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M
ODALITÀ
1) il perito è nominato dal giudice
• Perizia collegiale = vengono nominaF più periF se l’accertamento è parFcolarmente complesso
2) Il giudice domanda al perito se si trovi in una delle situazioni d’incapacità, incompaFbilità o astensione fissate dalla
legge e poi lo invita a recitare una formula di impegno
3) Il giudice formula i quesiA che devono guidare l’a6vità del perito: la loro formulazione deve avvenire in contraddi>orio
tra le parF
4) Inizia la perizia: l’incarico deve essere svolto personalmente (ma possono esserci ausiliari)
• Se il giudice lo autorizza, il perito può esaminare gli a6 per cui è permessa acquisizione al fascicolo per il
diba6mento
• Se chiede informazioni, non possono essere usate come prova
• Se sorgono controversie sui suoi poteri, vengono risolte dal giudice
• Risponde ai quesiF esponendo oralmente il suo parere. Si può anche aggiungere una relazione cartacea
ConsulenA tecnici
EsperF che possono essere nominaF dalle parA (che non possono invece interloquire sulla scelta del perito)
La nomina può avvenire
a) All’interno di un accertamento peritale: si realizza schema Fpico triangolare del contraddi>orio (periF-
giudice/consulenF-parF). Il numero di consulenF non può superare quello dei periF
® I consulenF hanno diri>o di (ex art.230):
• Essere senFF dal giudice quando elabora i quesiF
• Partecipare alle operazioni peritali (suggerendo indagini o formulando osservazioni) – il perito non è però
obbligato ad assecondarli, ma deve farne menzione nel parere
• Se vengono nominaF quando le operazioni peritali sono ormai esaurite, possono consultare la relazione e
chiedere al giudice l’autorizzazione ad esaminare l’ogge>o della perizia
b) Quando non è stata disposta nessuna perizia (consulenza extraperiziale)
M
ODALITÀ
• I consulenF possono riversare il loro sapere all’interno del processo sia in forma orale, cioè con un esame, che seguirà
le cadenze della cross examinaFon (art. 501), sia in forma scriEa, con la presentazione di memorie e di una relazione
• Il parere espresso dai consulenF fornisce informazioni valutabili come prove essi sono figure parFcolari in quando
à
sono fonF di prova (come tesFmoni), ma sono anche ausiliari della parte (come difensore)
L’esperimento giudiziale
L’esperimento giudiziale, ex art.218, consiste «nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il faEo si
afferma o si riFene essere avvenuto e nella ripeFzione delle modalità di svolgimento del fa>o stesso», allo scopo di
accertare se quell’evento «sia o possa essere avvenuto in un determinato modo»
® Si tra>a di un esperimento volto a “duplicare un evento del passato” che mostra un profilo “dinamico”
≠ ispezione = con essa si esamina (in forma prevalentemente staFca) un ogge>o nella sua condizione a>uale.
≠ perizia = quest’isFtuto in realtà simile alla perizia (infa6 spesso questa similitudine viene sfru>ata
dall’interprete per colpare la scarna disciplina con l’analogia)
M previste da art.219
:
ODALITÀ
• Il giudice ne determina le modalità, eventualmente designando esperF (se le parF volessero intervenire potrebbero
indicare l’ogge>o dell’esperimento della loro domanda istru>oria)
• L’esperimento non deve offendere senFmenF di coscienza né esporre a pericolo l’incolumità altrui (comma 4)
:
ESITO
• PosiAvo = dimostra che cerF avvenimenF sono possibili (non che sia avvenuto davvero)
• NegaAvo = liquida certe ipotesi storiche: non possono essere avvenute
Il documento 98
Le prove documentali, ex art.234, «rappresentano fa6, persone o cose mediante» la scri>ura, «la fotografia, la
cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo»;
® Catalogo aperto: la disposizione si presenta proie>ata sul futuro (per includere sviluppi della tecnologia)
® L’accento viene posto sull’idoneità rappresentaAva del documento: tu>avia, non ogni cosa dotata d’a6tudine
rappresentaFva può essere acquisita come prova documentale (altrimenF sarebbero aggiraF molF limiF, ad
esempio sull’acquisizione dei verbali) di conseguenza si desume che un importante cara>ere disFnFvo della
à
categoria: devono essere prove extracosAtuite, cioè formate fuori (anche se non necessariamente prima) del
procedimento nel quale si chiede o si dispone che facciano ingresso (coincidenza tra ammissione e acquisizione)
≠ a: = conoscenze che si formano nel procedimento, ammessi tramite le>ura
Vi sono quindi diverse Fpologie, che prevedono diverse discipline: un
Per essi si prevede
• DocumenF che cosFtuiscono corpo del reato regime d’acquisizione
• DocumenF provenienA dall’imputato: è sempre consenFta acquisizione, anche su iniziaFva privilegiato
ufficiosa del giudice disposizione ambigua, non si comprende conce>o di “provenienza”
à
X Ex art.240, non possono essere acquisiF documenF anonimi: I documenF che contengono dichiarazioni anonime non
possono essere acquisiF nè in alcun modo uFlizzaF, salvo che cos<tuiscano corpo del reato o provengano comunque
dall'imputato.
® La disposizione in realtà vieta solo “dichiarazioni anonime” = il divieto, quindi, non vale per i documenF non
dichiaraFvi: foto o filmaF, che possono essere acquisiF anche se incisi da sconosciuF
® per anonimo si intende (2 tesi)
• Concezione formale: un documento è anonimo quando l’autore ha scelto di non rendersi riconoscibile
• Concezione sostanziale: un documento è anonimo quando la sua paternità non è in alcun modo accertabile
(tesi più moderna e preferibile)
Ci sono altri Fpi di divieF d’ammissibilità impliciF, volF a scongiurare raggiramenF di disposizione (ad esempio,
controversa è la quesFone dei documenF narraFvi)
P : prima che il giudice provveda intorno alla domanda di prova, ciascuna delle parF ha facoltà
ROCEDURA DI ACQUISIZIONE
d’esaminare il documento. Si predilige documento originale, ma è ammessa l’acquisizione di una copia quando l’originale
è stato distru>o, smarrito o so>ra>o
Prova formata in altri procedimenA
L’art.238 amme>e l’acquisizione di documenF che si sono formaF in altri procedimenF = le prove sono “a6” nel
procedimento in cui si formano ma diventano «documenF» quando sono usate altrove: rispe>o al procedimento verso cui
affluiscono, infa6, sono conoscenze “extracosFtuite”
E : l’arFcolo è stato più volte modificato e rispecchia la storia del codice:
VOLUZIONE STORICA
1. Regime chiuso del 1988, nel quale il requisito del necessario consenso delle parF restringeva molFssimo la
possibilità di trasportare la prova esso era osFle anche ai “maxiprocessi”
à
2. Apertura del 1992 (fra l’altro, con l’abolizione di quel requisito);
3. Restringimento del 2001 (in specie, a>raverso un nuovo testo, quello tu>ora vigente, del comma 2 bis) = l’idea che
la circolazione probatoria non sia un malus, bensì un mezzo che deve essere consenFto, però, so>o presupposF
più stringenF:
® Ci sono comunque delle esigenze contrapposte: agevolare la circolazione probatoria per economia
processuale / rispe>are principi di oralità, immediatezza, contraddi>orio
1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tra>a di prove assunte nell'incidente
probatorio o nel diba6mento.
® Prima condizione generale = modalità di formazione: è ammesso solo se è nato in un contesto garanFto
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato
autorità di cosa giudicata.
® Se proviene da un giudizio civile, è necessario che esso si sia concluso con sentenza passata in giudicato
2-bis. Nei casi previsF dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere uFlizzaF contro l'imputato soltanto se il suo
difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronF fa stato la sentenza civile.
® Comma volto a tutelare solo la parte debole, ossia l’imputato (non si pone infa6 nessun limite se la prova viene
usata in bonam partem) 99
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di a6 che non sono ripeFbili. Se la ripeFzione dell’a>o è
divenuta impossibile per fa6 o circostanze sopravvenuF, l'acquisizione è ammessa se si tra>a di fa6 o circostanze
imprevedibili.
® Gli a6 irripeFbili possono entrare comunque (anche in mancanza delle precedenF condizioni)
4. Al di fuori dei casi previsF dai commi 1, 2, 2-bis e 3 (cioè se quelle condizioni mancano) i verbali di dichiarazioni possono
essere uFlizzaF nel diba6mento soltanto nei confronF dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, de6
verbali possono essere uFlizzaF per le contestazioni previste dagli arFcoli 500 e 503.
5. Salvo quanto previsto dall'arFcolo 190-bis, resta fermo il diri>o delle parF di o>enere a norma dell'arFcolo 190 l'esame
delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 , 2-bis e 4 del presente arFcolo.
P : per ogni conoscenza che arrivi da altro processo, la domanda d’ammissione deve essere
ROCEDURA DI ACQUISIZIONE
anFcipata nella fase prediba6mentale, con il deposito delle liste tesFmoniali (previsione comparsa nel 1992 a mo’ di
contenFno)
La sentenza come prova
Art.238-bis: Fermo quanto previsto dall'arFcolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della
prova di fa>o in esse accertato e sono valutate a norma degli arFcoli 187 (perFnenza) e 192, comma 3 (elemenF di
riscontro)
® Disposizione introdo>a nel 1992 (nell’ambito d’un più vasto disegno volto ad assicurare la non dispersione delle
prove) pensata sopra>u>o per agevolare la prova dei reaF associaFvi
® Si realizza una metamorfosi per cui una sentenza diventa prova
• O : sono incluse le sentenze (italiane) emesse a seguito di diba6mento o di giudizio abbreviato;
GGETTO
• P :
ROBLEMI
1) Violazione dei principi di oralità e immediatezza (non viene presa dire>amente la prova d’un altro processo bensì
il giudizio, la valutazione, l’interpretazione che di quella prova è stata data da un altro giudice)
2) Si incrina principio del contraddiEorio a seguito della modifica dell’art.111 Cost, non sono state inserite