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BILANCIAMENTO DEI DIRITTI
Il bilanciamento dei diritti è una tecnica impiegata in genere da tutte le corti costituzionali per risolvere
questioni di costituzionalità in cui si registri un contrasto tra diritti o interessi diversi. I diritti e le libertà
costituzionali sono espressi come principi. In quanto principi, i diritti sono affermati in modo assoluto, senza
gerarchie o precedenze. Considerati in astratto, i principi non condono mai, non sono mai incompatibili, ma
i con itti tra essi si veri cano sistematicamente nell’applicazione concreta. Nel caso dell’aborto entra nel
con itto il diritto diritto alla salute della madre e quello alla vita del concepito. In molti casi è la stessa
costituzione ad indicare il nome di quali interessi il diritto costituzionale può essere limitato.
Esistono tre tipologie di con itto tra diritti o di interessi:
• Tra soggetti diversi nel godimento dello stesso diritto: esempi sono la libertà di espressione che fa nascere i
con itti poiché, per esempio, non vi è spazio per i manifesti elettorali o per la sanità
• Tra interessi individuali non omogenei: esempi sono l’aborto, oppure il contrasto tra il diritto di cronaca e il
diritto di riservatezza.
• Tra interessi individuali e interessi collettivi: questa è la tipologia più ricca di con itti
Quando la corte costituzionale è chiamata a risolvere questi con itti, non può ritenere un interesse più o
meno importante rispetto all’altro, ma deve procedere con valutazioni che in parte ricordano e in parte
sovrappongono a quelle tipiche del giudizio di ragionevolezza (criterio che orienta la valutazione del giudice
sulla congruità e logicità delle azioni amministrative) e in parte rievoca le gure sintomatiche dell’eccesso di
potere amministrativo.
I NUOVI DIRITTI
La tecnica del bilanciamento degli interessi consente alla corte di prendere in considerazione anche interessi
che non hanno uno speci co riconoscimento in costituzione. Spesso vengono chiamati nuovi diritti, per
indicare l’assenza di una speci ca disciplina costituzionale. Esempi sono il diritto fondamentale all’abitazione,
diritto all’identità sessuale, i quali non hanno un loro speci co ancoraggio in costituzione.
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A seconda dell’interpretazione dell’articolo due della costituzione, che dice che la Repubblica riconosce
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, si sono delineate due teorie:
1. Teoria del catalogo aperto dei diritti: In cui nell’articolo due vengono riconosciuti come diritti tutelati
tutti quegli interessi che l’evoluzione della coscienza sociale e delle convenzioni internazionali porta ad
accreditare
2. Teoria del catalogo chiuso dei diritti: in cui nell’articolo articolo due vengono riconosciuti come diritti
tutelati soltanto soltanto i diritti espressamente citati negli articoli successivi del testo costituzionale
I DIRITTI NELLA SFERA INDIVIDUALE
I diritti nella sfera individuale, sono diritti soggettivi pubblici che consistono essenzialmente nella facoltà di
disporre liberamente del bene loro oggetto e nella pretesa che pubblici poteri non intervengano il
illegittimamente turbare la sfera di libertà da essi riconosciuta al titolare.
La titolarità compete a tutti (indipendentemente dalla cittadinanza). Se la costituzione esplicitamente ne
restringe la validità ai soli cittadini ciò non vieta al legislatore ordinario di estenderla agli stranieri. Compete
anche alle formazioni sociali e ai soggetti astratti di diritto.
I diritti alla sfera individuale sono costruiti con una tecnica spirale, che inizia con l’habeas corpus, cioè con il
bene più sicamente connesso all’individuo, la libertà della persona sica appunto; poi allarga la tutela
all’ambito spaziale immediatamente circostante all’individuo, il domicilio; può ancora si estende alla
comunicazione tra persone e alla circolazione.
LIBERTÀ PERSONALE
Il nucleo fondamentale della libertà personale è la libertà sica, la disponibilità della propria persona. Solo lo
Stato può limitare la libertà sica delle persone: nei confronti degli altri soggetti lo Stato si fa garante
dell’individuo, sicché ogni limitazione della libertà personale da parte di soggetti privati costituirà un illecito
penale.
La costituzione tutela la libertà personale attraverso gli strumenti più forti a disposizione: riserva assoluta di
legge e riserva di giurisdizione, salvo casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla
legge.
L’arresto può essere effettuato dall’autorità di pubblica sicurezza solo in caso di fragranza di reato, oppure in
casi eccezionali speci ci. in tal caso il provvedimento restrittivo della libertà deve essere comunicato entro
quarantott’ore all’autorità giudiziaria cui spetta il potere di convalidarlo entro 48h, altrimenti si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
Gli articoli 30 e 32 della costituzione prevedono la restrizione della libertà con nalità educative o sanitarie.
Quindi la libertà personale può essere limitata anche per trattamento sanitario obbligatorio, motivato dai
esigenze di tutela della salute pubblica oppure se il trattamento è rivolto alla ricerca della prova del reato o
alla difesa sociale della commissione di reati futuri.
Nell’individuazione del tipo di restrizione del diritto personale, vanno sempre ricordati quattro principi
costituzionali:
1. Divieto di ogni violenza sica o morale sulle persone sottoposte a restrizione
2. Divieto di trattamenti inumani e obbligo di provare a rieducare del condannato
3. Divieto assoluto di pena di morte
4. Proporzionalità tra gravità della pena e gravità del reato
LIBERTÀ DI DOMICILIO
Il domicilio è la proiezione spaziale della persona, quindi al domicilio si estendono le garanzie prescritte per
la libertà personale personale.
Ci sono vari signi cati di domicilio di una persona. Vi è la nozione del codice civile, che ssa il domicilio di
una persona nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, distinguendola dalla
residenza, che è il luogo dove la persona ha la dimora abituale. la dimora invece indica il luogo dove la
persona soggiorna occasionalmente.
Per il diritto penale il domicilio invece è l’abitazione e ogni altro luogo di privata dimora. Tuttavia, la corte
costituzionale, ha esteso tale nozione considerando domicilio “ qualsiasi spazio isolato dall’ambiente esterno
di cui il privato disponga legittimamente”.
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Come la libertà personale, anche il domicilio è inviolabile; al domicilio si estendono le stesse garanzie previste
per la libertà personale, ossia la riserva di legge assoluta e la riserva di giurisdizione per gli atti di ispezione,
perquisizione e sequestro. Questi ultimi sono tutti i mezzi di ricerca della prova penale.
L’ispezione serve ad accertare le tracce e gli effetti materiali del reato; la perquisizione serve alla ricerca del
corpo del reato o di cose pertinenti al reato ed è preordinata al sequestro di essi. Come per la libertà
personale, anche per il domicilio è prevista la facoltà della polizia di procedere, in casi eccezionali, a
ispezione, perquisizione sequestro senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ma rispettando i termini di
trasmissione e di convalida prescritti dall’articolo 13 della costituzione.
La legge può consentire le ispezioni, perquisizioni e sequestro solo per motivi di sanità e incolumità pubblica
o per ni economici e scali. Con questi limiti, e quando lo consenta esplicitamente la legge, l’autorità
amministrativa può accedere nel domicilio per accertare lo stato dei luoghi o esaminare la documentazione
ivi conservata, senza la previa autorizzazione del giudice.
LIBERTÀ DI CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONE
L’articolo 15 della costituzione tutela la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, sia essa
veicolato attraverso parole o altri segni, trasmessa per posta, telefono o in via telematica.
La libertà e la segretezza della corrispondenza sono tutelato attraverso il solito doppio meccanismo della
riserva di legge e della riserva di giurisdizione.
il codice di procedura penale dispone l’intervento dell’autorità giudiziaria per il sequestro della posta, per le
intercettazioni telefoniche, per un periodo limitato di 15 giorni, di volta in volta prorogabili.
Il diritto alla riservatezza o privacy si fonda sui due perni della libertà di domicilio e di comunicazione, esso
non trova un uno speci co riconoscimento in costituzione, ma nella convenzione europea per la salvaguardia
di diritti dell’uomo.
LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE
Molto vicina alla libertà personale è la libertà di circolazione e soggiorno: la libertà di disporre della propria
persona sica comprende anche la libertà di spostamento, di circolazione, di scegliere la propria dimora.
La libertà di circolazione comprende sia la libertà di espatrio (di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi) sia alla libertà di scelta del luogo di esercizio delle proprie attività economiche. Quest’ultima è
ormai estesa all’intero territorio della comunità europea (diritto di stabilimento).
La libertà di circolazione di soggiorno può essere limitata soltanto in via generale (quindi non come misura
repressiva rivolta al singolo) e per motivi di sanità e di sicurezza.
La libertà di circolazione è garantita da una riserva di legge rafforzata ma non da una riserva di giurisdizione.
Le limitazioni alla circolazione devono essere stabilite dalla legge in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza.
I provvedimenti tipici che rientrano nelle limitazioni alla libertà di circolazione consentite dall’articolo 16
sono:
- I cordoni sanitari: istituiti per evitare il propagarsi di epidemia o per prevenire il contagio in zone dove si
sono veri cati gravi incidenti ambientali
- Le misure restrittive adottate in caso di perquisizione estese ad interi blocchi di edi ci
- Il ricorso al foglio di via: è un provvedimento con cui si dispone il rimpatrio al Comune di residenza nei
confronti di persone pericolose e per la sicurezza pubblica.
DIRITTI NELLA SFERA PUBBLICA
I diritti che attengono alla sfera pubblica dell’individuo sono posti a tutela della dimensione sociale della
persona.
Essa si esprime in due direzioni: nella libertà di espressione del proprio pensiero con tutto ciò che comporta
sul piano della regolazione dell’uso dei