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Ministro della Giustizia: citato nella Costituzione (art. 107, c. 2 - 110 cost.).
- Art. 110 cost. —> Il Ministro della Giustizia si occupa dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia: gestisce le sedi, il personale, il materiale.
• Nomina dei capi degli uffici giudiziari: avviene a seguito del D.P.R. controfirmato dal Ministro della Giustizia previa
delibera conforme del CSM, assunta di concerto con il Ministro della Giustizia. Obiettivo: trovare il punto d’accordo tra
CSM (art. 105 cost. sottolinea l’indipendenza della Magistratura) e il Ministro della Giustizia (art. 110 cost. esplicita il
ruolo di tale ministro). Si segue il principio di leale collaborazione:
1. Il CSM propone la nomina al Ministro della Giustizia.
2. Qualora il Ministro della Giustizia fosse in disaccordo, motivando la propria scelta (art. 111, c. 6 cost.), può non
convalidare tale nomina. Invia una controdeduzione al CSM.
3. Il CSM decide se approvare o meno la controdeduzione del Ministro della Giustizia. Bisogna cercare un nuovo designato.
4. Il CSM propone la nomina, dello stesso magistrato o un altro, al Ministro della Giustizia.
5. Qualora il Ministro della Giustizia fosse nuovamente in disaccordo, motivando la propria scelta, può non convalidare tale
nomina.
Prevale il principio d’indipendenza della magistratura —> qualora non si giungesse in concerto, il CSM nomina il designato.
Indipendenza funzionale
- Art. 111, c. 2 cost. —> “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo
e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.
Il giudice, in quanto indipendente poiché privo di interesse, risulta essere terzo e imparziale —> “La giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato dalla legge” - art. 111, c. 1 cost..
• Principio di unicità della giurisdizione (art. 102 cost.). La Corte di Cassazione è l’organo giurisdizionale che
garantisce l’unicità (art. 106, c. 3 cost.). Le sentenze della Corte di Cassazione non sono impugnabili e fungono da ultima
istanza.
- Art. 111, c. 7-8 cost.: il ricorso in Cassazione è sempre ammesso per violazione di legge. Si deroga tale norma per le
sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra. Per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti il ricorso è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione (violazione di regole giurisdizionali).
Motivi inerenti alla giurisdizione:
1. Difetto relativo di giurisdizione: è il fattore attributivo della giurisdizione stessa. A seguito di una controversia, la
Cassazione decide a chi spetta la giurisdizione.
2. Difetto assoluto di giurisdizione (o arretramento della giurisdizione): non c’è nessun giudice che può giudicare, si arretra.
Ad esempio un atto politico che non rientra nella sfera giurisdizionale di competenza del giudice, non può essere da lui
sindacato.
3. Invasione (o sconfinamento): sconfinamento nella sfera attributiva segnata ad un altro potere dello Stato (legislativo o
esecutivo). Giudice ordinario
Giudice ordinario: garantisce la tutela dei diritti soggettivi.
- Art. 102, c. 1 cost.: “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull’ordinamento giudiziario”.
Ramo civile:
- Primo grado: Giudice di Pace (G.D.P.), Tribunale.
- Secondo grado (grado d’appello): Tribunale, Corte d’Appello.
- Terzo grado: Corte di Cassazione (art. 111, c. 7 cost.) —> può susseguirsi sia al Tribunale che alla Corte d’Appello.
Ramo penale:
- Primo grado: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Assise.
- Secondo grado (grado d’appello): Tribunale, Corte d’Appello, Corte d’Assise d’Appello.
- Terzo grado: Corte di Cassazione (art. 111, c. 7 cost.) —> può susseguirsi sia al Tribunale, sia alla Corte d’Appello, sia alla
Corte d’Assise d’Appello.
Distretto: territorio sotto la giurisdizione della Corte d’Appello.
Circondario: territorio sotto la giurisdizione del Tribunale.
Mandamento: territorio sotto la giurisdizione del Giudice di Pace.
Giudice straordinario
Giudice straordinario: è costituito dopo i rapporti giuridici devoluti al suo giudizio (art. 25, c. 1 cost.).
- Principio della precostituzione legislativa del giudice: il giudice deve essere costituito prima delle fattispecie devolute a
suo giudizio, per garantire l’imparzialità (art. 102, c. 2 cost.).
Giudice speciale
1) Giudice amministrativo: garantisce la tutela degli interessi legittimi e, in alcune materie, anche dei diritti soggettivi (art.
103, c. 1 cost.).
• Giurisdizione esclusiva: vi sono particolari materie in cui il giudice amministrativo si occupa anche della tutela dei diritti
soggettivi. Quando un’azione della p.a. riguarda sia i diritti soggettivi che gli interessi legittimi di qualcuno. In tal caso è il
giudice amministrativo ad occuparsi della questione. Esempio: espropriazione per pubblica utilità.
È l’unico tipo di magistratura speciale a prevedere solo due gradi di giudizio.
- Primo grado: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
- Secondo grado (grado d’appello): Consiglio di Stato —> art. 111, c. 8 cost.: “Contro le decisioni del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.
• Attività consultiva: atto tipico della consulenza amministrativa. Si esprime in atti denominati pareri.
Pareri obbligatori: la legge prevede che l’organo attivo, al quale è deputata la cura dell’interesse che regola gli atti, prima di
provvedere, deve chiedere un parere all’organo tecnico.
- Pareri obbligatori vincolanti: quando l’organo attivo deve obbligatoriamente decidere in conformità al parere ricevuto
dall’organo tecnico.
- Pareri obbligatori non vincolanti: quando l’organo attivo può scegliere se attenersi o meno al parere ricevuto dall’organo
tecnico.
Pareri facoltativi: la legge prevede che l’organo attivo, prima di provvedere, decide se chiedere o meno un parere all’organo
tecnico. I pareri facoltativi sono sempre non vincolanti.
Quando i pareri sono non vincolanti, l’organo attivo deve motivare ciò che lo ha spinto a disattendere tale parere.
2) Giudice degli usi civici: ha il compito di regolare i conflitti in materia di legislazione degli usi civici, ossia diritti di collettività
stanziati sul territorio. È ammesso il ricorso in Cassazione.
3) Giudice contabile (Corte dei Conti): ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica (art. 103, c. 2 cost.) e si occupa
della verifica contabile di controllo (art. 100, c. 2 cost.). Non è ammesso il ricorso in Cassazione (art. 111, c. 8 cost.).
Attività di controllo
- Controlli preventivi: vengono effettuate prima che l’atto diventi efficace (controllo antecedente).
- Controlli successivi: seguono l’applicazione e l’efficacia dell’atto (controllo susseguente).
4) Giudice militare (Tribunale militare): giudica i membri delle forze armate.
- Art. 103, c. 3 cost.: “I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge (codice penale militare di
guerra). In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate (codice
penale militare di pace)”.
- Art. 111, c. 7 cost.: “Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra”. Significa
che non è ammesso il ricorso in Cassazione per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
5) Giudice delle acque pubbliche (Tribunale Superiore delle acque pubbliche): ha giurisdizione in materia di acque
pubbliche. Garantisce la tutela degli interessi legittimi legati alle acque pubbliche. È ammesso il ricorso in Cassazione.
6) Giudice tributario (Corte di Giustizia Tributaria): si occupa della materia tributaria. Istituita nel 2022 al posto delle
Commissioni Tributarie. È ammesso il ricorso in Cassazione.
Giurisdizione superiore
Giurisdizione superiore: l’espressione ricomprende un organo giurisdizionale di assoluta rilevanza nel nostro ordinamento
giuridico. In Italia sono cinque: Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte Costituzionale, Tribunale
Superiore delle acque pubbliche. CAPITOLO III: Lo Stato
Stato: è il fenomeno giuridico piu rilevante. E’ l’ordinamento giuridico territoriale sovrano.
Ogni civiltà giuridica ha una concezione differente di Stato (mondo antico vs mondo moderno —> =/= concezione di Stato).
Dottrina dello Stato: è una branca molto importante del diritto costituzionale.
La dottrina individua degli elementi costitutivi essenziali per definire lo Stato. La civiltà giuridica occidentale ne individua tre:
1. Popolo.
2. Territorio.
3. Sovranità originaria (o potestà di imperio). Popolo
Popolo (art. 1, c. 2 cost.): è l’insieme di individui aventi lo status di cittadinanza (concetto giuridico). E’ l’elemento personale
dello Stato. La persona non è sufficiente per costituire il popolo; deve essere assistita da uno status, ossia l’insieme dei diritti
e dei doveri del cittadino. Si parla di status di cittadinanza.
Nazione: corrisponde ad una comunità, i cui rappresentanti si riconoscono in valori condivisi. Dunque, si basa su un progetto
di vita in comune, reso stabile dai valori cardine che caratterizzano la comunità. Risulta essere un concetto culturale. Il
concetto di Nazione assume un significato diverso a seconda del contesto storico-culturale. In Italia tale concetto viene
elaborato da Giuseppe Mazzini.
Popolazione: è costituita da tutti coloro che risiedono sul territorio nazionale per un determinato periodo storico (concetto
demografico). Ne fanno parte i cittadini, ma anche coloro che non lo sono. Ne fanno parte coloro che appartengono alla
Nazione, ma anche coloro che non ci appartengono.
Patria: identifica la Nazione ancorata su un determinato territorio.
Metodi d’acquisto dello status di cittadinanza: due generali, di cui una suppletiva, e due specifiche.
1. Ius sanguinis: si identifica come cittadino italiano chiunque nasca da padre o madre aventi lo status di cittadinanza
(‘diritto di sangue’). E’ tendenzialmente il più applicato, soprattutto dagli Stati che non intendono ampliare eccessivamente
il popolo.
2. Ius soli: si identifica come cittadino italiano chiunque nasca entro i confini del territorio dello Stato. E’ tendenzialmente
applicato dagli Stati che intendono ampliare maggiormente il proprio popolo. E’ un’integrazione del precedente, in quanto
se ne fa uso qualora il primo fosse impedito ad operare (es. genitori apolidi / senza alcuna cittadinanza identificativa &mdas