b) MINISTERI FINANZIARI ED ECONOMICI:
Ministero dell’economia e delle finanze: ha competenze sia per le entrate che per le
1. uscite. Per quanto riguarda le entrate operano al centro l’Agenzia delle entrate, delle
Dogane e dei monopoli, del territorio, del Demanio. A livello locale operano Direzioni
compartimentali delle dogane e delle imposte indirette / del Territorio; le direzioni
regionali delle entrate. → da queste dipendono altri uffici periferici. Nel ministero sono
inserite anche la Guardia di Finanza, le commissioni tributarie (che svolgono però
funzione giurisdizionale). Per quanto concerne le uscite ha competenza per la spesa
statale, controlla la spesa pubblica sia nella fase di redazione del bilancio che mediante
il controllo sugli impegni spesa. → si vale della Ragioneria generale dello Stato.
Fanno capo al Ministero il Provveditorato generale di Stato, la società per azioni Istituto
poligrafico e Zecca dello stato.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: ora la disciplina
2. fondamentale è lasciata all’UE che vi provvede mediante regolamenti e direttive; la
disciplina attuativa è lasciata alle Regioni cui fanno capo i vecchi organi periferici del
Ministero. All'amministrazione statale resta la rappresentanza dello stato in sedi
internazionali e comunitarie, le funzioni di elaborazione politica. All’interno v’è l’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura e il Corpo Forestale di Stato che collabora con le regioni.
Ministero dello sviluppo economico: si articola in Dipartimenti, si occupa di fonti di
3. energia e industrie di base, di produzione industriale, di miniera e geologia di
commercio interno e con stati esteri, di consumi industriali; esercita anche la vigilanza
su enti e società gestori delle partecipazioni azionarie dello stato e dal 2008 ha
assorbito le funzioni e le strutture del Ministero delle comunicazioni.
Non ha più organi periferici dopo il trasferimento delle loro funzioni ad enti pubblici come
la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Nel campo del commercio
con l’estero collabora con altri enti pubblici come l’Ufficio italiano dei cambi.
Operano al suo interno l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo sostenibile, l’Agenzia per la promozione all’estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane all’estero.
c) MINISTERI DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE
del lavoro e delle politiche sociali: prevenzione e riduzione delle condizioni di
1. bisogno e disagio di persone e famiglie, politica di lavoro e sviluppo dell’occupazione, di
tutela del lavoro e dell’adeguatezza del sistema previdenziale → Ispettorato nazionale
del lavoro e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
delle infrastrutture e della mobilità sostenibile: funzioni e compiti dello Stato in
2. materia di territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città
metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e di
edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche. Ha vigilanza sull’Ente
nazionale per le strade, sull’Ente nazionale di assistenza al volo.
Si articola in dipartimenti e si avvale degli Uffici territoriali del governo, delle Capitanerie
di porto. Si articola in Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e in Direzioni
generali territoriali.
dell'istruzione: l’organizzazione poggia sul dipartimenti per lo sviluppo dell'istruzione e
3. di quello per i servizi nel territorio. Si articola localmente in Uffici scolastici regionali, i
quali dispongono di tutte le funzioni locali non trasferite alle istituzioni scolastiche o alle
regioni o agli enti locali. L’erogazione del servizio avviene attraverso le Scuole e gli
Istituti, il sistema nazionale d’istruzione è stato riformato con la l. n.107 del 2015.
dell’università e della ricerca: spesso unito al precedente, opera al suo interno il
4. CUN.
della cultura: formato nel 1974, organi periferici sono le soprintendenze regionali e gli
5. archivi di Stato.
del turismo: istituito nel 1959, soppresso a seguito di referendum nel 1993 è stato
6. istituito nuovamente nel 2021.
della transizione ecologica: fino al 2021 era il Ministero dell’ambiente e della tutela del
7. territorio e del mare. Si occupa della difesa dei valori naturali ed ambientali, del suolo e
della tutela delle acque, della gestione dei rifiuti, di inquinamento e rischio ambientale e
di sviluppo sostenibile e risorse idriche. Al suo interno opera l'ISPRA, al quale sono
collegate le Agenzie per l’ambiente delle singole regioni.
della salute: non gestisce i servizi sanitari che sono affidati al Servizio sanitario
8. nazionale, organizzato per Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere. Il Ministero
ha compiti di programmazione sanitaria, di coordinamento, di vigilanza, di impulso.
All’interno opera l’Istituto superiore di sanità.
Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti
Molto importanti sono gli organi sia consultivi che di controllo che operano all’esterno dei Ministeri,
nell’interesse generale dello stato. Tali organi, previsti dalla Costituzione all’art.100, sono il Consiglio di
Stato e la Corte dei conti.
Art. 100 comma 3 La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo.
Il Consiglio di Stato: Art.100 comma 1 Cost. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
Due funzioni e due sezioni organizzative interne:
consulenza: attività amministrativa; → sezioni consultive;
- tutela della giustizia: attività giurisdizionale, pur sempre relativa all’amministrazione. → sezioni
- giurisdizionali.
Ora le funzioni di ciascuna sezione sono decise dal Presidente del Consiglio di Stato e delle sei
tradizionali sezioni, oggi, svolge funzione consultiva solo la prima; la legge 127/1997 ha istituito al di
fuori della tradizionale numerazione una nuova sezione consultiva per l’esame degli schemi degli atti
normativi.
L’accesso e lo stato giuridico dei consiglieri sono disciplinati dalla legge 186/1982, che dispone che i
posti vacanti debbano essere distribuiti per la metà a consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali,
per ¼ per pubblico concorso (tra soggetti di determinate categorie) e per il rimanente quarto mediante
nomina discrezionale del Governo.
L’attività consultiva del Consiglio di Stato si traduce nella formulazione di pareri, che in casi di
particolare interesse sono formulati da un’adunanza generale che raccoglie tutti i magistrati del
Consiglio.
Nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, se la controversia è particolarmente complessa o importante,
la sentenza può essere resa da un’adunanza plenaria, composta dai 12 magistrati addetti alle sezioni
giurisdizionali.
Il parere:
- può essere richiesto dal Governo o dai singoli ministri;
deve essere obbligatoriamente sentito sui regolamenti (di Governo e singoli ministri); sugli
- schemi generali di contratti o convenzioni predisposti dai ministri;
In questi casi il parere è detto semivincolante: il Ministro può proporre al Consiglio dei ministri di
discostarsi dal parere dato, e inoltre, se il parere non è dato entro un tempo, il governo può provvedere.
deve essere obbligatoriamente sentito sulla decisione di ricorso straordinario al PdR → questo
- parere è vincolante e il Ministro non può discostarsi.
La Corte dei conti: Art.100 comma 2 La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei
casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La Corte dei conti, oltre alle funzioni di controllo enunciate all’art.100 Cost, ha anche funzioni
giurisdizionali riconosciute all’art.103 Cost. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
FUNZIONE GIURISDIZIONALE: essa è il giudice dei giudizi per la responsabilità dei funzionari per
danni arrecati alla stessa amministrazione, di quelli sui conti resi dagli agenti contabili dello Stato e
della altre PA, nonché dei giudizi in materia di pensioni degli impiegati pubblici. → attività regolata dal
d.lgs 174/2016.
Le sezioni giurisdizionali sono regionali e centrali (3 sezioni + una per la Sicilia con funzioni di appello),
presso tali sezioni operano un Procuratore regionale e un Procuratore generale con funzioni di
pubblico ministero.
FUNZIONE DI CONTROLLO: distinguiamo tre tipi di controllo per oggetto e modalità →
controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo: l’atto resta inefficace sin quando il
1. controllo non sia stato superato, se il controllo ha esito positivo viene apposto un visto →
registrazione dell’atto. Sono soggetti a questi tipo di controllo ad es. i provvedimenti emanati
a seguito di deliberazioni del Consiglio dei ministri; gli atti normativi non aventi forza di legge;
gli atti di indirizzo generale dell’amministrazione; gli atti di disposizione sul demanio e del
patrimonio immobiliare; i decreti di variazione del bilancio; altri atti che il Presidente del
consiglio o la stessa Corte dei conti deliberino di sottoporre a controllo per periodi determinati
di tempo.
Se la corte dichiara la non conformità a legge, ossia l’illegittimità dell’atto nel termine di 30 gg
dal ricevimento, l’atto resta inefficace. Il Ministro può chiedere al Consiglio dei Ministri la
registrazione con riserva → la Corte deve, in questo caso, registrare l’atto e trasmette al
Parlamento la registrazione con riserva, della quale il governo dovrebbe assumersi la
responsabilità politica. Non può essere richiesta per la nomina o la promozione di impiegati
eccedenti l’organico.
controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato: verte sul modo in cui le cose sono
2. state fatte, partendo dalla legittimità degli atti e dalla conformità delle spese, può anche
formulare valutazioni generali sull’operato e suggerire modifiche. Tali valutazioni, formulate
mediante un giudizio a sezioni riunite c.d. parificazione, sono raccolte in una relazione inviata
al Parlamento.
Altri controlli successivi sono dati sull’operato di singoli funzionari, i c.d. ordinatori di spesa,
obbligati ogni anno ad inviare il conto alla Corte.
3. controllo sulla gestione: con
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