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(NO CAP. 3, CAP 7 par 4, CAP 8 par 2-7) MANUALE

DIRITTO, STATO, COSTITUZIONE (cap. I)

Il diritto è un fenomeno sociale, essenziale per la coesione e la stabilità di una comunità (ubi societas, ibi ius). Man mano

che le società crescono e si espandono territorialmente aumenta la necessità di regole più complesse e di apparati

organizzativi per il governo.

Un elemento chiave nello sviluppo del diritto è il linguaggio, prima orale e poi scritto, che ha permesso la formulazione di

concetti astratti, come le norme giuridiche e la persona giuridica. Tuttavia, il diritto non coincide con la società e non

tutte le regole di comportamento di una comunità sono norme giuridiche. Il manuale si propone quindi di analizzare le

caratteristiche distintive delle norme giuridiche rispetto ad altri tipi di norme.

l diritto è tale se le norme che lo compongono sono, nel loro complesso:

1. Vincolanti: prescritte e accompagnate da una sanzione in caso di violazione (A deve essere B), vieta un

comportamento e ne stabilisce una sanzione in caso di violazione; sanzione non è elemento esse

Diritto garantisce un ordine sociale, che può essere seguito o trasgredito. Diritto opera nell’esteriorità e con

funzione coercitiva, non nell’interiorità (al massimo genera pentimento in caso di trasgressione).

2. Coercibili: Le norme giuridiche sono coercibili, garantendone il rispetto anche con la forza e sanzioni. Il diritto opera

sia in funzione preventiva (coattività del diritto), impedendo condotte illecite, sia repressiva, attraverso sanzioni.

Oltre alle sanzioni negative, assume una funzione promozionale, prevedendo conseguenze positive per determinate

condotte.

3. Esclusive: prevalgono sulle altre norme, siano esse sociali o di costume, religiose piuttosto che morali.

Comprendere il diritto significa riconoscerne la storicità e la mutevolezza, interpretando le regole di un ordinamento e

applicando norme astratte a casi concreti. Chi studia il diritto deve apprendere i metodi interpretativi, mentre operatori come

giudici e avvocati devono individuare la norma più adatta. Questo processo non è meccanico, ma complesso per due ragioni:

la struttura stratificata e pluralistica degli ordinamenti contemporanei e la natura creativa dell'attività interpretativa

necessaria per applicare le norme ai singoli casi.

Diritto pubblico regola gli interessi della collettività (quod ad statum rei romanae spectat-Digesto).

Diritto privato tutela gli interessi individuali (quod ad singulorum utilitatem)

STATO

Stato→ordinamento giuridico a fini generali esercitante il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo

necessario i soggetti ad esso appartenenti. Costituito da:

• Sovranità: il monopolio legittimo della forza entro un determinato territorio. Tale soggetto detiene il carattere

dell'originarietà, in quanto non derivante da altri ordinamenti, trovando in sé stesso la giustificazione giuridica della

propria esistenza. Inoltre, lo Stato gode di una posizione di supremazia rispetto agli altri ordinamenti operanti nello

stesso ambito territoriale. Tuttavia, affinché la sovranità possa essere effettivamente esercitata, è necessaria non

solo la superiorità all’interno del proprio territorio, ma anche l’indipendenza da altri soggetti statuali, poiché, in

mancanza di tale requisito, verrebbe meno l’esclusività nell’esercizio della forza legittima

• Territorio: con confini delimitati seguendo i parametri del diritto internazionale:

Terraferma: confini naturali e artificiali

o Mare territoriale: secondo l’art. 2 Codice di Navigazione

o Piattaforma continentale: fondo marino continuo alle terre emerse

o Spazio atmosferico sovrastante e spazio sottostante

o Navi in mare aperto e aeromobili battenti bandiera nazionale

o Sedi e le rappresentanze diplomatiche all’estero

o

• Popolo: gruppo di soggetti che condividono, in un dato momento storico, lo status di cittadini (appartenenza ad un

territorio) con interessi e bisogni comuni; sottoposti alla sovranità statale.

Diverso da Nazione (l concetto di nazione evidenzia l’aspetto storico, etnico e culturale di una comunità,

garantendo la continuità tra le generazioni passate, presenti e future) e da Popolazione (si intende la somma degli

individui che in un dato momento storico vivono nel territorio dello Stato).

Lo Stato può essere inteso sia come Stato-ordinamento, ossia l’insieme dei cittadini stanziati su un territorio e organizzati

sotto un potere sovrano, sia come Stato-soggetto (o Stato-apparato), ente pubblico territoriale dotato di personalità

giuridica. Quest’ultimo è identificabile con il vertice del potere esecutivo (es: Stato-soggetto contro cui si può agire in sede

giurisdizionale, non Stato-ordinamento). Lo Stato-ordinamento italiano coesiste, a livello internazionale, con gli altri Stati e

organizzazioni internazionali di varie, a livello interno, con la presenza di altri ordinamenti giuridici.

Norberto Bobbio evidenzia che la pluralità degli ordinamenti giuridici si afferma nel XX secolo contro la visione che

identifica il diritto solo con quello dello Stato. Questa pluralità è evidente sia a livello sovranazionale (es. rapporto tra Stati

membri e Unione Europea) sia a livello interno, dove accanto allo Stato-soggetto esistono altri enti pubblici territoriali, come

Regioni ed enti locali, riconosciuti dalla Costituzione come produttori di norme. Pur non avendo la sovranità (riservata allo

Stato), questi enti godono di autonomia normativa. Anche il legislatore riconosce soggetti giuridici con autonomia tale da

costituire veri e propri ordinamenti giuridici (es: diritto sportivo).

LA CITTADINANZA

Gli stati determinano i soggetti che costituiscono il proprio “popolo”: i cittadini. Lo status di cittadino conferisce diritto e

doveri nei confronti dello stato-soggetto.

• status civitatis: insieme di diritti e doveri attribuiti dallo stato al cittadino

LA cittadinanza viene attribuita dagli Stati secondo regole diverse, basate su due principi principali:

• ius sanguinis, che la riconosce ai discendenti di cittadini

• ius soli, che la concede a chi nasce nel territorio dello Stato.

Inoltre, alcuni ordinamenti prevedono che l'ottenimento della cittadinanza dipenda dalla volontà dell'individuo, richiedendo

una domanda esplicita (es: migranti).

Costituzione parla di cittadinanza solo nell’art. 22 ma non legifera la materia che invece è disciplinata dalla legge n. 91/1992

che predilige lo ius sanguinis con ipotesi residuali pe lo ius soli. Stabilisce che è cittadino italiano dalla nascita chi è figlio di

almeno un genitore italiano (ius sanguinis).

• Ius sanguinis: cittadino dalla nascita chi ha madre o padre italaino

• Ius soli: cittadinanza a chi nasce in Italia da genitori ignoti, apolidi o se ques’ultimo non ha alcuna cittadinanza e ha

genitori ignoti.

Straniero o alpolide con madre o padre o ascendente in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani, allora diventa

cittadino se:

• Servizio militare per l'Italia con dichiarazione di volontà.

• Assunzione di un impiego pubblico per lo Stato, anche all’estero con interesse verso l’acquisizione della

cittadinianza.

• Residenza legale in Italia per almeno due anni prima della maggiore età, con richiesta entro un anno dal

compimento dei 18 anni.

Stranieri che ha risieduto legalmente in Italia fino ai 18 anni, diventa cittadino previa richiesto entro 1 anno dalla data.

Matrimonio: il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano può ottenerla dopo due anni di residenza legale in Italia o tre

anni di matrimonio se residente all’estero.

L’art. 33 del d.l. n. 69/2013 semplifica l'acquisto della cittadinanza, stabilenimdo che:

• Eventuali inadempimenti dei genitori o della pubblica amministrazione non ricadono sull’interessato.

• I requisiti possono essere dimostrati con qualsiasi documentazione, inclusi certificati scolastici.

Oltre alla cittadinanza per ius sanguinis e, in misura minore, per ius soli, è possibile ottenerla su richiesta quando si

soddisfano i requisiti di legge, senza margini di discrezionalità da parte della pubblica amministrazione.

Esiste poi la cittadinanza per naturalizzazione, che prevede una valutazione discrezionale dell’integrazione dello straniero e

di eventuali cause ostative legate alla sicurezza e all’ordine pubblico. L’art. 9 della legge n. 91/1992 stabilisce che può essere

concessa:

• A chi ha genitori o ascendenti cittadini italiani o è nato in Italia, con almeno 3 anni di residenza legale.

• Ai cittadini dell’UE con almeno 4 anni di residenza in Italia.

• Agli stranieri con almeno 10 anni di residenza legale in Italia.

Alla fine della XVII Legislatura è stato discusso un disegno di legge per ampliare le modalità di acquisizione della cittadinanza

italiana, introducendo:

• Ius soli: per chi nasce in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno con permesso di soggiorno permanente o di

lungo periodo.

• Ius culturae: per minori stranieri nati o arrivati in Italia entro i 12 anni, con almeno 5 anni di scuola nel paese.

• Per stranieri arrivati prima della maggiore età, con 6 anni di residenza e completamento di un ciclo scolastico o

formativo.

Il disegno di legge non è stato approvato, evidenziando la sensibilità politica del tema della cittadinanza.

La cittadinanza italiana può essere perduta, revocata o riacquisita.

• Perdita: avviene per rinuncia, se il cittadino acquisisce un'altra cittadinanza e risiede all'estero, o

automaticamente, ad esempio, prestando servizio militare per uno Stato straniero. (artt. 11-12, legge n. 91/1992)

• Revoca: è una sanzione applicata a chi ha ottenuto la cittadinanza per matrimonio o naturalizzazione e ha

commesso reati gravi con condanna definitiva. (art. 10-bis, legge n. 91/1992)

Chi ha perduto la cittadinanza italiana può riacquisirla nei seguenti casi:

• Prestando servizio militare per lo Stato italiano con dichiarazione di volontà.

• Assumendo un impiego pubblico per lo Stato, anche all’estero, e dichiarandolo.

• Dichiarando di volerla riacquistare e stabilendo la residenza in Italia entro un anno.

• Dopo un anno di residenza in Italia, salvo rinuncia espressa.

La cittadinanza europea, introdotta nel 1992, si aggiunge a quella nazionale senza sostituirla ed è acquisita

automaticamente dai cittadini degli Stati membri dell’UE. Questa cittadinanza garantisce vari diritti, tra cui:

• Libera circolazione e residenza in qualsiasi Stato membro.

• Diritto di voto attivo e passivo alle elezioni locali nello Stato di residenza (ma non per cariche come sindaco o

presidente di provincia).

• Diritto di petizione al Parlamento europeo.

• Tutela diplomatica e consolare negli Stati extra-UE, se il proprio paese non è rappresentato.

LE COSTITUZIONI

Storia: Il pensiero di Bodin e Hobbes segna una rottura con l’idea medievale di costituzione mista, basata su accordi tra

corpi sociali. Hobbes sostiene che la sovranità debba essere concentrata in un unico soggetto per garantire l’unità politica,

attraverso il patto sociale. Tuttavia, il costituzionalismo moderno emerge nel XVII secolo con Locke, che promuove la

separazione dei poteri contro l’assolutismo. Montesquieu sviluppa ulteriormente questa teoria, enfatizzando il

bilanciamento tra legislativo, esecutivo e giudiziario.

Le rivoluzioni americana e francese consolidano l’idea di Costituzione come legge fondamentale superiore. La Costituzione

USA del 1787 formalizza la separazione dei poteri, mentre la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 1789 sancisce i diritti

naturali e la sovranità popolare. Nel XIX secolo, la Costituzione viene spesso subordinata alla legge e allo Stato sovrano, con

parlamenti dominati dalla borghesia. Lo Statuto Albertino del 1848 incarna il parlamentarismo dualista, che col tempo

evolve in una monarchia parlamentare.

Con il suffragio universale e il pluralismo democratico del XX secolo, le Costituzioni diventano strumenti di garanzia contro

derive autoritarie, riconoscendo non solo libertà individuali, ma anche diritti sociali come salute e istruzione, con un ruolo

attivo dello Stato.

Storia italiana: Lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto, divenne la Costituzione del Regno di Sardegna e poi del

Regno d’Italia (1861). Era una Costituzione flessibile e nacque come compromesso tra:

• Forze reazionarie: favorevoli al potere monarchico centralizzato.

• Forze liberali: che sostenevano il Parlamento elettivo e il principio rappresentativo.

Fu concesso nel contesto delle rivoluzioni del 1848, quando molte monarchie europee adottarono Costituzioni per evitare il

rovesciamento.

Lo Statuto Albertino prevedeva una monarchia costituzionale, in cui il Re aveva un ruolo centrale:

• Poteri legislativi: condivideva la funzione con il Parlamento, poteva presentare proposte di legge, sanzionare e

promulgare le leggi.

• Potere esecutivo: era il solo titolare, assistito da ministri di sua nomina.

• Potere giudiziario: nominava i giudici.

Il Parlamento era bicamerale:

• Camera dei deputati era eletta con suffragio censitario.

• Senato era composto da membri nominati dal Re

Col tempo, più potere al Parlamento, meno alla Monarchia; verso una monarchia parlamentare. Gabinetto, di nomina regia,

reponsabilità davanti al Parlamento (rapporto fiduciario).

Il regime fascista, dopo l'ascesa di Mussolini nel 1922, si consolidò attraverso l'adozione di leggi che rafforzarono il potere

esecutivo e limitarono le libertà fondamentali. Alcuni passaggi significativi includono:

1. Legge Acerbo (1923): assicurò una solida maggioranza parlamentare al "Listone Mussolini", con il quale il fascismo

ottenne 355 seggi su 535.

2. Leggi fascistissime (1925-1939): attribuirono ampi poteri al Capo del Governo, riducendo il ruolo del Parlamento e

istituendo organi come il Gran Consiglio del fascismo e la Camera dei fasci e delle corporazioni.

3. Il regime si caratterizzò per l'abolizione delle opposizioni politiche, il controllo dei sindacati e la limitazione delle

libertà civili.

Con la fine del fascismo, nel luglio 1943, il Gran Consiglio del fascismo fece dimettere Mussolini, ristabilendo lo Statuto

Albertino e aprendo la fase di transizione verso la Repubblica. Con il governo di Pietro Badoglio, iniziò la bonifica

dell'ordinamento fascista, sciogliendo il partito fascista e organizzando nuove elezioni. Nel 1944, la svolta di Salerno portò

alla formazione di un governo di unità nazionale e alla preparazione per il passaggio definitivo alla Repubblica, che si

concretizzò con la Costituzione repubblicana del 1948.

l d.l.lgt. 25 giugno 1944, n. 151, noto come la prima Costituzione provvisoria, stabiliva che, dopo la liberazione, il popolo

italiano avrebbe scelto le forme istituzionali ed eleggerà un'Assemblea costituente per deliberare la nuova Costituzione. Il

d.lgs.lgt. 16 marzo 1946, n. 98, la seconda Costituzione provvisoria, stabiliva che la scelta tra Monarchia e Repubblica

avvenisse tramite un referendum il 2 giugno 1946, insieme alle elezioni dell'Assemblea costituente. Durante il lavoro

dell'Assemblea e fino alla convocazione del nuovo Parlamento, il Governo manteneva il potere legislativo, salvo per le leggi

costituzionali, elettorali e i trattati internazionali; dovendo però essere responsabile di fronte all’Assemblea.

Il referendum del 2 giugno 1946 sancì la vittoria della Repubblica con il 54,27% dei voti. La Democrazia Cristiana ottenne il

35% dei seggi, seguita dal Partito Socialista e dal Partito Comunista. I lavori dell'Assemblea costituente, che si svolsero dal 2

giugno 1946 al 27 dicembre 1947; al suo inteno c’era la Commissione dei 75 (componenti proporzionali ai pariti) con compito

di redigere la Costituzione per poi sottoporla all’Assemblea, nella Commissione vi erano 3 sottocommissioni:

• Diritti e doveri dei cittadini

• Organizzazione costituzionale dello Stato

• Rapporti economici e sociali

portarono all'elaborazione della Costituzione della Repubblica Italiana, che entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Le prime

elezioni della Camera e del Senato si svolsero nel aprile 1948.

Stato assoluto verso lo stato sociale

l'evoluzione dello Stato, iniziando dallo stato assoluto, caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani del re, il

quale aveva il controllo su legislativo, esecutivo e giuridico. Il potere del monarca era legittimato dalla grazia divina e il popolo

era ridotto a una posizione di sudditanza. Tuttavia, lo stato assoluto entra in crisi, soprattutto per ragioni economiche, sociali

e politiche, con l'emergere della borghesia, che porta al superamento dell'assolutismo, culminando nella Rivoluzione

francese del 1789.

Successivamente, si sviluppa lo stato liberale di diritto, che si afferma in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Francia. Esso è

caratterizzato dalla separazione dei poteri, dalla sovranità popolare e dalla rappresentanza politica, sancita da elezioni

libere. Tuttavia, lo stato liberale evolve progressivamente, portando all'affermazione del suffragio universale e alla sua

trasformazione in uno stato democratico, sebbene attraversi momenti di crisi, come l'instaurazione di regimi autoritari (es.

fascismo e nazismo).

Nel secondo dopoguerra, si stabilizza il passaggio dallo stato liberale allo stato democratico e sociale, che, oltre a

preservare i principi liberali, promuove il benessere dei cittadini attraverso politiche di welfare. Lo stato sociale si distingue

per l'intervento nelle attività economiche e sociali e per l'obiettivo di realizzare un'eguaglianza sostanziale, garantendo

diritti sociali come l'istruzione, la salute e la previdenza sociale.

Stati unitari e Stati federali

• Stati unitari: potere sovrano attruito ad un unico ente

• Stati federali (o confederali): più Stati che mantengono sovranità e indipednenza, con competenza come politica

estera, difesa al governo centrale

In entrambi i casi non è semplice trovare dei criteri per una perfetta distizione (es: stati unitari con decentramento, vd. Italia).

Quando il decentramento del potere è molto elevato, come in Germania, Svizzera e Stati Uniti, si parla di Stati federali, che

sono un tipo di Stato unitario. Le Costituzioni federali presentano alcune caratteristiche comuni:

1. Costituzioni federali scritte e rigide, che stabiliscono sia uno Stato centrale che enti territoriali con proprie

Costituzioni.

2. Ripartizione delle funzioni legislative, esecutive e giurisdizionali tra lo Stato centrale e gli Stati membri.

3. Parlamento bicamerale, con una seconda camera che rappresenta gli Stati membri.

4. Partecipazione degli Stati membri alla revisione della Costituzione (come previsto dall'art. V della Costituzione degli

Stati Uniti).

Le Costituzioni si distinguono in:

• Costituzioni democratiche sono elaborate attraverso un processo dal basso (es: Costituzione italiana, redatta da

un'Assemblea costituente eletta a suffragio universale)

• Costituzioni concesse, invece, sono imposte dall’alto da un sovrano (es: Statuto Albertino, concesso da Carlo

Alberto nel XIX secolo)

Le Costituzioni si distinguono in:

• Costituzioni rigide: modifica tramite processo di revisione costituzionale, complesso rispetto all’appravozione di

una legge ordinaria. Prevista gistizia costituzionale per invalidare leggi subordinati e incompatiibli

• Costituzioni flessibili: modificate o derogate da una legge ordinaria parlamentare. NON previsto sistema di

giustizia cotitizaionale con gerarchia delle fonte

Le Costituzioni si distinguono in:

• Costituzioni scritte: buona parte delle contemporanee

• Costituzioni non scritte: es. europeo in Regno Unito, “Costituzione” deriva da insme di norme consuetudinarie,

convenzioni costituzionali e testi scritti (es: Magna Carta, l’Act of Settlement)

Le Costituzioni si distinguono in:

• Costituzioni brevi: solo diritti negativi (diritto proprietà e libertà personale). Disciplina regole generali del potere

pubblico e produzione degli atti normativi

• Costituzioni lunghe: diritti negativi + diritti sociali (es: salute, previdenza). Più articolate.

Le forme di governo e gli organi costituzionali

Forme di governo: il modo con cui le funzioni dello Stato sono distribuite ed organizzate, dalla Costituzione, fra gli organi

costituzionali

Gli organi costituzionali, al vertice dell’organizzazione statale, sono quelli previsti dalla Costituzione e caratterizzano la forma

di governo. Sono indipendenti tra loro, essenziali e indefettibili. In Italia, gli organi costituzionali sono: Parlamento,

Presidente della Repubblica, Governo e, secondo alcuni, anche Corte costituzionale e corpo elettorale. Studiare i loro

poteri e i rapporti tra essi significa analizzare la struttura della forma di governo di uno Stato.

Le forme di governo si distinguono in base alla distribuzione dei poteri tra gli organi costituzionali. Lo studio delle forme di

governo analizza:

• poteri di ciascun organo

• rapporti tra gli organi secondo la Costituzione

• le modalità di elezione e formazione degli organi costituzionali.

Forme di governo delle democrazie contemporanee 2 tipi:

• governo parlamentare

• governo presidenziale

GOVERNO PARLAMENTARE

La forma di governo parlamentare deriva dalla monarchia costituzionale inglese del XVII secolo, caratterizzata dalla

separazione tra il Re, titolare del potere esecutivo e giurisdizionale (carica ereditata), e il Parlamento, titolare del potere

legislativo (elezione censo ristretto). Il Governo, inizialmente solo consultivo, acquisì progressivamente un ruolo politico,

espressione della maggioranza parlamentare, segnando il passaggio alla forma di governo parlamentare con tre poli

decisionali: Re, Parlamento e Governo.

Il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo nasce con il passaggio dallo stato assoluto allo stato liberale. Inizialmente, i

ministri erano nominati e revocati liberamente dal Re, ma con l’ascesa della borghesia e il rafforzamento del Parlamento, il

potere del monarca si ridusse. Progressivamente, il Governo divenne responsabile politicamente di fronte al Parlamento, che

ne influenzava la composizione; mentre il Re mantenne un ruolo formale di nomina e revoca dei componenti del Governo.

Oggi, nelle democrazie parlamentari, il Capo dello Stato mantiene solo un potere formale di nomina, mentre la fiducia

parlamentare è necess

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mattebeghi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto pubblico generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Monego Davide.
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