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C.S.M.
La giurisdizione amministrativa
Risulta composta dai tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia
primo grado,
amministrativa di e dal Consiglio di Stato, che è divenuto giudice
secondo grado.
di
La Costituzione dispone che contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa, e
rinvia alla legge la determinazione di quali organi giurisdizionali possano
annullare gli atti amministrativi, e l’individuazione dei relativi casi ed effetti.
Inoltre, sempre la Costituzione dispone che relativa
ai giudici amministrativi spetta la competenza alla tutela degli
interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione, e pure si
consente agli stessi giudici la tutela dei diritti soggettivi, e che dunque
siano titolari della c.d. giurisdizione esclusiva.
giudici amministrativi
Di norma ai è attribuito il sindacato giurisdizionale
sulla legittimità degli atti amministrativi, su ricorso presentato da chi
assume una presunta violazione di un suo interesse legittimo;
se l’atto in questione è giudicato illegittimo dal giudice amministrativo,
egli lo annulla, ma non può sostituirsi all’amministrazione,
spettando a quest’ultima il compito di provvedere coerentemente alla
pronuncia giurisdizionale;
soltanto in caso di mancato adempimento, l’interessato ha la facoltà di
ricorrere nuovamente al giudice amministrativo, che stavolta con il
per esempio,
c.d. giudizio di ottemperanza può, procedere alla nomina
ad acta
di un commissario che, sostituendosi all’amministrazione
atti necessari.
inadempiente, ponga in essere gli 85
Talora la legge consente alla giurisdizione amministrativa di pronunciarsi sia
sulla legittimità che sul merito dei provvedimenti amministrativi, cosicché
quest’ultimi possano essere non soltanto annullati, ma anche riformati.
Diversamente, il giudice ordinario può essere soltanto sollecitato
quando l’atto amministrativo presumibilmente illegittimo abbia leso un
diritto soggettivo.
In tal caso il giudice ordinario, se accerta l’illegittimità dell’atto, non può né
annullarlo né modificarlo, ma solo disapplicarlo nel caso sottopostogli
ed eventualmente ordinare all’amministrazione il risarcimento del danno
arrecato; se l’amministrazione non adempie all’ordine impartito, si dovrà
ricorrere al giudizio di ottemperanza, sempre davanti al giudice
amministrativo.
Tuttavia sempre più frequentemente le leggi ricorrono al sopra ricordato
giurisdizione esclusiva
criterio della , attribuendo quindi la competenza
giurisdizionale su determinate materie relative alla pubblica amministrazione
direttamente o integralmente o ai giudici ordinari o a quelli amministrativi,
in modo che la tutela giurisdizionale sia oggettivamente predeterminata a
prescindere dall’individuazione della situazione giuridica soggettiva
presumibilmente lesa.
giurisdizione esclusiva
Va aggiunto che la fa sì che in queste materie il giudice
ordinario possa anche disporre del potere di annullare, modificare o
sospendere i provvedimenti amministrativi impugnati. giurisdizione
Oppure, al contrario, al giudice amministrativo è conferita
esclusiva in materia di pubblici servizi, urbanistica e edilizia.
In tali casi i giudici amministrativi possono non soltanto adottare
sentenze di annullamento, ma anche di accertamento e di condanna
dell’amministrazione al pagamento di somme di cui sono debitrici,
oppure al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in
forma specifica contabile, tributaria e militare
Le giurisdizioni speciali:
1. L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte dei conti
“giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge”; tra le materie va segnalata quella pensionistica
per il suo particolare rilievo.
Per l’adempimento di tali funzioni sono apprestati, secondo il principio del
doppio grado di giurisdizione, organi di prima istanza, le sezioni
giurisdizionali regionali, e di seconda istanza, le sezioni giurisdizionali
centrali, che giudicano contro le sentenze delle sezioni regionali.
contabilità pubblica
Nelle materie di si ritiene che la Corte dei conti abbia
giurisdizione tendenzialmente generale ed ordinaria, sicché ad
essa sono stati attribuiti i giudizi in materia di responsabilità
amministrativa e di conto nei confronti degli amministratori, degli
impiegati e dei contabili sia dello Stato, che delle Regioni, degli enti
locali, fatta eccezione per gli enti pubblici economici.
sezioni riunite
Infine le decidono sui conflitti di competenza tra le
sezioni regionali e sulle “questioni di massima”. 86
2. L’art. 103, comma 3, Cost. stabilisce che i tribunali militari agiscono
sia in tempo di pace che in quello di guerra.
Ai tribunali di prima istanza è affiancato un giudice di secondo grado (la
Corte militare d’appello) ed è previsto il ricorso in Cassazione.
Inoltre sono state applicate ai magistrati militari le norme relative allo
status all’indipendenza
giuridico ed già previste per i magistrati ordinari e
si è istituito, a somiglianza del Consiglio superiore della magistratura, un
apposito organo, denominato Consiglio della magistratura militare,
che esercita le medesime funzioni di quest’ultimo.
3. Infine, tra i giudici speciali preesistenti alla Costituzione e dunque
ridisciplinati dalla legge, vanno ricordate le commissioni tributarie,
distinte in commissioni di primo grado e regionali di secondo grado.
Va segnalata poi la creazione di un apposito organo affine al CSM, vale a
dire il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in cui 11
giudici delle commissioni provinciali e
membri sono eletti dagli stessi
regionali, e 4 membri sono eletti dalle Assemblee parlamentari tra i
professori ordinari universitari in materie giuridiche o gli avvocati con 20
anni di servizio.
Questo organo delibera in ordine alla carriera dei giudici tributari ed
esercita la relativa funzione disciplinare.
Le regioni e le autonomie locali
Il titolo quinto della seconda parte della Costituzione, oggetto di una
profonda revisione ad opera della legge Cost. 3/2001, è interamente dedicato
alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province ed ai Comuni.
Tutti questi sono gli enti territoriali che compongono il sistema delle
autonomie territoriali che, in base all’art. 5 Cost., la “Repubblica, una e
riconosce e promuove”,
indivisibile, affermando il principio di
decentramento sia dal punto di vista burocratico che istituzionale.
Tale principio favorisce lo svolgimento delle funzioni statali di carattere
amministrativo da parte di organi ed uffici distribuiti nel territorio e per
loro natura più vicini alle esigenze ed ai bisogni delle comunità locali,
sempre nel rispetto dei canoni di unità ed indivisibilità della Repubblica.
Peraltro il decentramento deve essere contemperato con il principio
secondo cui il cittadino deve essere soggetto alle leggi che i suoi
rappresentanti abbiano votato, e ai provvedimenti amministrativi
adottati da organi sottoposti al controllo di questi.
A questi principi si aggiunge il principio di sussidiarietà stabilito dall’art.
118, commi 1 e 4 Cost., recepito sia dai trattati europei che dalla legislazione
nazionale.
Tale principio implica l’esercizio dei compiti di rilievo pubblico sia per un verso
sussidiarietà
preferibilmente svolto dagli stessi soggetti privati (cd.
orizzontale), e sia per altro verso esercitato dagli enti pubblici più vicini ai
sussidiarietà verticale),
cittadini (cd. provvedendosi all’attribuzione ed alla 87
distribuzione delle funzioni tra i diversi enti pubblici in relazione all’effettiva
capacità di assolvere adeguatamente i già menzionati compiti.
sussidiarietà orizzontale,
1. Riguardo la l’art. 118, comma 4, Cost.,
prescrive che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i
Comuni “favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà
sussidiarietà verticale,
2. Riguardo la l’art. 118, comma 1, Cost., predilige
l’esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni, gli enti
territoriali per definizione più vicini ai cittadini, ma anche prevedendo che
le funzioni amministrative siano ripartite tra lo Stato, le Regioni, le Città
metropolitane, le Province e i Comuni “sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.
Con riferimento alla valutazione riguardo l’attribuzione di una certa
competenza amministrativa, in base al principio di legalità, il legislatore
statale, facendo applicazione del principio di sussidiarietà, può rendere più
elastica la ripartizione costituzionale delle competenze amministrative tra lo
Stato e gli enti autonomi, rispettando l’art. 118, comma 1, Cost. e le condizioni
imposte dalla Corte costituzionale.
Pertanto, è consentita l’assunzione di competenze, anche legislative, da
parte dello Stato nelle materie non espressamente attribuitegli dalla
Costituzione.
Gli enti territoriali
La legge cost. 3/2001 ha esaltato il rilievo costituzionale delle autonomie
territoriali mediante la nuova formulazione dell’art. 114, comma 1, Cost., il
quale dispone ora che la “Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.
Con questa specificazione
1. Si è riconosciuto ai già menzionati enti territoriali il ruolo di elementi
costitutivi necessari della Repubblica
2. Si è ribaltata la precedente elencazione degli enti territoriali, partendo
dai Comuni, cioè quelli di più antica tradizione e prossimi ai cittadini
3. Si è voluto distinguere e separare più nettamente le autonomie territoriali
dallo “Stato”, intendendosi come Stato l’apparato centrale di governo
Circa la distinzione tra Stato regionale e quello federale, questa dipende
dal diverso grado di accentramento e decentramento delle funzioni statali.
Le Regioni sono 20 e la loro elencazione è contenuta nell’art. 131 Cost., il
quale dispone a quest’ultime anche un primario rilievo tra le autonomie locali,
funzione legislativa.
in quanto dotate di
Tra le 20 regioni, l’art. 116 dispo