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La Corte costituzionale e le sentenze manipolative

X, Xnella parte in cui non prevede è la parte che viene aggiunta per rendere quella disposizione immune dai vizi contestati e accertati.

b. Sentenze di accoglimento parziale: la disposizione impugnata è dichiarataX, Xincostituzionale nella parte in cui prevede è la parte che viene rimossa per rendere quella disposizione immune dai vizi contestati e accertati.

c. Sentenze sostitutive: la disposizione impugnata è dichiarata incostituzionaleX Y, X Ynella parte in cui prevede anziché è la parte che viene sostituita da per rendere quella disposizione immune dai vizi contestati e accertati.

La Corte costituzionale si è autolimitata introducendo vincoli e condizioni per poter legittimamente adottare una sentenza manipolativa.

Si pensi alle sentenze additive di principio anziché definire direttamente la regola da applicare al caso concreto, l'aggiunta realizzata dalla Corte contiene un principio che il legislatore ha chiamato a

sviluppare trovando la norma entro cui sussumere il fatto giuridicamente rilevante.

Altro esempio di saggezza della Corte è dato dalle rime obbligate. La Corte ricorre alla manipolazione della censurata disposizione solo quando l'effetto così ottenuto era unica soluzione imposta dalla costituzione. Diversamente la questione è dichiarata inammissibile.

Il contenzioso Stato-Regioni davanti alla Corte costituzionale

Quando:

  • lo Stato ritiene che una legge regionale abbia violato la Costituzione;
  • una Regione ritiene che un atto legislativo statale abbia invaso una materia di competenza regionale;
  • una Regione contesta a un'altra Regione di aver legiferato in modo illegittimo;

allora dinnanzi alla Corte costituzionale si instaura un giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Il Governo quando ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla

Cortecostituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione negli stessi 60 giorni può adire la Corte quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza.

Attraverso l'istituto della ridondanza la Corte costituzionale ha ridimensionato questa asimmetria: una regione può evocare anche parametri diversi dalle norme che distribuiscono la funzione legislativa tra Stato e Regioni, purché dimostri che la loro violazione trasmoda in una indebita delle proprie attribuzioni costituzionali.

Il governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali ordinari entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.

Se invece il contenzioso tra Stato e Regioni (o tra Regioni) scaturisce un atto non legislativo, allora è possibile esperire un conflitto di attribuzioni, detto anche conflitto intersoggettivo, dal momento che vede contrapporsi distinte

istituzioni repubblicane. Anche per questo giudizio l'ordinamento definisce un termine di decadenza entro il quale porre ricorso. Per aversi la giurisdizione della Corte è necessario il tono costituzionale del conflitto: le attribuzioni che si assumono lesive devono avere un fondamento in Costituzione. Se il conflitto risulta privo di tale tono, allora la strada da percorrere per comporre il contenzioso è quella tracciata dai comuni canali giudiziari: ricorso al giudice ordinario o al giudice amministrativo.

Capitolo 14 - Eguaglianza e diritti fondamentali

Il principio di eguaglianza

Il principio di eguaglianza si declina come parità di trattamento di tutti davanti alla legge. Il principio di eguaglianza recepisce l'impronta liberale degli stati nati dopo la Rivoluzione francese. Il principio di eguaglianza formale comporta riconoscimento a tutti della sola astratta titolarità di diritti fondamentali.

Il compito essenziale della costituzione

è quello di garantire i diritti fondamentali contro eventuali abusi da parte dell'autorità. Tutti i consociati rinunciano a una parte delle loro libertà originarie e in cambio ricevono gli stessi diritti fondamentali. Alla titolarità dei diritti fondamentali possono contrapporsi fattori di discriminazione che svuotano il significato di principio di eguaglianza formale. I costituenti vietarono disuguaglianze giuridiche basate su condizioni che fino a quel momento si erano rivelate causa della disparità di trattamento.

Il primo comma dell'articolo 3 sancisce l'eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

1. Sesso

Nel 1946 per la prima volta le donne esercitarono il diritto di voto.

Nel 1963, il Parlamento varò una legge che ammise la donna ai pubblici uffici e alle libere professioni. Poco dopo entrarono in magistratura alle prime donne.

Agli inizi degli anni '80 le donne entrarono in tutti i ruoli della Polizia di Stato e, alla fine degli anni '90, nelle forze armate e nell'arma dei carabinieri. La parità di genere si è imposta a fatica in ambito lavorativo e anche altrove. L'articolo 29 sancisce la uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Solo nel 1975 è stata cancellata la patria potestà, divenuta potestà genitoriale e in seguito responsabilità dei genitori. Nel 2003 il Parlamento impone alle istituzioni repubblicane l'obbligo di promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini quanto all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. 2. Razza A partire dal 1938 il regime fascista si prodigò nella produzione di atti normativi accomunati dalla volontà di espellere dalle istituzioni politiche e dal tessuto produttivo e commerciale gli appartenenti alla comunità.

ebraica (leggi raziali). La legge Mancino del 1993 incrimina le violenze e l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

3. Lingua

Il primo comma dell'articolo 3 si riferisce ai cittadini che, in varie parti del territorio nazionale, appartengono a comunità caratterizzate da propri patrimoni linguistici (iladini in Trentino-Alto Adige e in Veneto, le comunità slovene in Friuli-Venezia Giulia, la comunità franco-provenzale in Valle d'Aosta). A queste minoranze linguistiche l'articolo 6 dedica una specifica tutela. La lingua non può costituire motivo di differenziazione legislativa per quanti provengono da altri paesi. In ambito giudiziario la persona accusata di un reato ha diritto a essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

4. Religione

Il principio supremo di laicità preclude disparità di trattamento legale in nome della fede professata.

Opinioni politiche 76

La libertà di manifestazione del pensiero può esprimersi anche sul versante delle opinioni politiche. In un sistema democratico e pluralista ogni orientamento politico gode di un'ampia libertà di espressione in forma individuale e attraverso partiti, movimenti e altre associazioni. L'unica eccezione è rappresentata dal pensiero fascista.

6. Condizioni personali

Questa è una clausola di carattere generale aperta a significati non predefinibili, così da rendere il divieto generale di discriminazioni legali suscettibile di estensioni così da includere problematiche e criticità non immaginabili all'epoca dei valori della costituente.

Introduzione di azioni positive a favore di quanti versano in condizioni di disabilità come barriere architettoniche, riserve negli organici, percorsi formativi differenziati pur in scuole inclusive.

Un altro esempio è l'orientamento sessuale di persone

che reclamano un riconoscimento e conseguenti garanzie. 7. Condizioni sociali Il legislatore non è legittimato a discriminare in funzione di una eventuale differenziazione delle persone in classi o ceti sociali, né può elevare a fattore di premialità un ipotetico prestigio sociale vantato da alcuni diversamente dalla moltitudine. La proiezione sostanziale del principio di eguaglianza L'eguaglianza formale mira a garantire a tutti l'astratta titolarità dei diritti fondamentali. Di fatto l'esercizio concreto di tali diritti richiede la disponibilità di beni che mal si prestano a essere distribuiti dal mercato a condizioni universalmente accessibili. Es. Il domicilio è inviolabile. Se una persona non dispone di un luogo qualificabile come tale, non è fattibile il concreto esercizio di tale diritto. Questi beni essenziali, ai fini del concreto godimento dei diritti fondamentali, non sono accessibili a tutti. Una casa, un'autovettura,

un telefono, un computer, la salute e l'istruzione sono beni suscettibili di valutazione economica, in quanto potenziali oggetti di scambi commerciali. Nel mercato operano imprese il cui obiettivo ultimo è la massimizzazione del profitto.

Si hanno i "fallimenti del mercato" quando il mercato non è in grado di garantire la distribuzione di beni e servizi a condizioni tali da assicurare a tutti la loro acquisizione in vista dell'effettivo esercizio dei diritti fondamentali.

In uno Stato sociale, questi beni devono essere garantiti per ripristinare i legami tra l'astratta titolarità dei diritti fondamentali e l'effettivo esercizio degli stessi attraverso l'intervento diretto delle istituzioni pubbliche. La tutela dei diritti in uno Stato sociale non è soltanto la garanzia contro gli abusi di potere, ma è anche impegno attivo affinché di fatto quei diritti siano davvero goduti dai rispettivi titolari.

(Da Smith si passa a...

<p>Keynes). L'impegno delle istituzioni a porre rimedio ai fallimenti del mercato riposa sul principio di eguaglianza sostanziale dell'articolo 3 ‹‹è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese››. Questo principio impegna le istituzioni repubblicane ad adoperarsi affinché anche i soggetti deboli siano messi nelle condizioni di poter esercitare davvero i diritti fondamentali di cui sono titolari. Il principio di eguaglianza sostanziale mira a colpire le disuguaglianze di fatto relative alla disponibilità dei beni e delle risorse. Negli ordinamenti che hanno recepito le dottrine marxiste, i legislatori hanno inseguito l'ideale dell'eguaglianza economica, cercando di ridurre al minimo le differenze di reddito e di ricchezza tra i cittadini.</p>
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
93 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilacon di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Furlan Federico.