà legislativa che prima apparteneva allo Stato. Questa è stata una grande novità perché ha dato alle Regioni una dimensione istituzionale e la possibilità di esprimersi attraverso la legislazione. Negli Stati Federali, infatti, una delle caratteristiche è la potestà legislativa degli Stati Federati, mentre negli stati unitari le sovranità territoriali non esistevano se non come derivate dallo Stato centrale che aveva il monopolio della funzione legislativa. La grande rivoluzione della Costituzione è stata quella di individuare le Regioni come enti a sovranità originaria. La potestà legislativa delle Regioni è sullo stesso piano di quella dello Stato, non vi è una gerarchia formale anche se può esserci una subordinazione sostanziale. Pertanto, non solo può esserci un'applicazione sostanzialmente diversa delle leggi, ma anche formalmente le Regioni devono essere rispettate nella loro autonomia.senza STATO REGIONI RESTARE LIMITI COMPETENZA LEGISLATIVAinvasioni reciproche, per cui lo Stato non deve andare oltre la fissazione dei principi fondamentali e le Regioni oltre la disciplina della materia. In altri termini la genera una POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTEriserva di competenza e ciò significa che, con l’entrata in vigore della Costituzione, lo Stato perde il dominio della funzione legislativa e dell’indirizzo politico. L’indirizzo politico è l’attuazione della Costituzione dal punto di vista di una scelta politica e la Costituzione è una sintesi di diversa idealità politiche; altrimenti non sarebbero ammesse diverse idealità politiche che potessero coesistere nell’ordinamento. Fino all’entrata in vigore della Costituzione solo lo Stato aveva la potestà legislativa e il monopolio dell’indirizzo politico. Mentregli altri enti territoriali erano titolari di indirizzi solo amministrativi e non politici.Con l'attribuzione della potestà legislativa, la Costituzione sancisce che vi siano possibilità di manifestazione di indirizzi politici diversi a livello regionale. La costituzione ammette l'esistenza di un indirizzo politico statale e di altri venti diversi, corrispondenti a ciascuna regione. Dunque tale principio autonomistico scardina i sistemi precedenti, non solo quello totalitario ma anche lo Stato Liberale, che non poteva concepire la coesistenza di una pluralità di indirizzi politici. La grande novità della Costituzione è che ha segnato il passaggio dalla politicità in senso generale a quella giuridicamente intesa, attribuendo alle Regioni una competenza che lo Stato non può vantare, in quanto riservata agli Enti territoriali. Si tratta di una funzione propria delle regioni, di una competenza riservata, espressione del principio pluralista.Una competenza del genere esisteva solo negli Stati Federali che hanno una storia di libertà e democrazia molto lunga e molto avanzata (in particolare gli Stati Uniti d'America, che hanno una Costituzione che, con soli 17 emendamenti, regola lo Stato da oltre 2 secoli).CAPITOLO SECONDO - Il principio autonomistico nel sistema delle fonti delle autonomie
Autonomie ordinarie ed autonomie speciali
La Costituzione ha concepito un disegno per cui ogni regione ha un suo ordinamento, come peraltro è naturale che sia laddove la stessa definisca un sistema di autonomie regionali, con l'attribuzione alle stesse della potestà legislativa, con la conseguenza che tale sistema è composto da fonti approvate dagli organi regionali e vigenti sul territorio della Regione. Dunque per prima cosa ogni Regione ha uno Statuto che è una fonte introdotta dalla Costituzione. È una fonte connotata da particolarità, che di fondamentale importanza per
Comprendere l'ordinamento regionale che la costituzione ha inteso delineare. Le Regioni si distinguono in due grandi categorie: Regioni a Statuto Speciale e Regioni a Statuto Ordinario.
La distinzione tra Regioni a Statuto Speciale e Regioni a Statuto Ordinario è ancorata ad una distinzione molto forte sul piano delle fonti. Annoverare una regione tra quelle a Statuto Speciale significa che la stessa ha uno Statuto Regionale che è legge costituzionale, e che come tale nel sistema delle fonti sta sullo stesso piano della Costituzione, dal punto di vista formale.
Quattro delle cinque regioni a statuto speciale sono state istituite con statuti speciali approvati dall'assemblea costituente, mentre la quinta, il Friuli Venezia Giulia, ha uno Statuto approvato nel 1963. Il rango costituzionale degli statuti speciali implica che il procedimento di modifica di tali statuti segua il percorso aggravato ex art. 138 della Costituzione, con due eccezioni, una necessaria a monte e una a valle del procedimento.
speciale hanno una maggiore autonomia rispetto alle regioni a statuto ordinario. La modifica degli statuti speciali richiede un procedimento che prevede la consultazione del Consiglio Regionale interessato da parte del Parlamento prima dell'approvazione dello statuto speciale. Tuttavia, la modifica degli statuti speciali è limitata al popolo residente nella regione stessa, diversamente da quanto stabilito dall'articolo 138 della Costituzione che prevede il referendum per le modifiche costituzionali. Gli statuti speciali sono considerati leggi costituzionali e sono collocati sullo stesso piano della Costituzione e delle leggi statali. Essi definiscono le potestà legislative, normative e amministrative delle regioni a statuto speciale. Le regioni a statuto speciale non sono disciplinate direttamente dalla Costituzione, ma dai rispettivi statuti che contengono norme particolari di accentuata autonomia simili a quelle previste per le regioni a statuto ordinario.speciale in passato avevano addiritturauna potestà legislativa esclusiva in determinate materie, che invece le altre non avevano.
Lo Statuto Regionale Ordinario: natura della fonte
Le Regioni a Statuto Ordinario hanno invece uno Statuto che è fonte primaria ma definita NORMA. Tali norme interposte dal punto di vista del Diritto Costituzionale in via generale, sono quelleINTERPOSTAfonti che si frappongono fra una fonte legislativa primaria e la Costituzione e hanno due caratteristiche. La prima è che vi è una gerarchia di carattere logico tra due fonti equiordinate. La seconda è che la normainterposta entra nel parametro di costituzionalità della fonte rispetto alla quale è sovraordinata.
L’esempio classico è quello costituito dal rapporto tra la legge delega e il decreto legislativo. Infatti l’ART. 76 prevede che: ‘’L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non
conCOST.determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo