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Estratto del documento

C.S.M.

La giurisdizione amministrativa

Risulta composta dai tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia

primo grado,

amministrativa di e dal Consiglio di Stato, che è divenuto giudice

secondo grado.

di

La Costituzione dispone che contro gli atti della pubblica amministrazione è

sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi

legittimi dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa, e

rinvia alla legge la determinazione di quali organi giurisdizionali possano

annullare gli atti amministrativi, e l’individuazione dei relativi casi ed effetti.

Inoltre, sempre la Costituzione dispone che relativa

ai giudici amministrativi spetta la competenza alla tutela degli

 interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione, e pure si

consente agli stessi giudici la tutela dei diritti soggettivi, e che dunque

siano titolari della c.d. giurisdizione esclusiva.

giudici amministrativi

Di norma ai è attribuito il sindacato giurisdizionale

sulla legittimità degli atti amministrativi, su ricorso presentato da chi

assume una presunta violazione di un suo interesse legittimo;

se l’atto in questione è giudicato illegittimo dal giudice amministrativo,

 egli lo annulla, ma non può sostituirsi all’amministrazione,

spettando a quest’ultima il compito di provvedere coerentemente alla

pronuncia giurisdizionale;

soltanto in caso di mancato adempimento, l’interessato ha la facoltà di

 ricorrere nuovamente al giudice amministrativo, che stavolta con il

per esempio,

c.d. giudizio di ottemperanza può, procedere alla nomina

ad acta

di un commissario che, sostituendosi all’amministrazione

atti necessari.

inadempiente, ponga in essere gli 85

Talora la legge consente alla giurisdizione amministrativa di pronunciarsi sia

sulla legittimità che sul merito dei provvedimenti amministrativi, cosicché

quest’ultimi possano essere non soltanto annullati, ma anche riformati.

Diversamente, il giudice ordinario può essere soltanto sollecitato

 quando l’atto amministrativo presumibilmente illegittimo abbia leso un

diritto soggettivo.

In tal caso il giudice ordinario, se accerta l’illegittimità dell’atto, non può né

annullarlo né modificarlo, ma solo disapplicarlo nel caso sottopostogli

ed eventualmente ordinare all’amministrazione il risarcimento del danno

arrecato; se l’amministrazione non adempie all’ordine impartito, si dovrà

ricorrere al giudizio di ottemperanza, sempre davanti al giudice

amministrativo.

Tuttavia sempre più frequentemente le leggi ricorrono al sopra ricordato

giurisdizione esclusiva

criterio della , attribuendo quindi la competenza

giurisdizionale su determinate materie relative alla pubblica amministrazione

direttamente o integralmente o ai giudici ordinari o a quelli amministrativi,

in modo che la tutela giurisdizionale sia oggettivamente predeterminata a

prescindere dall’individuazione della situazione giuridica soggettiva

presumibilmente lesa.

giurisdizione esclusiva

Va aggiunto che la fa sì che in queste materie il giudice

ordinario possa anche disporre del potere di annullare, modificare o

sospendere i provvedimenti amministrativi impugnati. giurisdizione

Oppure, al contrario, al giudice amministrativo è conferita

 esclusiva in materia di pubblici servizi, urbanistica e edilizia.

In tali casi i giudici amministrativi possono non soltanto adottare

sentenze di annullamento, ma anche di accertamento e di condanna

dell’amministrazione al pagamento di somme di cui sono debitrici,

oppure al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in

forma specifica contabile, tributaria e militare

Le giurisdizioni speciali:

1. L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte dei conti

“giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre

specificate dalla legge”; tra le materie va segnalata quella pensionistica

per il suo particolare rilievo.

Per l’adempimento di tali funzioni sono apprestati, secondo il principio del

doppio grado di giurisdizione, organi di prima istanza, le sezioni

giurisdizionali regionali, e di seconda istanza, le sezioni giurisdizionali

centrali, che giudicano contro le sentenze delle sezioni regionali.

contabilità pubblica

Nelle materie di si ritiene che la Corte dei conti abbia

giurisdizione tendenzialmente generale ed ordinaria, sicché ad

essa sono stati attribuiti i giudizi in materia di responsabilità

amministrativa e di conto nei confronti degli amministratori, degli

impiegati e dei contabili sia dello Stato, che delle Regioni, degli enti

locali, fatta eccezione per gli enti pubblici economici.

sezioni riunite

Infine le decidono sui conflitti di competenza tra le

sezioni regionali e sulle “questioni di massima”. 86

2. L’art. 103, comma 3, Cost. stabilisce che i tribunali militari agiscono

sia in tempo di pace che in quello di guerra.

Ai tribunali di prima istanza è affiancato un giudice di secondo grado (la

Corte militare d’appello) ed è previsto il ricorso in Cassazione.

Inoltre sono state applicate ai magistrati militari le norme relative allo

status all’indipendenza

giuridico ed già previste per i magistrati ordinari e

si è istituito, a somiglianza del Consiglio superiore della magistratura, un

apposito organo, denominato Consiglio della magistratura militare,

che esercita le medesime funzioni di quest’ultimo.

3. Infine, tra i giudici speciali preesistenti alla Costituzione e dunque

ridisciplinati dalla legge, vanno ricordate le commissioni tributarie,

distinte in commissioni di primo grado e regionali di secondo grado.

Va segnalata poi la creazione di un apposito organo affine al CSM, vale a

dire il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in cui 11

giudici delle commissioni provinciali e

membri sono eletti dagli stessi

regionali, e 4 membri sono eletti dalle Assemblee parlamentari tra i

professori ordinari universitari in materie giuridiche o gli avvocati con 20

anni di servizio.

Questo organo delibera in ordine alla carriera dei giudici tributari ed

esercita la relativa funzione disciplinare.

Le regioni e le autonomie locali

Il titolo quinto della seconda parte della Costituzione, oggetto di una

profonda revisione ad opera della legge Cost. 3/2001, è interamente dedicato

alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province ed ai Comuni.

Tutti questi sono gli enti territoriali che compongono il sistema delle

 autonomie territoriali che, in base all’art. 5 Cost., la “Repubblica, una e

riconosce e promuove”,

indivisibile, affermando il principio di

decentramento sia dal punto di vista burocratico che istituzionale.

Tale principio favorisce lo svolgimento delle funzioni statali di carattere

amministrativo da parte di organi ed uffici distribuiti nel territorio e per

loro natura più vicini alle esigenze ed ai bisogni delle comunità locali,

sempre nel rispetto dei canoni di unità ed indivisibilità della Repubblica.

Peraltro il decentramento deve essere contemperato con il principio

 secondo cui il cittadino deve essere soggetto alle leggi che i suoi

rappresentanti abbiano votato, e ai provvedimenti amministrativi

adottati da organi sottoposti al controllo di questi.

A questi principi si aggiunge il principio di sussidiarietà stabilito dall’art.

118, commi 1 e 4 Cost., recepito sia dai trattati europei che dalla legislazione

nazionale.

Tale principio implica l’esercizio dei compiti di rilievo pubblico sia per un verso

sussidiarietà

preferibilmente svolto dagli stessi soggetti privati (cd.

orizzontale), e sia per altro verso esercitato dagli enti pubblici più vicini ai

sussidiarietà verticale),

cittadini (cd. provvedendosi all’attribuzione ed alla 87

distribuzione delle funzioni tra i diversi enti pubblici in relazione all’effettiva

capacità di assolvere adeguatamente i già menzionati compiti.

sussidiarietà orizzontale,

1. Riguardo la l’art. 118, comma 4, Cost.,

prescrive che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i

Comuni “favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e

associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base

del principio di sussidiarietà

sussidiarietà verticale,

2. Riguardo la l’art. 118, comma 1, Cost., predilige

l’esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni, gli enti

territoriali per definizione più vicini ai cittadini, ma anche prevedendo che

le funzioni amministrative siano ripartite tra lo Stato, le Regioni, le Città

metropolitane, le Province e i Comuni “sulla base dei principi di

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.

Con riferimento alla valutazione riguardo l’attribuzione di una certa

competenza amministrativa, in base al principio di legalità, il legislatore

statale, facendo applicazione del principio di sussidiarietà, può rendere più

elastica la ripartizione costituzionale delle competenze amministrative tra lo

Stato e gli enti autonomi, rispettando l’art. 118, comma 1, Cost. e le condizioni

imposte dalla Corte costituzionale.

Pertanto, è consentita l’assunzione di competenze, anche legislative, da

parte dello Stato nelle materie non espressamente attribuitegli dalla

Costituzione.

Gli enti territoriali

La legge cost. 3/2001 ha esaltato il rilievo costituzionale delle autonomie

territoriali mediante la nuova formulazione dell’art. 114, comma 1, Cost., il

quale dispone ora che la “Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,

dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.

Con questa specificazione

1. Si è riconosciuto ai già menzionati enti territoriali il ruolo di elementi

costitutivi necessari della Repubblica

2. Si è ribaltata la precedente elencazione degli enti territoriali, partendo

dai Comuni, cioè quelli di più antica tradizione e prossimi ai cittadini

3. Si è voluto distinguere e separare più nettamente le autonomie territoriali

dallo “Stato”, intendendosi come Stato l’apparato centrale di governo

Circa la distinzione tra Stato regionale e quello federale, questa dipende

dal diverso grado di accentramento e decentramento delle funzioni statali.

Le Regioni sono 20 e la loro elencazione è contenuta nell’art. 131 Cost., il

quale dispone a quest’ultime anche un primario rilievo tra le autonomie locali,

funzione legislativa.

in quanto dotate di

Tra le 20 regioni, l’art. 116 dispo

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A.A. 2024-2025
129 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher noelferranti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e delle istituzioni territoriali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Caporali Giancarlo.