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FORMA DI GOVERNO IN ITALIA: PROFILI STORICI
L’ordinamento del Regno di Sardegna nel 1848 come una monarchia costituzionale, da subito però
iniziò ad evolversi in direzione del governo parlamentare
I presidenti del consiglio vollero avvalersi del sostegno dell’assemblea elettiva per proseguire meglio
il proprio indirizzo. Nei periodo di crisi però la corona intervenne pesantemente scegliendo
presidenti del consiglio fedelissimi, inoltre il re ebbe l’ultima parola nella nomina dei ministri più
importanti e concorse alle scelte di politica estera e militare
Fino all’avvento del fascismo si ebbe un governo parlamentare dualista
Questa visione riemerse anche in Assemblea costituente (1946) 42
All’assemblea costituente era stato approvato un ordine del giorno presentato da Tommaso
Perassi, con il quale in fase di assemblea si sarebbe adottata la forma del governo parlamentare,
ma disciplinata da disposizioni costituzionali capaci di evitare le degenerazioni del parlamentarismo.
Ciononostante la Costituzione si presenta particolarmente lacunosa:
il Presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio, ma senza indicazioni sul
procedimento da seguire si fa riferimento alla prassi
à
• il presidente del consiglio propone i ministri al presidente della Repubblica, che li nomina;
• il governo necessita della fiducia di entrambe le camere, ma entra in carica già con il
giuramento al presidente della Repubblica;
• ciascuna camera può approvare una mozione di sfiducia a condizione che non sia votata
all’improvviso e sia presentata da 1/10 dei componenti.
La forma di governo italiana ovviamente non poteva essere ricondotta al governo parlamentare a
direzione monocratica, eccetto per i governi De Gasperi, quando il presidente del consiglio De
Gasperi era anche il leader della DC (partito di maggioranza).
In tutti gli altri casi i governi furono governi di coalizione, ma si verificò che ciascun ministro
rispondeva più al proprio partito che non al presidente del Consiglio
Si verificò un governo a direzione plurima dissociata: ciò comporta governi instabili, dove la classe
politica muta, ma gli equilibri partitici alla base della formazione dei governi erano sempre in
discussione
La forma di governo italiana però cominciò a entrare in crisi nella seconda metà degli anni ’70
Si tentò di intervenire attraverso riforme istituzionali, che però furono tardive e inefficaci. Si avviò
un altro tentativo di riforma ricorrendo al referendum abrogativo
Si trasformò il sistema proporzionale in sistema maggioritario, allo scopo di:
• instaurare una competizione bipolare per dar luogo all’investitura popolare del governo e
rendere possibile l’alternanza;
• favorire un cambiamento di classe politica;
• moralizzare la vita pubblica;
• semplificare il sistema dei partiti, rendendolo meno frammentato.
Venne rafforzata la figura del presidente del Consiglio
Dalla metà degli anni ’90 l’ordinamento italiano si è orientato verso governi di legislatura a
direzione monocratica, fondati su coalizioni formate prima del voto e poi legittimate
Evoluzione messa in dubbio dalla crisi del governo Berlusconi IV, dopo la quale venne formato un
governo tecnico e non si ebbe un esito delle elezioni 2013
Con la bocciatura della riforma costituzionale che avrebbe limitato il rapporto fiduciario alla
sola Camera dei deputati, si è tornati a un sistema elettorale prevalentemente proporzionale 43
LA SOVRANITÀ POPOLARE
Nella nostra costituzione si dice che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione”
È usato il verbo “appartiene” per dire che:
• Il popolo è titolare in senso giuridico della sovranità;
• Il popolo mantiene della sovranità continuativamente il possesso;
• Il popolo non può rinunciare alla sovranità e quindi non può trasferirla a nessun singolo
individuo;
• Deve delegarne l’esercizio
Il popolo costituisce la fonte di legittimazione di ogni potere costituito: l’organizzazione
dello Stato e degli altri enti politici territoriali deve basarsi su tale principio
Nell’Italia reduce del fascismo l’attribuzione della sovranità al popolo significava voler
sancire il rovesciamento dell’imposizione statolatra e prendere le distanze dalla teoria
liberale dell’Ottocento riguardante la sovranità nazionale
• Popolo: insieme di tutti coloro che sono legati all’ordinamento giuridico dalla cittadinanza.
Rappresentato dall’insieme dei cittadini;
determina un vero e proprio status giuridico, ossia un insieme di diritti e doveri
• Popolazione: insieme di tutti coloro che si trovano entro i confini di un qualsiasi ente
territoriale;
• Nazione: vincolo sociale che unifica e accomuna per varie tradizioni un insieme di individui. 44
Capitolo 6 – I diritti fondamentali
Il primo organico riconoscimento delle libertà fondamentali è considerata la Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino il popolo francese nel 1789 stabilisce i diritti naturali,
à
inalienabili e sacri dell’uomo
• Diritti civili: libertà fondate sulla rivendicazione per l’individuo di una sfera propria e
autonoma in cui potesse essere del tutto libero da interferenze dello stato
Libertà personale, libertà di domicilio, libertà economiche, diritto di proprietà, libertà
di manifestazione e di pensiero, libertà religiosa Prima generazione;
à
• Diritti politici: affermazione iniziata a partire dalla seconda metà dell’800. Diritti a
partecipare alla vita dello stato
Diritto di voto, diritto di associazione in partiti e sindacati Seconda generazione.
à
• Diritti sociali: libertà attraverso lo stato
Diritto all’istruzione, diritto alla salute, diritto alla previdenza, diritto al lavoro à
Terza generazione;
• Nuovi diritti: libertà rivendicate di recente
Dignità della persona umana, tutela dell’ambiente, informazione Quarta
à
generazione.
Diritti fondamentali: diritti civili, politici, sociali e nuovi diritti.
Diritti umani: diritti che l’ordinamento internazionale, attraverso l’ONU, riconosce a tutti i
popoli e tutte le persone
----
Sia persone fisiche che giuridiche
Soggetti di diritto Capacità giuridica: attitudine a essere titolari di situazioni giuridiche.
Si acquisisce al momento della nascita
Capacità di agire: capacità di esercitare effettivamente i diritti di cui si è titolari o assumere obblighi
Si acquisisce con la maggiore età e si può perdere a determinate condizioni
Situazioni giuridiche favorevoli:
• Potere giuridico: situazione potenziale che consiste nella possibilità astratta di produrre
determinati effetti giuridici (es. accesso alle cariche elettive in condizioni di parità);
• Diritto soggettivo: potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale
(es. il titolare di un diritto di proprietà può disporre del bene in vario modo)
Diritto assoluto: diritto che obbliga tutti i soggetti dell’ordinamento a non intralciarne
o il godimento inclusi i diritti fondamentali della persona;
à
Diritto relativo: diritto la cui soddisfazione dipende da un comportamento prescritto
o a un soggetto determinato (es. diritti derivanti da un contratto).
• Interesse legittimo: situazione soggettiva di vantaggio il cui titolare gode di poteri
strumentali in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (es. partecipazione al
procedimento amministrativo).
Situazioni giuridiche sfavorevoli
• Obbligo: comportamento che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui;
• Dovere: comportamento dovuto indipendentemente dall’esistenza di un corrispettivo diritto
altrui;
• Soggezione: situazione di chi è soggetto a un potere giuridico (es. imputato in un processo). 45
Acquisizione della cittadinanza italiana
• È cittadino italiano il figlio di un cittadino italiano (ius sanguinis), o chi nasce in Italia da
genitori apolidi o ignoti per nascita
à
Criterio della discendenza per determinare la cittadinanza di un individuo volontà di
à
tutelare la coesione etnico-culturale
• È cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano o minore riconosciuto
come figlio da un cittadino italiano per estensione / trasmissione
à
• Può diventare cittadino italiano uno straniero sposato con un cittadino italiano da almeno 2
anni e residente legalmente in Italia;
• Può diventare cittadino italiano, se lo richiede, lo straniero che dispone di determinati
requisiti (es. legalmente residente da 10 anni, se cittadino UE da almeno 5 anni, ecc…)
In questi casi è necessaria una buona conoscenza della lingua italiana e farne domanda. La
cittadinanza viene concessa da decreto del Presidente della Repubblica e su parere del Consiglio di
stato, previo giuramento di fedeltà alla Repubblica naturalizzazione / per concessione.
à
• Può diventare cittadino italiano lo straniero nato in Italia da genitori stranieri e che ha
sempre vissuto in Italia al raggiungimento della maggiore età;
à
• Può diventare cittadino italiano lo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia per
à
merito;
È stabilito che:
• È sempre ammessa la doppia cittadinanza;
• Si perde la cittadinanza per espressa rinuncia e acquisizione di un’altra, oppure per diritto
nel caso in cui il cittadino italiano che ha un rapporto di lavoro alle dipendenze di un altro
stato non lo cessi nonostante le intimazioni dall’Italia;
• È consentito il riacquisto della cittadinanza per chi l’ha perduta con condizioni agevolate;
• È prevista la revoca della cittadinanza acquisita dallo straniero in caso di condanna definitiva
per reati di terrorismo o eversione;
• Nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici;
• Il cittadino italiano può essere estradato, ossia consegnato a uno stato estero dove abbia
commesso un reato perché venga sottoposto alla giustizia di quel Paese (no pena di morte).
Straniero: colui che non è cittadino italiano e non è apolide.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali: Il testo unico sull’immigrazione riconosce:
• Allo straniero presente sul territorio, indipendentemente dalla regolarità, i