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SECONDA DEROGA
Quando deve essere compiuta una perizia complessa e questa comporterebbe una sospensione del
procedimento superiore a 60 giorni.
TERZA DEROGA
Quando devono essere tutelati i soggetti vulnerabili ( vedi lezione precedente). Le persone particolarmente
vulnerabili vengono sentite in incidente probatorio (per proteggerle a causa della condizione in cui versano
e per proteggere la prova). L'assunzione di queste prove riguarda i minorenni e le vittime particolarmente
vulnerabili riguardanti la libertà sessuale> reati che l'ordinamento ha stabilito essere fonte di particolare
vulnerabilità.
QUARTA DEROGA
Quando la perizia riguarda le capacità di stare in giudizio dell'indagato (art 70 c.p.p.), che non è la capacità
di intendere e di volere.
QUINTA DEROGA
Quando riguarda la testimonianza di chi si rifiuta di rendere dichiarazioni al difensore nell'ambito della sua
attività investigativa (strumento che di fatto è meglio non utilizzare).
07/10 (mattina + pomeriggio)
RICHIESTA (art 393 c.p.p.)
La prova (nell’incidente probatorio) richiede che qualcuno chieda al giudice di formare anticipatamente la
prova> utilizzare i principi fin dalla fase delle indagini preliminari. Chi è legittimato? Le parti necessarie:
• P.M.
• indagato
Anche la vittima può chiedere l'incidente probatorio tramite P.M.
Può essere richiesto prima della conclusione delle indagini preliminari e in tempo utile per lo svolgimento
della prova. Laddove l'istanza di incidente non possa essere fatta in tempi utili (per esigenze) le parti
possono richiedere al GIP una proroga (art).
Nella richiesta si specificano le ragioni, ci si rivolge al GIP. I contenuti> prova che deve essere
richiesta (il P.M. specifica le anche persone interessate).
Modalità di presentazione: la richiesta depositata presso la cancelleria, la parte richiedente deve notificare
la propria richiesta anche al contro interessato. Si istaura un contraddittorio cartolare> ci si può esprimere
sulla legittimità o meno della pretesa vantata (confronto tra le parti).
Ci può essere l’eventualità di differire (art 397 c.p.p.) l’incidente probatorio una volta ammesso
(dalla contro parte). È richiesto dal P.M. in caso di pericolo nei confronti dell’assunzione di uno o più atti di
indagine. Contenuti della richiesta:
• quali solo gli atti che verrebbero pregiudicati
• quale darebbe il pregiudizio
• di quanto tempo ha bisogno
Il GIP rigetta la richiesta di differimento ogni qual volta pregiudicherebbe l’assunzione della prova (non la
permetterebbe). Si procede quindi con l’incidente probatorio.
Il giudice al termine del procedimento (> esaurimento del contraddittorio cartolare) lo ammette, lo rigetta
o lo ritiene inammissibile.
L' udienza (art 401 c.p.p.) avviene senza pubblico, si svolge alla presenza delle parti necessarie e
dei rispettivi difensori davanti al giudice (è comunque necessaria la presenza del P.M. e del difensore
dell'indagato).
L'utilizzabilità delle prove presuppone> estensione (art 402 c.p.p.): si chiede al giudice di
estendere l’assunzione della prova anche ad altre persone interessate (fatti o dichiarazioni riguardanti
soggetti diversi da quelli i cui difensori partecipano all’incidente probatorio). Chi partecipa sono i difensori,
si presuppone l’autorizzazione del giudice.
Questi istituti sopracitati determinano il regime di utilizzabilità (ad personam, art 403 c.p.p.)
delle prove utilizzate in incidente probatorio: viene considerata inutilizzabile una prova nei confronti di chi
in un momento successivo alla formazione della prova è stato raggiunto da
elementi di reato. È possibile una deroga: la sopravvenienza degli elementi è avvenuta quando la prova è
già divenuta irripetibile, si consente l'utilizzo.
Una disciplina particolare viene dedicata ai cosiddetti vulnerabili (che potrebbero subire la
vittimizzazione secondaria a seguito della partecipazione al procedimento penale> dichiaranti
vulnerabili)> audizione protetta, art 398 comma 5 bis c.p.p. È un istituto che incide su tempi (è il giudice
che decide le tempistiche nel rispetto dei bisogni del vulnerabile), modalità (è sempre il giudice, caso per
caso, a determinare se il vulnerabile ha bisogno di determinati accorgimenti) e luoghi di formazione della
prova (può cambiare, non necessariamente è l'aula di giudizio). Sarà il giudice, caso per caso, a stabilire il
tutto.
PRINCIPI GENERALI E PROVE (art 187-193 c.p.p.)
Il diritto probatorio è una materia tipica del diritto processuale penale. La disciplina delle prove è contenuta
nel libro terzo (parte statica, delle prove). Sono i materiali attraverso i quali viene condotta la verifica
storica. È un mezzo istruttorio: strumentalità delle conoscenze senza le quali la ricostruzione del fatto non
sarebbe possibile e l’accertamento non si raggiungerebbe.
La prova può assumere diversi significati:
• indica il procedimento probatorio (fasi)
• Indica lo strumento/il mezzo che si utilizza per l’attività da provare
• indica il risultato che l'esperimento probatorio consegna
1- PROVA come procedimento probatorio Segue 4 step:
• ricerca (P.M.- difesa)
• richiesta ammissione delle prove (parti-giudice)
• assunzione della prova (= formazione)> parti-giudice
• Valutazione
2- PROVA come strumento/mezzo che si utilizza per l’attività da provare Rispetto alle modalità di
costituzione
• prova pre-costituita (si sono formate prima del processo, i documenti)
• prova costituenda (atti del procedimento, si formano durante il processo, es la testimonianza)
Rispetto allo strumento (utilizzato per l'assunzione delle prove)
• mezzo di prova (di diretto impiego, es testimonianza)
• mezzo di ricerca della prova (consentono di andare a cercare gli elementi di conoscenza utili, es
perquisizione)
3- PROVA come risultato
È ciò che il giudice valuterà ai fini della decisione, si guarda al contenuto.
Quali sono le scelte del legislatore?
• tema della prova come fulcro del sistema
• diritto delle prove come sottosistema normativo ispirato ai principi del processo delle parti
• adozione del principio dispositivo (parti come assolute protagoniste)
• assunzione del metodo del contraddittorio
PROVA E DIBATTIMENTO
Un altro dei valori fondativi è quello del principio di legalità> l’esercizio del potere è regolato e vincolato nel
rispetto di chi subisce questo potere. I capisaldi sono riassunti in 4 termini (articoli c.p.p.):
• definizione del thema probandum (art 187)
• rapporti tra prove tipiche e atipiche (art 189)
• Diritto della parti e poteri del giudice nell'iniziativa probatoria (art 190)
• Determinazione di vincoli normativi di ammissibilità, utilizzabilità e valutabilità della prova (190-
192)
OGGETTO DI PROVA
I fatti da provare si dividono in prove dirette (hanno ad oggetto fatti primari, i dati storici che integrano gli
elementi della fattispecie dedotta nel capo di imputazione) e prove indirette (hanno ad oggetto fatti
secondari, fatti dai quali il giudice potrà risalire ai fatti primari attraverso un ragionamento di tipo induttivo
fondato sulle regole della logica o su massime di esperienza). L'onere della prova esiste il capo al P.M.,
l’imputato ha comunque il diritto di difendersi dalla pretesa avanzata.
IL DIRITTO ALLA PROVA (art 190 c.p.p.)
Il codice prevede il diritto delle parti a chiedere l'ammissione delle prove, entro i limiti fissati dall’ultimo.
Esiste un'altra eccezione> ammissione delle prove per mezzo del giudice (potere di ufficio, prove ex officio).
Questo potere si fonda sul principio di indisponibilità del processo penale (a protezione dei soggetti).
Richieste le prove il giudice le ammette. Queste devono essere pertinenti e rilevanti (utili
all'accertamento). Il giudice escluderà le prove vietate dalla legge (quelle introdotte commettendo un
reato). Escluderà inoltre le prove irrilevanti. Le prove rilevanti contengono un' attitudine dimostrativa in
rapporto allo specifico oggetto di prova ritenuto pertinente (verifica in senso quantitativo e qualitativo).
Tra i principi che regolano la materia delle prove un ruolo importante è rivestito dalla libertà morale> art
188 c.p.p. Le persone chiamate a processo sono libere di autodeterminarsi. È una garanzia oggettiva che
prescinde dall'interessato. Nel nostro sistema vige il divieto dell'impiego di tecniche che possono
condizionare l’azione di coloro che intervengono.
L'art 189 c.p.p. stabilisce l'ammissione di prove atipiche/innominate: prove non disciplinate dalla legge. Non
esiste un numero chiuso di mezzi di prova. Il giudice la assume se essa risulta
idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona.
Il principio di legalità impone che le prove debbano corrispondere al modello legale che la legge introduce.
Laddove non corrisponde le prove sono inutilizzabili (art 191 c.p.p.). L' inutilizzabilità (concorre con la
nullità) è la sanzione specifica per gli atti probatori. È una categoria autonoma. Una stessa prova può essere
sia nulla che inutilizzabile.
L'inutilizzabilità ha un duplice profilo funzionale:
• vieta l'impiego di prove formate al di fuori del modello legale (forma assoluta)>
inutilizzabilità patologica
• un atto probatorio viene utilizzato solo per determinati fini (forma relativa)>
inutilizzabilità fisiologica
L’ultima fase del procedimento è rappresentata dalla valutazione del giudice> decide sulle capacità
dimostrative della prova rispetto al fatto da provare, la impiega per la sua decisione (art 192 c.p.p.):
principio del libero convincimento. Non vi sono vincoli legali ma nell'apprezzare l’attendibilità il giudice ha
due limiti:
• razionale> motivazione (deve dare conto del percorso logico che ha seguito nell'arrivare a
quella conclusione
• garanzie contro l'arbitrio> a tutela del diritto alla prova (diritto delle parti)
Il legislatore prevede dei limiti normativi al libero convincimento legati a tipi determinati di
prove che forniscono e al giudice alcuni criteri di valutazione di cui deve tenere conto nella formazione
della sua decisione> induce prudenza. I criteri (art 192 c.p.p.) previsti dal legislatore sono:
• prova indiziaria (o indiretta)
• chiamata in correità
PROVA INDIZIARIA
Il giudice deve tenere conto che l’esistenza di un fatto non pu&ogra