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Per funzione giurisdizionale si intende l’applicazione della norma generale e astratta
a casi concreti per risolvere una controversia o per ripristinare la legalità violata.
A di erenza dell’attività amministrativa, che tutela prima di tutto gli interessi generali,
la funzione giurisdizionale combatte le violazioni del diritto positivo seguite da un
contenzioso.
Il giudice ha margini di discrezionalità variabili in base alla materia oggetto del
contenzioso, che lo possono spingere, seguendo certe interpretazioni, no al punto
di creare nuova legge, violando quindi il principio di separazione dei poteri. La
Costituzione pone forti limiti a questo fenomeno.
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2. I principi costituzionali sull’ordinamento giudiziario
La Costituzione difende il principio della separazione dei poteri con una serie di
principi fondamentali:
• Giustizia e popolo
La giustizia, secondo Costituzione, è amministrata in nome del popolo, ciò però
signi ca che dal popolo trae legittimazione e non che è il popolo ad essere titolare
della funzione giudiziaria.
Le uniche forme di partecipazione diretta del popolo all’attività giudiziaria le troviamo
di assise corte di assise d’appello,
nella corte e nella nelle quali sono presenti 6
cittadini estratti a sorte da un certo albo e vengono utilizzate per il giudizio di reati
molto gravi.
• Soggezione alla legge
I giudici sono soggetti, secondo Costituzione, unicamente alla legge e non ai
law),
precedenti (common indicando quindi che il sistema giudiziario italiano
civil law.
appartiene alla famiglia dei sistemi In Italia però esiste la Corte di
Cassazione, cioè un organo giudiziale al quale le sentenze delle corti ad esso
sottostanti si attengono, uniformandole sul territorio nazionale.
La Cassazione è anch’essa sottoposta solo alla legge e di conseguenza permane
anche per lei il divieto di creare nuova legge.
• Unicità della giurisdizione giudici ordinari
La Costituzione dice che la giurisdizione è a data a e vi è il divieto di
istituire giudici straordinari o speciali, con l’unica possibilità di creare sezioni
specializzate in determinate materie.
Nonostante il divieto ad istituire giudici straordinari nel nostro paese esistono i
tribunali amministrativi regionali (tar), il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e i
tribunali militari, tutti previsti dalla carta costituzionale.
Il divieto all’istituzione di giudici speciali fa riferimento al principio per il quale
nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, presente
nella Costituzione.
3. Lo status costituzionale del magistrato
Perchè un magistrato possa tutelare in modo imparziale i diritti che i cittadini si
vedono violati dall’autorità, deve ricevere una forte protezione dall’ordinamento. Le
tutele previste dalla Costituzione di cui gode il magistrato sono:
• Selezione meritocratica
La selezione dei magistrati avviene tramite concorso pubblico, il che garantisce la
loro imparzialità. E’ permessa dall’ordinamento la nomina a consigliere di cassazione
meriti insigni,
per parliamo cioè di individui che si sono distinti per merito in ambito
giuridico e per questo motivo non devono attraversare la selezione tramite
concorso.
• Inamovibilità
Il magistrato ha diritto di mantenere l’assegnazione ricevuta presso un determinato
u cio giudiziario. Ciò è previsto per evitare che, in caso di indagini molto delicate, il
magistrato venga trasferito o promosso di ruolo, in modo da rallentare o bloccare il
lavoro che sta portando avanti e che potrebbe danneggiare personalità troppo
importanti.
Il trasferimento può avvenire solo con il benestare del magistrato o attraverso le
modalità previste dalla legge.
• Nessuna gerarchia
La Costituzione indica che i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni.
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Non esiste un vero e proprio avanzamento di carriera, difatti il magistrato, ad un
certo punto, diventa consigliere di Cassazione pur continuando a svolgere le sue
mansioni precedenti.
Questa struttura è necessaria per garantire l’indipendenza di ogni magistrato da
qualunque gura gerarchicamente superiore.
Nonostante ciò esistono una serie di gure direttive a capo dei diversi organismi sia
della magistratura giudicante sia di quella requirente (es. primo presidente della
Corte di Cassazione), necessarie per coordinare il lavoro di questi enti. Rimane il
fatto che queste gure di rilievo non hanno il potere di dettare linee guida agli altri
magistrati a loro subordinati.
E’ il csm a scegliere tali gure, che rimangono in carica 4 anni.
4. Il pubblico ministero
Il pubblico ministero sostiene l’accusa in un processo, producendo le prove che
possono portare l’imputato alla condanna.
• Organizzazione
I magistrati requirenti svolgono le loro funzioni presso le Procure della Repubblica, al
cui capo vi è un Procuratore della Repubblica (presso la Corte d’Appello vi è il
Procuratore generale).
Nei primi anni ’90 viene creata la Procura nazionale antima a.
• Autonomia del pubblico ministero dal potere esecutivo
A di erenza di altri ordinamenti, nei quali vi è spesso un forte legame tra pubblico
ministero e potere politico (USA e Francia), in Italia il p.m. è un magistrato
completamente autonomo e la sua autonomia è sancita dalla Costituzione.
• Pubblico ministero ed azione penale
Una volta ricevuta una notizia di reato il pubblico ministero è obbligato ad
identi care il responsabile, non gode di nessuna discrezionalità sulla tipologia di
reato da perseguire. Nonostante ciò a causa della grande quantità di pratiche che
niscono sul tavolo della procura è necessario operare un certo ordinamento
prioritario, e questa operazione è a data al Procuratore capo o al Procuratore
generale. polizia giudiziaria,
Il p.m. è posto al comando della composta da Carabinieri, Polizia
di Stato e Guardia di Finanza, la quale dipende dal Governo in carica (che però cede
il comando al magistrato in nome dell’indipendenza dell’azione investigativa).
• Separazione delle carriere
Una ricorrente proposta di riforma al sistema giudiziario è quella della separazione
tra le carriere di magistrato giudicante e requirente, oggi inesistente. Questa
iniziativa è sostenuta dal fatto che per garantire il giusto processo il giudice si deve
trovare in una condizione di totale imparzialità di giudizio tra l’accusa, rappresentata
dal p.m. e la difesa, cioè l’imputato, e ciò non viene garantito dall’attuale possibilità
che ha il magistrato di cambiare agevolmente carriera.
5. Il Consiglio superiore della magistratura: il senso della sua
istituzione
Per garantire autonomia e indipendenza al sistema giudiziario è necessario che non
sia un organo politico (ministro della giustizia) a selezionare i suoi membri. Proprio
per questo compito è stato creato il Consiglio superiore della magistratura, un
organo indipendente dal potere politico, al quale sono a dati una serie di poteri in
materia di magistratura. 28
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L’azione disciplinare, ad esempio, deve essere attivata dal ministro della giustizia ma
poi sarà il csm a doverla, nel caso, portare avanti. Anche le funzioni di supporto
all’attività dei magistrati sono a date al ministero della giustizia (u ci, logistica,
sicurezza).
6. La composizione del Consiglio superiore della magistratura:
le ragioni di una scelta ragionevole
membri di diritto
I del csm, cioè membri in quanto ricoprono già una carica che li fa
rientrare automaticamente nel Consiglio sono il Presidente della Repubblica
(presidente anche del csm), Primo presidente e il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione.
membri elettivi togati laici:
I si distinguono in e i primi sono magistrati eletti dagli
stessi magistrati ordinari e rappresentano i 2/3 dei membri elettivi (cioè 20), i secondi
rappresentano 1/3 dei componenti elettivi (cioè 10) e vengono scelti tra professori
universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni d’esperienza, questi
vengono eletti dal parlamento.
Il csm elegge tra i membri laici il suo vicepresidente.
I membri laici all’interno dell’organo sono necessari per inserire nel confronto
elementi di ri essione esterni alla magistratura, con l’obiettivo di arricchire il dibattito
venendo incontro alle esigenze di altre porzioni della società.
7. Magistratura e politica
Esiste per i magistrati un divieto ad intraprendere l’attività politica militando
all’interno di partiti, nonostante ciò è a loro permesso avere una certa sensibilità
politica che si andrà necessariamente a ri ettere sulle decisioni assunte nello
svolgimento dei loro incarichi.
Il magistrato può in ogni caso essere eletto, con alcune limitazioni volte a non fornire
ad esso vantaggi dati dalla sua posizione.
Il magistrato che viene eletto non viene automaticamente espulso dalla magistratura
ma la sua funzione giudiziaria viene congelata no alla scadenza del mandato,
nonostante ciò alcuni magistrati entrati in politica hanno deciso spontaneamente di
lasciare la magistratura.
La politica entra nella magistratura tramite l’elezione dei membri laici del csm,
eleggendo spesso ex parlamentari quali membri del Consiglio. La politica non è del
tutto estranea anche alle elezioni dei membri togati, non direttamente collegati a
correnti,
partiti politici ma raggruppati nelle cosiddette ognuna caratterizzata
dall’aderenza a certi ideali politici. Queste correnti sono legittime no al momento in
cui non portano all’interno della magistratura le lotte che si svolgono tipicamente tra
i partiti politici.
8. Le responsabilità dei magistrati
Nonostante l’autonomia conferitagli, anche i magistrati incorrono in responsabilità:
• Il giudice può essere chiamato a rispondere dei reati commessi sia nell’esercizio
delle sue funzioni che da privato cittadino
• I magistrati rispondono dei danni ingiusti cagionati nello svolgimento delle proprie
di giustizia),
funzioni, questo solo se si tratta di dolo o colpa grave (diniego non di
leggera negligenza
• Il magistrato può incorrere in responsabilità disciplinare nel caso in cui, col suo
comportamento, getti discredito sul prestigio dell’ordine giudiziario. Ad esempio
vige l’obbligo per il magistrato non solo di essere imparziale ma anche di apparire
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