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PROCEDIMENTO ORDINARIO, COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE
Durante la fase della deliberazione viene individuata la materia o le materie di riferimento della
proposta di legge, occorre quindi esaminare questa proposta di legge e il contesto in cui va ad
inserirsi.
Ecco perché si apre subito una fase di istruttoria, di esame approfondito della legge che viene
affidato a quelle commissioni competenti per materia sulla base della materia di riferimento che
hanno il compito principale di studiare quella proposta di legge, verificare in che modo può
impattare sulla legislazione esistente, quali sono le innovazioni che apporta a quel settore e se
effettivamente potrebbe essere approvata.
La commissione è formata in maniera tale da rappresentare le diverse anime politiche che ci sono
in Parlamento al suo interno (in una commissione di 20 deputati ci saranno 10 della maggioranza, 2
di una delle minoranze dell'opposizione, 3 di un'altra opposizione ect.)
Questo è stato promosso dai nostri padri costituenti proprio per consentire la segmentazione
dell'analisi del processo di formazione della legge e affidare ciascun segmento alle commissioni
senza che venisse meno la democraticità della Costituzione, perché una commissione formata solo
da rappresentanti della maggioranza sarebbe stata sbilanciata.
La commissione quindi discute la proposta di legge e redige una relazione sia della maggioranza
che della minoranza.
(Tutta questa fase preliminare dell'ISTRUTTORIA, non viene compiuta dall'intera aula e da tutti i
parlamentari ma viene affidato alla commissione competente per materia che studia il progetto di
legge e redige una relazione trasmessa all’Aula, la Commissione in sede referente).
Una volta che questo progetto di legge, con le seguenti relazioni, viene presentato all'intera aula,
iniziano le cosiddette 3 letture in Aula.
Le letture sono tre discussioni che vengono affidati all'intera assemblea, a tutto al Senato e tutta la
Camera.
• Durante la prima lettura che è la discussione generale, di regola sono i firmatari che
presentano il progetto di legge e definiscono gli obiettivi di, si esamina quindi tutto il
significato di questa proposta. Questa prima lettura si conclude con delle dichiarazioni.
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• La seconda lettura riguarda la discussione sugli articoli ed è la più viva perché è la fase in
cui tutti i parlamentari dell'aula possono presentare i cosiddetti emendamenti, quindi si
discute articolo per articolo che viene sottoposto ad una discussione ad una valutazione.
Questa lettura può durare mesi o addirittura anni.
Al termine di questa lettura vengono votati gli emendamenti dagli stessi parlamentari,
ecco perché una proposta di legge che viene depositata, alla fine potrà essere approvata in
una maniera del tutto diversa perché è in questa fase che in realtà viene ad essere costruita
la legge. Una volta approvati gli emendamenti si ha il testo rinnovato.
• Infine durante la terza lettura il testo modificato alla luce degli emendamenti viene votato
nel suo complesso. Quindi l'espressione in un unico voto sull'intero testo di legge, non più
articolo per articolo, la votazione, la deliberazione finale del testo di legge.
Inoltre noi siamo in un sistema di Bicameralismo perfetto e quindi tutti questo primo processo si
svolge nell'aula in cui il testo viene depositato, ma deve avvenire in entrambe le camere.
Concluse quindi queste 3 letture in una camera, il testo risulta approvato da quella camera e viene
depositato nell'altra camera dove ricomincia un identico iter.
Se nella seconda camera vengono apportate modifiche al testo di legge, il testo dovrà ritornare alla
prima camera poiché entrambe le camere devano approvare lo stesso testo normativo. Questa è la
cosiddetta navette che avviene solo in Italia poiché le camere hanno lo stesso potere legislativo.
Ecco perché il processo può durare molto tempo.
Bisogna tener conto che in un sistema pluralista con un pluripartitismo, con partiti di diverse
ideologie quindi un pluralismo ideologico, questo sistema ha garantito delle leggi molto
democratiche e consentono di dar voce a tutte le forze politiche.
PROCEDIMENTO ABBREVIATO, COMMISSIONE IN SEDE DELIBERANTE
Nel procedimento ordinario la commissione competente fa solo un attività di istruttoria, non entra
nel merito delle valutazioni e del voto.
I nostri padri costituenti hanno previsto anche un procedimento abbreviato e si differenzia rispetto
al procedimento ordinario dal fatto che le tre letture vengono affidate sempre alla commissione
competente per materia che svolge l'istruttoria.
Per procedimento abbreviato invece si prevede che la commissione competente per materia non
solo svolga l'istruttoria, producendo le relazioni ma affronti anche la discussione e l'approvazione,
quindi svolge le famose tre letture.
• La prima lettura, quindi la discussione sul testo in generale e sulle finalità.
• La seconda lettura dove si esamina articolo per articolo e vi è la presentazione degli
emendamenti.
• La terza lettura sul progetto finale post emendamenti quindi l'approvazione è affidato alla
commissione competente per materia, l'aula non entra proprio in merito, senatori e deputati
non intervengono.
Questo procedimento può essere utilizzato quando noi abbiamo delle proposte di legge su singole
specifiche materie e quando si tratta di proposte di legge su cui c'è un largo consenso tra la
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maggioranza e l'opposizione e quindi non è necessario sviluppare il contraddittorio come nella
seconda lettura con gli emendamenti tra le forze politiche.
Ciò è possibile per quelle proposte che raccolgono già il consenso del Parlamento e si avrà un
prodotto legislativo che è condiviso tra le forze politiche.
Questa procedura consente l'approvazione di un progetto di legge in tempi rapidissimi, tuttavia la
nostra Costituzione prevede che:
pur se viene previsto il procedimento abbreviato per l'approvazione di un progetto di legge, se
durante la discussione della commissione emergono degli aspetti controversi su cui però non si
riesce a stabilire un accordo tra quelle forze politiche o in qualche modo quel testo di legge può
andare in conflitto o in contrasto col programma di governo al quale il Parlamento ha aderito,
allora è prevista la possibilità di interrompere il procedimento abbreviato e tornare a quello
ordinario. Quindi si ritorna alla navette dove la commissione competente per materia fa un passo
indietro, presenta le proprie modifiche e si avranno le tre letture in aula.
Ciò è possibile su richiesta di tre attori istituzionali:
• il Governo che può far sì che la discussione venga trasferita in aula se contrasta o crea delle
problematiche all'attività del governo.
• 1/5 dei componenti della stessa commissione, che esaminando tecnicamente quel progetto
di legge coglie delle criticità. Basta solo 1/5 di quella commissione, indice di
democraticità.
• 1/10 dei componenti dell'Aula in cui è stato depositato il testo di legge.
Queste sono clausole di salvaguardia a tutela della democrazia e dei diritti delle minoranze.
Inoltre sempre la Costituzione prevede che alcune leggi non possono mai essere approvate con un
procedimento breve, e cioè non possono mai essere approvate in commissione. Questo perché sono
delle leggi politiche o che hanno una ricaduta politica, ed è obbligatorio che la discussione
coinvolga tutti i parlamentari, della maggioranza e di opposizione.
Per queste leggi si dice che esiste una Riserva di assemblea, cioè che le tre letture devono essere
riservate all'assemblea, mai alla commissione. Esse sono:
• Le leggi in materia costituzionale, come le leggi di revisione della Costituzione. Non si può
infatti pensare che una norma costituzionale possa essere approvata in commissione.
• La legge elettorale poiché è uno strumento di democrazia e incide sulla forma di governo e
sulla distribuzione del potere.
• La legge di bilancio che è la legge più importante.
• La legge di delegazione legislativa, come il decreto legge e il decreto legislativo. (Il
Parlamento adotta una legge con cui delega al governo il potere normativo).
• La legge di ratifica dei trattati internazionali, perché anche questa è una legge politica (sono i
ministri degli esteri che elaborano un trattato che deve essere approvato dal Parlamento e dal
Presidente della Repubblica).
Quindi ci sono delle leggi dove si misura il consenso tra governo e Parlamento.
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PROCEDIMENTO MISTO, COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE
Infine abbiamo una terza tipologia di procedimento che definiamo misto perché non è del tutto
affidato all'aula o alla commissione.
Ricevuta una proposta di legge su una materia di una competenza specifica della commissione, la
commissione competente per materia avvia e conclude l’istruttoria e delle Tre letture assume la
gestione delle prime Due Letture, quindi discussione generale e sulle finalità della legge e la
seconda lettura di discussione articolo per articolo e presentazione e approvazione degli
emendamenti.
Queste due fasi sono affidate alla commissione ma il testo di legge non viene approvato dalla
commissione.
La terza lettura è affidata alla Camera che potrà solo approvarla o no, non potrà introdurre degli
emendamenti o delle modifiche.
Anche in questo procedimento misto ci sono gli stessi limiti presenti per il procedimento
abbreviato: è possibile quindi trasferire il procedimento in aula diventando procedimento ordinario
su richiesta degli attori istituzionali.
Conclusa la 2^ fase della formazione e approvazione della legge vi è la 3^ fase:
3)PROMULGAZIONE DELLA LEGGE
È una fase di garanzia ed è affidata al Presidente della Repubblica che viene definito proprio il
garante della costituzione, non ha potere politico ma è un organo neutrale.
Egli esaminerà il testo di legge e verificherà se questo testo è conforme alla Costituzione.
Se il presidente della Repubblica ritiene che in qualche modo il testo di legge violi la costituzione o
rischia di violarla nella sua applicazione concreta (per esempio se può creare delle disuguaglianze
ingiustificate), ha il potere di Rinvio.
Quindi egli rinvia questa legge al Parlamento con un messaggio motivato spiegando quali sono gli
aspetti e le ricadute che potrebbero essere incostituzionali, quindi egli non promulga la legge.
Le camere a quel punto hanno tre possibilità:
• possono accogliere il suggerimento del Presidente della Repubblica e riavviare il
procedimento di formazione della legge apportando degli emendamenti tali da ass