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Deroghe nella perizia e protezione dei soggetti vulnerabili

Seconda deroga

Quando deve essere compiuta una perizia complessa e questa comporterebbe una sospensione del procedimento superiore a 60 giorni.

Terza deroga

Quando devono essere tutelati i soggetti vulnerabili. Le persone particolarmente vulnerabili vengono sentite in incidente probatorio per proteggerle a causa della condizione in cui versano e per proteggere la prova. L'assunzione di queste prove riguarda i minorenni e le vittime particolarmente vulnerabili riguardanti la libertà sessuale; reati che l'ordinamento ha stabilito essere fonte di particolare vulnerabilità.

Quarta deroga

Quando la perizia riguarda le capacità di stare in giudizio dell'indagato (art 70 c.p.p.), che non è la capacità di intendere e di volere.

Quinta deroga

Quando riguarda la testimonianza di chi si rifiuta di rendere dichiarazioni al difensore nell'ambito della sua attività investigativa, strumento che di fatto è meglio non utilizzare.

Richiesta di incidente probatorio (art 393 c.p.p.)

La prova nell'incidente probatorio richiede che qualcuno chieda al giudice di formare anticipatamente la prova utilizzando i principi fin dalla fase delle indagini preliminari. Chi è legittimato? Le parti necessarie:

  • P.M.
  • Indagato

Anche la vittima può chiedere l'incidente probatorio tramite P.M. Può essere richiesto prima della conclusione delle indagini preliminari e in tempo utile per lo svolgimento della prova. Laddove l'istanza di incidente non possa essere fatta in tempi utili, le parti possono richiedere al GIP una proroga. Nella richiesta si specificano le ragioni, ci si rivolge al GIP. I contenuti: prova che deve essere richiesta (il P.M. specifica anche le persone interessate).

Modalità di presentazione: la richiesta depositata presso la cancelleria, la parte richiedente deve notificare la propria richiesta anche al contro interessato. Si instaura un contraddittorio cartolare; ci si può esprimere sulla legittimità o meno della pretesa vantata (confronto tra le parti).

Eventualità di differire (art 397 c.p.p.)

È richiesto dal P.M. in caso di pericolo nei confronti dell’assunzione di uno o più atti di indagine. Contenuti della richiesta:

  • Quali sono gli atti che verrebbero pregiudicati
  • Quale darebbe il pregiudizio
  • Di quanto tempo ha bisogno

Il GIP rigetta la richiesta di differimento ogni qual volta pregiudicherebbe l’assunzione della prova. Si procede quindi con l’incidente probatorio.

Udienza (art 401 c.p.p.)

Avviene senza pubblico, si svolge alla presenza delle parti necessarie e dei rispettivi difensori davanti al giudice; è comunque necessaria la presenza del P.M. e del difensore dell'indagato.

Utilizzabilità delle prove (art 402 c.p.p.)

Si chiede al giudice di estendere l’assunzione della prova anche ad altre persone interessate (fatti o dichiarazioni riguardanti soggetti diversi da quelli i cui difensori partecipano all’incidente probatorio). Chi partecipa sono i difensori, si presuppone l’autorizzazione del giudice. Questi istituti sopracitati determinano il regime di utilizzabilità (ad personam, art 403 c.p.p.) delle prove utilizzate in incidente probatorio: viene considerata inutilizzabile una prova nei confronti di chi in un momento successivo alla formazione della prova è stato raggiunto da elementi di reato. È possibile una deroga: la sopravvenienza degli elementi è avvenuta quando la prova è già divenuta irripetibile, si consente l'utilizzo.

Disciplina per i vulnerabili

Una disciplina particolare viene dedicata ai cosiddetti vulnerabili (che potrebbero subire la vittimizzazione secondaria a seguito della partecipazione al procedimento penale); audizione protetta, art 398 comma 5 bis c.p.p. È un istituto che incide su tempi, modalità e luoghi di formazione della prova. Sarà il giudice, caso per caso, a stabilire il tutto.

Principi generali e prove (art 187-193 c.p.p.)

Il diritto probatorio è una materia tipica del diritto processuale penale. La disciplina delle prove è contenuta nel libro terzo (parte statica, delle prove). Sono i materiali attraverso i quali viene condotta la verifica storica. È un mezzo istruttorio: strumentalità delle conoscenze senza le quali la ricostruzione del fatto non sarebbe possibile e l’accertamento non si raggiungerebbe.

Prova come procedimento probatorio

Segue 4 step:

  • Ricerca (P.M.- difesa)
  • Richiesta ammissione delle prove (parti-giudice)
  • Assunzione della prova (= formazione) > parti-giudice
  • Valutazione

Prova come strumento/mezzo

Rispetto alle modalità di costituzione:

  • Prova pre-costituita (si sono formate prima del processo, i documenti)
  • Prova costituenda (atti del procedimento, si formano durante il processo, es. la testimonianza)

Rispetto allo strumento utilizzato per l'assunzione delle prove:

  • Mezzo di prova (di diretto impiego, es. testimonianza)
  • Mezzo di ricerca della prova (consentono di andare a cercare gli elementi di conoscenza utili, es. perquisizione)

Prova come risultato

È ciò che il giudice valuterà ai fini della decisione, si guarda al contenuto.

Scelte del legislatore

  • Tema della prova come fulcro del sistema
  • Diritto delle prove come sottosistema normativo ispirato ai principi del processo delle parti
  • Adozione del principio dispositivo (parti come assolute protagoniste)
  • Assunzione del metodo del contraddittorio

Prova e dibattimento

Un altro dei valori fondativi è quello del principio di legalità; l’esercizio del potere è regolato e vincolato nel rispetto di chi subisce questo potere. I capisaldi sono riassunti in 4 termini (articoli c.p.p.):

  • Definizione del thema probandum (art 187)
  • Rapporti tra prove tipiche e atipiche (art 189)
  • Diritto della parti e poteri del giudice nell'iniziativa probatoria (art 190)
  • Determinazione di vincoli normativi di ammissibilità, utilizzabilità e valutabilità della prova (190-192)

Oggetto di prova

I fatti da provare si dividono in:

  • Prove dirette (hanno ad oggetto fatti primari, i dati storici che integrano gli elementi della fattispecie dedotta nel capo di imputazione)
  • Prove indirette (hanno ad oggetto fatti secondari, fatti dai quali il giudice potrà risalire ai fatti primari attraverso un ragionamento di tipo induttivo fondato sulle regole della logica o su massime di esperienza)

L'onere della prova esiste il capo al P.M., l’imputato ha comunque il diritto di difendersi dalla pretesa avanzata.

Il diritto alla prova (art 190 c.p.p.)

Il codice prevede il diritto delle parti a chiedere l'ammissione delle prove, entro i limiti fissati dall’ultimo. Esiste un'altra eccezione: ammissione delle prove per mezzo del giudice (potere di ufficio, prove ex officio). Questo potere si fonda sul principio di indisponibilità del processo penale (a protezione dei soggetti). Richieste le prove il giudice le ammette. Queste devono essere pertinenti e rilevanti (utili all'accertamento). Il giudice escluderà le prove vietate dalla legge (quelle introdotte commettendo un reato). Escluderà inoltre le prove irrilevanti. Le prove rilevanti contengono un'attitudine dimostrativa in rapporto allo specifico oggetto di prova ritenuto pertinente (verifica in senso quantitativo e qualitativo).

Principi che regolano la materia delle prove

Tra i principi che regolano la materia delle prove un ruolo importante è rivestito dalla libertà morale; art 188 c.p.p. Le persone chiamate a processo sono libere di autodeterminarsi. È una garanzia oggettiva che prescinde dall'interessato. Nel nostro sistema vige il divieto dell'impiego di tecniche che possono condizionare l’azione di coloro che intervengono.

Ammissione di prove atipiche

L'art 189 c.p.p. stabilisce l'ammissione di prove atipiche/innominate: prove non disciplinate dalla legge. Non esiste un numero chiuso di mezzi di prova. Il giudice la assume se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona.

Principio di legalità

Il principio di legalità impone che le prove debbano corrispondere al modello legale che la legge introduce. Laddove non corrisponde le prove sono inutilizzabili (art 191 c.p.p.). L'inutilizzabilità (concorre con la nullità) è la sanzione specifica per gli atti probatori. È una categoria autonoma. Una stessa prova può essere sia nulla che inutilizzabile.

Inutilizzabilità

L'inutilizzabilità ha un duplice profilo funzionale:

  • Vieta l'impiego di prove formate al di fuori del modello legale (forma assoluta); inutilizzabilità patologica
  • Un atto probatorio viene utilizzato solo per determinati fini (forma relativa); inutilizzabilità fisiologica

Valutazione del giudice

L’ultima fase del procedimento è rappresentata dalla valutazione del giudice; decide sulle capacità dimostrative della prova rispetto al fatto da provare, la impiega per la sua decisione (art 192 c.p.p.): principio del libero convincimento. Non vi sono vincoli legali ma nell'apprezzare l’attendibilità il giudice ha due limiti:

  • Razionale: motivazione (deve dare conto del percorso logico che ha seguito nell'arrivare a quella conclusione)
  • Garanzie contro l'arbitrio: a tutela del diritto alla prova (diritto delle parti)

Il legislatore prevede dei limiti normativi al libero convincimento legati a tipi determinati di prove che forniscono e al giudice alcuni criteri di valutazione di cui deve tenere conto nella formazione della sua decisione; induce prudenza. I criteri (art 192 c.p.p.) previsti dal legislatore sono:

  • Prova indiziaria (o indiretta)
  • Chiamata in correità
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher S3l3n3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Caraceni Lina.
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