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ANDAMENTO DELLA PROVA ED ESITO (Art.464 SEPTIES CPP)

Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza il reato estinto se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto ESITO POSITIVO.

Grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni o il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità o la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, sono sintomi di un ESITO NEGATIVO che implica che il giudice disponga la revoca con ordinanza e la ripresa del procedimento.

_________________________________

REVOCA DELL'ORDINANZA (Art.464 OCTIES CPP)

Può essere disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. A tal fine viene fissata udienza in camera di consiglio dandone avviso alle parti.

alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

Ordinanza di revoca è ricorribile in Cassazione per violazione di legge.

Quando ordinanza diviene definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni ed obblighi imposti.

IL PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE.

Oblazione è una causa di estinzione del reato che riguarda i reati contravvenzionali e si integra con il pagamento di una somma di denaro pari a una parte della pena pecuniaria prevista dalla legge per il reato. Corrisponde a specifica procedura a base consensuale che si sostanzia nella volontaria soggezione anticipata alla pena pecuniaria da parte dell'imputato (preordinata ad ottenere rapida e favorevole fuoriuscita dal processo).

Richiesta d'oblazione può essere presentata prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto penale di condanna (Art.162 IC - Art.162 BIS IC CP).

Se viene proposta durante le

indagini preliminari, va presentata al PM che la trasmette al GIP insieme agli atti del procedimento.

a) Se GIP respinge la domanda, con ordinanza restituisce atti al PM;

b) Se GIP ammette oblazione, fissa la somma dovuta dandone avviso all'interessato ed avvenuto il pagamento trasmette atti al PM affinché richieda archiviazione per estinzione del reato (Art.141 IVC DISP.ATT).

Se viene proposta in fase processuale, va presentata al giudice prima che pronunci sentenza di non luogo a procedere + giudice acquisisce il parere del PM.

a) Se giudice respinge la domanda, dispone la prosecuzione del rito, ma in caso di oblazione FACOLTATIVA (contravvenzioni per cui pena pecuniaria è prevista in alternativa all'arresto) imputato può riproporre richiesta fino all'inizio della discussione del dibattimento in primo grado (Art.162 BIS VC CP).

b) Se giudice accoglie subito, determina la somma dovuta comunicandola all'imputato ed avvenuto il pagamento dichiara

con sentenza estinzione del reato. 75*L'ESTINZIONE PER CONDOTTE RIPARATORIE.[Istituto ascrivibile alle logiche della giustizia riparativa assegnando però rilievo SOLO all'aspetto pecuniario dellariparazione, il risarcimento.[Limitatamente ai reati procedibili a querela soggetta a remissione + quando imputato abbia riparato interamente ildanno da reato + quando imputato abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato >giudice può dichiarare reato estinto (Art.162 TER CP).°Riparazione deve essere avvenuta entro termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primogrado + deve essere attivato un contraddittorio specifico sentendo le parti e persona offesa.°Se imputato NON ha potuto adempiere entro termine di legge e abbia dimostrato fatto a lui non addebitabile, puòchiedere fissazione di ulteriore termine per risarcire non superiore a sei mesi.-Se giudice accoglie richiesta, dispone sospensionedelinquente e alla comunità di partecipare attivamente al processo di risoluzione del conflitto derivante dal reato commesso. La giustizia riparativa si basa sulla volontà delle parti coinvolte di lavorare insieme per trovare una soluzione che ripari il danno causato e ripristini le relazioni danneggiate. La mediazione penale è uno strumento della giustizia riparativa che prevede l'intervento di un mediatore neutrale e imparziale che facilita la comunicazione tra la vittima e l'autore del reato. L'obiettivo della mediazione penale è quello di favorire un dialogo costruttivo tra le parti, consentendo loro di esprimere le proprie emozioni, esigenze e preoccupazioni e di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. La riforma Cartabia ha introdotto una disciplina organica per la giustizia riparativa e la mediazione penale nell'ordinamento italiano. Questo nuovo approccio alla giustizia penale mira a costruire una risposta al reato non basata solo sulla punizione, ma sulla riparazione del danno, la riconciliazione della vittima e il ripristino delle relazioni sociali danneggiate. La giustizia riparativa e la mediazione penale rappresentano un nuovo orizzonte culturale per il sistema italiano di giustizia penale, che si basa su principi di partecipazione attiva delle parti coinvolte, dialogo e riparazione del danno. Questo paradigma alternativo rispetto alla giustizia tradizionale mira a promuovere una maggiore responsabilizzazione degli autori dei reati, una maggiore soddisfazione delle vittime e una maggiore coesione sociale.autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. I PROGRAMMI di giustizia riparativa si collocano in un'area esterna e parallela rispetto al procedimento penale, sono accessibili senza limitazione e si articolano su tre livelli: 1) Riconoscimento della vittima; 2) Responsabilizzazione dell'ipotetico autore del reato; 3) Ricostituzione dei legami con la comunità. N.B. Devono essere volti alla riparazione dell'offesa e idonei a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti. Il legislatore si preoccupa di individuare una serie di garanzie che presidiano l'accesso, lo svolgimento e le ricadute dei programmi a tutela di chi vi partecipa. a) Reo evittima hanno diritto a ricevere adeguata informazione dall'autorità giudiziaria sull'accesso ai programmi e sui servizi disponibili. È compito dei mediatori informare gli interessati sul dettaglio dei programmi. I mediatori hanno il dovere di riservatezza su tutte le attività compiute, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel programma, anche dei partecipanti. Il mediatore è protetto dal segreto professionale. Le attività vanno svolte da almeno due mediatori e sono scandite da alcuni passaggi di fondo: - Colloquio preliminare: il colloquio si svolge tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti separatamente, serve a verificare la fattibilità del programma. - Svolgimento: il programma si svolge in spazi, luoghi e tempi adeguati. - Perfezionamento dell'accordo: in caso di esito positivo, il programma si conclude con un accordo simbolico o materiale. - La valutazione è affidata all'autorità giudiziaria procedente, anche per

Eventuale quantificazione della sanzione applicabile/insuccesso del programma non produce in alcun modo effetti sfavorevoli nei confronti di chi è indicato come autore dell'offesa.

N.B. Aver partecipato al programma concluso con 'esito riparativo' può essere valutato come circostanza attenuante, presupposto per la sospensione condizionale, per la quantificazione della pena, come contenuto del programma per la sospensione condizionale della pena, come condotta susseguente sintomo di tenuità del fatto.

76° PONTE tra procedimento penale e PROGRAMMI di giustizia riparativa (Art.129 BIS CPP)

Autorità che procede (giudice nella fase processuale o PM prima dell'azione) può inviare imputato e vittima al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l'avvio del programma // richiesta può essere anche avanzata dagli interessati personalmente o tramite procuratore speciale.

Presupposto per l'invio è che l'autorità giudiziaria reputi lo svolgimento del programma utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede + programma NON deve comportare pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.

Nei reati perseguibili a querela (esito positivo del programma riparativo può tradursi in remissione tacita di querela) interviene SOSPENSIONE del procedimento penale in attesa di un esito riparativo idoneo a chiuderlo.

Imputato può chiedere SOSPENSIONE del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa a partire dalla fase successiva all'avviso della conclusione delle indagini / sospensione può durare massimo 180 giorni.

Autorità giudiziaria, una volta terminato programma riparativo, acquisisce la RELAZIONE finale del mediatore e ne trae le conclusioni.

IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO (TITOLO III) > rito ACCELERATORIO (non ha carattere

che salta l'udienza preliminare e la fase predibattimentale e permette di instaurare subito il dibattimento. [Caratterizzanti: nasce SOLO su impulso del PM/ prevede una contrazione temporale delle indagini/ presuppone l'esistenza di una situazione di evidenza probatoria a carico qualificata soggetta al controllo del giudice dibattimentale. [Giudizio strumentale al principio della ragionevole durata del processo (Art.111 IIC COST) nel segno dell'efficienza e della semplificazione. [Giudizio in conflitto con la 'garanzia' dell'udienza preliminare a tutela dell'imputato (e di dibattimenti inutili) > contrasto superabile SOLO in presenza di situazione che attestino oggettiva superfluità dell'udienza preliminare. N.B. Assetto relativo ai presupposti e modalità di instaurazione del giudizio direttissimo è stato rimodellato con il cd. PACCHETTO SICUREZZA del 2008 (con successive modificazioni), scopo di incentivarne

L'uso nella prassi giudiziaria.

CASI E PRESUPPOSTI:

a) Arresto in fragranza e conseguente CONVALIDA da parte del giudice del dibattimento (Art.449 IC CPP).

Giudice della convalida e giudice del direttissimo coincidono/ la convalida è il passaggio giurisdizionale che conferma il quadro indiziario sotteso alla flagranza e che legittima l'avvio del rito speciale.

PM, secondo discrezionalità operativa, può presentare l'arrestato in flagranza direttamente al giudice dibattimentale entro 48 ore dall'esecuzione della misura precautelare e chiedere la convalida dell'arresto.

Se il giudice dibattimentale convalida l'arresto, si procede contestualmente al giudizio direttissimo.

Se il giudice dibattimentale NON convalida l'arresto, restituisce gli atti al PM che agirà nelle forme ordinarie (o tramite giudizio immediato se ne ricorrono presupposti).

(N.B. L'arresto convalidato ha il solo scopo di verificare la legalità dell'arresto.

mentre esigenza di mantenere invinculis l'arrestato deve essere valutata autonomamente). b) Arresto in flagranza con mancata convalida, ma CONSENSO del PM e imputato. [Se PM e imputato]
Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
112 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MicheleMonty di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Di Gravio Valerio.