CAPITOLO 1. I SOGGETTI
1. La giurisdizione penale
In piena sintonia con il disposto dell’art 102.1 Cost, che attribuisce la funzione giurisdizionale a
“magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”, l’art 1 riserva
l’esercizio della giurisdizione penale ai “giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario”. Ciò
significa che soltanto il giudice, e non qualsiasi magistrato (es. PM) può essere titolare di funzioni
giurisdizionali penali.
La qualità di giudice è il risultato di un atto di investitura di potere regolato dalla legge e,
precisamente, dalle norme di ordinamento giudiziario.
Non può sfuggire lo stretto raccordo intercorrente tra la normativa ordinamentale e quella
codicistica, se è vero che il valido esercizio della funzione giurisdizionale risulta fortemente
condizionato dalla ritualità dell’investitura.
Ci si riferisce all’art 33, il quale, nel comma di apertura, si limita a prevedere che le condizioni di
capacità del giudice e il numero di giudici necessario per costituire i collegi giudicanti sono stabiliti
dalle leggi di ordinamento giudiziario.
Prendendo le mosse dall’art 33.2, può essere utile accennare ai motivi di opportunità che sono
all’origine di tale disposizione:
Difficoltà di costruire una disciplina di individuazione del giudice del processo tanto rigorosa
- da eliminare qualsiasi spazio di discrezionalità in capo ad organi amministrativi – giudiziari
Le pesanti ipoteche e le complicazioni che graverebbero sulla vicenda processuale se si
- prevedesse la sanzione della nullità assoluta anche per questioni sottoponibili al sindacato
degli organi amministrativi (es. TAR).
Sono queste le ragioni sottostanti alla scelta di non considerare attinenti alla capacità del
giudice le disposizioni sulla sua:
Destinazione agli uffici: esse sono sicuramente riconducibili al concetto di capacità (es.
- trasferimento o assegnazione di nuove funzioni giudicanti). Rimane ovviamente invariata la
forte carica patologica insita nella situazione del soggetto che non sia investito del potere
giurisdizionale, come nel caso della mancata attribuzione delle funzioni giudiziarie -→un
vizio tanto forte da implicare l’inesistenza degli atti posti in essere da colui che è
sostanzialmente un non iudex.
Formazione dei collegi: può essere ribadito il rilievo di una non pertinenza rispetto al
- requisito della capacità del giudice. Si ritiene applicabile alla disposizione in esame:
Le disposizioni che regolano la composizione dell’organo giudicante nel caso
o di assegnazione di un numero di giudici superiore a quello necessario per la
costituzione dell’ufficio
Le disposizioni relative alle supplenze e alle applicazioni
o
Assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici: questione inerente non tanto alla
- capacità del giudice, quanto alla distribuzione delle cause tra giudici parimenti legittimati
all’esercizio della funzione giurisdizionale. Al qual proposito va tenuto presente che il
disposto dell’art 7 ter ord. giud. che garantisce opportuni risultati di trasparenza in tale
settore: vi si stabilisce, infatti, che l’assegnazione degli affari è operata dal dirigente
dell’ufficio alle singole sezioni e dal presidente ai singoli collegi o giudici sulla base di criteri
obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal CSM.
Resta da esaminare il comma dell’art 33. La l. 254/1997, con la quale il governo è stato delegato
ad emanare una normativa idonea a realizzare una più razionale distribuzione delle competenze
degli uffici giudiziari, ha comportato come prima conseguenza la soppressione dell’ufficio del
pretore, compensata dalla riconosciuta possibilità per il tribunale di giudicare in due diverse
composizioni: 1
Composizione collegiale, vale a dire con 3 componenti
- Composizione monocratica.
-
2. Profili ordinamentali
Di primaria importanza risulta la distinzione tra giudici straordinari (istituiti successivamente al fatto
da giudicare), giudici speciali (figure estranee alla legge di ordinamento giudiziario) e giudici
ordinari, i quali traggono la loro legittimazione dell'ordinamento giudiziario. La costituzione vieta di
istituire giudici straordinari o speciali, mentre ammette l'istituzione di giudici specializzati (es
tribunale per i minorenni). Restano esclusi dal divieto, conformemente a quanto desumibile dagli
artt 103 co 3 e 134 cost, solo due giudici speciali: i tribunali militari (in relazione ai reati militari
commessi da appartenenti alle forze armate); la Corte costituzionale, nella particolare
composizione risultante dall'art 135 co 7 cost, con riferimento alle accuse promosse contro il
presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla costituzione (e non più in
relazione ai reati ministeriali, che il nuovo testo dell'art 96 cost attribuisce alla magistratura
ordinaria). La categoria del giudice ordinario, dopo la soppressione dell'ufficio del pretore e
l'entrata in vigore del d.lgs. 274/2000, ricomprende i seguenti organi giudicanti:
Giudice di pace: giudice onorario e monocratico. (Con il d.lgs. 116/2017 si è raggiunto il
- risultato di uno statuto unico della magistratura onoraria, riguardante tanto i giudici onorari
di tribunale e i giudici di pace, quanto ai viceprocuratori onorari: in tale provvedimento viene
ribadita la temporaneità dell'incarico, la cui durata massima è circoscritta a due quadrienni,
ferma restando invalicabilità del tetto di 65 anni di età; si dettano le regole inerenti al
tirocinio semestrale; si precisa che spetta al presidente del tribunale coordinare l'ufficio del
giudice di pace ti ha sede nel circondario, nonché distribuire il lavoro tra i vari giudici; si
disciplinano in dettaglio le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace; ci si occupa della
formazione permanente dei giudici onorari, prevedendosi, in particolare, la partecipazione
alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un suo delegato e
finalizzate sia alla discussione delle più importanti questioni giuridiche affrontate dai
magistrati onorari, sia allo scambio di esperienze giurisprudenziali prassi innovative).
Giudice per le indagini preliminari: monocratico
- Giudice dell'udienza preliminare: monocratico. Relativamente al giudice per le indagini
- preliminari e al giudice dell'udienza preliminare, bisogna menzionare alcune disposizioni di
carattere ordinamentale. L'art 7 ter co 1 ord. Giud., in relazione alle varie situazioni di
incompatibilità, per evitare possibili condizionamenti derivanti dalle attività compiute nel
corso delle indagini preliminari, stabilisce che il giudice dell'udienza preliminare debba
essere diverso da quello che, nel medesimo procedimento, ha svolto le funzioni di giudice
per le indagini preliminari. I commi 2bis e 2ter dell'art 7 bis sono volti a garantire una
elevata qualificazione professionale dei giudici, esigendo a tal fine che essi abbiano
precedentemente svolto per almeno due anni la funzione di giudice del dibattimento o
quella di giudice per l'udienza preliminare; nonché a creare le migliori premesse per la
terzietà di questi giudici: a tal fine è fissata la regola della temporaneità delle funzioni (il
CSM ha fissato il limite massimo di 10 anni), vista come correttivo rispetto all'instaurarsi di
inopportuni affiatamento tra soggetti (giudice e pm) che nella dialettica processuale sono
chiamati a svolgere ruoli profondamente diversi. II comma due ter consente tuttavia che,
qualora alla scadenza del termine sia in corso il compimento di un atto, l'esercizio delle
funzioni venga prorogato, limitatamente a quel singolo procedimento, sino al compimento
dell'attività in questione. Al di fuori di questa ipotesi, le disposizioni di cui all'art 7 bis co 2
bis e 2 ter possono essere derogate solo per imprescindibili e prevalenti esigenze di
servizio.
Tribunale ordinario: a seconda della gravità del reato o delle caratteristiche dello stesso
- tale organo giudica in composizione monocratica oppure in composizione collegiale (in
quest'ultimo caso con il numero invariabile di 3 componenti).
Corte d'assise: giudice collegiale composto da 8 magistrati, di cui due togati e sei laici
- (c.d. giudici popolari, che solo temporaneamente fanno parte dell'ordine giudiziario e sono 2
scelti tra i cittadini in possesso di determinati requisiti) la cui partecipazione
all'amministrazione della giustizia va ricollegata al disposto dell'art 106 co 2 cost.
La corte d'appello: giudice collegiale composto da 3 magistrati
- Corte d'assise d'appello: giudice collegiale a composizione mista (2 giudici togati e 6
- giudici popolari h) Magistrato di sorveglianza: monocratico
Tribunale di sorveglianza: giudice collegiale composto da 4 magistrati, 2 togati e 2 laici.
-
Al vertice di questo organigramma si colloca la Corte di Cassazione alla quale, in corrispondenza
con le funzioni attribuitele dall'art 65 ord. Giud. viene riservato l'appellativo di giudice di legittimità.
La Corte di Cassazione divisa in 7 sezioni, ciascuna delle quali giudica con 5 componenti, che
diventano 9 quando tale organo è chiamato a pronunciarsi nella composizione a sezioni unite.
Anche i giudici minorili sono regolati dalla legge di ordinamento giudiziario (art 49 ss): rispetto ad
essi è quindi corretta la definizione di giudici ordinari specializzati.
3. Questioni pregiudiziali e sospensione del processo
La giurisdizione penale è autosufficiente, nel senso che ha cognizione autonoma su tutte le
questioni strumentali alla pronuncia finale. L'art 2 co 1 cpp stabilisce il dovere del giudice penale di
risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione di cui è
investito (es ricettazione art 648 cp: il giudice non può decidere se prima non accerta la
provenienza delittuosa del denaro o della cosa che si assumono ricettati). La questione viene
decisa con pronuncia incidentale che può avere natura civile, amministrativa o penale, e che ha
rilevanza esclusivamente all'interno del procedimento in cui è inserita (cognitio incidenter tantum)
senza alcuna efficacia vincolante in nessun altro processo (art 2 co 2 cpp).
Il meccanismo di cui all'art 2 co 2 è finalizzato a scongiurare un'interruzione del processo. Sono
tuttavia previste delle eccezioni alla regola, come si ricava dalla clausola di salvezza contenuta
nell'inciso finale del comma in esame. Prescindendo dalla sospensione del processo penale
conseguente alla devoluzione di una questione di legittimità alla Corte costituzionale e dalla
pregiudiziale comunitaria ex art 267 TFUE, che implica l'investitura della Corte di giustizia
dell'unione europea, le deroghe alla regola della cognizione incidentale possono essere suddivise
in due categorie:
Disposizioni che, in caso di controversia sulla proprietà di cose sequestrate (art 263 co 3
- e 324 co 8) o confiscate (art 676 co s) si limitano a devolvere la relativa risoluzione al
giudice civile.
Disposizioni che, occupandosi specificamente di questioni da cui dipende la decisione
- definitiva, disciplinano i presupposti e il modus dell'eventuale sospensione, nonché
l'efficacia della decisione intervenuta in sede extrapenale (art 3 e art 479).
Si tratta di sole due ipotesi, in ordine alle quali è parso opportuno prevedere che sulla questione
pregiudiziale intervenga una vera e propria decisione, idonea a stabilizzarsi con la formazione del
giudicato, e non un accertamento incidentale.
Per quanto concerne le pregiudiziali di cui all'art 3, relative allo "stato di famiglia o di cittadinanza",
si prevede che il giudice penale può sospendere il processo (si presuppone quindi superato lo
stadio procedimentale) allorché ricorrano le tre seguenti condizioni:
Deve effettivamente sussistere un rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione della
- controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza e la decisione della regiudicanda
penale (la questione non deve necessariamente concernere l'esistenza del reato. avendosi
l'effetto devolutivo anche per quelle controversie la cui risoluzione influisce sull'esistenza di
una condizione di punibilità o di una circostanza aggravante).
È necessario che la questione pregiudiziale sia seria, ovvero non manifestamente
- infondata o artificiosa.
Deve essere già stata proposta l'azione a norma delle leggi civili (rinvio da intendersi
- esteso alle leggi amministrative). 3
Mentre in assenza di una delle suddette condizioni il giudice deve decidere in via incidentale senza
sospendere il processo penale, non vale la regola opposta: il giudice stabilirà. di volta in volta, se,
nonostante la ricorrenza dei presupposti stabiliti all'art 3 co 1, non sia preferibile risolvere
autonomamente la questione pregiudiziale. Nel caso di sospensione (e conseguente devoluzione
della questione al giudice naturale) è prevista la pronuncia di un'ordinanza, impugnabile in
cassazione, senza che si produca l'effetto sospensivo di cui all'art 588 co 1. Legittimate al ricorso
sono tutte le parti in quel momento presenti nel processo. Finchè dura la sospensione, è ammesso
soltanto il compimento di atti urgenti (art 3 co 3). Alla sentenza irrevocabilmente intervenuta in
sede extra penale viene riconosciuta efficacia di giudicato (art 3 co 4).
Si noti che il giudicato civile o amministrativo ha efficacia vincolante sia se si è formato
anteriormente all'inizio del processo penale, sia se, risolta incidenter tantum la questione
pregiudiziale nell'ambito del processo penale, è sopraggiunto mentre il medesimo è ancora in
corso. Per quanto concerne l'eventualità della decisione extrapenale divenuta irrevocabile dopo la
definitiva conclusione del processo penale, soccorre la previsione di cui all'art 630 lettera c: ove la
sentenza di condanna dipenda da un accertamento incidentale sconfessato dal giudice civile o
amministrativo, potrà essere percorsa la strada della revisione. La seconda ipotesi di sospensione
del processo penale prevista all'art 479 riflette una regolamentazione meno polarizzata verso la
cristallizzazione della pronuncia sull'elemento pregiudicante.
La ragione va individuata nel fatto che qui la controversia da risolvere in via prioritaria non
concerna uno status, ma una qualsiasi altra questione di competenza del giudice civile o
amministrativo. È logico quindi che il compromesso con le esigenze di celerità del processo penale
sia più accentuato. Guardando alla collocazione dell'art 479, la sospensione sembrerebbe poter
essere disposta solo nel corso del dibattimento. L'impronta restrittiva emerge ancor di più se si
considerano i requisiti inerenti alla questione pregiudiziale:
la risoluzione della controversia deve condizionare la decisione sull'esistenza del
- reato (es rivendicazione del diritto di proprietà da parte del soggetto imputato di
appropriazione indebita) essendo irrilevante che essa riguardi altri elementi della
regiudicanda, quali una condizione di punibilità
l'attributo della serietà non è sufficiente: la controversia deve risultare di particolare
- complessità
deve essere già in corso il relativo procedimento presso il giudice civile o
- amministrativa Si richiede infine un'ulteriore condizione (non presente nel settore delle
questioni di famiglia e di cittadinanza stante l'uniformità del regime probatorio), ovvero che
la legge civile o amministrativa non ponga limitazioni alla prova della situazione soggettiva
controversa.
Limitazioni che il giudice penale non incontra se risolve la controversia in via incidentale. Come nel
caso di cui all'art 3, la sospensione (del dibattimento) è disposta con ordinanza impugnabile in
Cassazione da tutte le parti. È espressamente escluso che l'impugnazione abbia effetto
sospensivo (art 479 co 2).
Le divergenze rispetto alla normativa dettata per le questioni pregiudiziali di cui all'art 3 risultano
nuovamente marcate con riferimento alla sfera di autonomia decisionale riconosciuta al giudice
che ha disposto la sospensione: in deroga alla regola secondo cui il processo resta sospeso finché
la questione pregiudiziale non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, si consente al
giudice di revocare, anche d'ufficio, l'ordinanza di sospensione qualora il giudizio civile o
amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno.
Inoltre, non avendo i legislatori ribadito la prescrizione contenuta nel co 4 art 3, risulta precluso il
riconoscimento di un'efficacia vincolante della sentenza extrapenale. Quest'ultima entra a far parte
del materiale probatorio destinato a costituire la base per la formazione del convincimento del
giudice, il quale la può anche disattendere, con l'unico limite di dover esporre in motivazione le
ragioni della divergenza. ((un'ipotesi particolare di sospensione era prevista dall'art 1l. 124/2008,
dichiarato poi incostituzionale. L'ipotesi era relativa alla qualità dell'imputato. Si prevedeva che i 4
processi penali nei confronti dei soggetti che rivestano la qualità di presidente della Repubblica, di
presidente del Senato della Repubblica, di presidente della Camera dei deputati e di presidente del
Consiglio dei ministri dovevano essere sospesi dalla data di assunzione sino alla cessazione della
carica o della funzione.
Con riguardo al diritto di difesa dell'imputato, si prevedeva che egli potesse rinunciare in ogni
momento alla sospensione. Con riguardo alla parte civile, si prevedeva che ella potesse trasferire
l'azione in sede civile tramite una procedura agevolata. Si prevedeva inoltre che il giudice potesse
comunque provvedere ex artt 392 e 467 all'assunzione delle prove non rinviabili, ferma restando in
ogni caso la sospensione del corso dei termini di prescrizione a norma dell&
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