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Procedimenti ad evidenza pubblica

Inoltre bisogna dire che i contratti della pubblica amministrazione sono sottoposti a regole speciali soprattutto per quanto riguarda la scelta del privato contraente (favoritismi ecc). Quindi, le procedure di scelta che sono state strutturate per realizzare questa attività sono chiamate procedimenti ad evidenza pubblica.

I servizi d'interesse generale

Questa definizione viene dal diritto europeo e sostituisce quella di diritto pubblico. I servizi di interesse generale designano attività soggette a obblighi specifici di servizio pubblico in quanto considerate di interesse generale per la collettività. Tra questi ci sono sia attività di servizio non economico, sia servizi di interesse economico generale. I servizi di interesse economico generale (SIEG) sono quelli erogati dietro pagamento di un corrispettivo ma che il mercato non offrirebbe alle medesime condizioni richieste dai poteri pubblici. Esempio: fino a decenni fa i servizi economici a rete venivano

Considerati SIEG, poiché altrimenti i costi della rete sarebbero stati troppo alti → lo sviluppo tecnologico ha consentito di superare il fallimento del mercato e le direttive europee dagli anni 90 hanno iniziato un processo di liberalizzazione di questi servizi, oggi aperti al mercato concorrenziale.

I servizi pubblici locali

Molti servizi di interesse economico generale sono erogati a livello locale, pertanto numerose normative negli anni hanno cercato di disciplinarli.

Il regime vigente è stato introdotto nel 2916 con la legge Madia e si inserisce nella prospettiva della normativa europea. Le attività che rientrano in questa categoria di servizi di interesse economico generale sono individuate dai comuni e città metropolitane. La scelta dell’ente locale di sottoporre una determinata attività al regime di servizio pubblico è sottoposta a forme particolari di controllo da parte dell’autorità garante della concorrenza del

mercato. L'ente locale sceglie la modalità di gestione del servizio tra diverse opzioni:

  1. Affidamento diretto mediante procedura ad evidenza pubblica.
  2. Affidamento a società mista.
  3. Gestione diretta mediante affidamento in house.
  4. Gestione in economia o mediante azienda speciale.

In ogni caso si ricerca sempre la concorrenza del mercato.

24- Le regioni e gli enti locali

L'Italia è caratterizzata dal policentrismo, la nostra forma di stato è regionale. Si manifesta come struttura dove al centro c'è un potere che attribuisce poi ad altri livelli inferiori (territorialmente) di potere una serie di aspetti e livelli fondamentali di autonomia. Sotto allo stato ci sono altri enti, regioni, province ecc.

L'autonomia significa il potere di prendere decisioni da soli.

L'organizzazione costituzionale italiana prevede un complesso sistema di autonomie regionali e locali. Infatti la costituzione del 1948 aveva previsto uno stato regionale

Formattazione del testo

eautonomista basato su:

  • Autonomia politica (art 114). Tutti i diversi livelli sono politicamente diversi gli uni dagli altri. I cittadini infatti non votano solo per gli organi dello stato ma anche per quelli della regione, del comune ecc. Ciascuno di questi livelli che ha un riferimento democratico può essere politicamente diverso. (Parlamento di destra, regione lazio di sinistra). Quindi le popolazioni di riferimento possono adottare a livello politico decisioni diverse a livello istituzionale rispetto a quelle statali. Pluralismo = diversità politica = dialogo e confronto. Non riguarda solo lo stato ma tutti i livelli territoriali di potere.
  • Autonomia legislativa (art 117). Questo è uno dei grandi cambiamenti della costituzione poiché le fonti del diritto e la legge è sempre stata concepita come un atto uguale per tutto, generale e astratta. Quindi in questo caso la legge dovrebbe essere fatta solo a Roma dal parlamento, invece no. La costituzione del

‘47 e la revisionecostituzionale n.3 del 2001 ha previsto anche l’adozione di legge a livello decentrato. La142legge è fatta sia da quella dello stato che quella della regione. Tra gli enti territoriali laregione è dotata di potestà legislativa.- Amministrativa (art 118). Vuol dire che a differenza dell’autonomia legislativa checaratterizza solo regioni e stato, quindi i piani alti, l’autonomia amministrativa riguarda icomuni. Quindi il livello territoriale più basso e vicino nei confronti dei cittadini. C’èl’idea che l’amministrazione funzioni meglio se è un’amministrazione di prossimità.Infatti i comuni diventano titolari di tutte le funzioni amministrative. Questo è vero salvoche per assicurare un esercizio più unitario, le funzioni amministrative sono di livello,prima alla provincia, poi alla città metropolitana , poi alla regione. Questo principioprende il nome di sussidiarietà.

Perché a un certo punto e in determinate circostanze una funzione sale di livello e non appartiene più al comune ma ad enti territorialmente più alti? Perché si innescano interessi maggiori rispetto alla dimensione territoriale (strade provinciali, regionali ecc) ma anche e soprattutto dipende dalla complessità dell'opera che deve essere portata avanti (grande opera pubblica, anche se dovrebbe andare al comune di appartenenza, sale di livello). Infatti bisogna trovare il livello territoriale adeguato che possa svolgere al meglio quella funzione. - Autonomia finanziaria (art 119). Significa avere risorse autonome, tributi ed entrate proprie. La costituzione immagina un sistema dove a diversi livelli di potere vengono attribuite risorse collegate a quel territorio. Queste risorse devono servire a soddisfare le esigenze pubbliche. Dove l'ente non riesce a intervenire, la funzione pubblica deve essere finanziata e soddisfatta integralmente, non

Attraverso risorse fonti e tributi ma attraverso un fondo perequativo (risorse che derivano dallo stato).

Le regioni ordinarie erano 15 e ad esse si aggiungevano le regioni speciali, a statuto speciale dotate di un'autonomia più ampia. Altre condizioni di particolare autonomia si avevano per le province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre la costituzione riconosceva autonomia anche a territori più piccoli appartenenti a quella regione, quali comuni e province. Le regioni sono state inventate per istituire la potestà legislativa. Oggi le regioni sono 20 e si distinguono in due "famiglie":

  • Regioni ad autonomia ordinaria 15, hanno nella costituzione le proprie regole di amministrazione e funzionamento. Hanno tra loro regole comuni e la costituzione detta norme uniformi. Omogenea.
  • Regioni ad autonomia differenziata, 5. Sono diverse dalle regioni ad autonomia ordinaria e sono anche diverse tra loro (Friuli, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Trentino).
In queste regioni ci sono diverse regole, e in alcune di queste si fa riferimento a lingue straniere. Sono infatti presenti molte minoranze linguistiche e hanno differenze molto marcate. Per queste caratteristiche si è deciso di dare loro maggiore autonomia. Le regole relative al loro funzionamento sono contenute in uno statuto speciale approvato con legge costituzionale. Queste contengono norme derogatorie, ovvero norme che attribuiscono alle regioni maggiore autonomia su alcune materie. Maggiore potestà legislativa nello statuto speciale. Eterogenea. 143 In realtà le regioni ordinarie sono state istituite concretamente solo nel 1970. L'esercizio effettivo delle funzioni da parte delle regioni richiede che lo stato con legge o atto equiparato, ovvero dei decreti di trasferimento, trasferisse loro le funzioni amministrative, questo è successo negli anni 70 ma si è trattato di un trasferimento parziale. Solo nel 2001 con la riforma del titolo V, la

La nuova disciplina costituzionale ha mutato l'assetto dei rapporti tra stato, regioni ed enti locali, realizzando un forte decentramento politico. La riforma ha designato una Repubblica delle autonomie articolata su più livelli territoriali di governo ciascuno dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Nel 2001 l'art. 16 è stato modificato, dando maggiore autonomia e differenziazione anche alle regioni ad autonomia ordinaria attraverso una legge approvata dalle camere, in realtà questo non è stato mai applicato.

Come sono ripartite le competenze?

Gli enti sono: comuni, province, città metropolitane, regioni, stato. A tutti è riconosciuto dal nuovo articolo 114 autonomia, e questa comporta in primo luogo autonomia statutaria. Le competenze sono quindi ripartite tra stato e enti territoriali.

Lo stato ha perduto la potestà legislativa generale, poiché legge statale e legge regionale hanno parità di rango e sono pariordinate.

Inoltre queste hanno gli stessi limiti: costituzione, ordinamento europeo, trattati internazionali. Sul piano della potestà regolamentare la competenza dello stato è limitata alle materie di competenza legislativa esclusiva, in ogni altra materia è riservata alle regioni. Se nel testo originario della costituzione doveva operare il principio del parallelismo delle funzioni (funzioni amministrative alle regioni e allo stato), con la legge Bassanini del 1997 e con la riforma costituzionale del 2001 si è cercato di superare questo principio con l'attribuzione delle funzioni ai diversi enti su base di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (funzioni amministrative ai comuni ad eccezione di quelle che devono assicurare l'esercizio unitario). Quindi ora tutte le funzioni dell'amministrazione pubblica dovrebbero essere attribuite all'amministrazione locale. Il nuovo testo costituzionale ha mantenuto le 5 regioni a statuto speciale, einoltre nel nuovo testo costituzionale le stesse regioni ordinarie potranno differenziarsi e ottenere forme ulteriori di autonomia. Possiamo dire che quando esiste un forte decentramento politico si pone il problema dei accordi tra i diversi livelli territoriali di governo. La riforma costituzionale del 2001 non ha previsto il meccanismo di raccordo della camera delle regioni e quindi attualmente, i raccordi principali sono: 1. Commissione bicamerale integrata, o anche commissione parlamentare per le questioni regionali. La costituzione del 48 prevedeva che questa dovesse svolgere solo funzioni consultive per lo scioglimento anticipato delle camere. Nel 1999 una riforma ha aggiunto che questa potesse disporre lo scioglimento del consiglio regionale e rimuovere il presidente della giunta. Nel 2001 poi la riforma costituzionale le dà maggiore importanza dicendo che i regolamenti parlamentari devono prevedere la partecipazione di rappresentanti della commissione bicamerale integrata.

alcune leggi possono essere approvate da questa.

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A.A. 2022-2023
201 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marinellaaa03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Benvenuti Marco.