LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE (13^ edizione)
Gilberto Lozzi
Riassunto realizzato nel 2025 da Davide Angelini
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Parte prima:
La legge processuale penale, i soggetti del processo, gli atti
Cap. I - IL PROCESSO PENALE
1. Gli interessi in conflitto
Nel processo penale sussistono due interessi tra di loro nettamente antitetici: l'interesse ad una sollecita
definizione del processo penale con attuazione dell'economia processuale e della pretesa punitiva dello Stato,
da un lato e, dall'altro, l'interesse al rispetto della forma e, di conseguenza, all'attuazione del princìpio di
eguaglianza nell'applicazione della legge processuale per tutti i cittadini.
Il contrasto tra questi interessi conflittuali ha sempre segnato la storia del processo penale ed è estremamente
difficile un bilanciamento degli interessi stessi: un formalismo eccessivo allontana troppo la soluzione del
processo, ma la vanificazione delle forme determinata dall'assenza di sanzioni processuali rende possibili
processi gravemente irregolari e, di conseguenza, aumenta il rischio di errori giudiziari.
2. Sistema accusatorio e sistema inquisitorio
Nel delineare le caratteristiche di un sistema processuale penale si fa inevitabilmente riferimento ai due
modelli astratti del sistema accusatorio e del sistema inquisitorio.
Nel sistema accusatorio:
si ha un organo accusatorio (il pubblico ministero) nettamente distinto dal giudice (anche se entrambi
sono magistrati), il quale ha una connotazione di terzietà;
il processo è pubblico ed orale, nonché contraddistinto dalla “parità delle armi” (ossia di diritti e
poteri) di accusa e difesa;
è prevista la libertà personale della persona accusata generalmente sino all'irrevocabilità della
sentenza di condanna;
le prove devono essere prodotte nel dibattimento (a seconda che siano a carico o a discarico) dal
pubblico ministero e dall'accusato.
Nettamente antitetiche sono le caratteristiche del sistema inquisitorio, nel quale:
il giudice è contemporaneamente organo accusatorio e difetta, quindi, di terzietà;
il processo è scritto e caratterizzato da una segretezza esterna ed interna, nel senso che gli atti
processuali devono rimanere segreti non solo per i soggetti estranei al processo, ma anche per lo
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stesso accusato;
vi è poi una totale disparità di poteri fra il giudice accusatore e l'accusato;
è prevista una carcerazione preventiva di quest'ultimo;
il giudice ricerca le prove senza che venga riconosciuto all'accusato alcun diritto in ordine
all'assunzione delle stesse.
Nella realtà, non esistono processi accusatori o inquisitori puri , ma solo processi misti.
3. Fonti del diritto processuale penale
Le fonti del diritto processuale penale sono integrate, oltre che dalle norme della legislazione ordinaria
(contenute per gran parte nel codice di procedura penale), da numerose norme costituzionali contenenti
fondamentali disposizioni di natura garantistica come, ad esempio:
l'art. 13 che prevede l'inviolabilità della libertà personale;
l'art. 15 sulla libertà e segretezza della corrispondenza;
l'art. 24, 2° comma, sull'inviolabilità del diritto di difesa;
l'art. 25, 1° comma, che sancisce il princìpio del giudice naturale precostituito per legge;
l'art. 27, 2° comma che prevede la presunzione di innocenza sino alla sentenza definitiva;
l'art. 97, 1° comma, che prevede l'imparzialità della pubblica amministrazione e, quindi, anche
dell'amministrazione della giustizia;
l'art. 112 che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale;
l'art. 111 che contiene i princìpi sul “giusto processo”.
4. Le connotazioni del processo penale nel codice vigente
Il vigente codice di procedura penale del 1988 (cd codice “Vassalli”) ha accolto, distaccandosi dal precedente
codice “Rocco”, un sistema processuale di tipo prevalentemente accusatorio, con un parte inquisitoria,
peraltro temperata, nella fase delle indagini preliminari.
Il codice “Vassalli” distingue tra procedimento e processo: il procedimento è integrato dalla fase delle
indagini preliminari compiuta dal pubblico ministero (magistrato requirente), fase destinata all'acquisizione
di soli “elementi di prova” per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e, cioè, per decidere
se esercitare o meno l'azione penale.
Con l'esercizio dell'azione penale l'accusato (sino a quel momento “indagato”) acquisisce la qualità di
“imputato” ed inizia il processo penale. L'assunzione della prova vera e propria è riservata alla fase del
dibattimento, con l'eccezione dell'incidente probatorio per le prove non rinviabili al dibattimento stesso.
Il processo delineato dal codice “Vassalli” è, inoltre, previsto come un “processo di parti” e, quindi, si è
accentuata la natura accusatoria del pubblico ministero e si è data attuazione al princìpio dispositivo, nel
senso che le prove sono ammesse a richiesta di parte e non disposte d'ufficio dal giudice (salve eccezioni);
ciò determina un'effettiva terzietà del giudice (magistrato giudicante).
Contraddittorio nel momento di formazione della prova, princìpio dispositivo e terzietà del giudice sono i
princìpi fondamentali del codice “Vassalli”.
5. La modifica dell'art. 111 Cost.
Per assicurare una piena attuazione dei princìpi del processo accusatorio il Parlamento, con la legge
costituzionale n. 2/1999, ha riformato l'art. 111 Cost., facendo precedere al vecchio comma 1 (oggi comma
6) i seguenti comma: 2
comma 1 - «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»;
comma 2 - «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti
a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».
comma 3 - «Nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più
breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà
davanti al giudice di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete
se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo».
comma 4 - «Il processo penale è regolato dal princìpio del contraddittorio nella formazione della
prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi,
per libera scelta, si è sempre sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore».
comma 5 - «La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio
per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata
condotta illecita».
La vera novità della riforma consiste nella previsione del princìpio del contraddittorio nella formazione della
prova e nel fatto che la colpevolezza dell'imputato non possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese
da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del
suo difensore.
6. La riforma del processo penale attuata con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd
“riforma Cartabia”)
A seguito dell'emergenza pandemica Covid-19, l'Unione europea ha risposto alla crisi con un programma di
interventi ambizioso, il Next Generation EU (NGEU), col quale si è inteso promuovere la ripresa
dell'economia europea all'insegna della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competività, della
formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di genere.
L'Italia è la prima beneficiaria dei principali due strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e
Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-
EU).
I Paesi interessati a beneficiare degli stanziamenti previsti dal NGEU hano sottoposto a Bruxelles i propri
Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il PNRR italiano contiene, tra l'altro, alcune specifiche misure che intervengono sul sistema giudiziario. Si
tratta di misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi e di specifici stanziamenti per la
digitalizzazione dei procedimenti giudiziari.
In ambito processuale penale vi sono specifici interventi inseriti nella legge di delega 134/2021. Si segnala,
ad es., l'introduzione dell'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di
impugnazione (applicabile ai reati commessi dal 1° gennaio 2020.
La legge delega 134/2021 ha trovato attuazione col d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd “riforma Cartabia”).
Salvo specifici ambiti della novella (in relazione ai quali sono previste entrate in vigore differenziate), il
d.lgs. 150/2022 è in vigore dal 30 dicembre 2022 e ha introdotto numerose modifiche (tra l'altro) al codice di
procedura penale.
Le più importanti interpolazioni riguardano istituti processuali di rilievo sistematico, scandendo un deciso
cambio di “segno” del processo penale che, al pari di quello civile, sperimenta una quasi assoluta
discontinuità con la precedente disciplina “analogica”. Per gli atti del procedimento penale per i quali è
prevista la forma scritta il novellato art. 110 c.p.p. prescrive infatti che vengano redatti e conservati in forma
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di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, le leggibilità, la reperibilità,
l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. Gli atti redatti in forma di documento analogico,
sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione degli atti e dei documenti informatici.
Altri aspetti di novità riguardano istituto processuali di nuovo conio (si pensi al neo introdotto rinvio
pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio di cui all'interpolato art.
24-bis c.p.p.).
Sicuramente di maggior rilievo (anche) operativo vi sono ulteriori parti della riforma, a cominciare dalla
nuova disciplina delle notificazioni, l'iscrizione della notizia di reato, il relativo “sindacato” giurisdizionale e
le ricadute in termini di utlizzabilità degli elementi di prova raccolti, la durata delle indagini preliminari, i
nuovi giudizi d'appello e di cassazione, la giustizia riparativa, l'irrogazione delle pene sostitutive delle pene
detentive brevi direttamente ad opera del giudice della cogizioe al momento della condanna.
Vi sono poi interpolazioni riguardanti alcui giudizi prognostici ai quali è chiamato, a seconda dei casi, il
pubblico ministero o il giudice. Ad es., prima della riforma Cartabia, la richiesta di archiviazione doveva
fondarsi su un giudizio prognostico focalizzato sull'idoneità o meno degli elementi di indagine raccolti nel
corso delle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio. Di talchè l'azione penale poteva essere
esercitata nel caso di idoneità del materiale probatorio a sostenere l'accusa in giudizio. In caso di ritenuta
inidoneità il pubblico ministero doveva formualare richiesta di archiviazione. Con la riforma Cartabia,
invece, la disciplina relativa all'infondatezza della notitia criminis e la conseguente richiesta di archiviazione
è tutta contenuta nel solo art. 408 c.p.p. recante la nuova regola prognostica, ossia quella della ragionevole
previsione di condanna o applicazione di una misura di sicurezza (diversa dalla confisca). La vera novità
consiste nell'apparente filtro a “maglie strette” che il legislatore sembrerebbe aver concepito in relazione
all'esercizio dell'azione penale.
Problemi interpretativi analoghi presenta poi la regola di giudizio che governa la prognosi cui è chiamato il
giudice dell'udienza preliminare ex art. 425, co. 3, c.p.p.
Ciò premesso, di tutte le novelle contenute nella riforma Cartabia si tratterà diffusamente nei capitoli che
seguono.
7. L'intervento novellistico attuato con la legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd “riforma
Nordio”)
Alla riforma Cartabia hanno fatto seguito due importanti interventi novellistici (il primo previsto sin dalla
legge delega 134/2021; il secondo, invece, nato da un ripensamento della filosofia di fondo posta a base di
alcuni importanti istituti processual-penalistici).
Ci si riferisce, in primo luogo, al d.lgs. 31/2024 (cd “Correttivo alla riforma Cartabia).
Il secondo intervento normativo è rappresentato dalla legge 114/2024 (cd “riforma Nordio”) che, oltre ad
aver modificato alcune disposizioni penali sostanziali (vi rientra anche la discussa abrogazione del delitto di
abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.), è intervenuta anche in materia processuale penale incidendo in misura
significativa su alcuni istituti (due tra tutti: il meccanismo applicativo della misura cautelare della custodia in
carcere e la significativa limitazione del diritto di appello riconosciuto al pubblico ministero contro le
sentenze di proscioglimento).
In particolare, tra le altre modifiche è stata introdotta, tramite l'interpolazione dell'art. 291 c.p.p., una forma
di contraddittorio anticipato rispetto all'adozione di una misura cautelare personale, con l'intento di garantire
una più importante tutela all'indagato ammesso ad esporre le proprie difese prima dell'eventuale adozione di
una misura cautelare. Il contraddittorio anticipato è previsto solo con riferimento a domande cautelari attivate
dal pubblico ministero in relazione ad esigenze cautelari non consistenti nel pericolo di fuga,
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nell'inquinamento probatorio o nel pericolo di retiterazione di reati particolarmente gravi. Nel caso in cui la
misura cautelare personale richiesta consista nella custodia in carcere, giudice competente a decidere sulla
relativa applicazione è, poi, ulteriore novità della riforma, un collegio di tre magistrati (cd GIP collegiale, la
cui attuazione pratica è stata rinviata all'agosto 2026).
Inoltre si è tornati a modificare, a distanza di quasi vent'anni, l'art. 593, c.p.p. reintroducendo un divieto
d'appello contro le sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (che, sia pure modellato con
diversa silhouette, era già stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale nel 2007).
Di tali importanti modifiche, e di svariate altre contenute nella L. 114/2024, si darà conto nei capitoli che
seguono.
Cap. II – IL GIUDICE
1. I giudici penali
La funzione di ius dicere è demandata al giudice e, nel nostro ordinamento, si deve azitutto distinguere tra
giudici ordinari e giudici speciali. Nell'ambito penalistico rientrano tra i primi: il giudice di pace, il
Tribunale, la Corte d'assise, la Corte d'appello, la Corte d'assise d'appello, la Corte di cassazione; tra i secondi
vi rientra il Tribunale militare.
Altra distinzione è quella tra giudici monocratici e giudici collegiali. Nella prima categoria rientrano: il
giudice di pace, il Tribunale in composizione monocratica, il giudice delle indagini preliminari (GIP) e il
giudice dell'udienza preliminare; nella seconda categoria rientrano: il Tribunale in composizione collegiale,
la Corte d'assise, la Corte d'appello, la Corte d'assise d'appello, la Corte di cassazione.
La Corte d'assise si definisce in tal modo in quanto il collegio giudicante, oltre che da 2 giudici “togati”, è
composto da 6 giudici “laici” (i giudici popolari, da cui il termine “assise”), ossia cittadini estratti a sorte
all'interno di albi periodicamente rinnovati.
I giudici popolari non vanno confusi con i giurati (che si hanno ad esempio negli USA), i quali ultimi
emanano da soli la sentenza (il giudice si limita a regolare il processo), senza peraltro obbligo di
motivazione.
2. Le situazioni di incompatibilità del giudice penale
L'art. 34 c.p.p. prevede situazioni di incompatibilità ad esercitare la funzione di giudice determinata da atti
compiuti nel procedimento (intendendosi per “procedimento” l'intera procedura, comprese le varie fasi e i
gradi).
In particolar modo tale incompatibilità (detta anche incompatibilià per atti del procedimento ) si verifica nei
seguenti casi:
ai sensi del 1° comma dell'art. 34 c.p.p., secondo cui il giudice che ha pronunciato sentenza, o ha
concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento, non può esercitare funzione di
giudice negli altri gradi del processo penale;
ai sensi del 2° comma dell'art. 34 c.p.p., secondo cui non può partecipare al giudizio (definizione che
comprende in tale contesto sia il dibattimento che il giudizio abbreviato) il giudice che ha emesso il
provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, o che ha disposto il giudizio immediato, o che
ha emesso il decreto penale di condanna, o che ha deciso sull'impuganzione proposta nei confronti
della sentenza di non luogo a procedere;
ai sensi del comma 2-bis dell'art. 34 c.p.p., è vietato al GIP (giudice delle indagini preliminari) di
emettere, nello stesso procedimento, il decreto penale di
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