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COSTITUZIONE

Le Regioni sono previste nella Costituzione a partire dal 1970.

Leggi costituzionali nel '99 (autonomia interna, capacità di darsi un proprio assetto istituzionale e organizzativo) e del 2001 (ha ampliato le competenze delle regioni) -> prima del '99 gli statuti regionali erano adottati con legge della Repubblica.

Gli organi delle regioni previsti in costituzione:

  • Consiglio: eletto a su ragio universale e diretto sulla base di una legge elettorale regionale [però i principi fondamentali di questa legge e la durata (5 anni) e la numerosità (in base alla popolazione della regione, fra 20 e 80) dell'organo sono stabiliti dalla legge della Repubblica] esercita le funzioni legislativa e regolamentare della Regione (lo Statuto può attribuire alla Giunta la funzione regolamentare, ma non la funzione legislativa: non esistono, quindi, atti aventi forza di legge regionali); i consiglieri regionali godono della insindacabilità;

Vi è incompatibilità fra consigliere regionale, assessore e parlamentare.

Giunta: è l'organo esecutivo della Regione - presieduta dal Presidente della regione e composta da assessori regionali (nominati e revocati dal Presidente della Giunta; sono organi politici di vertice preposti agli apparati amministrativi regionali: Assessorati).

Presidente: è l'organo rappresentativo della Regione, ne dirige la politica e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.

La forma di governo regionale prevista in Costituzione (relazione fra gli organi): Qualora la Regione opti per l'elezione diretta del Presidente della Giunta, la s ducia del Presidente da parte del Consiglio regionale (o la morte o l'impedimento permanente o le dimissioni del Presidente) comporta automaticamente lo scioglimento di Giunta e Consiglio ("simul stabunt vel cadent") => la Costituzione lascia allo Statuto.

L'autonomia di scegliere la forma di governo della Regione però la Costituzione mette un paletto perché se si sceglie un modello uguale o simile a quello presidenziale o semi presidenziali (quindi con elezione diretta del presidente) e insieme si aggiunge anche la s ducia, comporta che qualunque variazione della Giunta causa la caduta di essa ma anche lo scioglimento del Consiglio (chiamata forma di Governo Semi o Neoparlamentari). È un'arma a doppio taglio perché rende il Presidente più debole rispetto agli altri presidenti degli altri Stati, perché dà la possibilità al Consiglio di far cadere il Presidente, mal'automatismo (che non dà spazio a scelte politiche) lo ra orza. Se il consiglio dà la s ducia al Governo cade anche il Consiglio (è un'arma di deterrenza politica molto forte per il Presidente perché può ricandidarsi visto che cambia anche il Consiglio) IL RIPARTO DELLA

POTESTÀ FRA STATO E REGIONI Autonomia esterna: chi fa che cosa rispetto alle grandi funzioni dello Stato —> legislativo ed esecutivo (non giudiziario, il quale non è mai diviso nelle Regioni perché è un organo statale ma la sua competenza è a livello regionale. Non ci sono giudici della regione) • Legislativa, per materie: art.117 e 118–> indica le divisioni per materie ed enumera le materie e gli ambiti (es: immigrazione, moneta, istituzione, ecc) e dice che queste materie le disciplina lo Stato oppure insieme lo Stato con le Regioni (concorrenze di tipo diverse, lo Stato da norme di principio e Regioni da norme di dettaglio, spetta al legislatore e alla C.costituzionale la divisione. - esclusive dello Stato: enumerate in apposito catalogo = lo Stato disciplina l’intera materia (alcune materie sono c.d. “trasversali” perché, in quanto tali, investono àmbiti fra di loro disparati)—> in grado di

tagliare tante materie (nei casi in cui la funzione amministrativa spetta allo Stato ma in una materia di competenza esclusiva della Regione, esso interviene in sussidiarietà. Può, previo coinvolgimento della Regione, esercitare anche la funzione legislativa.

Concorrenti fra Stato e Regioni: enumerate in apposito catalogo = lo Stato definisce le norme di principio della materia e la Regione le norme di dettaglio.

Residuali della Regione: qualsiasi materia non compresa nei due cataloghi = la Regione disciplina l'intera materia.

Regolamentare, per parallelismo (in tutte le materie in cui lo Stato ha competenze esclusive ha anche competenza regolamentare).

Propria: dello Stato, nelle sole sue materie esclusive | della Regione, in tutte le altre materie.

Delegata: dallo Stato, nelle sue materie esclusive, alla Regione.

Amministrativa, per principi di sussidiarietà: allocazione delle funzioni ai livelli superiori di Governo quando è

richiestol'esercizio unitario; in linea di principio la funzione amministrativa deve essere del comune (Entepiù vicino al cittadino) ma si può salire allora provincia poi Regione poi Stato (è il legislatore che sceglie se salire guardando l'effettiva capacità)- di erenziazione: possibilità di distinguere, nel caso specifico, fra i diversi livelli di governo nell'allocazione; si può differenziare per casi specifici di diversi livelli- adeguatezza: accertamento della effettiva capacità del livello di governo di gestire le funzioni allocate (si guarda l'effettiva capacità delle funzioni allocate)

LO STATUTO REGIONALE
statuto speciale e a statuto ordinario.
Fonti = distinzione tra Regioni a
- Nelle Regioni a Statuto speciale, lo Statuto è adottato dalle Camere con legge costituzionale (il procedimento non prevede il referendum confermativo)
- Lo Statuto speciale può, quindi, contenere anche forme e

condizioni speciali di autonomia derogatorie alla Costituzione e rispetto alle altre Regioni (pur restando sotto-ordinato alla Costituzione)

  • Nelle Regioni a Statuto ordinario, lo Statuto è adottato dal Consiglio regionale con doppia deliberazione, ad intervallo non minore di 2 mesi, e approvazione a maggioranza assoluta (non 2/3) nella seconda deliberazione; è previsto un eventuale referendum confermativo su richiesta, entro i successivi 3 mesi, da parte di 1/5 dei consiglieri regionali o di un 1/50 degli elettori regionali
  • Lo Statuto ordinario deve essere in armonia con la Costituzione: deve, quindi, rispettare tutte le disposizioni costituzionali senza deroghe e contiene:
  • la forma di governo regionale
  • i princìpi fondamentali di organizzazione dell'ente regionale
  • la disciplina del procedimento legislativo e del procedimento referendario regionali (iter)
  • ulteriori elementi, facoltativi, sempre nel rispetto dei vincoli costituzionali

Lo Statuto ordinario,

costituzionale su ricorso del Governo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. I regolamenti regionali sono adottati dagli organi esecutivi delle regioni, secondo le disposizioni previste nello Statuto regionale. Essi devono essere conformi alla Costituzione, allo Statuto regionale e alle leggi statali. I regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione. I referendum regionali sono previsti dalle leggi regionali e possono essere indetti per deliberare su questioni di competenza regionale. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum. Le leggi regionali, i regolamenti regionali e i referendum regionali sono fonti di diritto primarie, ma sono territorialmente limitate all'ambito della regione. Sono subordinate alla Costituzione e allo Statuto regionale, nonché alle leggi quadro statali nelle materie concorrenti. Esse si pongono in rapporto di gerarchia con queste fonti primarie, ma sono equi-ordinate rispetto alle fonti primarie dello Stato, seguendo il criterio del riparto per materie. In caso di illegittimità, le leggi regionali possono essere annullate dalla Corte costituzionale su ricorso del Governo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.

I regolamenti regionali sono approvati o dal Consiglio regionale, o dalla Giunta regionale, secondo le disposizioni contenute in ciascun Statuto regionale; successivamente, sono emanati dal Presidente della Regione e pubblicati (nel BUR).

Sono fonti secondarie, territorialmente limitate, subordinate rispetto alla Costituzione e allo Statuto regionale, nonché alle leggi regionali, con cui sono in rapporto di "gerarchia", mentre sono equi-ordinate rispetto alle fonti secondarie dello Stato (vale il criterio del parallelismo) con cui si pongono in rapporto di "competenza". In caso di illegittimità, i regolamenti regionali sono annullati dal giudice amministrativo.

I referendum regionali, non solo abrogativi, ma anche deliberativi propositivi o consultivi, sulle leggi e anche sui regolamenti regionali (hanno quindi maggiore autorità) non sono presenti a livello nazionale, in cui il referendum

è solo abrogativo, confermativo, o territoriale), possono essere previsti edisciplinati in ciascun Statuto regionale, col limite della indizione da parte del Presidente dellaGiunta

IL POTERE ESTERO ED EUROPEO DELLE REGIONI

IL POTERE ESTERO DELLE REGIONI:
Nelle materie di competenza regionale e nel rispetto di forme e procedure stabilite da un’appositalegge dello Stato, le Regioni danno attuazione ed esecuzione, a livello regionale, ad accordiinternazionali sottoscritti dalla Repubblica e possono stipulare di accordi e intese con Stati esterio con enti territoriali interni a Stati esteri

REGIONI ED UNIONE EUROPEA:
Nelle materie di competenza regionale e sulla base di un’apposita legge dello Stato, le Regioni,raccordandosi col Governo, partecipano all’elaborazione della posizione italiana a livello di UE erecepiscono e attuano le direttive europee (la regione può attuare ed eseguire accordiinternazionali, accordi e intese con enti territoriali esteri, accordi

di carattere amministrativo)-> per evitare l’infrazione europea in caso di inerzia regionale nel tempestivo recepimento delledirettive, lo Stato può, di volta in volta, dettare discipline provvisorie, di adeguamento alle direttiveeuropee, che “cedono” (automaticamente) quando la Regione adotta i propri provvedimenti

Legge di raccordo: fase ascendente che dallo Stato porti alla posizione Europa una direttiva (perfaseevitare che lo stato non raccordi con delle regioni in materie di loro competenza) e unadiscendente: lo Stato attua la direttiva europea fatta nella fase ascendente (se è compito dellonorme cedevoli/cuscinetto:Stato), se non è stata attuata e non era compito dello Stato—> loStato inizia ad attuare anche se non è della sua materia (perché è materia della regione) per cuiquando la regione inizia a sua volta ad adottare il suo provvedimento diventa ine cace,automaticamente cede perché ha già

ale si incontrano rappresentanti dello Stato centrale e delle Regioni per discutere e prendere decisioni su questioni di interesse comune. La Conferenza Stato-Regioni è un organo di coordinamento e consultazione che ha il compito di favorire la collaborazione e il dialogo tra lo Stato e le Regioni, al fine di garantire una corretta attuazione delle politiche pubbliche su tutto il territorio nazionale. Durante le riunioni della Conferenza vengono affrontate tematiche di vario genere, come ad esempio la sanità, l'istruzione, l'ambiente, l'economia e il lavoro. Gli incontri si svolgono periodicamente e sono presieduti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che rappresenta lo Stato, e dai Presidenti delle Regioni. La Conferenza Stato-Regioni è uno strumento importante per garantire una corretta distribuzione delle risorse e una migliore gestione delle competenze tra lo Stato e le Regioni, al fine di promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile del Paese.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
70 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CamillaE di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Pizzetti Federico Gustavo.