DIRITTO PUBBLICO
La parola “diritto” ha un duplice signi cato:
- diritto oggettivo -> insieme di regole giuridiche che disciplinano il rapporto tra Stati e/o
organizzazioni internazionali - in cui esistono anche diritti soggettivi
- diritto soggettivo -> miei comportamenti prescritti e tutelati
Diritto soggettivo si poggia su quello oggettivo
Caratteristiche della REGOLA GIURIDICA:
• generalità = applicabile ad un numero indeterminato di destinatari (diversi gradi di generalità)
• astrattezza = applicabile ad un numero indeterminato di casi -> fattispecie astratta o concreta
ovvero singolo caso della vita sulla base della regola generale (no speci ci casi)
• intersubiettività = crea relazioni giuridiche tra i consociati
• esteriorità = soltanto i comportamenti umani esteriorizzati sono tenuti ad adeguarsi alla regola
(es. pensare di rubare un computer non è sanzionabile ma farlo sì; nel caso in cui avvenga un
comportamento conta il comportamento psicologico, ovvero se prima si è pensato o meno -
dolo colpa preterintenzione
se ho intenzione, se non ho intenzione e quando l’evento va oltre
l’intenzione)
• prescrittività = prescrive un comportamento umano, “dover essere” come regola di condotta.
Non puniamo animali, cose… per un comportamento
• positività = la regola esprime una regola “politica” (polis, della civiltà) per il soddisfacimento di
interessi del gruppo in un certo momento storico - dal latino “postum” ovvero “posto”
{Diritto naturale: universale, valido ovunque in tutti i tempi e luoghi; come l’etica ma con regole
Diritto positivo: di una determinata comunità politica
Giusnaturalismo: l’uomo con il raziocinio determina regole -> Neogiusnaturalismo (durante il 2º
dopoguerra dopo dichiarazioni universali sui diritti umani basati su accordi tra Stati)}
• coattività = coercibilità/e cacia + coercibilità/e cacia -> deve potersi imporre anche
indipendentemente dalla volontà (non obbediente) del destinatario, ovvero non ribellarsi
cacia
*e -> crea e etti giuridici sul piano formale
ettività
*e -> crea e etti giuridici sul piano reale (se non rispettata più ma è prevista è perché non
è e cace o anacronistica) [se a livello statale manca e ettività = colpo di Stato]
• formalità = deve essere dotata di requisiti strutturali previsti in altre regole
• pubblicità = regola conoscibile dai conosciuti tramite fonti u ciali
FONTI DEL DIRITTO:
La fonte è un atto/fatto idoneo a produrre regole giuridiche secondo l’ordinamento
- Fonti “sulla” produzione: atti/fatti che individuano quali atti/fatti producono norme giuridiche -
REGOLE CHE DICONO CHI/COSA PRODUCE IL DIRITTO (es. Costituzione)
- Fonti “di” produzione: atti/fatti che rispettando le fonti “sulla” produzione, introducono/
modi cano/estinguono regole giuridiche - REGOLE CHE PRODUCONO DIRITTO (d. legisl.)
scritta
*ATTI -> espressione di volontà politico-normativa di un legislatore (politica come polis)
non scritti
*FATTI -> oggi meno usate - comportamenti ripetuti con la convinzione di obbedire a
regole (no volontà politico-normativa ma usi e consuetudini) - sanzionabili se non seguite
diritto pubblico e internazionale sono ambiti in cui i fatti giuridici sono rilevanti perché vengono
usati per risolvere controversie tra soggetti pari (es. Stati) = consuetudini internazionali; nel diritto
pubblico un esempio sono le consultazione del Presidente della Repubblica perché non sono
previste nella Costituzione = convenzioni costituzionali
• “soft-law” un qualcosa a metà strada tra la regola sociale/tra privati e un regola giuridica -
spesso usate in diritto internazionale
-> Deontologia: autoregolamentazione ordinistica (anche sanzioni) + parametri legali
-> Disciplinari tecnico-professionali: richiami a leggi come norma integrativa
-> Contrattualistica commerciale internazionale: vincolante per le grandi imprese
-> Linee guida e buone prassi: valutazione di atto, organo adottante e richiami normativi
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ff ffi fi ff ff ffi fi ffi ff ffi fi
• giurisprudenza come fonte (distinzione sempre meno marcata)
-> COMMON LAW “stare decisis” ovvero “attenersi a” : paesi anglosassoni, Stati Uniti e del
Commonwealth… - i giudici di grado inferiore devono attenersi al precedente giudiziario, ovvero
alla giurisprudenza (sentenze), così si garantisce prevedibilità ma possono esserci casi di
distinguishing in cui viene ribaltato il precedente
-> CIVIL LAW “nomo lachia” : Europa, Sudamerica… - i giudici sono soggetti solo alle leggi
(applicare fattispecie astratta a quella concreta) e non ai casi precedenti, tuttavia il discostamento
dal passato può creare interpretazioni di erenti e divergenti; per questo si può anche fare
riferimento alla giurisprudenza di corti superiori (es. Cassazione)
L’INTERPRETAZIONE GIURIDICA
Distinzione tra “disposizione” ovvero l’enunciato linguistico e “norma” ossia il suo senso.
TIPI DI INTERPRETAZIONE:
- logico-letterale
- sistematica: connessione di disposizioni, e di parole nel singolo enunciato
- secondo l’intenzione del legislatore (sua volontà) che si ricava da atti parlamentari
- conforme a Costituzione: prendo il signi cato più in linea con ciò previsto nella Costituzione
- conforme ad ordinamento CEDU consolidato (Convenzione Europea Diritti Umani)
- per il diritto UE, in caso di dubbio, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
- autentica: già data dal legislatore
INTERPRETI QUALIFICATI: legislatore (interpretazione autentica), giurisprudenza, PA e dottrina
giuridica
Cosa succede anche se interpretando io non ho la regola per decidere il caso?
*Nei Paesi Common Law se non ho una disposizione, la lacuna normativa (no fattispecie concreta)
si risolve creando un precedente giurisprudenziale, che per “stare decisis” essa diventa norma
che sarà valida per risolvere casi successivi.
*Nei Paesi Civil Law se non ho una disposizione, il giudice (che non può creare la norma) non può
non decidere - secondo il principio no liquet - per questo si avvale di uno strumento
ordinamentale che prevede di avvalersi di disposizioni simili per casi analoghi -> analogia LEGIS
Nel caso in cui il caso rimanesse ancora dubbio, si deve decidere per forza, per questo si decide
secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (diritto positivo = posto dallo
Stato) -> analogia IURIS
eccezione: analogia non ammessa per leggi penali (tassatività della fattispecie = non si applica
per analogia perché ci va di mezzo il potere punitivo dello Stato che limita le libertà personali) e
speciali
Per entrambi i sistemi, l’obiettivo è quello di risolvere una controversia e per questo dal testo della
ratio decidendi
sentenza vengono estratti i cor, ovvero il cuore giuridico, che viene pubblicato - =
obitar dictum
ragione della decisione (il resto è ossia tutto il resto della sentenza)
*in Italia c’è l’u cio del Massimario -> si occupa di interpretare il “succo” di una sentenza della
Cassazione per farlo diventare un principio di diritto
Come si combinano le norme? - nomodinamica
Le norme vivono nel tempo; per questo devi capire il legame tra norma è tempo tramite un
CRITERIO CRONOLOGICO:
- PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ
Nel nostro sistema una nuova regola adottata, inizia ad avere e etti per il futuro - no retroattività.
È un principio legislativo (si trova nelle preleggi) che può essere derogato.
! La retroattività è intaccabile solo dal punto di vista penale
- ABROGAZIONE (“ex nunc”)
Le disposizione abrogate cessano di avere valenza per il futuro ma continuano ad applicarsi in
rimporti giuridici sorti prima dell’abrogazione (mai retroattiva)
• espressa -> esplicita dichiarazione del legislatore - erga omnes
ffi fi fi ff ff
• implicita -> incompatibilità tra due disposizioni di tempi diversi - inter partes
• tacita -> se si riforma la suddetta materia - inter partes (rilevata dall’interprete)
! IN CASO DI SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI RISPETTO AD UNA FATTISPECIE DI REATO:
Nell’ordinamento italiano gli illeciti penali sono divisi in: delitti (più gravi) e contravvenzioni (meno
gravi)
• Leggi penali incriminatrici - mai retroattive (scritto nella Costituzione art.25, inderogabile)
• Leggi penali abolitrici - sempre retroattive (con sentenza già pronunciata gli e etti cessano ma
resto comunque punibile)
• Leggi penali fra loro diverse - retroattive solo se tra le due leggi si applica quella più favorevole
al colpevole del reato (es. sia con sentenza sia senza e la legge successiva prevede pena
pecuniaria, in questo caso la pena detentiva si converte in pecuniaria)
CRITERIO GERARCHICO:
Le fonti sono poste su una “scala” perché non tutte hanno la stessa forza attiva, ovvero la stessa
capacità di agire su altre fonti e forza passiva, ovvero la capacità di resistere ai cambiamenti
• fonti di rango costituzionale -> Costituzione e le sue leggi, convenzioni e consuetudini
costituzionali e internazionali - a patto che non violino i principi fondamentali e diritti umani
inviolabili
• fonti di rango primario -> leggi statali e regionali, d.l. e d.legisl., referendum abrogativi,
regolamenti e trattati internazionali recepito con legge
• fonti di rango secondario -> regolamenti statali, regionali, locali e della PA
• fonti di rango terziario -> usi e consuetudini
se due fonti sono in contrasto? ANNULLAMENTO (“ex tunc” sin dall’inizio)
Una volta che confermo il con itto, la fonte di rango inferiore, cessa di essere applicata e di avere
e etti sia per il futuro sia per il passato (se ci sono rapporti ancora in corso, non per quelli già
conclusi). Quella disposizione va “espunta” dall’ordinamento.
Posso tenere una persona in carcere avendo una sentenza basata su una norma incostituzionale
scoperta dopo? No -> eccezione di rapporto già concluso che viene annullato
abrogare = far cessare di e cacia / annullare = posto nel nulla
CRITERIO DI SPECIALITÀ:
se due norme sono sullo stesso piano ma sono fra di loro contraddittorie, salvo rapporto di
genere a specie (es. non si passa con il rosso ma l’ambulanza che ha una sua regola può, io no)
*c’è l’insieme generale e c’è l’eccezione
! Norma generale si applica ai casi generali, quella speciale ai casi speciali - regime di covigenza
-> si ha una DEROGA in quanto hanno sfere di applicazione diverse
• NON APPLICAZIONE della disposizione generale ai casi regolati dalla disposizione speciale
• NON APPLICAZIONE della disposizione speciale ai casi regolati dalla disposizione generale
CRITERIO DI COMPETENZA:
• fra leggi statali e regionali - dentro l’ordinamento, in base alle materie di competenza in base al
riparto competenze Stato-Regione stabilite nella Costituzione
-> ANNULLAMENTO della legge che rimane fuori competenza (invasione regionale in quella
statale o eccedenza della presenza di Stato in regione)
• fra fonti interne e UE - tra due ordinamenti, in base alle materie di competenza stabilite nei
trattati
-> NON APPLICAZIONE della fonte italiana fuori competenza, con applicazione della fonte UE -
salvo che non violi principi fondamentali e diritti inviolabili sanciti nella Costituzione italiana (art.11)
ff ffi
fl ff
RISERVE DI FONTE NORMATIVA
Alcune discipline vengono regolate da una fonte: riserve
• Riserva di legge -> negli ambiti che la Costituzione prevede che siano disciplinati da fonti
primarie (o da fonti primarie di un certo tipo e modo)
- riserva assoluta di legge - disciplina tutta stabilità da fonte primaria
- riserva relativa di legge - disciplinata da fonti di primo ed eventualmente secondo rango
- riserva di legge rinforzata per procedimento - viene adottata con un procedimento particolare
(fonti atipiche)
- riserva di legge rinforzata per contenuto (es. tassativamente)
casi e modi previsti dalla legge…”
art.13 “…nei soli -> solo la legge può prevedere, insieme a
motivazione dell’A.G., i casi e i modi in cui la libertà personale può essere violata.
“…casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge…”
secondo le norme del suo
art.72 “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa…” -> indica che spetta
al regolamento a fare quello = RISERVA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE - fonte autonoma
di ciascuna Camera (sub-costituzionale e sovra-legislativa)
organizzati secondo disposizioni di legge…”
art.97 “…i pubblici u ci sono -> la legge organizza i
pubblico u ci stabilisce… sono stabilite
art.137 “ Una legge costituzionale Con legge ordinaria le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte…” = RISERVA DI LEGGE
COSTITUZIONALE - prevista necessariamente per alcune materie
I SOGGETTI:
• PERSONA FISICA
• PERSONE GIURIDICHE -> organizzazioni di persone siche, dotate di mezzi e nalità, a cui è
riconosciuta dall’ordinamento la personalità giuridica - può essere privata o pubblica
• CAPACITÀ GIURIDICA -> si acquista al momento della nascita e si perde alla morte cerebrale -
attitudine alla titolarità di situazioni giuridiche soggettive ( attive o passive). Non può essere
tolta per motivi politici e tutti devono averla.
• CAPACITÀ DI AGIRE -> si acquista al compimento della maggiore età (eccezione: minore
emancipato) - attitudine al compimento di atti giuridici. Essa si può perdere, ad esempio nel
caso in cui si è interdetti.
• incapacità naturale = capacità di agire che si perde transitoriamente
IL RAPPORTO GIURIDICO
relazione tra due o più soggetti giuridici, basata su regole giuridiche, che riguarda beni o interessi
giuridicamente rilevanti
- Beni giuridici: entità giuridicamente rilevanti
‣ reali, prestazionali (servizi) o personali
‣ materiali o immateriali
‣ patrimoniali - beni suscettibili di valutazione economica - o “morali” (non patrimoniali)
‣ mobili o immobili
‣ fungibili (sostituibili) o infungibili (insostituibili, unici)
‣ pubblici, privati o di interesse pubblico rilevante - beni appartenenti a privati ma soggetti a
vincoli pubblici (es. interesse storico o artistico)
‣ disponibili o indisponibili - non si può vendere (es. sangue)
- Fonti del rapporto giuridico: comportamenti umani aventi conseguenze previste da norme
• atti/fatti illeciti (civili, amministrativo o penali) con risarcimento, sanzione o pena
• fonti diverse rispetto ad atti/fatti normativi che sono fonti del diritto e non del rapporto giuridico
• atti adottati dalle pubbliche autorità amministrative e giudiziarie (decreti e sentenze)
SITUAZIONE GIURIDICHE ATTIVE:
basate sul diritto soggettivo (pretesa di avere diritti e di essere tutelato)
- verso soggetti privati: -diritto privato-
*assoluto - fatto valere verso tutti “erga omnes” (es.proprietà) - o relativo - solo verso un soggetto
*patrimoniale o non patrimoniale
*reale o obbligatorio
ffi ffi fi fi
*trasmissibile - commerciabile o ereditabile - o intrasmissibile - personalissimo (es.matrimonio)
- verso lo Stato
*diritti di libertà (negativi, ad astensione - per allontanare lo Stato)
*diritti politici (partecipativi, di inclusione)
*diritti sociali (positivi, a prestazione - per chiedere allo Stato di garantire benessere)
- secondo il livello di riconoscimento e il livello di protezione
*internazionali (umani), costituzionali (fondamentali) o legislativi
*limiti alla rev.cost. e all’ord.UE contro limiti, perché non posso non garantire alcuni diritti), riserva
di legge, riserva di giurisdizione e controllo di legittimità
- secondo la titolarità (chi è titolare di questi diritti?)
*individuali ad esercizio individuale o individuali ad esercizio collettivo
*collettivi o di usi
L’INTERESSE LEGITTIMO -> interesse riconosciuto è tutelato del privato verso la PA, che l’azione
amministrativa sia legittima, per ottenere o conservare un bene/utilità
*pretensivo (amplio la mia sfera - es. ho la patente e posso guidare) o oppositivo (proprietà o
acquisizione - io che difendo il mio diritto)
SITUAZIONI GIURIDICHE PASSIVE:
- obbligo -> comportamento di un soggetto vincolato nei confronti di un altro
- dovere -> comportamento di un soggetto vincolato allo Stato o alla collettività (sanzionabile)
- onere -> comportamento non vincolato che però serve ad ottenere/conservare un bene/utilità
- soggezione -> posizione che consiste nel “subire” gli e etti giuridici di un diritto altrui
- raccomandazione -> comportamento di un soggetto esortato, ma non vincolato, a comportarsi
tutelando l’interesse generale (indennizzabile)
LA POTESTÀ -> “potere-dovere” è un mix tra attivo e passivo - attribuzione di un potere, il cui
esercizio non è libero bensì vincolato alla tutela e al soddisfacimento di speci ci diritti o interessi
altrui (es. potestà genitoriale)
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO (art.1)
POPOLO
Il è l’insieme dei cittadini (cittadinanza, coloro che hanno lo status civitatis ≠
popolazione, ovvero gli abitanti di un territorio compresi i NON cittadini ≠ nazione ≠ patria), ovvero
la “corporatività” ovvero Stato-comunità, ossia
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