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LA FORMA DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI
• Sindaco, dire amente ele o dal corpo ele orale e per questo è una gura ra orzata, anche u ciale di Governo e sta
in carica 5 anni
• Giunta comunale, è un organo collegiale
• Consiglio comunale, composto da Sindaco e Consiglieri, è un organo di indirizzo e controllo poli co-amministra vo
LE FONTI DELLE AUTONOMIE
La Repubblica delle autonomie è disegnata dal nuovo ar colo 114 del tolo V in ques termini: Comuni, Province, Ci à
metropolitane, Regioni e Stato; noi abbiamo una Repubblica che abbraccia da un lato lo Stato e dell’altro le Regioni e
gli en locali.
Ar colo 123, gli Statu ordinari vengono approva con una legge regionale rinforzata, poiché ha un procedimento
par colarmente gravoso (ricorda l’ar colo 138). Gli Statu speciali sono approva con una legge cos tuzionale, la
quale nom prevede referendum.
Cara eris che comuni a tu e le Regioni, speciali e ordinarie
(1) Possibilità di esercitare l’inizia va legisla va rispe o alle legge statali
(2) Partecipazione dei delega regionali all’elezione del PdR
(3) Richiesta di referendum (almeno 5 Regioni)
(4) Ricorso alla Corte Cos tuzionale
(5) Le Regioni, in ragione dell’ar colo 132, potrebbero intervenire rispe o a modi che del loro territorio
(6) Elezione dire e, grazie alle leggi cos tuzionali del 1999 e del 2001
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Gli Statu delle Regioni ad autonomia ordinaria
• Ar colo 123 della Cos tuzione
• Dopo le leggi cos tuzionali n.1/1999 e n.3/2001
• Il Governo ha la possibilità, entro 30 gg, di lamentare la legi mità dello Statuto
• Possibilità di referendum entro 3 mesi dalla pubblicazione
Gli Statu delle Regioni ad autonomia speciale
• Ar colo 116 della Cos tuzione, questo ar colo elenca quali siano le Regioni a Statuto speciale, con una speci ca
sulla Regione Tren no-Alto Adige/Süd Tirol, la quale è cos tuita delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Dalle alle Regione a Statuto speciale ulteriori forme di autonomia, in condizioni par colari, è cosa che chiede che ci sia
un accordo tra lo Stato e la Regione interessata.
La legge che riguarda le ulteriori forme di autonomia non è una legge cos tuzionale, ma una legge rinforzata poiché le
camere l’approvano a maggioranza assoluta dei componen e sulla base di un’intesa.
Per garan re al meglio le esigenze delle Regioni a Statuto speciale, non era pensabile di darne la disciplina ad una
fonte, come lo Statuto che sta comunque al di so o della Cos tuzione.
Per dare a quelle Regioni una tutela par colare ci voleva uno strumento for ssimo dal punto di vista giuridico => una
legge cos tuzionale; ado are uno Statuto speciale con legge cos tuzionale era per tutelarle al meglio nella loro
decisione.
La legge statutaria risponde ad un’esigenza: “se io Regione a Statuto speciale voglio modi care lo Statuto, che è
contenuto in una legge cos tuzionale, non devo sollecitare l’intervento del Parlamento nazionale, poiché ho a
disposizione un procedimento par colare per revisionare lo Statuto speciale nella sua forma originaria”.
• Approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale
• So oponibile a previo referendum se richiesto, se si va so o ai 2/3 nella votazione della maggioranza
• So oponibile a controllo preven vo di cos tuzionalità su richiesta del Governo
Le norme di a uazione degli Statu speciali
Il Governo, mediante degli speciali decre legisla vi, si occupa dell’a uazione degli Statu speciali. Questo è uno dei
pochi casi in cui, in maniera esclusiva, il Governo a ribuisce un vero e proprio potere norma vo primario.
MA prima dell’a uazione, c’è la proposta di un’apposita Commissione parite ca, formata da esper designa dal
Governo e dalle Regioni o Province interessate.
Decos tuzionalizzazione: è l’unico caso in cui una legge cos tuzionale viene modi cata da una legge regionale
rinforzata.
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LA MAGISTRATURA
Lezione di martedì 19 dicembre
Elemen di con nuità con il passato
Uno stato liberale dove la PA acquista un ruolo par colare, nel nostro ordinamento troviamo dei pro li comuni al
periodo statutario.
• Doppio binario di giurisdizione, gius zia ordinaria e amministra va
• Sistema giudiziario ar colato in:
• Giudici ordinari: civili e penali
• Giudici amministra vi: TAR e Consiglio di Stato
• Giudici in materia contabile: Corte dei con
• Giudici in materi tributaria: Commissioni tributarie
• Giudici militari
Novità signi ca ve
Prima della Cos tuzione del 1948, vigente lo Statuto Alber no, non esisteva un sistema di gius zia cos tuzionale. Ciò
che premeva al Cos tuente, ed in seguito all’esperienza della di atura, era che i Magistra avrebbero dovuto essere
indipenden . L’indipendenza però con un volto duplice, ossia
• l’indipendenza esterna, quindi indipendente rispe o agli altri poteri dello Stato come il potere legisla vo e quello
giurisdizionale
• l’indipendenza interna, un magistrato infa gode della garanzia dell’inamovibilità, ossia solo a determinate
condizioni si può cambiare di sede
Le garanzie di indipendenza
L’ar colo 101 dice “la gius zia è amministrata in nome del popolo ed i giudici sono sogge soltanto alla legge” la
soggezione soltanto alla legge è la prima garanzia di indipendenza.
(1) la soggezione alla legge: in questo caso “legge” non intende solamente l’a o pico del Parlamento, ma “legge” nel
senso del diri o.
Il CSM è un organo creato per garan re ai magistra , sia all’interno che all’esterno; di conseguenza abbiamo magistra
la cui indipendenza è garan ta tramite due pilastri chiari e solidi: La Cos tuzione e il CSM.
(2) il secondo comma dell:ar colo 108 stabilisce che le norme sull’ordinamento giudiziario sono stabilite per legge -> la
Cos tuzione vuole garan re l’indipendenza non solo dei giudici, ma anche delle giurisdizioni speciali e del Pubblico
Ministero.
(3) l’ar colo 104 nel primo comma de nisce la magistratura come un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro
potere.
Il principio democra co
L’ar colo 101 a erma che “la gius zia è amministrata in nome del popolo” qui noi troviamo l’incarnazione del
principio democra co: ogni potere di ver ce, dal punto di vista di colore che hanno scri o la Cos tuzione, in qualche
modo doveva essere permeato dal principio democra co (ar colo 1 della Cos tuzione).
Nel 102, comma 3 troviamo una speci cazione necessaria, grazie alla quale si comprende come il popolo possa
partecipare all’amministrazione della gius zia (esempio: i giudici non toga ).
Unità della giurisdizione e pluralità delle giurisdizioni
In ragione dell’ar colo 102 si hanno una serie di magistra
• Giurisdizione ordinaria, la quale si divide in civile e penale: I magistra ordinari sono disciplina delle norme
contenute nell’ordinamento giudiziario
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• Giurisdizione speciale: al secondo comma si dice che “non possono essere is tui giudici straordinari, o giudici
speciali. Far divieto dei giudici speciali non vuol dire però che non possono essere is tuite sezioni specializzate
(esempio: il tribunale per i minori, che è una sezione specializzata).
L’ar colo 103 indica quali sono le giurisdizioni che esistono nel nostro ordinamento e che perme ono di parlare della
pluralità della giurisdizione: amministra va, contabile, militare ed ecc.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
È quella somma di tu e quelle norme giuridiche che pongono le regole giuridiche, ossia la disciplina rela va alla
funzioni ed ai ruoli di chi è chiamato ad amministrare la gius zia.
• I giudici ordinari possono essere dis n in organi giudican e requiren -> esistono quindi dei magistra che fanno
sentenza, che giudicano e dei magistra che hanno il compito di rappresentare l’accusa nel processo penale.
GLI ORGANI GIUDICANTI
Nel nostro ordinamento esiste il principio “il doppio grado di giudizio” (esempio) io sono stato condannato in primo
grado, l’ordinamento perme e di a rontare un secondo grado e si parla di sentenza de ni va quando solo quando si
concluderà; in secondo grado si potrebbe ricorrere in cassazione (come un terzo grado) e in mezzo si potrebbe
richiedere un ricorso davan alla Corte Cos tuzionale.
Riparto fra i giudici ordinari di competenze
Fino a qualche tempo addietro era la materia ogge o di giudizio che ci diceva se la ques one, ad esempio, riguardava
una determinata materia allora aveva competenza il giudice ordinario.
• Oggi come oggi questo riparto di competenze è ssato per legge
Competenze in materia civile
(1) Le controversie che riguardano la materia civile devono andare difronte al Giudice di pace il quale si occupano di
controversie che arrivano ad un ammontare limitato di denaro (-> primo grado) ed al Tribunale (-> secondo grado).
(2) Le controversie che riguardano la materia civile devono andare difronte al Tribunale il quale si occupa di
controversie che arrivano ad un ammontare più elevato i denaro (-> primo grado) e la Corte d’appello (-> secondo
grado).
Il Tribunale dei minorenni è un organo che si occupa della materia tanto civile quanto penale, proprio per l’assoluta
delicatezza dei sogge che possono essere espos .
Competenze in materia penale
(1) Le controversie che riguardano la materia penale devono andare di fronte al Giudice di pace/Tribunale che fungono
da giudici di primo grado e vedranno le loro decisioni impugnate in secondo grado dalla Corte d’appello, che è un
giudice collegiale.
(2) Le controversie che riguardano la materia penale devono andare di fronte Corte di Assise che è un giudice
collegiale in primo grado e vedranno le loro decisioni impugnate in secondo grado dalla Corte di Assise d’appello.
Il Tribunale di libertà entra in gioco se un determinato sogge o è so oposto ad una misura cautelare (di prevenzione)
che limita la sua libertà personale, come gli arres domiciliari, allora si può ricorrere dinanzi a questo determinato
tribunale (entro 10gg).
GLI ORGANI REQUIRENTI
Presso i Tribunali ed il Tribunale dei Minorenni hanno sede le