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CECA,
essa si a ancavano la Comunità europea del carbone e dell’acciaio – il cui trattato è giunto a
s
scadenza nel 2002, e l’Euratom.
1992 di Maastricht)
Dal (Trattato le comunità europee si uniscono in unica organizzazione che poi con uirà
nell’attuale Unione Europea.
nce
Caratteristiche del mercato unico europeo
La disciplina uniforme del mercato interno viene realizzata da 3 principali strumenti:
1. Una disciplina sovranazionale che dispone limiti agli interventi statali —> 4 libertà di circolazione
2. Una disciplina sovranazionale che dispone limiti ai privati —> disciplina della concorrenza
3. Una struttura complessa in cui si limita l’attività dei poteri pubblici nazionali interagente con limiti
gravanti sui privati —> aiuti di Stato. mercato interno transnazionale,
Con l’apertura dei mercati nazionali e la formazione di un mutano
ambedue i termini del tradizionale rapporto Stato-mercato: da un lato, i mercati perdono la loro identità
nazionale; dall’altro, lo Stato viene progressivamente a ancato da un organismo sovranazionale.
Alla formazione di un mercato interno europeo si è pervenuti utilizzando tre strumenti:
1. La libera circolazione di merci, lavoratori, servizi e capitali
2. La disciplina della concorrenza
Fra
3. La limitazione degli aiuti statali alle imprese
Il primo e il terzo strumento comportano un obbligo da parte degli Stati di astenersi dall’intervenire o
interferire con il mercato. Il secondo strumento invece non è diretto agli Stati ma al mercato.
La circolazione delle merci
Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione
libera circolazione delle merci
delle merci e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati. La è garantita
attraverso l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative e dal divieto di adottare misure di
e etto equivalente. I principi del riconoscimento reciproco, l'eliminazione delle barriere siche e tecniche e
la promozione della standardizzazione sono ulteriori elementi introdotti per portare avanti il completamento
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del mercato interno. L'adozione del nuovo quadro legislativo nel 2008 ha ra orzato la libera circolazione
delle merci, il sistema di vigilanza del mercato dell'UE e il marchio CE. Studi recenti indicano che i bene ci
derivanti dal principio della libera circolazione delle merci e dalla legislazione correlata ammontano a 386
miliardi di EUR l'anno. a
La libera circolazione è assicurata attraverso degli strumenti:
- un’unione doganale
- divieto di imposizioni scali elv
- abolizione delle restrizioni quantitative
- riordinamento dei monopoli
- riavvicinamento delle legislazioni nazionali
OBIETTIVI
Il diritto alla libera circolazione delle merci originarie degli Stati membri e delle merci provenienti da paesi
terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri è uno dei principi fondamentali del trattato (articolo
28 del TFUE). In una fase iniziale, la libera circolazione delle merci era stata concepita nel quadro di
un'unione doganale tra gli Stati membri con l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative agli
scambi, delle misure di e etto equivalente e con la ssazione di una tari a esterna comune dell'Unione. In
seguito l'accento è stato posto sull'eliminazione di tutti gli ostacoli restanti frapposti alla libera circolazione
caS
delle merci al ne di realizzare il mercato interno.
RISULTATI
L'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative (contingenti) fra gli Stati membri è stata portata
a termine entro il 1. luglio 1968. Per contro, gli obiettivi complementari, ovvero il divieto di misure di e etto
equivalente e l'armonizzazione delle normative nazionali pertinenti, non sono stati conseguiti entro tale
termine. Tali obiettivi sono divenuti fondamentali nello sforzo continuo di conseguire la libera circolazione
delle merci.
La circolazione dei lavoratori
Art. 45 TFUE
1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata
2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori
degli Stati membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro
s
Fatte salve le limitazioni giusti cate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità
3. pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a o erte di lavoro e ettive, b) di spostarsi
liberamente a tal ne nel territorio degli Stati membri, c) di prendere dimora in uno degli Stati
membri al ne di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizione legislative,
nce
regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei laboratori nazionali, d) di
rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul
territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
OBIETTIVI
Essa include i diritti di circolazione e di soggiorno dei lavoratori, i diritti di ingresso e di soggiorno dei loro
familiari e il diritto di svolgere un'attività lavorativa in un altro Stato membro, nonché di essere trattati su un
piano di parità rispetto ai cittadini di quello Stato. L'Autorità europea del lavoro funge da agenzia dedicata
per la libera circolazione dei lavoratori, compresi i lavoratori distaccati.
L'Autorità europea del lavoro, un'iniziativa nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali, è stata
istituita il 31 luglio 2019. I suoi obiettivi principali sono: garantire una migliore applicazione delle norme UE
relative alla mobilità del lavoro e al coordinamento della sicurezza sociale, fornire servizi di sostegno ai
lavoratori in mobilità e ai datori di lavoro, sostenere il coordinamento tra gli Stati membri nell'applicazione
Fra
transfrontaliera, comprese le ispezioni congiunte e la mediazione per la risoluzione delle controversie
transfrontaliere, nonché promuovere la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non
dichiarato.Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto
riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Inoltre, l’art. 45 stabilisce che un lavoratore
dell'UE ha il diritto di rispondere a un'o erta di lavoro, di spostarsi liberamente a tal ne nel paese, di
prendervi dimora al ne di svolgervi un'attività di lavoro e di rimanere nel suo territorio, a determinate
condizioni, dopo aver occupato un impiego.
Inoltre esistono altre disposizioni che la completano, in relazione alla equiparazione della protezione sociale,
del diritto al lavoro, della formazione professionale:
48 TFUE:
-art. sistema che consente ai lavori migranti di continuare a godere delle prestazioni e di ottenere
il cumulo dei periodi assicurativi maturati nei diversi Stati membri; Pagina 35 di 43
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153.1
-art. TFUE: norma volta ad eliminare i dislivelli tra i diversi Stati membri per giungere a norme comuni
per un sistema europeo di diritti sociali;
166.1 TFUE:
-art. l’UE attua una politica di formazione professionale che ra orza ed integra le azioni deli
Stati membri; a
162 TFUE:
-art. costituzione Fondo Sociale Europeo per migliorare la possibilità di occupazione dei
lavoratori all’interno del mercato interno e per contribuire al tenore di vita: norma positiva volta a
favorire la circolazione.
RISULTATI elv
Secondo i dati Eurostat, nel 2019, il 3,3 % dei cittadini dell'UE in età lavorativa (20-64 anni) risiedeva in un
paese dell'UE diverso da quello di cittadinanza — una percentuale in aumento rispetto al 2,4 % del 2009.
Inoltre, si sono registrati 1,5 milioni di lavoratori transfrontalieri e 4,6 milioni di lavoratori distaccati. La quota
di cittadini dell'UE in mobilità varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e va dallo 0,8 % nel caso
della Germania al 19,4 % nel caso della Romania.
Questi cittadini dell'UE in mobilità registrano un tasso di occupazione più elevato (75,5 %) rispetto a quelli
residenti nel paese di cui erano cittadini (73,1 %). Inoltre, tra il 2011 e il 2019 la mobilità delle persone
altamente quali cate è aumentata di 4 punti percentuali, promuovendo così la circolazione delle
conoscenze nell'UE.
Art. 49 TFUE: il diritto di stabilimento
caS
Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato
membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni
relative all’apertura di agenzie, succursali o liali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul
territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al
loro esercizio, nonché la costituzione è la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo
54, secondo comma alle condizioni de nire dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei
propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
Art. 56 TFUE: la circolazione dei servizi
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione
sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del
destinatario della prestazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, possono estendere il bene cio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di
s
servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione.
Il diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la
nce
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società, alle condizioni de nite dalla legislazione del
paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.
53 TFUE,
Inoltre, l’art. commi 1 e 2, dispone che al ne di agevolare l’accesso alle attività autonome e
l’esercizio di queste, il Parlamento EU e il Consiglio stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento
dei diplomi, certi cati, ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri.
Quanto alla circolazione dei servizi l’art. 57 TFUE stabilisce la de nizione di servizi: prestazioni fornite
normalmente dietro retribuzione: a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere commerc